Scandaloso! Il prof. Angelo SCASSA, imputato di circonvenzione di incapace in concorso e continuativa, ha continuato ad insegnare in una nota scuola pubblica secondaria superiore di Torino – Il 26 marzo 2018 la SENTENZA di ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA. lI PM ricorre in appello contro l’assoluzione, ma il 20 maggio 2020 anche la Corte d’Appello di Torino CONFERMA LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA, su richiesta dello stesso Procuratore Generale. CALA IL SIPARIO DEFINITIVO SU UNA MACCHINAZIONE GIUDIZIARIA ALLUCINANTE DURATA oltre 6 ANNI.

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DOPPIO SCANDALO: LA PROCURA GENERALE DI TORINO, DOPO LE DENUNCE DELL’ING. SCASSA CONTRO DUE MAGISTRATI,  LO “DIFFIDA” OBBLIGANDOLO AD ENTRARE A PALAZZO DI GIUSTIZIA  CON 4 CARABINIERI CHE DEVONO PEDINARNE TUTTI I MOVIMENTI (provvedimento n° 4388//EC/15 luglio 2015), RIMASTO IN VIGORE PER DUE ANNI.

IL PROCESSO VIENE POI SOSPESO IL 24/5/2017 e RIPARTE IL 12/3/2018. 

L’ING. SCASSA,  DOPO AVER SUBITO UNA KAFKIANA  MACCHINAZIONE GIUDIZIARIA DURATA 4 ANNI,   SI AUTODIFENDE LEONINAMENTE E VIENE ASSOLTO ALLA GRANDE

STATO DI DIRITTO O REPUBBLICA DELLE BANANE?

VI E’ STATA INTIMIDAZIONE PURA, QUI LA MAGISTRATURA HA USATO I METODI TIPICI DELLA CRIMINALITA’ COMUNE

 

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Ing. Angelo SCASSA angelo.scassa@ingpec.eu

proc. pen. n° 3712/14 RG NR       

MACELLERIA GIUDIZIARIA

Professore imputato per circonvenzione d’incapace in concorso e continuativa, prosegue ad insegnare.

Un Giudice  che l’ha identificato con ben sei persone diverse – a lui totalmente estranee – in una sentenza che non lo riguardava, chiedendo alla Procura di valutarne il profilo penale, continua a far processi.

Un PM che gli ha rifilato, copia-incollate, le stesse condotte a sostegno dell’imputazione di circonvenzione addebitate due anni prima a due altri indagati/imputati per i medesimi fatti, senza un solo minimo straccio di prova, continua a rappresentare l’Accusa… 

Un Procuratore Generale, il dr. SALUZZO, che per intimidire l’imputato l’ha obbligato per quasi due anni (luglio 2015-maggio 2017) ad entrare in Tribunale con l’accompagnamento coatto di 4 Carabinieri a puro scopo intimidatorio ed ha rimosso il criminale provvedimento soltanto dopo che l’ing. SCASSA il 24/4/2017 si è rivolto alla Cassazione per chiedere lo spostamento del processo.

Il processo farsa contro l’ing. SCASSA nel maggio 2017 viene sospeso fino al marzo 2018.

 

LA GIUSTIZIA INGIUSTA E’ COMUNQUE SEMPRE GIUSTA (confessione resa liberamente del cardinale Myndzszensky)

Non si tratta di accusare la Magistratura quale istituzione in sé e di per sé, alla quale tutti,  come sudditi della Repubblica Italiana, dobbiamo porgere un dovuto rispetto, ma di sapere discriminare i singoli magistrati che possono essere eccellenti oppure pessimi, oppure semplicemente navigare in una sorta di poco aurea mediocritas che li può rendere idonei a certi compiti ed ad altri meno. Senza dimenticarci che la follia si annida in ogni istituzione, in ogni corporazione, in qualsivoglia ordine professionale.

Addirittura il dr. Nello Rossi, procuratore aggiunto a Roma, apertis verbis  arriva persino ad affermare che esiste un affarismo giudiziario da lui qualificato in questi precisi termini: “La criminalità del giudiziario è un segmento particolare della criminalità dei colletti bianchi. Una realtà tanto più odiosa perché giudici, cancellieri, funzionari e agenti di polizia giudiziaria mercificano il potere che gli dà la legge”.

Non si dimentichi che in questa vicenda kafkiana di cui tratta nel mio blog è in gioco un procedimento penale – a rate – nato da un’eredità plurimilionaria…..

Ed il tutto considero a mero titolo di giustapposizione, perché se la corruzione giudiziaria non è certo una novità,  io propendo invece per un’altra chiave interpretativa, ossia valuto un disordine logico e morale nel comportamento di certi magistrati. Ipotesi questa pure che non è certo nuova di conio, considerato che nel 2003 un presidente del Consiglio italiano, in un’intervista allo Spectator propose addirittura di istituire controlli psichiatrici periodici per i magistrati, iniziativa letta come una provocazione ed in realtà a tutela per la magistratura stessa, sana in buona parte di certo.

kafka

Che paese strano l’Italia!

cachi

la terra dei cachi

Queste sono le risultanze dei proc. pen. che sono stati incardinati presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Torino, a seguito dei  testamenti di due persone di 80 anni. Tutti i fatti oggetto dei procedimenti sono fedelmente riportati, soltanto per i due imputati del proc. pen. n° 1016/12 si è scelto di mantenere l’anonimato indicandoli come ALPHA e BETA. L’unico imputato del proc. pen. n° 3712/14, nato a seguito del dispositivo stupefacente della sentenza n° 213/14 che ha condannato in 1° grado la dott.ssa ALPHA, è il sottoscritto Ing. Angelo SCASSA.

La prima udienza del processo si è tenuta il 26 marzo 2015. Il processo è proseguito con le dichiarazioni spontanee dell’imputato e l’escussione dei testimoni. Alle udienze l’ing. SCASSA, incensurato e che non ha  ricevuto un solo centesimo in eredità, a partire dal luglio 2015 e fino al 5 maggio 2017, a seguito di un decreto pazzesco della Procura Generale – basato su motivazioni segrete – doveva essere accompagnato da 4 carabinieri: trattasi di pacifica ritorsione al fatto che nel luglio 2014 l’ing.  SCASSA aveva denunciato i due predetti magistrati.

L’imputato ha protestato per questa sorta di DASPO giudiziario – una vera porcata – per l’ansia e le somatizzazioni d’organo gravi che l’umiliazione derivatengli gli scatena: il giudice ha disposto consulenza allo stesso medico che ha consentito al sig. Giulio LAMPADA noto  boss dell’associazione ‘ndragheta – nel merito della cui vicenda giudiziaria non si vuole certo qui certamente, potendo egli essere benissimo una degnissima persona – di lasciare agli arresti domiciliari in quanto, pur non avendo specifiche patologie psichiatriche, la detenzione (è condannato a 14 anni di carcere) gli causa una forma depressiva. (fonte Corriere della Sera del 31/5/2015).

Il dott. PIRFO ha relazionato che l’ing. SCASSA è affetto da un disturbo d’ansia, ma può tranquillamente entrare in tribunale pedinato dai carabinieri: in caso di attacco di panico, si provvederà a chiamare  il 118. 

L’obiettivo principale di questo blog è dunque quello di rendere note le vicende e gli atti allucinanti che hanno visto protagonisti, tra l’altro, due magistrati, un giudice ed un PM, il cui operato sarebbe auspicabile fosse oggetto di un serio giudizio. Speranza invero che tutti gli avvocati ritengono assolutamente risibile, in quanto tra loro è diffusa convinzione che la Magistratura sia al di sopra della Legge.  

Novello sannita, qualche magistrato aveva stabilito che l’ing. SCASSA doveva essere umiliato passando sotto le forche caudine: hanno gettato la maschera, siamo all’intimidazione criminale! 

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Il processo a carico dell’ing. SCASSA veniva sospeso il 24 maggio 2017 perché  il giudice inviava alla Cassazione l’istanza di rimessione che successivamente la Cassazione non riteneva infondata, ma non sufficientemente motivata per spostare il processo ad altra sede. Del resto la S.C. mediante accoglie un’istanza l’anno di rimessione del processo.

L’ing. SCASSA riceveva poi la notifica della fissazione della data per la ripresa del processo con udienza prevista per il 12/3/2018, per l’incombenza della discussione finale,  soltanto il 7 marzo 2018, appena 5 giorni prima.

Il 2 marzo 2018 il Tribunale aveva nominato un avvocato d’ufficio  che si presentava in aula il 12 marzo senza avere quasi conoscenza degli atti racchiusi in cinque voluminosi faldoni, pressoché tutti provenienti dall’altro proc. pen. n° 1016/12 in cui l’ing. SCASSA non era né indagato né imputato.   

L’ing. SCASSA non si presentava in aula all’udienza del 12 marzo 2018, convinto che essa sarebbe stata certamente rinviata per mancanza dei termini di cui all’art 429 cpp (20 giorni come tempo minimo per ricevere una notifica efficace) invocato per interpretazione analogica, in quanto si trattava di un processo che era stato sospeso da circa 10 mesi.

Il giudice dr.ssa SALVADORI rigettava la richieste ex art 429 cpp, su richiesta anche del PM, dr.ssa LORETO, che anche questa volta dimostrava interesse sostanziale a perseguitare l’imputato, come diceva Totò, “a prescindere”,  dopo avere a lungo goduto, per due anni circa, del Provvedimento della Procura Generale che obbligava l’imputato ad entrare in Tribunale con l’accompagnamento costante – anche durante la frequentazione dei cessi – di 4 Carabinieri, debitamente istruiti di pedinarlo ovunque, per fiaccarne la resistenza e riuscire –   suscitandogli gravi attacchi di panico – a buttarlo fuori dal processo, impedendogli in tal modo di partecipare alle udienze, come si è visto.

Il PM all’udienza del 12 marzo u.s. procedeva in una veloce requisitoria con cui chiedeva la condanna dell’imputato e depositava una requisitoria infarcita di strafalcioni, di idee di riferimento, pervasività del pensiero, dispercezioni assortite, al punto che il PM, forse in preda ad allucinazioni, identificava l’ing. SCASSA con una  persona di 15 anni più giovane di lui, con un signore deceduto da molti anni  e, a buon peso, anche con un sottufficiale della GdF.

Si procedeva dunque con la velocissima discussione del PM e dei difensori delle pp.oo. Il giudice aveva peraltro  stabilito  che successivamente l’avv. d’ufficio dell’imputato avrebbe potuto decidere se procedere con l’arringa o intervenire ad una fissanda udienza successiva.

In realtà, terminata la breve requisitoria del PM e le brevi arringhe dei difensori delle pp.oo. l’avvocato d’ufficio dell’Ing. SCASSA procedeva con la discussione.

Dopo un’ora dall’inizio dell’udienza sopraggiungeva l’ing. SCASSA, avvisato nel frattempo da un amico presente all’udienza, che recava con sé due importanti istanze istruttorie, di richiesta di CTU e di revoca dell’ordinanza del giudice per cancellazione di testi che erano stati in precedenza ammessi. Mentre egli entrava in aula, alle 10,30 circa, un’ora dopo l’inizio dell’udienza, l’avvocato d’ufficio stava terminando la discussione, che aveva affrontato senza conoscere per l’appunto quasi nulla degli atti. 

Per la serie: fase finale di un proc.  pen. farsa degno di una repubblica delle banane, concepito per punire l’ing. SCASSA che aveva difeso un’amica da accuse deliranti, aiutandola a dar forma scritta alla propria autodifesa.

Siamo alla Polizia del pensiero.

L’ing. SCASSA protestava con il giudice per la mancata concessione dei termini ex art 429 cpp (20 giorni per l’inizio del processo applicabili per analogia quando il processo riprende) , sostentando che in tal modo il processo, a suo dire, già viziato da molte irregolarità, si tramutava in una sorta di farsa, essendo stato l’imputato difeso da un avvocato d’ufficio che aveva conoscenza quasi nulla degli atti, non avendo avuto l’imputato tempo materiale per procurarsi un nuovo difensore di fiducia (cosa che onestamente non poteva fregargli di meno, ma che per legge è obbligatoria), e per preparasi a rilasciare dichiarazioni spontanee, posto che l’avviso di fissazione dell’udienza gli era stato notificato solo 5 giorni prima, e che anche la convenzione CEDU in tema di equo processo prevede tempi sufficienti per le notifiche: l’imputato infatti aveva eletto domicilio presso la propria residenza, dove correttamente, ma tardivamente la notifica era stata effettuata.

Inoltre l’imputato non aveva potuto assistere alla requisitoria del PM!

L’ing. SCASSA rilasciava comunque dichiarazioni spontanee per circa un’ora.

Il giudice aggiornava l’udienza per eventuali repliche e nuove dichiarazioni dell’imputato al 26 marzo 2018.

La gravità di quanto accaduto assumeva una tale abnormità e consistenza, la cui conseguenza pacifica poteva costituire un pericolo concreto all’imparzialità del giudice, bene di rilievo costituzionale.

 Per questi motivi l’ing. SCASSA chiedeva nuovamente il 22/3/2018 che il processo fosse rimesso ad altro Giudice, designato ai sensi dell’art. 11 c.p.p, presentando una nuova istanza ex art 45 cpp.  

All’udienza del 26 marzo 2018,  dopo brevissima replica del PM, che nuovamente si inventava atti inesistenti a sostegno della richiesta di condanna dell’imputato, l’ing. SCASSA, che aveva depositato il 22 marzo una memoria di quasi 100 pagine in  replica a quella del PM, con cui faceva a pezzi l’intero castello accusatorio dimostrando che esso si fondava  sul vuoto penumatico assoluto, oltre a depositare ulteriore memoria di 200 pagine a proprio autodifesa, si autodifendeva ulteriormente in dibattimento dimostrando l’assurdità del contenuto della breve replica orale del PM, oltre a cercare di lumeggiare i totali travisamenti dei fatti e l’asserzione di atti probatori inesistenti da parte dell’accusa nella memoria da essa depositata all’udienza precedente.

Dopo circa un’ora il Giudice dr.ssa SALVADORI toglieva la parola all’imputato.

Seguiva replica flash dell’avvocato d’ufficio simile a quella qui di seguito riportata.

 

Quindi il Giudice Alessandra SALVADORI alle 13,30 circa si ritirava in camera di Consiglio e alle 14,30 leggeva il dispositivo della sentenza con cui ASSOLVE l’ing. Angelo SCASSA per NON AVER COMMESSO IL FATTO (capo imputazione A)  e perché il FATTO NON SUSSISTE (capo imputazione B), capolinea di una macchinazione giudiziaria allucinante durata 4 anni.    

 

 

Ma vi è molto di più in questo blog.

Esso vorrebbe rendere l’idea di una vicenda giudiziaria perfettamente kafkiana con molteplici protagonisti della dolente umanità.

C’è un esempio allucinante di amministrazione di sostegno aperta nei confronti di un anziano colpito da gravissime patologie. Numerosi quotidiani – La Stampa, Repubblica, Giornale – si sono occupati di questo amministratore, il sig. Giuseppe REALE,  nel luglio 2016 per sottolineare il fatto che egli secondo l‘accusa del PM dr. RINAUDO, avvallata dal Tribunale del Riesame, avrebbe sottratto centinaia di migliaia di euro a pazienti di cui era tutore o amministratore di sostegno, motivo per cui la magistratura gli ha sottratto tutti gli incarichi ricevuti ancora in essere, imputandolo per peculato, abuso d’ufficio, truffa, evasione fiscale. Con i proventi delle sue rapine il signore acquistava ville, agriturismi, macchine di lusso, conducendo un tenore di vita strabiliante congiuntamente alla moglie – sua complice – ed ai quattro figli. Questo amministratore è stato il motore del proc. pen. n° 1016/12 da cui deriva  in formato copia-incolla l’odierno proc. pen. n° 3712/14  che riguarda l’ing. SCASSA

C’è l’odio giudiziario verso la dottoressa ALPHA, medico di fiducia delle due persone asseritamente circonvenute,  che si prodiga verso i suoi pazienti, consentendo loro di telefonarle a qualsivoglia ora del giorno e della notte se bisognosi d’aiuto: odio perché, secondo l’accusa e il giudice che la conferma, costei “è amata in modo quasi morboso dai suoi assistiti”, che sono letteralmente “innamorati di lei”

C’è la tristezza infinita di una signora che negli ultimi due suoi anni di vita, sulla base di una mendace relazione dei servizi sociali, si vede trascinata in giudizio dalla Procura della Repubblica di Torino, prima per l’interdizione e poi per l’apertura di un’amministrazione di sostegno ” a suo favore“: ricorsi entrambi rigettati dal Tribunale. Per la serie: ci scusi signora abbiamo fatto solo un tagliando alla sua capacità di intendere e volere.

Ci sono due sentenze di 1° e 2° grado contro la dr.ssa ALPHA che, dopo aver accertato che un facoltoso signore voleva diseredare in toto i figli, cui per testamento vanno comunque i due terzi del suo patrimonio, pari alla quota legittima, stabiliscono che essi debbano essere gli eredi suoi unici ed universali. Se la predetta prima sentenza era un incubo di manipolazioni documentali e di gravissime motivazioni illogiche, in materia non ha scherzato nemmeno la seconda, infarcita di una quantità mostruosa di errori, di illogiche motivazioni e di nuovi immaginifiche manipolazioni documentali. 

La sentenza di 1° grado relativa all’imputato avvocato BETA dà atto invece della piena volontarietà degli atti dispositivi realizzati dal sig. Luigi COSTA; sostenendo che essi costituiscono una sua piena, coerente e libera autodeterminazione. Peraltro anche questo giudice non ha esitato a identificare l’ing. SCASSA con una persona deceduta da parecchi anni e nata 20 anni prima di lui e con un sottufficiale della Guardia di Finanza. Un incubo.

La medesima sentenza di 1° grado contro la dr.ssa ALPHA, dopo aver accertato che un’anziana signora, proprietaria di un monolocale e titolare di una piccolo conto corrente, era in mediocri rapporti con il parente più prossimo in vita, ossia un nipote, stabilisce che egli debba essere il suo erede universale.  La sentenza d’appello ha invece, perlomeno, cancellato quest’imputazione perchè il fatto non sussiste.

Agli occhi dell’Inquirente e del Giudicante è sembrato grave il fatto che due anziani, cui la dottoressa ALPHA ha letteralmente salvato la vita, l’avessero beneficiata con disposizioni testamentarie: se l’avessero fatto a favore del Cottloengo o del Comune di Torino, nulla avrebbero avuto a che ridire.

La dottoressa ALPHA era poi anche amica dei suoi pazienti, cosa doppiamente scandalosa. Il medico deve essere un algido professionista. Qui forse più che un fumus persecutionis contro la dottoressa, sembra davvero che qualcuno, sia detto con il massimo rispetto, ma con pari franchezza – si sia fumato qualcosa di troppo: perlomeno, a rileggere le sgangherate incolpazioni e l’ancora più sconnessa sentenza che, per dirla alla De Magistris – un ex che di certi giudici se ne intende – , salutiamo con riverenza .

Ci sono 3 persone offese, i sigg. Andrea Gregorio e Lucia COSTA, il sig. Massimiliano SERRALUNGA due delle quali stanno in giudizio come parti civili, ovvero  i parenti dei due anziani deceduti, asseritamente circonvenuti, che, ascoltati a sit, hanno mentito dolosamente e che in qualsivoglia paese civile sarebbero in galera: l’Accusa invece li protegge perché non può più giovarsi del sig. REALE, l’amministratore di sostegno che ora è stato sputtanato.

Ci sono i servizi sociali che sono alla radice della persecuzione della povera signora Anna Maria SERRALUNGA, la quale prima ha rischiato l’interdizione su ricorso della Procura allertata in tale direzione dai servizi sociali, poi ha dovuto  difendersi dal secondo ricorso della procura che ha cercato di affibbiarle un’amministrazione di sostegno. Per fortuna sua in entrambi i casi il tribunale ha rigettato le richieste del PM.

Ed infine c’è pure un medico Consulente Tecnico del PM, il dr. Franco FREILONE il quale sostiene che una cartella clinica relativa al ricovero di un signore 80enne il 30-31 maggio 2011 per ipokalemia è la prova conclamata che a quella data egli era circonvenutile agli occhi di tutti, anche se l’unico dato di pertinenza psichiatrica nel diario clinico lo definisce “vigile cosciente”. Il dr. FREILONE asserisce poi che il medesimo paziente, interrogato dalla PG su delega del PM nel dicembre 2010, poiché aveva confuso in un punto lire con euro  denotava “una fragilità della memoria” e quindi manifestava “una condizione di vulnerabilità e suggestionabilità conseguenti” e che quindi egli era in condizioni di circonvenibilità rilevabile però solo che da chi ne avesse avuto una “frequentazione duratura e continuativa”. Sorprendente.

Infatti in una puntata di “Porta a Porta” del settembre 2009 il Presidente del Consiglio BERLUSCONI ebbe infatti ad incorrere in una clamorosa confusione tra lire ed euro, ed il conduttore del programma televisivo, il mitico Bruno VESPA – il cui programma ultraventennale secondo Andreotti costituiva nei fatti una sorta di terza camera – cercò di correggerlo andando incontro ad una gaffe ancora più clamorosa; si innescò poi un siparietto tra i due davvero memorabile.

Sembra davvero il teatro dell’Assurdo mescolato alla Tragedia greca.

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La storica sede dei Poveri Vecchi di Torino

Il sottoscritto ing. Angelo SCASSA, nato a Torino il 1°/2/1963, precisa anzitutto di aver già sporto denuncia querela contro il Giudice dott. Rosanna LA ROSA del Tribunale di Torino  e  il PM dott.ssa RUFFINO, le pp. oo. COSTA Andrea Gregorio, COSTA Lucia e SERRALUNGA “prof” Massimiliano, eredi delle due persone asseritamente circonvenute che – sia ben chiaro – non mi hanno lasciato erede di un solo centesimo, né mai mi hanno dato un centesimo quando erano in vita, circostanze queste pacificamente non contestatemi  

Il Giudice Rosanna LA ROSA è stato denunciato per il reato di falso e/o di falso con dolo presso la Procura della Repubblica di Milano, perché nelle motivazioni della sentenza n° 213/14 (in ambito di rito abbreviato) pronunciata contro la dott.ssa ALPHA, ha erroneamente – in modo veramente stupefacente e tale da suscitare l’ipotesi del dolo – identificato l’ing. SCASSA, non imputato e non indagato, con sei diverse persone a lui del tutto estranee, giungendo anche a letteralmente alterare le dichiarazioni di un falso teste, il sig. Massimiliano SERRALUNGA oltre, più in generale, a motivare con argomentazioni fortemente illogiche, accompagnate da travisamento dei fatti e gravi omissioni.

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S.E. il PM dott.ssa RUFFINO, che ha aperto il procedimento pen. n° 3712/14 per ripugnante reato di circonvenzione d’incapace in concorso con continuazione del reato (art. 643 – 110 c.p., 81 cpv) nei confronti dell’ing. SCASSA, è stato denunciato presso la Procura di Milano per i reati di abuso di potere, di falso ed omissione di atti dovuti

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Entrambe le denunce – presentate il 30 luglio 2014 – sono state archiviate dal Procuratore Aggiunto di Milano dott. Robledo, noto per i suoi reiterati match con il Procuratore Capo Bruti Liberati. Con lettera della Procura di Milano del 13 settembre 2014, che allo scrivente è stata notificata il 1° ottobre, mi è stato infatti comunicato che il dott. Robledo ne ha disposto direttamente l’archiviazione in data 10 novembre 2014, testualiter! dopo averle iscritte a modello 45, mandando dunque un messaggio viaggiato in qualche misterioso campo tachionico, che è rimbalzato all’indietro dal lontano futuro.

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Con il che – sia ben chiaro – non intendo avanzare nemmeno lontanamente l’ipotesi che sia scattato uno spirito di casta in questa sua decisione, né tantomeno che si tratti di una sorte di precostituita volontà di colpire chi la casta della magistratura aveva osato attaccare, rectius ridicolizzare, evidenziando come in una sentenza si era verificata l’immaginifica circostanza di un giudice, il quale, condannando un’altra persona, si era tuttavia nelle motivazioni spesso riferito al sottoscritto, chiedendo alla Procura, cui rinviava gli atti, di valutarne il profilo penale, dopo averlo identificato con ben sei diverse persone, per la serie “sei personaggi in cerca d’autore”; così come, in tandem con il giudice, un pubblico ministero che per due anni aveva indagato sulla persona condannata e sul coimputato, era corso, ad imputarmi copiaincollando con un word editor i capi di imputazione dell’imputata, condannata con grave ingiustizia, come se, novello Paolo, fosse stato folgorato da un’improvvisa illuminazione. Le pp.oo succitate sono state denunciate presso la Procura di Torino all’inizio di febbraio 2014 perché hanno reso false testimonianze con intenti certamente dolosi: ovviamente le indagini, manco a dirlo, sono in fase di indagine, cioè giacciono sotto uno strato di polvere spesso oramai quasi di nove mesi.  

Si impongono peraltro due doverose constatazioni:   

1°) Si osserva che da tempo il PM Ruffino, alla luce delle gravi imputazioni ex art. 643 – 110 c.p, 81 cpv (reato di circonvenzione d’incapace in concorso con continuazione del reato), è stato sollecitato dal sottoscritto a valutare la circostanza che l’ing. SCASSA riveste, come docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria pubblica, anche il ruolo di pubblico ufficiale: non può non destare preoccupazione che a un simile “personaggio” – per utilizzare un’espressione cara  al GUP dr.ssa LA ROSA – venga affidata non solo l’istruzione, ma anche l’educazione di allievi che potrebbero essere minorenni, con tutti gli aspetti di potenziale vulnerabilità, rectius di suggestibilità, che l’età adolescenziale inevitabilmente presenta. L’ing. SCASSA infatti è docente di discipline meccaniche presso l’ITIS Avogadro di Torino in due classi seconde, una terza, ed una quarta , con netta prevalenza di allievi minorenni. Un genitore di costoro potrebbe restare esterrefatto, sapendo che tanto gravi imputazioni pesano sul capo di un professore di suo figlio. Nelle more del giudizio, sarebbe forse opportuno disporre autoritativamente da parte della Magistratura una sospensione cautelare dall’insegnamento del prof. SCASSA.  

2°) Il prof. SCASSA che si è ampiamente autodifeso, producendo già dopo aver ricevuto l’avviso ex art. 415 bis, una poderosa memoria  di oltre e 300 pagine. Dopo aver fugacemente nominato, quando venne raggiunto dall’avviso di garanzia gli avvocati Fracchia e Fantozzi, che poi dismise per la loro lontananza geografica da Torino, è stato assistito per breve periodo da un altro legale quando dovette ritualmente comparire davanti al PM per l’avviso di garanzia, e quando si presentò per farsi interrogare da un PM peraltro latitante (al suo posto si presentò un sottufficiale della PG), dopo aver ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis cpp nel maggio 2014; indagini  in realtà mai iniziate perché il proc. pen. n° RG 3712/14  contro l’ing. SCASSA è semplicemente un travaso di tutte le indagini del proc. n° RG 1016/12, aperto contro la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA il 16/1/2012.

Ma l’ing. SCASSA farebbe volentieri a memo dell’intermediazione di un legale. Ritiene infatti che qualsivoglia avvocato si sovrapporrebbe inutilmente alle sua difesa, articolata, come si è scritto, in una corposa memoria, corredata da un’altrettanto voluminosa mole documentale in cui si dimostra in modo indefettibile che egli è vittima di una macchinazione giudiziaria. L’art. 24 della Costituzione, tutela infatti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ricomprendendo in tal modo genericamente sia la difesa sostanziale dell’imputato – cui lo scrivente non intende assolutamente sottrarsi e della cui sua volontà in merita è testimone, per l’appunto, l’ampia memoria difensiva prodotta – sia quella “tecnica” del difensore, che non può essere intesa come obbligo, ma come opportunità offerta all’imputato. Insomma l’ing. SCASSA ritiene che una difesa “tecnica” di parte di un avvocato qualsivoglia nuocerebbe ai suoi interessi, essendo egli perfettamente in grado di difendersi da solo, con profonda cognizione di causa.

La tutela costituzionale si riferisce semplicemente a tutti i possibili modi in cui l’esercizio della difesa può essere esercitato e non pare implicare alcun obbligo di imposizione di un difensore ad un imputato.  Si invita in ogni caso il  Giudice del proc. pen. n° RG 3712 a rilevare e valutare l’incostituzionalità di un tale obbligo  

Peraltro l’Imputato, ritenendosi vittima di una macchinazione kafkiana e vergognosa, che irride il più elementare concetto di Giustizia, ha deciso di sporgere denuncia contro entrambi i magistrati, confidando – ingenuamente – nella serenità di altri Inquirenti anche laddove chiamati ad indagare contro colleghi, non essendo stata certo intenzione – sia detto con assoluta franchezza e senza piaggeria alcuna – del querelante svolgere una generalizzata accusa a pubblici ministeri e giudici, considerato che, ovviamente, l’integrità morale ed etica e la professionalità sono qualità intrinseche alla singola persona e non all’istituzione cui afferisce. Spiace semmai aver dovuto constatare l’atteggiamento di piaggeria assoluta rilevato negli avvocati consultati in merito alla predetta iniziativa, che, facili profeti, si sono espressi in termini assolutamente negativi, vivamente sconsigliando simili querele e prefigurando atteggiamenti ritorsivi di rappresaglia a seguito di esse da parte dei giudici del proc. pen. n° 3712/14 RG per spirito di casta, e che hanno fornito una descrizione della Magistratura in generale simile per caratteristiche evidenziate a quella di un’autentica cosca di potenti signorotti, legati tra loro da una sorta di solidarietà di colleganza, in nome della quale travalicherebbero il dovuto rispetto della Legge, omettendo anche di compiere atti dovuti per l’ufficio che rivestono, e capaci di pronunciare senza scrupolo alcuno sentenze di condanna. Affermazioni che di certo buona parte degli avvocati non svolgono in pubblico, dove anzi indugiano in omaggi e salamelecchi assortiti alla magistratura, ma che formulano tranquillamente in privato nei colloqui con i potenziali clienti.

Del resto, è recentemente pervenuta all’ing. SCASSA notizia addirittura del fatto che il PM dr.ssa RUFFINO, nel dibattimento apertosi a carico dell’avv. BETA – coimputato con la dott.ssa ALPHA nel proc. pen. n° RG 1016/12, da cui deriva l’attuale proc. pen. n° RG 3712/14, con coincidenza assoluta degli atti tutti d’indagine degli inquirenti e con sostanziale copia-incollatura delle condotte addebitate alla dr.ssa ALPHA per sostenere l’accusa di circonvenzione dei due anziani signori suoi pazienti ed amici, anche a carico dell’ing. SCASSA – aveva addirittura richiesto al Giudice monocratico di quel processo di esaminare l’eventualità di un accorpamento del giudizio con quello cui “certamente” verrà rinviato l’ing. SCASSA, con ciò dando per scontato l’esito dell’udienza preliminare: per la serie tout se tient.

E con quest’atto, se ancora potesse essere residuato qualche dubbio infinitesimale, il PM ha confermato di sentirsi letteralmente “padrone del vapore”, e di ritenersi, per così dire, investita anche della certezza del pronunciamento del giudicante, di cui è sembrato voler fare le veci.

Ma altri fatti sconcertanti hanno fatto seguito a questo iter del proc. pen. de quo.

Il processo all’ing. SCASSA è infatti iniziato il 26 marzo 2015, udienza che è stata subito aggiornata al successivo mese di aprile. In due distinte udienze di aprile e maggio 2015 l’imputato ha chiesto ed ottenuto di rendere dichiarazioni spontanee durate complessivamente circa otto ore, con le quali egli ha svolto una dura requisitoria nei confronti del tandem PM e GUP LA ROSA che nelle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado della dr.ssa ALPHA aveva richies6to di valutare il di lui profilo penale, come si è scritto. Il PM dr.ssa RUFFINO, dopo aver chiesto l’esame dell’ing. SCASSA – che aveva acconsentito – vi ha rinunciato; altrettanto hanno fatto e parti civili, che si sono sempre mosse sula scia dell’Accusa.

Poi, ecco succedere qualcosa si davvero incredibile, una pacifica ritorsione del sistema Giustizia contro l’ing. SCASSA che si è permesso di denunciare i due magistrati e li ha attaccati ulteriormente con le dichiarazioni spontanee rese nel processo.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, in data 10/7/2015 prot. n. 4388/EC/15 emette un provvedimento, le cui motivazioni solo in minima parte l’ing. SCASSA conoscerà il 19/4/2016, dopo reiterate istanze scritte e verbali, che datano a partire dal 28/10/2015, quando egli presentò formale istanza scritta alla medesima Procura Generale, per venire a conoscenza delle sconcertante ragioni di un provvedimento totalmente infondato in fatto e diritto, le cui conseguenze aveva subito la prima volta a a metà luglio 2015, accedendo al Palazzo di Giustizia di Torino per la consegna ad un giudice civile della cosiddetta copia di cortesia della CTU da lui già inviata al Tribunale Civile con le procedure del PCT.

Il 19/4/2016 infatti – dopo l’ennesima richiesta dell’ing. SCASSA in tal senso – la Procura generale comunicava all’istante il provvedimento n° 4388//EC/15, emesso in data 10/7/2015, recante nell’oggetto la seguente dicitura: “SCASSA Angelo. Limiti all’accesso nel Palazzo di Giustizia dì Torino “Bruno Caccia”

In detto provvedimento il Procuratore Generale dispone che: “il personale dì vigilanza privata e di Polizia Giudiziaria addetto al controllo degli ingressi nel Palazzo “Bruno Caccia”, superate le barriere con “meta! detector”, identifichi il Sig. SCASSA Angelo chiedendogli i motivi dell’accesso nel palazzo, che gli verrà consentito unicamente qualora gli stessi siano validi.

In tal caso tuttavia personale dell’Arma dei Carabinieri, .o di altra Forza di Polizia presente e disponibile, provvedere ad accompagnare il Sig. SCASSA Angelo ove lo stesso ha dichiarato di doversi recare, vigilando sul suo comportamento. Al termine dell’incombenza che ha giustificato l’accesso, il Sig. SCASSA Angelo verrà riaccompagnato all’uscita”.

Il provvedimento sarebbe stato assunto sulla base di una misteriosa nota “nota del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dì Milano datata 17.6.2015 e relativa all’atteggiamento di SCASSA Angelo, nato a Torino I51.2.1963, nella quale, sulla base di atti in possesso di detto Ufficio, lo stesso viene definito “ossessivo” nei confronti dì un Magistrato che opera nel Palazzo dì Giustizia “Bruno Caccia”, tanto da determinare “profili dì sicurezza del Magistrato”,

Come è facile notare, il linguaggio della decisione – infarcita di anacoluti e di sgrammaticature assortite, tali da renderla quasi intellegibile – è volutamente criptico: in esso si fa riferimento ad una misteriosa nota ed ad un altrettanto misterioso magistrato e dispone un pedinamento di fatto dell’ing. Angelo SCASSA da parte dei carabinieri  ogni qual volta egli debba entrare al Palazzo di giustizia, una sorta di DASPO giudiziario, sulla falsariga di quei provvedimenti che il prefetto assume per allontanare i tifosi violenti dagli stadi. All’ing. SCASSA non viene infatti mosso alcun addebito particolare, salvo un riferimento fumoso e generico, non sostanziato da precisazione alcuna, “ ad un atteggiamento ossessivo nei confronti di un magistrato” che non si capisce bene in quali azioni si sarebbe mai concretizzato.

Il provvedimento è particolarmente sconcertante perché assunto contro un professionista come l’ing. SCASSA che risulta avere la doppia iscrizione all’albo dei CTU e dei periti, e di cui, anche in data successiva a quella del provvedimento il tribunale civile si è servito per consulenze, ripetutamente encomiate da vari giudici per l’accuratezza, la completezza, e l’approfondimento che le ha caratterizzate.

Incredibili dictu, l’ing. Angelo SCASSA, in base alla decisione assunta dal dott. MADDALENA dovrebbe giustificare il suo accesso al Palazzo di Giustizia ai Carabinieri, i quali sarebbero liberi di sindacare nel merito il suo diritto di accedervi o meno sulla base di criteri evidentemente lasciati al loro arbitrio, come se egli non fosse un libero ed incensurato cittadino, che ha il pieno diritto di accedere al tribunale anche solo semplicemente per presenziare alle udienze di processi che terminano con sentenze emesse in nome del popolo italiano, cui, per adesso, egli ancora appartiene.

In considerazione del fatto che l’ing. SCASSA è attualmente, incredibilmente, implicato in un processo, motivo per cui, infatti, il dott. MADDALENA, tradendo la voglia di precludere in toto l’accesso al Palazzo di Giustizia al professionista, si sente in dovere di specificare che benignamente si deve “contemperare da una parte il diritto del Sìg. SCASSA Angelo a presenziare ai processi’ pubblici dì suo interesse e ad assumere le informazioni che gli sono dovute in base alle norme processuali”, frase che suona ugualmente criptica, e che è in ogni caso non configura certo una concessione, non essendo certo in potere del potentissimo ex procuratore capo dott. MADDALENA l’impedire che addirittura un imputato presenzi alle udienze di un processo o acceda alla cancelleria per consultare gli atti del processo che lo riguarda, parte dei quali paiono già – incredibilmente – scomparsi. Successivamente il procuratore precisa inoltre che si deve garantire “ la sicurezza del Magistrato [innominato, ndr] e degli Uffici che a vario titolo con lo stesso collaborano (anche tenendoli indenni dalla .-.possibilità di molestie verbali”, manco se in passato si fosse mai verificata la benché minima offesa, ingiuria, o molestia da parte dell’ing. SCASSA nei confronti di qualche magistrato o suo collaboratore.

Siamo dunque in presenza di una decisione che lede gli elementari diritti costituzionale del cittadino, a cominciare dall’art. 13, e che è stato minacciosamente assunto, a puro scopo intimidatorio contro l’ing. SCASSA, per il banale motivo che egli si è permesso di denunciare due magistrati, senza ovviamente aver mai commesso nei loro confronti alcun tipo di reato.

Non soltanto ma viene falsata anche la regolarità del processo che l’odierno ricorrente sta subendo, posto che i testimoni vedono l’imputato entrare in aula accompagnato da 4 carabinieri, e non possono non essere influenzati psicologicamente dalla circostanza.

Ma soprattutto viene lesa la salute dell’ing. SCASSA il quale vive come una feroce vendetta nei suoi confronti il provvedimento della Procura, in quanto egli soffre di patologie croniche stress correlate, come meglio si andrà a dettagliare, motivo per cui si ingenerano in lui pericolose somatizzazioni d’organo con severi rialzi della pressione arteriosa diastolica e fuoriuscita di fluido infra ed iporetinico.

 Si nota per inciso che dall’udienza del 28 ottobre 2015 è scomparsa la dr.ssa RUFFINO, che ora risulta sostituita alle udienze dalla sua superiora gerarchica, la dr.ssa LORETO.

 E del resto il provvedimento si presenta scritto in uno stile più confacente alla criptomania di un sevizio segreto che alla naturale limpidezza cui dovrebbe attingere un magistrato, non è sostanziato da alcuna specifica accusa, ma si limita a suscitare vaghe suggestioni di pericolo o di comportamenti, in una sorta di marasma evocativo che richiama la forma delle discussioni dei dotti bizantini, che con i turchi alle porte, discutevano del sesso degli angeli.

Il procuratore accusa l’ing. SCASSA di aver tenuto “un comportamento ossessivo”, anzi ciò emergerebbe dalla misteriosa nota della Procura della Repubblica di Milano che addirittura avrebbe sollecitato il provvedimento limitativo della di lui libertà di movimento. L’alto magistrato si sarebbe profuso in un giudizio che chiaramente attinge alla sera di competenze di uno psichiatra, con la nonchalance di un dilettante allo sbaraglio che lede disinvoltamente i diritti costituzionali di un cittadino, lo umilia, con tutte le conseguenze del caso.

Ad ogni modo risulta poi assurdo ed intimidatorio in massimo grado il comportamento tenuto dall’odierno procuratore generale di Torino che dinanzi a una successiva istanza dell’ing. SCASSA del maggio 2016 di venire a conoscenza della nota della Procura di Milano richiamata nel testo del provvedimento, in termini sprezzanti, osserva che si tratta di corrispondenza riservata – fra un po’ processeremo, come nel romanzo di Kafka gli imputati sulla base di documenti a lui non accessibili! – sostenendo che stranamente egli sembra “non appagarsi della conoscenza del provvedimento”, utilizzando anche qui termini sprezzanti tipici di chi considera, dall’alto dello strapotere giudiziario, i cittadini alla stregua di fastidiosi scocciatori che, ogni tanto, pretendono persino di sapere per quale motivo vengono conculcati i loro diritti, e non si accontentano di subire passivamente le restrizioni alla propria libertà decretate dai magistrati, i cui comportamenti sembrano talvolta simili a quelli della criminalità comune.

In ogni caso, all’udienza del 5 maggio 2016 dedicata all’audizione di alcuni testi richiesta dall’imputato, l’ing. SCASSA è stato colto da malore al solo avvicinarsi la Palazzo di giustizia, provando un’acuta sofferenza psicologica prefigurandosi l’umiliante pedinamento da parte di quattro carabinieri che avrebbe dovuto subire di cui si è scritto: egli soffre infatti da anni di retinite sierosa centrale, patologia oftalmica che è stress correlata e di disturbi di attacchi di panico. Quella mattina la sua pressione arteriosa diastolica, la cosiddetta minima, raggiungeva i 130 mmHg, valore pericolosissimo, a rischio di incidente cardiocerebrovascolare, come documentato con certificazione medica. Il tutto si inseriva in un quadro clinico complessivo in cui erano comparsi seri problemi di salute di natura strettamente organica, per i quali erano in corso accertamenti. Il Giudice, che aveva programmata udienze per ascoltare i testi richiesti dalla difesa, concedeva il legittimo impedimento per l’udienza del 5 maggio; alla successiva udienza del 13 maggio però – persistendo l’indisponibilità dell’ing. SCASSA – su insistenza anche della dr.ssa LORETO, subentrata all’iniziale PM L. RUFFINO – disponeva perizia medica per accertarne le condizioni di salute, nominando come “consulenti” la dr.ssa Rita CELLI medico legale, ma soprattutto il dr. Elvezio PIRFO, psichiatra, di cui, attraverso una breve ricerca con qualsivoglia motore su internet, si apprende essere noto meglio come “il boia delle Vallette”, con riferimento alla sua pregressa esperienza di consulente del Ministero di Grazia e giustizia presso il carcere di Torino.

Più recentemente, su La Stampa del 6 agosto 2016 leggiamo che il Dr. PIRFO, pacificamente uomo di potere, lascia l’incarico di primario psichiatra che deteneva presso l’ospedale Amedeo di Savoia – sezione distaccata del Maria Vittoria- sotto accusa da parte della Corte dei Conti  in un’inchiesta riguardante un danno erariale di 30 milioni – dicasi trenta – maturato con la gestione truffaldina di cinque comunità psichiatriche.

Il dr. Elvezio PIRFO, riconosce all’ing. SCASSA lucidità mentale e integrità della volizione, ma nega che gli attacchi di panico da cui è afflitto da anni – ed il correlato problema di retinite sierosa centrale – possano essergli di impedimento di partecipare al Processo. Egli afferma, anzi, spigolando che – contrariamente a quanto diagnosticato da noti clinici, quali i proff. ROVERA di Torino e ZAPPELLA di Siena – conosciuti non per la loro specializzazione in perizie per il Tribunale, ma per il valore delle loro competenze accademiche, che è ben altra cosa – l’ing. SCASSA non soffrirebbe del Disturbo da attacchi di panico (DAP), ma del “Disturbo dell’adattamento con Ansia Cronica”. Si tratta pacificamente di giochi di parole in ogni caso.

Secondo l’emerito dr. PIRFO, gli attacchi di panico e la retinite sierosa centrale di cui soffre l’ing. SCASSA, patologie correlate e documentatissime, con risalenza rispettivamente al 2007 ed al 2001, con esami diagnostici e visite presso l’Harvard Medical School di Boston e con la consultazione di specialisti che hanno lavorato a Washington, università e ospedali di fama mondiale, a differenza di quelli in cui ha agito il dr. PIRFO, non ci sarebbe alcun problema.  

Per la valutazione del potente psichiatra, tanto caro alla Magistratura, l’ing. SCASSA può tranquillamente entrare in Tribunale con il pedinamento e accompagnamento coatto da parte di quattro carabinieri, novello erede in peius del signor K di kafkiana memoria, perché per una vendetta di qualche magistrato è stata decisa questa misura, con motivazioni che devono restare sconosciute, lesiva della sua libertà: se poi verrà colpito da un incidente cerebrovascolare per gli elevati valori della pressione arteriosa, dovuti alla somatizzazione ansiosa per la sofferenza che prova a seguito di questa autentica porcata che deve subire per colpa di un potere criminalmente esercitato, ebbene, allora, saranno , come suol dirsi, cazzi suoi.

Lo psichiatra ha tuttavia specificato che “laddove si verificasse la crisi d’ansia essa andrebbe affrontata come in qualsiasi altro contesto e ciò mediante l’intervento di un medico e la somministrazione di un ansiolitico al momento, cosa che presso il palazzo di giustizia può essere fatta ricorrendo ad un intervento medico o presso l’ambulatorio medico del tribunale o in extrama ratio mediante chiamata del 118”.

Si osserva per inciso che il dr. PIRFO , secondo quanto riferiscono le cronache, ha invece ritenuto che il boss della ‘ndragheta LAMPADA – nel merito della cui vicenda giudiziaria non si vuole certo qui certamente, potendo egli essere benissimo una degnissima persona – deve essere portato agli arresti domiciliari in quanto, pur non avendo specifiche patologie psichiatriche, la detenzione (è condannato a 14 anni di carcere) gli causa una forma depressiva: insomma al boss il dr. PIRFO ha riconosciuto, secondo la felice definizione del Corriere della Sera, una sorta di “allergia al carcere”, mentre all’incensurato ing. SCASSA, corre l’obbligo di entrare in tribunale con l’accompagnamento forzato dei Carabinieri.

Ma non è possibile non soffermarsi sulla considerazione finale del dr. PIRFO, laddove afferma che il problema di fondo dell’ing. SCASSA consisterebbe nel fatto che egli “non accetta di partecipare all”Udienza”, come la definisce lui: infatti si tratta solo di un ennesimo passaggio della commedia degli inganni in onda su teletribunaleditorino, essendo notorio che l’imputato non si è mai sottratto alla partecipazione attiva alle udienze tutte fino all’applicazione di quella micidiale porcata del provvedimento a firma del Proc. Gen. MADDALENA – partecipandovi anche dopo, tra sofferenze notevoli all’udienza del 28/10/2015, la prima dopo l’applicazione del DASPO giudiziario – e che ha sempre ritenuto l’obbligo di avere un avvocato, ancorché legittimo, ma incostituzionale, questione che ha in passato anche acceso concorde perplessità in più di un magistrato.

L’ing. SCASSA non è scappato dal processo, è la Magistratura che ha cercato di estrometterlo da esso.

 Comunque, all’esito della consulenza medico legale disposta e depositata nel luglio 2016, il giudice ha aggiornato il processo alle data del 19/9/2016, cui è seguito un breve rinvio al 5 ottobre per l’avvenuta nomina obtorto collo da parte dell’imputato del cosiddetto difensore “Galbani”, ovvero di fiducia.

 In occasione dell’udienza del 5 ottobre 2016, prima di entrare in tribunale l’ing. SCASSA è stato colto da un fortissimo attacco di panico con pressione arteriosa salita a 180/128 mmHg, dove il vertiginosa aumento della minima ha anche in passato accompagnato i suoi attacchi di panico e l’ha posto in quella circostanza oggettivamente a rischio di incedente cardio – cerebro – vascolare. Il corteo di sintomi scatenatisi, ovvero vertigini fortissime, perdita di equilibrio, impossibilità a muoversi gli ha impedito di entrare al palazzo di giustizia.

Egli si è messo in contatto con il 118 e non ha potuto comunque presenziare all’udienza. il Giudice, tuttavia, ha negato il legittimo impedimento, sollecitato in tale rigetto dal PM dr.ssa LORETO. L’’ing. SCASSA ha vivacemente protestato contro questa illegittima decisione assunta da un magistrato che nona aveva alcuna competenza né certificazione per valutare l’entità del pesante malore accorsogli pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza.

In ripetute occasioni di udienza l’ing. SCASSA si è visto compreso – rectius negato – il suo diritto all’autodifesa, perché in occasione degli attacchi di panico e violente crisi di ansia parossistiche provate in occasione di suoi tentativi di ingresso in tribunale dove adesso dovuto passare sotto le forche caudine dell’accompagnamento dei carabinieri – secondo i classici canoni della’nsia anticipatoria – è stato colpito da rilevanti e pericolosi per la sua incolumità fisica rialzi della pressione arteriosa, con valori, che documentatamente si sono attestati a 200-220 mmHg per la pressione sistolica (la cosiddetta massima) e 110-130 per la diastolica (la cosiddetta minima): il tutto nonostante la somministrazione di antipertensivi. Il corteo dei sintomi ricomprendeva poi anche vertigini fortissime, perdita di equilibrio, senso di morte incombente che nemmeno gli psicofarmaci riuscivano a controllare.

All’ultima recente udienza del 5/4/2017, ad esempio, l’ing. SCASSA ha nuovamente richiesto il legittimo impedimento, documentato con duplice certificazione medica con cui si certificava in data 4/4/2017:

“In data odierna ho vistato l’ing. Angelo SCASSA… All’esame obiettivo presenta un quadro riacutizzativo di risalente sintomatologia da disturbo da attacchi di panico con ansia generalizzata. Ipertensine sistemica molto elevata (200-110); capogiri; disequilibrio; somatizzazione d’organo; quadro che è a rischio di incidenti cerebrovascolari. I paziente mi rappresenta che il 5 aprile 2017 dovrà partecipare ad udienza in tribunale con accompagnamento coatto dei Carabinieri, obbligo da lui vissuto come ingiustizia e come vessazione. Tale circostanza è fonte di ansia anticipatoria, predisponente a pussè ipertensive, ragione che sconsiglia chiaramente la sua partecipazione all’udienza per prevenire il rischio di ictus o infarto miocardico..”

Orbene ogni volta si ripeteva lo stesso medesimo trito copione: il giudice dà atto della pervenuta richiesta di legittimo impedimento, interpella le parti processuali, vi è opposizione da parte del PM, cui segue quella degli avvocati delle cosiddette pp.oo, ed ogni volta il Giudice dr.ssa SALVADORI aderisce supinamente alla richiesta dell’Accusa di negare il legittimo impedimento.

Pacifiche le violazioni di legge compiute dl giudice del processo che aveva l’obbligo di accertare le condizioni di salute reale dell’imputato e che, evidentemente condizionato un  contesto ambientale in cui l’ing. SCASSA è visto come nemico della magistratura, se n’è letteralmente fregata della salute dell’imputato e ha relegato nel cestino della carta straccia le plurime sentenze della S.C: che stabilivano quali dovevano essere i suoi precisi doveri.

L’ennesima dolorosa prova che si tratta di un processo farsa.

Addirittura in occasione dell’udienza del 14/11/2016 è stato lo stesso imputato a rinunciare con memoria scritta a presenziare al’udienza senza chiedere il riconoscimento dell’impedimento.

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Il PM non solo si inventa come Mandrake le imputazioni a carico dell’ing. SCASSA, ma sostiene che egli continua a circonvenire anche i defunti

medaglia

L’ing. Angelo SCASSA considera una medaglia d’oro al valor civile l’avviso di chiusura delle indagini con il dettaglio delle incolpazioni contestategli, tradottosi di piè pari nella richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM: trattasi infatti di  una sorta di allucinante farneticazione, in cui gli vengono addebitate condotte che sono categoricamente escluse dagli atti tutti del proc. pen. 3712/14,  che, come si è specificato, sono di derivazione stati dal proc. pen. n° 1016/12 che riguarda  la dottoressa ALPHA e l’avv. BETA.

Ed è davvero pazzesco il comportamento del Pm che, senza condurre alcun atto di indagine nuovo rispetto al proc. pen. n° RG 1016/12 – che ha visto imputati ALPHA e BETA – ha chiuso le indagini quello stesso 2 aprile 2014 in cui l’indagato ing. SCASSA si è presentato al suo cospetto – obbligato – dopo aver ricevuto uno sgangherato inintelligibile avviso di garanzia. 

188px-Mandrake

IMPUTAZIONI all’ing. SCASSA formulate

da S. E. il Pubblico Ministero dr.ssa RUFFINO

Avviso della conclusione delle indagini preliminari art 415 bis cpp

Il Pubblico Ministero

visti gli atti nel proc. pen. nei confronti di

SCASSA Angelo

In ordine ai seguenti delitti:

a) delitto di cui agli arti. 81 cpv . e 110 c.p. e art. 643 c.p. perché, in concorso con ALPHA, sua fidanzata e BETA, nei confronti del quale si è proceduto separatamente in proc. pen. n° 1016/12 RGNR con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurare sé o ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità o di deficienza psichica di COSTA LUIGI ANTONIO, nato a Genova il 20.4.1931 e deceduto a Torino il 27.12.2011, il quale, anche se non interdetto o inabilitato, era persona vulnerabile a causa della età e di svariate patologie (severa cardiopatia ischemica, vascolopatia periferica e depressione risalenti al 2006) e tali da renderlo all’epoca dei fatti in stato di deficienza psichica riconoscibile, lo inducevano a compiere atti che importavano un effetto giuridico dannoso per lui o per altri, segnatamente:

  • a rilasciare, nel 2008, a favore di Scassa Angelo delega bancaria ad operare su tutti i conti intestati a COSTA Luigi e accesi presso UBS sui quali giaceva una somma complessiva di 2 milioni e 83.000 €;
  • a costituire il TRUST LUIGI COSTA, avanti al Notaio De Lorenzo di Torino, in data 7.12.2010, nominando TRUSTEE la ALPHA e GUARDIANO lo SCASSA ANGELO, fidanzato della ALPHA, atto con il quale si prevedeva che il TRUSTEE disponesse e godesse dei beni del TRUST senza limitazione, con gli stessi poteri riconosciuti al proprietario o titolare dei beni stessi, e che avesse come compenso l’usufrutto su uno degli alloggi fra quelli appartenenti al Trust;
  • a fare testamento con atto pubblico, avanti al Notaio De Lorenzo di Torino, in data 7.12.2010, testamento con cui COSTA nominava esecutore testamentario la ALPHA e stabiliva che, qualora il testamento in oggetto o l’atto di costituzione del trust fossero stati impugnati dagli aventi diritto, la quota disponibile del patrimonio – comprendente l’immobile sito in Genova Nervi, via Don Pasquale de Barbieri – andasse alla ALPHA e la medesima ALPHA divenisse beneficiaria finale del TRUST e con cui stabiliva, inoltre, che, a prescindere da ogni impugnazione del trust o del testamento, alla ALPHA spettasse l’usufrutto dell’alloggio sito in Genova Nervi;
  • a sottoscrivere testamento olografo, in data 10.12.2010, con cui COSTA disponeva che la quota disponibile del patrimonio spettasse, senza condizioni e per intero, alla ALPHA e che entro tale quota fosse ricompreso l’immobile sito in Genova Nervi unitamente a tutti i mobili e gli effetti ivi presenti;
  • a depositare il suddetto testamento olografo in data 8.4.2011 presso lo studio del Notaio Ajmerito di Torino;

la ALPHA inducendo il Costa, nell’aprile 2006, a cambiare medico di base scegliendo il Dott. Mollica – del quale la ALPHA era sostituto – ed offrendosi di occuparsi del COSTA come medico e come amica, prospettando al COSTA anche una possibile relazione sentimentale, approfittando della sua solitudine per ottenere denaro (per l’acquisto dell’autovettura, per la ristrutturazione della cucina)

  • e contestualmente isolandolo dai figli e dagli amici,
  • ciò con la costante collaborazione di Scassa Angelo sempre disponibile ad offrire “pareri tecnici”, o ritenuti tali ed ad affiancare la ALPHA in ogni decisione, attivandosi anche personalmente nella redazione di scritti che in apparenza potessero essere riferiti al Costa e che potessero servire ad avvalorare la condizione di Costa quale persona perfettamente in grado di determinarsi e presentandosi all’occorrenza falsamente come “Dott. Scassa dello studio BETA”;
  • tutti e tre – ALPHA, BETA e SCASSA – impedendo, a partire dall’agosto 2010, l’intervento degli assistenti sociali a favore del Costa, nonché – dopo l’avvio della procedura per la nomina di Amministratore di Sostegno da parte dei figli COSTA ANDREA e COSTA LUCIA – adoperandosi al fine di intralciare l’istruttoria e di evitare che il CTU, nominato dal Giudice Tutelare in data 6.4.2011, potesse visitare il COSTA stesso, facendo predisporre certificati medici ad hoc e contestualmente accompagnando, insieme, in data 8.4.2011, lo stesso COSTA dal Notaio AJMERITO di Torino affinché depositasse il testamento olografo datato 10.12.2010, e ancora, dopo la nomina dell’Amministratore di Sostegno provvisorio, cercando di evitare che il medesimo – nell’ottobre 2011 – facesse visitare il COSTA da esperti di propria fiducia. in Torino dal 2008 al 27.12.2011.

B) delitto di cui agii arti. 81 cpv. e art. 643 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con ALPHA, per procurare sé ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità o di deficienza psichica di SERRALUNGA ANNAMARIA, nata a Torino il 13.2.1932, anziana sola e affetta da iniziale deterioramento cognitivo tale da renderla parzialmente incapace, la ALPHA anche con atteggiamenti prepotenti e ricattatori, tali da condizionare ed intimorire la anziana donna e SCASSA dicendole anche cosa doveva scrivere sul testamento, a compiere un atto che importava un effetto giuridico dannoso per lei o per altri, segnatamente a rilasciare alla ALPHA ANNAMARIA delega adoperare sul c/c n. 973653 acceso presso UNICREDIT ag. N. 08003 di Torino Corso San Maurizio e su conto deposito titoli n. 2319375 (in data 20.11.2006) e su conto deposito titoli n. 40170473 (in data 6.8.2010) e a nominare erede la stessa ALPHA ANNAMARIA mediante testamento olografo – in data 27.12.2006;

inoltre, allo scopo di assicurasi il profitto del reato, la isolavano da parenti e da amici raccontandole che i vicini di casa le avevano sottratto tutta la biancheria e i soldi nascosti nel portafogli e che l’unico nipote non si interessava a lei, sostituendo tale figura con quella di MENCHINELLA Maurizio, persona di loro fiducia, con incarico di occuparsi delle cose materiali;

le sottraevano suppellettili e biancheria e si attivavano in modo che gli assistenti sociali – nel 2010 – non potessero visitare la anziana donna e che la medesima non si presentasse alle udienze di fronte al GT per la nomina di amministratore di sostegno (procedura nel corso delta quale SCASSA ANGELO si proponeva come Amministratore di Sostegno), accompagnandola, viceversa, insieme di fronte al PM in data 9.6.2012, e dicendole, altresì, la ALPHA in particolare prima della assunzione a sit “DIPENDE TUTTO DA LEI – MI TOLGONO IL LAVORO”,

nonchè SCASSA presenziando personalmente alla visita domiciliare del CTU nominato dal GT – Dott. DESANA

in Torino dal 20.11.2006 condotta tuttora in corso

maggio 2014

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GENESI del PROC. PEN. n° 3712/14

 1 – LE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA N° 213/14 IN ORDINE AD EVENTUALI PROFILI DI RILEVANZA PENALE A CARICO DELL’ING. SCASSA

 Con sentenza n. 213/14 (proc. pen. R.G. n. 1016/12 PM e 1666/14 R.G. GUP) – doc. n° 1 – del Tribunale di Torino, pronunciata in data 30/1/2014 e depositata in data 11/3/2014 la dott.ssa ALPHA veniva dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cp e 643 c.p. nei confronti di due suoi pazienti e, per l’effetto, condannata con rito abbreviato alla pena di anni 3 e 8 mesi di reclusione ed euro 2000 di multa oltre ad accessori, con rito abbreviato; contemporaneamente il coimputato avv. BETA, per il reato di circonvenzione in associazione ai danni del solo sig. Luigi COSTA, veniva rinviato a giudizio, avendo egli scelto il dibattimento ordinario.

Nel dispositivo della sentenza si leggeva:

[Il Giudice] Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica in sede per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale nelle condotte assunte da SCASSA Angelo.

Si precisa che l’ing. Angelo SCASSA, alla data dell’emissione della sentenza non era mai stato né iscritto nel registro degli indagati né ovviamente, tantomeno, rinviato a giudizio nell’ambito del proc. pen. n° RG 1016/12.  

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Parte 1^

GENESI del PROC. PEN. n° 3712/14

 1 – LE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA N° 213/14 IN ORDINE AD EVENTUALI PROFILI DI RILEVANZA PENALE A CARICO DELL’ING. SCASSA

 Con sentenza n. 213/14  (proc. pen. R.G. n. 1016/12 PM e 1666/14 R.G. GUP) – doc. n° 1 – del Tribunale di Torino, pronunciata in data 30/1/2014 e depositata in data 11/3/2014 la dott.ssa ALPHA veniva dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cp e 643 c.p. nei confronti di due suoi pazienti e, per l’effetto, condannata con rito abbreviato alla pena di anni 3 e 8 mesi di reclusione ed euro 2000 di multa oltre ad accessori (inibizione dalla professione medica per anni 2 e mesi 8), con rito abbreviato; contemporaneamente il coimputato avv. BETA per il reato di circonvenzione in associazione ai danni del solo sig. Luigi COSTA, veniva rinviato a giudizio, avendo egli scelto il dibattimento ordinario a seguito del quale è stato assolto con una sentenza rocambolesca del 15/12/2015, in cui tutta la parte relativa alla ricostruzione dei fatti è stata pressoché copiaincollata dall’allucinante sentenza di 1° grado con cui è stata condannata la dr.ssa ALPHA, gravata da incredibili errori, ad esempio nell’identificazione dell’ing. SCASSA, che pure in questo pronunciamento, assume plurime identità a lui del tutto estranee.

Come se nel Tribunale di Torino si fosse creata una sorta di regia invisibile nel giudizio delle vicende de quibus, con una preordinata volontà di colpire, oltre alla dr.ssa ALPHA, l’ing. SCASSA, che l’ha difesa aiutandola a redigere una forte memoria difensiva che ha di fatto ridicolarizzato il lavoro svolto dagli inquirenti.

Infatti la dr.ssa ALPHA ricorreva in appello per ottenere la sua piena assoluzione e la Corte d’Appello di Torino con sentenza n° 543/16 emessa dopo udienza camerale del 29/1/2016, in parziale riforma della sentenza di 1° grado, assolveva l’imputata dal reato di cui al capo B) (circonvenzione della signora SERRALUNGA) e dal reato di cui al capo A), limitatamente alla delega bancaria a favore di Scassa Angelo, perché il fatto non sussiste; rideterminava la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 600 di multa; eliminava la pena accessoria; concedeva all’imputata i doppi benefici di legge.

Purtroppo però la predetta sentenza 543/16 della Corte è infarcita da numerosi travisamenti paradossali dei fatti, da clamorosi errori, i quali sono per loro natura index sui et veri, quasi mai banali, pacificamente dovuti alla volontà di colpire a priori l’imputata sulla base di puro pregiudizio, allo scopo di difendere almeno in parte l’indifendibile sentenza n° 213/14 del GUP dr.ssa LA ROSA:

Le motivazioni che sono svolte da pag. 5 a pagg. 37 sono infatti una lunga sequela di micidiali invenzioni del Collegio giudicante, clamorosamente smentite dalla realtà documentale, l’unica cui la Corte stessa poteva far riferimento, in presenza di un rito abbreviato ed in assenza di rinnovazione dell’istruttoria.

Come del tutto scontato, la dr.ssa ALPHA ha fatto ricorso in Cassazione, ed è in attesa dell’esito del medesimo.

 

In ogni caso, nel dispositivo della sentenza di 1° grado n° 213/14 emessa dal GUP dr.ssa LA ROSA si leggeva:

[Il Giudice] Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica in sede per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale nelle condotte assunte da SCASSA Angelo.

Si precisa che l’ing. Angelo SCASSA, alla data dell’emissione della sentenza non era mai stato né iscritto nel registro degli indagati né ovviamente, tantomeno, rinviato a giudizio nell’ambito del proc. pen. n° RG 1016/12

2 – FATTI RELATIVI AL PROC. PEN. N° RG 1016/12

Il proc. pen. 1016/2012 ha avuto inizio il 16/1/2012 presso la Procura della Repubblica di ed è sfociato nel rinvio a giudizio e nella condanna della dott.ssa ALPHA, nell’ambito di rito abbreviato non condizionato, da parte del GUP dr.ssa Rosanna LA ROSA, che il 30/1/2014 con sentenza n° 213/14 ha condannato l’imputata per il reato 110, 81 cpv e 643 cp, segnatamente per l’asserita circonvenzione che avrebbe operato ai danni di due suoi pazienti: il sig. Luigi COSTA, deceduto il 27/12/2011, e la signora Anna Maria SERRALUNGA, morta il 14/11/2013, che, a udienza preliminare oramai incominciata, aveva espresso con una lettera fatta pervenire al GUP tutta la sua solidarietà nei confronti della dottoressa, nell’annunciare il suo rifiuto a costituirsi parte civile.

Sono davvero stupefacenti le motivazioni della sentenza, costituite in una farraginosa giustapposizione acritica di documenti processuali, da una serie di motivazioni gravemente illogiche, da asserzioni di fatti che i documenti agli atti dimostrano assolutamente inesistenti (vengono al riguardo prese come oro colato autentiche falsità dolose di più di un testimone, con pari omissione di testimonianze e documentazione medica copiosa assolutamente determinanti ed incontrovertibili), da omissioni clamorose sull’operato di persone che sono state invece il motore d’avviamento e di regime delle indagini (i sigg. Giuseppe REALE, Andrea Gregorio e Lucia COSTA, figli della persona asseritamente direttamente offesa, il sig. Massimiliano SERRALUNGA, nipote dell’altra persona asseritamente offesa) e infine da apodittici convincimenti, che sono smentiti clamorosamente dalla realtà documentale, l’unica cui poteva far riferimento il Giudicante.

La sentenza è inoltre gravata da un cumulo impressionante di asserzioni pacificamente false che possono addirittura far sospettare un sottostante intento doloso, sebbene in ipotesi più benigna ci si possa limitare – circostanza peraltro di non minore gravità – ad ipotizzare una volontà da parte del Giudice di imprimere in tal modo maggior forza ad una sua pregiudiziale convinzione, secondo la quale se un medico riceve due testamenti da parte dei suoi pazienti relativamente anziani, egli certamente li ha circonvenuti: circostanza che invece non sarebbe stata imputata se i percettori fossero stati il Comune di Torino o il Cottolengo, ad esempio. Infatti il giudice ha inteso dimostrare che la dottoressa ALPHA avrebbe costruito una sorta di banda dedita alla circonvenzione, di cui, in base alle motivazioni, l’officiante in massimo grado sarebbe stato l’ing. Angelo SCASSA che ha in atto una relazione sentimentale con la dottoressa e al quale in sentenza vengono attribuite azioni e presenze nello svolgimento delle condotte addebitate all’imputata che sono smaccatamente false, clamorosamente smentite dall’ampia raccolta documentale agli atti, che in alcuni casi sono addirittura riportate in modo artatamente modificato allo scopo di non far crollare la credibilità dei testi di riferimento, non essendovi altra spiegazione possibile.

Non mancano poi incredibili passaggi della sentenza in cui, a fronte di affermazioni che in modo inequivoco descrivono la verità fattuale, il GUP ha optato per un’interpretazione incredibilmente grottesca: si pensi all’intercettazione di una conversazione telefonica di un dialogo intercorso tra la dottoressa ALPHA e la signora SERRALUNGA, la quale ultima, non sospettando di essere intercettata riconferma la sua forte volontà che il suo piccolo patrimonio – e segnatamente l’alloggetto in cui viveva – alla sua morte venga ereditato dalla dottoressa ALPHA, minacciando di dar fuoco all’abitazione in caso contrario (doc. n° 2). Dopo lunghe indagini – durate circa 15 mesi e successivamente integrate – e con impiego delle più svariate tecnologie (intercettazioni telefoniche, ambientali, perquisizioni assortite, nonché con una cornucopia davvero impressionate di atti, comprendenti tra l’altro perizie grafiche e sequestro di cartelle cliniche risalenti nel tempo), a sostegno delle imputazioni il PM raccoglieva contro la dottoressa ALPHA quattro voluminosi faldoni come mezzi di prova, avverso i quali l’imputata apprestava in una dettagliata e poderosa memoria una puntuale autodifesa che è stata totalmente ignorata da inquirente e giudicante, che hanno insistito nei loro convincimenti alterando in modo stupefacente la realtà documentale emersa, in un modo così palesemente smaccato da agevolare le più gravi ipotesi di dolo. Invero il GUP ha aderito in modo supino, non solo a livello di dispositivo, ma anche e soprattutto nelle motivazioni, alla requisitoria del PM, di cui la sentenza appare una sorta di fotocopia.

Singolare il fatto che il GUP non abbia colto nell’operato del PM gravi irregolarità, tra cui l’omissione di atti di indagine irrepetibili, posto che l’Inquirente non ha certo agito a tutela e nell’interesse delle due asserite vittime del reato (i sigg. Luigi COSTA e la signora Anna Maria SERRALUNGA) né tantomeno dell’interesse collettivo. Né ha evidenziato, come l’ordinamento prevede, le copiose prove raccolte a favore dell’indagata/imputata. Molto semplicemente infatti il PM si è comportato come esclusivo tutore degli interessi dei fratelli COSTA, figli della persona direttamente offesa, e del signor Massimiliano SERRALUNGA, nipote della defunta signora Anna Maria SERRALUNGA, con ciò espressamente violando la Legge ed assumendo un ruolo non di parte processuale, ma soprattutto di difensore a spada tratta degli interessi delle parti civili, e segnatamente dei fratelli Andrea Gregorio e Lucia COSTA.

Si consideri poi il paradosso che il Giudice, seguendo per filo e per segno il contenuto della requisitoria del PM, dopo aver evidenziato che era assolutamente certa la volontà del signor COSTA di diseredare in toto i figli, con la sentenza emessa disponga invece che l’intero patrimonio del padre, e non solo la quota legittima (peraltro pari ai 2/3 del compendio ereditario), passi in eredità a quelli che di fatto per costui erano degli odiati congiunti che egli voleva espressamente diseredare ritenendoli indegni, come ebbe a raccontare ai quattro venti a tutti quanti ebbero modo di conoscerlo e ad essere in qualche minima familiarità con lui.

La scelta del rito abbreviato derivava esclusivamente non solo dalla incontrovertibile certezza della dott.ssa ALPHA della propria innocenza, di cui per conoscenza diretta dei fatti ella era ed è assolutamente certa, ma anche dall’evidenza che gli atti raccolti dall’inquirente, nonostante le gravi omissioni d’indagine del PM, deponevano tutti, in modo inequivocabile, per la sua assoluta estraneità ai reati ascrittile, con particolare riferimento alla documentazione clinica tutta ed alle testimonianze raccolte (comprese quelle false, visto che falsum index sui et falsi) La scelta del rito abbreviato non era dunque dettata dall’obiettivo di ottenere uno sconto di pena, ma dalla convinzione che in tal modo l’imputata sarebbe stata assolta per non aver commesso i fatti in un tempo più breve.

Gli inquirenti hanno proceduto contro la dott.ssa ALPHA sulla base di apodittici teoremi, a loro ispirati da una serie di falsi testi, calunnie e diffamazioni, destituiti di ogni fondatezza ed assolutamente indimostrabili che sono così riassumibili:

1° teorema: “ALPHA è una circonventrice di incapaci perché due anziani signori suoi pazienti hanno redatto testamento a suo favore, pur non essendo lei un loro familiare”;

2° teorema: “I sigg. COSTA e SERRALUNGA erano settantenni alla data in cui testarono: i settantenni sono incapaci”;

3° teorema: “I congiunti sono familiari”;

4° teorema: “Chi fa testamento al di fuori del nucleo dei congiunti è vittima di circonvenzione”;

5° teorema: “Se due anziane persone rifiutano di mettersi sotto la tutela dei servizi sociali ed hanno il medesimo medico di fiducia, esse son circuite da costui che agisce abusando della sua posizione professionale” Tali teoremi sono assurti a Verbo delle indagini: posto che essi sono stati assunti come assolutamente veri, ed intangibili, gli inquirenti hanno invano ricercato una dimostrazione, laddove emerge invece la loro totale infondatezza  

L’imputata è stata dapprima spettacolarmente indagata e poi condannata sulla base di tali assiomi che hanno costituito le direttrici dell’intero proc. pen. n° RG 1016/12, creandosi nei fatti una sorta di corto circuito tra inquirenti e giudicante

I FATTI

Occorre illustrare che il sig. COSTA è deceduto all’età di 80 anni il 27/12/2012 presso il CTO, ospedale notoriamente a vocazione ortopedico – traumatologica, dov’era stato ricoverato su decisione incredibile dell’amministratore di sostegno provvisorio, tal Giuseppe REALE, da poco nominato, per una grave multinsufficenza d’organo (infarti ripetuti con arresto cardiaco e quadro di scompenso, edema polmonare, insufficienza epatica e renale) e non ebbe mai alcun problema di ordine psichiatrico rilevante ai fini della sue capacità cognitive fino a pochi mesi prima della morte. E’ davvero insolito che un paziente in simili condizioni venga ricoverato al CTO, ma leggendo gli atti del proc. pen. ne risultano chiare le motivazioni.

Un decadimento modesto e comunque limitato delle sue capacità di volizione fu osservabile dopo la sequenza micidiale di patologie che lo colpirono a partire dal 24/6/2011 con un esteso infarto cardiaco ed il 2/7/2011 per via di una clamorosa fibrillazione ventricolare, patologia comunemente nota con la definizione di arresto cardiaco, che si verificò durante il ricovero ospedaliero presso l’unità coronarica dell’Ospedale Maria Vittoria. A seguire, da segnalare anche un fatto epatico acuto a tre mesi dalla morte con valori delle transaminasi salite ad oltre 200 volte il massimo del range di normalità (chiaro indice di un grave danno al fegato), insufficienza renale, edema polmonare, crisi ipoglicemica, tutti eventi della massima gravità .

Fino al giugno 2011 il sig. COSTA era stato un signore lucido, vigile e cosciente, come si suol dire nella più corretta terminologia clinica, perfettamente compos sui che provvedeva autonomamente alla gestione di tutte le necessità quotidiane e all’amministrazione dell’importante patrimonio che deteneva. Esisteva tra lui e la dott.ssa ALPHA, cementato dall’aiuto costante che costei gli diede in tutti gli anni in cui fu suo medico di fiducia nel curare e gestire le patologie che lo affliggevano, non solo un rapporto professionale, ma anche una profonda amicizia. Egli dal 2006 in poi ebbe gravi problemi cardiaci che richiesero l’impianto di molteplici stent coronarici e svariati ricoveri, essendo affetto dalla cosiddetta malattia trivasale.  

I rapporti del sig. COSTA con i figli Andrea Gregorio e Lucia erano stati interrotti dal 1986, essendo insorti insanabili contrasti dopo la morte improvvisa della facoltosa consorte Emma BOSCHIS, la cui copiosa eredità costoro pretesero di dividere subito, all’indomani del decesso della madre, per l’appunto per via del clima di astio e di disprezzo che nutrivano nei confronti del padre, da cui, poco più che maggiorenni, entrambi si vollero allontanare definitivamente. Nonostante il padre soffrisse da anni di una grave malattia trivasale, ossia interessante tutte e tre le coronarie, che aveva richiesta l’impianto di ben 11 stent coronarici, essi non si curarono mai di lui, né mai gli fecero visita durante i quattro ricoveri ospedalieri cui si sottopose tra il 2006 ed il 2008 per sottoporsi ad interventi di angioplastica. Né si erano mai interessati del padre in occasione dei suoi passaggi al pronto soccorso per altri motivi in detto periodo.  

I figli, accortisi tuttavia nel 2010, mediante informazioni di conoscenti che continuavano a risiedere nel condominio dove abitava il padre in iva Palmieri 14, o da altre persone che avevano una comune frequentazione con tutti i membri di quella che era stata decenni prima la famiglia COSTA, come il commercialista e i funzionari di banche presso cui detenevano conti correnti e depositi il padre e loro stessi, che le condizioni fisiche del genitore, con il quale i rapporti dal 1986 erano stati davvero occasionali e ridotti a pochi gelidi formali telefonate per lo scambio di auguri in occasione delle festività, andavano peggiorando, decisero di passare all’attacco per vie giudiziarie civili e penali. Seppero infatti che il padre incominciava ad avere problemi di deambulazione, che esitarono in brevissimo tempo in una necrosi della testa del femore, e, alterando completamente il quadro della realtà fattuale, si rivolsero ai servizi sociali dipingendolo come una sorta di barbone, che, nonostante le dovizie accumulate, viveva in una sorta di stamberga e parallelamente fecero un esposto al settore Fasce deboli della Procura. Non solo, ma decisero anche di proporre un ricorso per l’apertura di un’amministrazione di sostegno per il padre, sostenendo da un lato che lui non era più in condizione nemmeno di riconoscere la figlia, e dall’altro che, sebbene egli potesse essere considerato in possesso di capacità cognitive intatte, tuttavia il semplice deficit di funzionalità della deambulazione poteva essere motivo sufficiente per l’instaurazione della procedura, contemplata dalla legge 6 del 9/1/2004 .

 Come si legge agli atti del proc. pen. che ha visto indagati la dr.sa ALPHA e l’avv. BETA, il n° RG 1016/2012: In data 18.10.2010 giungeva alla Procura un esposto, da parte di Costa Andrea e Costa Lucia, nell’ambito del quale si segnalava la situazione dell’anziano padre dei due esponenti, COSTA LUIGI ANTONIO nato a Genova il 20.4.1931 che veniva iscritto con Mod. 45 n. 5208/10 In esso i fratelli COSTA asserivano che: il COSTA viveva solo in via Palmieri 14 di Torino; impediva ai figli di fargli visita ed era accudito da una odontoiatra, delegata dal medico di base – Dott. Mollica – ad occuparsi di lui”.

Parallelamente nel novembre 2010 i signori Andrea Gregorio e Lucia COSTA presentavano ricorso per l’amministrazione di sostegno n° RG 7390/2010 I figli del de cuius sapevano perfettamente del legame di mera amicizia e del rapporto professionale intercorrente tra la dott.ssa ALPHA con loro padre e temevano che costei potesse ricevere dal sig. COSTA una parte della sua eredità: lo scopo del loro ricorso non era certo dettato da preoccupazioni assistenziali nei confronti del padre, di cui per decenni si erano disinteressati nel modo più completo, ma semplicemente quello di controllarne il patrimonio – ammontante tra beni mobili ed immobili ad alcuni milioni di euro, secondo quanto si apprende dagli atti processuali – nel modo più diretto possibile.

In data 29.12.2010 veniva tuttavia richiesta dal PM dr.ssa RUFFINO – lo stesso inquirente che successivamente condurrà le indagini contro l’imputata – l’archiviazione del procedimento sulla base della relazione medica MAGGIORE, che è medico fiduciario del Ministero dell’Economia e delle Finanze e presidente della Commissione Medica di verifica della provincia di Torino, che si occupa di tutti i dipendenti della P.A.  

Il dott. MAGGIORE in data 3/12/2010, su richiesta del signor COSTA che voleva costituire un trust e redigere un testamento, rilasciò una certificazione in cui certificava:

COSTA LUIGI ANTONIO ESAME OBIETTIVO Trattasi di soggetto in buone condizioni generali, lucido, orientato t/s, collaborante Giunge all’osservazione con abbigliamento consono alla situazione e ben curato. Apparentemente eutimico, Non evidenti segni di alterazione del tono dell’umore. Ideazione congrua alle circostanze senza spunti di fuga. Non dispercezioni in atto. Non pervasività del pensiero, Cambiamenti posturali autonomi, deambulazione consentita con l’ausilio di bastone canadese e base allargata, senza deficit stenici. DIAGNOSI MEDICO-LEGALE Il periziato presenta “ASSENZA di ELEMENTI PSICO-PATOLOGICI in ATTO” CQNCLUSIONI IL PERIZIATO È ESENTE DA VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE E PRESENTA PIENA E COERENTE CAPACITA` DI INTENDERE E DI VOLERE. RISUTANO PERTANTO SODDISFATTI TUTTI REQUISITI POSTI A FONDAMENTO DELLA CAPACITA’ D! TESTARE (EXART. 591 CC.). (perizia medico legale del 3/12/2010 redatta dal Dr. Enrico MAGGIORE, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Presidente della Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze per la Provincia di Torino)  

Sempre il dott. MAGGIORE veniva sentito a SIT e, in merito alle condizioni psichiatriche del sig. COSTA confermava:

Mi pareva assolutamente lucido. Sono abituato a valutare gli anziani. faccio il CT per il Tribunale del lavoro Lui era molto incazzato con i figli. Aveva una gran bella testa. COSTA non mi pareva affatto né depresso né ansioso. (SIT del Dott. MAGGIORE)  

Il 7 dicembre 2012 il sig. COSTA costituiva con il notaio DE LORENZO un trust di durata ventennale di cui nominava trustee la dott.ssa ALPHA e guardian l’ing. SCASSA con il quale era previsto che in esso sarebbero confluiti la quasi totalità dei suoi beni, mobili ed immobili, e che al trustee sarebbe spettato in usufrutto uno degli alloggi per l’intera durata del trust stesso: i beneficiari finali non sarebbero stati i figli, ma i nipoti del signor COSTA. In tale modo egli era convinto appunto di poterli diseredare completamente, obiettivo che era nella sua più ferma volontà ottenere, posti i pessimi rapporti che intratteneva con costoro. Contestualmente al trust, venne letto un testamento pubblico che lasciava la dott.ssa ALPHA usufruttuaria dell’alloggio di Genova Nervi: in realtà questo strumento era funzionale alla difesa del trust, come specificò il notaio, in quanto, se i figli lo avessero impugnato, l’intera quota extralegittima sarebbe finita in retaggio alla dott.ssa ALPHA.

  Il sig. COSTA il 9/12/2010 venne ascoltato dalla PG su incarico del PM nell’ambito del predetto proc. pen. n° RG 5208/10/K apertosi dopo l’esposto in Procura da parte dei figli. Durante l’interrogatorio cui venne sottoposto egli diede risposte coerenti e assai dettagliate alle domande che gli vennero formulate, senza denotare disturbo alcuno nell’ideazione e di razionalità e pertanto il proc. pen. n° RG 5208/10/K venne archiviato. All’interrogatorio era presente il suo legale, l’avv. BETA, il coimputato, che, a differenza della dott.ssa ALPHA ha scelto il rito dibattimentale, il quale ha affermato che il suo cliente visse in modo “drammatico” l’interrogatorio da parte della Polizia Giudiziaria.       Peraltro, pochi giorni dopo, il 10 dicembre 2010, e dunque soltanto a distanza di una settimana dalla visita medica del dr. MAGGIORE, il sig. Luigi COSTA, piccato per l’umiliazione subita nel dover rispondere domande alla PG, intervenuta a casa sua, a seguito dell’esposto dei figli, a porre domande che riguardavano anche la sua vita privata, dove egli non aveva certo nulla da nascondere (precisò che tra la dr.ssa ALPHA e lui vi era un rapporto di profonda amicizia, oltre che professionale, ma non sentimentale), sottoponendolo ad un interrogatorio che in qualche modo egli aveva comprensibilmente avvertito come intromissioni nella sua privacy, di cui andava gelosissimo, sottoscriveva un testamento olografo con il quale nominava la dottoressa erede dell’intera quota extralegittima, ossia di un terzo dei suoi beni tutti, mobili ed immobili, ed alcuni giorni dopo le riferì di questa sua iniziativa, da lui considerata come precauzionale, visto che il trust era ancora una scatola vuota, con un conferimento iniziale in esso all’atto della costituzione di soli 5000 euro, un millesimo del valore dei beni del signor COSTA.

Ancora pochissimi giorni più tardi, il 16/12/2010, il notaio DE LORENZO convocò il disponente assieme al trustee, mettendoli a conoscenza della comunicazione email ricevuta dal difensore dei figli, l’avv. SCALISI, il quale, allarmato dalla richiesta avanzata dal notaio al commercialista del sig. Luigi COSTA, il sig. BOSSI – che lavorava anche per conto dei di lui figli, cui aveva spifferato l’iniziativa – per ottenere una ricognizione completa dei dati catastali dei beni immobili del signor COSTA, onde farli confluire nel trust, lo avvertiva che erano in corso un’indagine penale, il proc. pen. n° 5208/10/K, per l’appunto, che poi sarebbe stata archiviata, ed un ricorso civile dei figli di cui era prevista una sollecita notifica al padre, il n° RG 7390/10. L’avv. SCALISI, temendo che fossero in atto delle compravendite, diffidava il dott. DE LORENZO dal procedere in attesa della conclusioni delle iniziative giudiziarie intraprese dai suoi assistiti.

A quel punto il dott. DE LORENZO affermò che del trust, allo stato delle cose, non si sarebbe più fatto nulla, fino al chiarimento dei procedimento in atto.

Terminato il colloquio con il notaio Il sig. COSTA ebbe uno scatto d’ira e confidò alla dott.ssa ALPHA che a quel punto – più che mai – era intenzionato a tener in vita il testamento olografo in cui la lasciava erede unica dell’intera quota disponibile, e in effetti nell’aprile 2011 lo consegnò in custodia fiduciaria ad altro notaio, il dott. AJMERITO, non riponendo più fiducia nel dr. DE LORENZO. Egli era profondamente amareggiato per l’inconcludenza della vicenda trust e temeva che in caso di sua morte improvvisa o a seguito di degenza ospedaliera i figli avrebbero potuto agevolmente farlo sparire (in effetti costoro hanno dichiarato che, il giorno dopo la morte del padre avevano provveduto ad impossessarsi di tutti gli immobili di sua proprietà e a cambiarne le serrature).

In ogni caso, di lì a poco tempo, appena il padre ebbe contezza anche dell’iniziativa civilistica intrapresa dai figli (ricorso per l’apertura di un’amministrazione di sostegno), provò subito un’acuta sofferenza psicologica che può essere certamente considerata, per le violente somatizzazioni ansiose cui egli andò incontro, in un quadro di già fragile equilibrio e precario compenso emodinamico, causa primaria delle gravi patologie che lo colpirono dal giugno 2012 e di cui abbiamo detto, che configurarono un quadro di MOF (multinsufficienza organica), destinato a portarlo a morte nel breve volgere di appena sei mesi.

A gennaio 2011 il sig. COSTA venne ascoltato in udienza dal GT dott.ssa GIANNONE, nell’ambito del ricorso per l’amministrazione di sostegno, cui fornì risposte coerenti; altrettanto era accaduto – come si è visto – nell’incontro con due persone della PG delegate dal PM ad ascoltarlo nell’ambito del proc. pen. 5208/10 poi archiviato, che si recarono ad interrogarlo a casa sua il 9 dicembre 2010, il giorno antecedente la stesura del suo testamento olografo.

Nell’aprile 2011 il Giudice tutelare, dopo aver ascoltato tre mesi prima il sig. Luigi COSTA, dispose una CTU volta ad accertarne anche scientificamente le capacità mentali, sebbene durante la citata escussione il giudice si fosse potuto formare, come risulta dalla verbalizzazione dell’udienza, un preciso convincimento circa le condizioni del convenuto, che denotava solo un piccolo deficit mnesico, del tutto irrilevante e classico nella memoria di fissazione a breve termine negli anziani.

Per due mesi tuttavia la perizia psichiatrica – affidata al CTU dr. ANGLESIO – dovette essere rinviata in quanto il paziente alla semplice idea di doversi sottoporre ad essa, pur non avendo nulla da temere, andava incontro a pericolose somatizzazioni (elevati rialzi della pressione sanguigna, soprattutto a livello di diastolica, la cosiddetta minima) che potevano comportare, in un paziente portatore di 11 stent coronarici, un rischio notevole, per la stato di prevedibile ulteriore agitazione che si sarebbe sviluppato durante la seduta peritale che fortemente il sig. COSTA rifiutava, ritenendo un accertamento fiscale di tipo psichiatrico l’ennesima umiliazione cui lo volevano sottoporre i figli, dopo la precedente provocazione della segnalazione ai servizi sociali ed alla Procura – settore fasce deboli – , messa in atto da costoro che erano stati per decenni menefreghisti nei confronti del padre, al punto da non averlo mai aiutato assistenzialmente nei cinque importanti ricoveri per la malattia cardiaca.

  Egli infatti odiava letteralmente i figli ed era da loro ricambiato con pari odio: ascoltati a sit essi hanno infatti dipinto il padre come un uomo violento che picchiava la madre, manesco nei loro stessi confronti, avvinazzato cronico, nullafacente, prepotente anche nei confronti del nonno materno, presso la cui industria aveva lavorato per essere poi cacciato.

  Dopo il ricovero del 24 giugno 2011 per infarto miocardico massivo, e durante il quale si verificò la temutissima fibrillazione ventricolare, ossia l’arresto cardiaco, si susseguirono purtroppo drammatiche patologie a carico di tutti gli organi più importanti come si è detto, che richiederanno ben sette ricoveri ospedalieri nel breve volgere di meno di sei mesi, fino all’exitus del paziente.

Per questo motivo, all’udienza del luglio 2011, nell’ambito del ricorso per l’apertura di un amministrazione di sostegno, il legale del sig. COSTA, l’avv. BETA, avendo i medici cardiologi vietato lo volgimento della CTU, nonostante l’insistenza del dott. ANGLESIO, consulente d’Ufficio, per dimostrare che non vi era da nascondere, decise di accondiscendere ad una provvisoria apertura di un’amministrazione di sostegno, sebbene non vi fosse prova alcuna che il sig. COSTA ne abbisognasse, ed essendo certo che tantomeno ne avrebbe abbisognato all’epoca del ricevimento della citazione per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, ossia a fine dicembre 2010, quando ancora non era stato colpito dall’infarto e dall’arresto cardiaco in veloce sequenza.

  L’avv. BETA propose il sig. Giuseppe REALE – su suggerimento di un noto legale di Torino, ingannato anch’egli dalla malriposta fiducia che molti magistrati nutrivano in costui – : trattasi di un personaggio che era molto introdotto negli ambienti della settima Sezione civile del Tribunale, fondatore di una fantomatica associazione di “specialisti” amministratori di sostegno e tutori, detta “Egida”, un individuo con un esilarante curriculum scaricabile dal sito web dell’associazione, di cui è anche presidente di un pomposamente definito “Comitato scientifico”.

Egli strinse un rapporto d’acciaio con i figli per agevolarli evidentemente – dietro la promessa di una lauta ricompensa – scrivendo autentiche diffamazioni e calunnie nei confronti della dr.ssa ALPHA, nelle tre relazioni che durante il suo incarico, durato quattro mesi effettivi, indirizzò al giudice tutelare.

Addirittura poi Il signor REALE, il 22/12/2011, cinque giorni prima della morte del sig. COSTA, adombrando al GT la possibile sussistenza di una tubercolosi polmonare riuscì a farsi nominare amministratore con ampi poteri, laddove l’incarico iniziale prevedeva una semplice assistenza al sig. COSTA che era libero di svolgere operazioni anche complesse quali transazioni finanziarie ed immobiliari, salvo per l’appunto la limitazione costituita dal necessario assenso dell’amministratore per operazioni mensili di importo comprese tra i 1000 ed i 3500 euro e di quello del Giudice stesso per quelle di importo maggiore.

Il sig. REALE, ormai vincolato da un’assai poco santa alleanza con i figli del signor Costa, arrivò addirittura ad impedire alla dott.ssa ALPHA di esercitare la sua professione di medico curante di fiducia del signor COSTA, comunicando alle direzioni sanitarie ed ai primari dei reparti in cui transiterà il paziente che egli ne era il tutore – e non già un amministratore dai poteri graduati sui livelli più bassi possibili – e affermando inoltre che il GT aveva fatto divieto a lei di assistere il malato, cosa assolutamente non vera: fu anzi il sig. REALE in persona a cercare di porre in guardia contro la dottoressa il GT dott.ssa GIANNONE, con la quale nutriva un’ottima frequentazione, non solo per via dei numerosi incarichi da lei ricevuti in termini di tutele e amministrazioni di sostegno, ma anche perché aveva con costei una collaborazione presso la predetta associazione “Egida”. A sua volta, la dott.ssa GIANNONE, insospettita dalle considerazioni formulate dall’amministratore, le trasmetteva al PM dott.ssa RUFFINO, con una comunicazione agli atti del proc. pen. n° RG 1016/12    

Come si è detto, il sig. COSTA morì al CTO il 27/12/2011.

I 12 gennaio 2012 il sig. REALE ed i suoi figli vennero avvisati dalla segretaria del notaio AJMERITO della pubblicazione del testamento olografo. Evidentemente si creò un grosso allarme nel terzetto di alleati, vincolati tra loro da un verosimile patto d’acciaio, ed il sig. REALE si precipitò in Procura.

A brevissima distanza di tempo, il 14 gennaio, egli venne ascoltato come teste dal Pm dott.ssa RUFFINO e, oltre a rendere false testimonianza, consegnò all’Inquirente – rimastone evidentemente impressionato – le tre relazioni da poco tempo inviate al GT dott.ssa GIANNONE, nell’ambito del suo ruolo di amministratore del sig. Luigi COSTA.

Lo stesso 14 gennaio 2012 venne convocato dal PM anche il sig. Massimiliano SERRALUNGA, nipote della signora Anna Maria SERRALUNGA, di cui infra.

Sulla base di apodittici teoremi il 16 gennaio 2012 prendeva avvio, con le iscrizione nell’albo degli indagati, il proc. pen. n° RG 1016/12 nei confronti della dr.ssa ALPHA e dell’avv. BETA, che era stato il difensore del sig. Luigi COSTA nella causa di volontaria giurisdizione per l’apertura di un’amministrazione di sostegno: il PM riesumava e fondeva in esso due proc. pen. da lui stesso archiviati, il n° RG 5208/10 e il n° RG 407/11.

Quando il sig. REALE ed i figli furono convocati dal PM RUFFINO in Procura ed ascoltati a sit, fecero dichiarazioni gravemente calunniose nei confronti della dott.ssa ALPHA, per cui l’Inquirente ritenne necessari seri approfondimenti (perquisizioni, intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, sequestro del testamento, ecc), posto che tra il terzetto di accusatori nei confronti del medico, vi era, oltre la coppia dei fratelli COSTA, figli del de cuius, pacificamente animati da brame di denaro, anche una persona come il sig. REALE che non solo era incaricato di pubblico ufficio, ma era egli stesso pubblico ufficiale: inoltre egli godeva, per l’apparente sua efficienza di smaltitore di pratiche, della fiducia dei giudici della settima sezione civile del Tribunale, che nel corso dell’ultimo decennio ha letteralmente preso in giro, creando del tutto verosimilmente ai suoi assistiti, e, certamente nel nostro caso al sig. Luigi COSTA, un grave nocumento, posto che in quest’ultimo caso ha dato prova di pessima e fraudolenta amministrazione.

***

Per quanto attiene invece alla signora Anna Maria SERRAUNGA, l’altra persona di cui il GUP – con motivazioni che sono davvero incredibili – ha addebitato alla dott.ssa ALPHA la circonvenzione, si tratta di una sua paziente 81enne alla data della morte, che viveva da sola, essendo divorziata e senza figli da oltre 40 anni. Anche lei sarebbe, secondo i teoremi degli inquirenti, una “vittima” della dott.ssa ALPHA che l’avrebbe circonvenuta, inducendola a testare a suo favore.

E’ deceduta nella notte tra il 13 ed il 14 novembre 2013, nella casa in cui viveva da sola. E’ stata la stessa dottoressa ALPHA a rinvenirne il cadavere presso la sua abitazione di corso Tortona 27 il 14 novembre u.s., verso le ore 15,30 dopo aver provveduto ad allertare 115 e 118, in quanto non riusciva a mettersi in contatto con la paziente ed amica e temeva potesse essere accaduto il peggio, ben conoscendo le sue abitudini piuttosto stereotipate di vita.

La dottoressa aveva del pari anche allertato il sig. Maurizio MENCHINELLA, unica persona rimasta in possesso delle chiavi dell’’alloggio, e che peraltro non aveva potuto accedervi per la presenza di un sistema ulteriore di blocco meccanico che la signora aveva attivato dall’interno, motivo per cui i vigili del fuoco hanno dovuto accedere dal balcone dell’appartamento, sito al 4° piano del condominio, entrando dall’esterno mediante una scala telescopica, con successivo agevole accesso attraverso la porta finestra del monolocale, che era aperta, e parallelo alla quale giaceva, all’interno, il corpo della signora, ormai con evidenti segni di rigor mortis, per cui il decesso è certamente amputabile a svariate ore prima dell’intervento della dott.ssa ALPHA

La quale ne ha curato i funerali con dolore immenso, secondo le precise indicazioni che le aveva dato la povera signora SERRALUNGA: ella è stata cremata e le sue ceneri trasportate nel comune in cui era vissuta da giovane, nella casa paterna di Tonco, in provincia di Asti, dove l’urna cinerraria è stata deposta nel loculo in cui si trova sua mamma.

La signora SERRALUNGA quando aveva 74 anni, nel 2006, volle sottoscrivere un testamento olografo a favore della dott.ssa ALPHA in cui la nominava erede del suo alloggio, un monolocale in corso Tortona e del suo piccolo patrimonio monetario che ammontava alla data del decesso a circa 30.000 euro, depositato presso un c/c sul quale decise di delegare la dottoressa, anche se di fatto tale delega risultò pressoché inutilizzata, provvedendo direttamente la signora SERRALUNGA a seguire i propri rapporti con la banca: ella volle redigere l’atto di disposizione delle sue volontà, nonostante il forte imbarazzo del medico di fiducia, in segno di riconoscenza per l’assistenza medica e non solo, che ella richiedeva le venisse sempre fornita nel futuro, ed espressamente facendosi promettere che, in caso di bisogno, con l’avanzare degli anni, la dott.ssa ALPHA avrebbe sempre provveduto nel suo interesse in termini di cure ed assistenza. La signora ha vissuto con forte sofferenza le vicende che hanno coinvolto la sua dottoressa e non è mai riuscita a comprendere come tanta ostilità si sia sollevata contro costei. Anche le intercettazioni telefoniche hanno confermato l’indefettibile volontà della signora SERRALUNGA di lasciarla erede dei suoi beni

Non si è costituita parte civile all’udienza preliminare nel novembre 2013 ed ha voluto esprimere con una lettera al GUP il profondo affetto che la legava al suo medico di fiducia

Un precedente proc. pen. attivato da una segnalazione mendace dei servizi sociali riguardante le condizioni della signora SERRALUNGA era stato archiviato. Infatti, come si legge agli atti dell’odierno proc. pen. n° RG 1016/12, viene rilevato che:

ll PM dott.ssa RUFFINO riceveva da parte dei Servizi Sociali la segnalazione – in data 28.12.2010 – relativa alla situazione della Signora Serralunga Anna Maria, segnalazione che veniva iscritta a mod. 45 n. 407/11; Successivamente il PM ne richiedeva l’archiviazione “per fatto non costituente reato”.  

La causa della segnalazione dei servizi origina dal fatto che la signora SERRALUNGA, accanita fumatrice fino a tre anni prima della morte, nel settembre 2010 dovette essere ricoverata d’urgenza all’ospedale Gradenigo per un fatto respiratorio acuto, essendo afflitta da lungo tempo da una BPCO (broncopneumopatia cronico ostruttiva), per la quale veniva curata con broncodilatori da lungo tempo, ma che era certamente aggravata dal vizio del fumo. La dott.ssa ALPHA la accompagnò in ospedale personalmente, accorrendo a casa sua, comprendendo dalla sua richiesta di aiuto telefonica la gravità della situazione. La paziente rimase per un mese ricoverata ed inizialmente dovette persino essere collegata al respiratore meccanico ed intubata, previa induzione di coma farmacologico, per i valori bassissimi di saturazione dell’ossigeno nel sangue arterioso e le difficoltà respiratorie che presentava. Dopo un mese di ricovero venne dimessa in discrete condizioni generali.

Nel frattempo fu avvisato il nipote Massimiliano SERRALUNGA da una coinquilina della paziente, la signora Rosa PILOLLI (astiosa verso la povera signora Anna Maria perché da costei allontanata dalla frequentazione del suo piccolo alloggio dove svolgeva lavori retribuiti di pulizia, in quanto la sospettava di aver compiuto un furto di denaro e di biancheria) ed egli si precipitò a far visita alla zia nei confronti della quale non aveva mai provato alcun interesse, frettolosamente incontrandola una volta ogni qualche anno, come raccontato da lui stesso a sit e confermato dalla diretta interessata, pure ella ascoltata a sit. La signora SERRALUNGA precisò infatti che era stata da sempre in scadenti rapporti personali con suo fratello, il padre del nipote, deceduto anni or sono.

Fatto sta che dopo il ricovero si presentarono a casa sua i servizi sociali, segnatamente tre educatrici già in contatto con il predetto nipote – per verificare se esistessero i presupposti per aprire un “uvg” (unità valutativa geriatrica) nei confronti della signora. Ella però, con il suo carattere di peculiare aspirazione all’indipendenza, individuò subito la chiave di lettura di questa visita non richiesta come un’inaccettabile interferenza nella sua vita. La SERRALUNGA telefonò immediatamente alla dottoressa ALPHA per parteciparle questa improvvisa scocciatura che le era capitata, creandole fastidio ed agitazione, chiedendole, se possibile, di intervenire in suo aiuto, non riuscendo ella a liberarsi delle sgradite ospiti che insistevano nel sottoporla a domande.

E’ davvero incredibile questa burocratica forma di sussistenza di una carità “pelosa” di Stato che si riduce per lo più alla semplice compilazione di inutile modulistica. Non solo, ma trattasi di carità oltretutto impositiva. Da quest’incontro con i servizi sociali nascerà infatti un autentico calvario per la malcapitata paziente di cui si dirà infra.

Alla richiesta di aiuto da parte della signora SERRALUNGA la dott.ssa ALPHA si attivò e la raggiunse presso la sua abitazione, sita vicino al proprio studio medico, dove stava svolgendo la sua attività professionale.

Ivi sopraggiunta e, succintamente fattosi spiegare le motivazioni dell’intervento delle tre educatrici, spiegava loro semplicemente che non vi era da parte della sua paziente alcuna volontà né necessità di ricevere un aiuto, considerato che, oltretutto, al di là delle valide condizioni mentali e della ritrovata autonomia fisica, la signora era anche assistita da un comune amico, il sig. Maurizio MENCHINELLA, solito svolgere opera di volontariato, che provvedeva gratuitamente alle sue esigenze più onerose, tipo quello di procurarle la spesa maggiore settimanale, per cui non era necessario alcun particolare ausilio, godendo oltretutto la signora di una dignitosa pensione, di per sé fatto preclusivo a determinate forme assistenziali erogate senza costi per i beneficiari.

La dott.ssa ALPHA spiegò alle assistenti sociali, con la franchezza che la caratterizza, che non era il caso di proseguire in un incontro che era fonte di palese irritazione per la persona che stavano “intervistando”, con palesi finalità burocratiche, per intenderci di pura e semplice compilazione di modulistica.

Le venne risposto che i servizi dovevano svolgere il loro lavoro senza fretta e addirittura le fu detto che, se lei era medico di professione, pure loro erano in possesso di una non meglio specificata laurea.

A un certo punto la diretta interessata, la signora SERRALUNGA, si alzò ed invitò con toni decisi le tre assistenti a lasciare il suo alloggio ed evitare nell’insistente conduzione di un colloquio che l’anziana non gradiva.

La stessa dott.ssa ALPHA chiese alle tre educatrici di rispettare la volontà della loro interlocutrice, attirandosi un aperto moto di ostilità: dopo qualche giorno venne invitata a presentare una relazione sule condizioni di salute della sua paziente ed anche il suo medico di base ricevette analoga sollecitazione. Particolare non indifferente, una delle tre assistenti intervenute disse alla dott.ssa ALPHA che il suo intervento in appoggio alla signora SERRALUNGA, da lei evidentemente visto come una sorta di sberleffo alla sua sacra funzione di assistente sociale, sarebbe stato oggetto di relazione a chi di competenza: insomma il mancato appoggio alla pedanteria burocratica, le sarebbe costato caro.

Ed infatti le educatrici MATRICARDI, FLABBI e BALDAZZI firmavano una relazione indirizzata nel dicembre 2010 al Settore fasce deboli della Procura in cui dipingevano la signora SERRAUNGA come un’interdetta e la dott.ssa ALPHA alla stregua di una sorta di coartatrice – surrogatrice della volontà della paziente, insomma un sorta di circonventrice.

Si dà il caso – come si è detto – che la Procura sulla base di una superficiale, calunniosa e diffamatoria relazione delle assistenti sociali, ha cercato prima di interdire la signora SERRALUNGA e poi di affibbiarle un’amministrazione di sostegno, ricorrendo al giudice tutelare che ha respinto entrambi i ricorsi, riconoscendola – con due separate e consecutive sentenze – pienamente in grado di provvedere in modo autonomo alla propria ordinaria e straordinaria amministrazione con sentenze del gennaio 2012 ed aprile 2013.

Infatti il 27/1/2012 la VII sezione civile ha pronunciato la seguente sentenza n° 2679/12, nella causa civile iscritta al n. 2562/11 R.G./F avente per oggetto la richiesta di interdizione promossa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino, parte attrice, contro SERRALUNGA Anna Maria, parte convenuta contumace, in cui si legge:

“…Lo stesso PM aveva richiesto il rigetto della richiesta di interdizione con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la procedura di Amministrazione, di Sostegno La documentazione prodotta in atti con il ricorso evidenziava che la parte convenuta è affetta da “Fragilità Senile”. Nel corso dell’esame, svoltosi innanzi al G.I. in data 16.6.2011, la parte convenuta ha risposto, tuttavia, in modo abbastanza corretto alle domande sulla propria persona (nome, data e luogo di nascita, luogo di propria abitazione, data corrente), mostrandosi orientata nel tempo e discretamente lucida ed informata anche in ordine alle questioni attinenti il proprio patrimonio (dichiarava di vivere in alloggio di proprietà e di percepire una pensione accreditata in banca), e con sufficiente consapevolezza circa il valore del denaro… Ritiene pertanto il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione inizialmente promossa dal P.M. Si provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 418 c.c. – così come modificato , dall’art. 6 L. 6/2004.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta, rigetta la richiesta di interdizione promossa dal P.M. nei confronti di SERRALUNGA ANNA MARIA, nata a Torino il 13.2.1932, residente in Torino, Corso Tortona 27.

Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 27.1.2012.

IL GIUDICE ESTENSORE Dr. Anna MELILLI  

In fase istruttoria oltretutto, come evidenziato nella predetta sentenza, la sig.ra SERRALUNGA rispose con molta lucidità alle domande postele quando venne sentita dinnanzi al giudice. Leggiamo infatti che:

“Il 16/6/2012 innanzi al G.I. MELILLI compare l’interdicenda” signora SERRALUNGA che risponde correttamente all’esame del G.I., affermando, tra l’altro che con 10 € si acquistano mezzo chilo di carne tritata, 2 etti di prosciutto. La Stampa di cui indica correttamente il prezzo in 1,20 €.” (verbale udienza del 16/6/2012, ricorso n° RG. 2562/11)

Si noti in particolare l’articolazione della risposta fornita è altamente indicativa di una formulazione non solo corretta, ma anche di un’ideazione vivace ed acuta.

E si osservi che la CTU per la signora SERRALUNGA venne svolta dal dr. ANGLESIO, già CTU nella vicenda del ricorso dei fratelli COSTA per l’imposizione di un’amministrazione di sostegno al padre, al quale di certo aveva relazionato in modo estremamente negativo in merito alla dottoressa ALPHA l’amministratore di sostegno provvisorio signor REALE se non lo stesso GT dott.ssa GIANNONE, che aveva ricevuto le velenose relazioni del predetto amministratore, ampiamente calunniatorie e diffamatorie verso la dottoressa del proprio assistito, vincolato da una verosimile alleanza con i fratelli Andrea Gregorio e Lucia COSTA. Il dott. ANGLESIO non poteva inoltre non essere influenzato dalla presenza agli atti della succitata relazione delle tre assistenti sociali, una delle quali era al suo seguito durante la visita peritale: a conferma di ciò la signora SERRALUNGA raccontò alla dottoressa ALPHA la situazione di disagio in cui fu posta dalle incalzanti domande postele dal CTU dr. ANGLESIO, e dalle sue sarcastiche battute all’indirizzo della dott.ssa ALPHA. Questa precisazione per sottolineare come il giudizio del dr. ANGLESIO non dovette certo essere ispirato a benevolenza particolare nei confronti dell’esaminanda e per ribadire la rilevanza dell’accuratezza delle risposte fornite dalla signora SERRALUNGA al GT dott.ssa MELILLI.

In ogni caso, successivamente, il 9/4/2013 il Giudice dott. CARRARO si è definitivamente pronunciato sulla richiesta della Procura di aprire un’amministrazione di sostegno nei confronti della signora SERRALUNGA, nei seguenti termini:

Tribunale Ordinario di Torino Settima Sezione Civile – Ufficio del Giudice tutelare – A.S. 856/12

Il Giudice tutelare, All’esito del procedimento per Amministrazione di sostegno, promosso con ordinanza del 27/1/2012 dal Tribunale Ordinario di Torino nei confronti della signora SERRALUNGA Annamaria, nata a Torino il 13/2/1932 ed ivi residente in corso Tortona 27, …

Vista altresì la Consulenza Tecnica depositata l’11 marzo 2013,

Visto che dalla CTU è emerso che la signora SERALUNGA ha un deterioramento cognitivo di grado lieve, compatibile con la sua età, ma che non la pregiudica di provvedere autonomamente ai suoi interessi, sia per quanto riguarda l’ordinaria che la straordinaria amministrazione senza l’assistenza di terzi,

Ritenuto pertanto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno a favore della signora SERRALUNGA.

Viste anche le conclusioni rassegnate il 2 marzo 2013 dal Pubblico Ministero, che chiede respingersi la domanda,

– visti gli articoli 404 e seguenti del Codice Civile,

RIGETTA

il ricorso e manda in cancelleria per gli adempimenti di competenza. Torino, 9 aprile 2013 Il GIUDICE TUTELARE  Dr. Maurizio CARRARO  

Ora si dà il caso che il PM dr.ssa RUFFINO, sotto l’impulso di pubblici ufficiali che avrebbero dovuto essere garanzia di fedele servizio allo Stato ed alla Giustizia, ossia il sig. Giuseppe REALE, amministratore di sostegno provvisorio del sig. COSTA e le assistenti sociali MATRICARDI, FLABBI e BALDAZZI, autrici dell’esposto alla Procura della Repubblica – settore Fasce Deboli, in merito ad un’inesistente asserita incapacità di intendere della signora SERRALUNGA, abbia voluto verificare persino se la dr.ssa ALPHA, abusando della sua posizione di medico curante, avesse potuto compiere opera di circonvenzione nei confronti di ulteriori pazienti.

Non si dimentichi che anche i servizi sociali avevano sporto segnalazione al settore fasce deboli pure nel caso del signor COSTA, limitandosi però a riferire quanto raccontato loro dai fratelli Andrea Gregorio e Lucia COSTA, figli del de cuius.

Non si dimentichi che i predetti servizi hanno ruolo estremamente attivo, con ampie deleghe loro conferite, nel settore Fasce deboli della Procura, cui afferisce lo stesso PM dr.ssa RUFFINO.

Si evidenzia come per superficialità l’inquirente abbia tradotto la doppia segnalazione dei servizi nei due casi in una certezza che la dott.ssa ALPHA fosse una circonventrice di anziani, dopo un’iniziale doppia archiviazione dei due procedimenti relativi, seguiti da lui stesso, assegnatario pure del proc. pen. n° RG 1016/12 contro la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA. Alle sue tesi, con una scadente qualità di motivazioni di cui si è detto, ha aderito anche il GUP che ha emesso sentenza di condanna n° 213/14

Alla formazione di questo convincimento ha certamente contribuito anche la CTP del dr. GALLI della LOGGIA, consulente per conto dei fratelli COSTA, infarcita di diffamazioni e calunnie nei confronti della dott.ssa ALPHA, indicata espressamente, come si è detto, quale mezzo di prova nella richiesta di rinvio a giudizio, e dallo stesso GUP ripresa nelle sue motivazioni della condanna  

Evidentemente è molto lontano il tempo dei medici condotti che erano un punto di riferimento quasi sacro soprattutto per gli anziani soli, e, ancora di più, quello in cui, in genere, la professione medica veniva nell’immaginario popolare, e parimenti nelle classi colte, assimilata a quella di un missionario.

A nessuno evidentemente è venuto in mente che ci siano ancora medici che non si limitino a staccare ricette istoriate da prescrizioni farmacologiche a gogò per tacitare i pazienti o a sommergerli con quintali di inutili esami diagnostici, ottimi per praticare la cosiddetta medicina difensiva, ma assai meno utili ai malcapitati cui sono destinati. Insomma né ai servizi sociali – cosa che alla luce di un’ampia pubblicistica sul loro ruolo di spaccafamiglie ed autoreferenziale si può ben comprendere – nè tantomeno agli Inquirenti ed al Giudicante è passato vagamente per la mente che esistessero ancora figure di medici come quelle che hanno popolato i romanzi dello scrittore – e medico lui stesso – Archibald Cronin.

Per quanto poi attiene alla figura del sig. Giuseppe REALE, denunciato dalla dott.ssa ALPHA per calunnia, diffamazione, abuso di potere e false comunicazioni al PM, ,– e per cui il PM dr. RINAUDO ha recentemente richiesto ed ottenuto misure cautelari e che risulta essere già oggetto di altre indagini da parte della Procura di Torino per circonvenzione – si tratta davvero di un soggetto che ha pacificamento agito in combutta con i figli del signor COSTA, ed ha costantemente compiuto atti ostili contro gli interessi del suo assistito. Egli inoltre ha letteralmente preso in giro con tre relazioni – che sono autentiche patacche, intrise oltre ogni dire di menzogne spudorate – il GT dott.ssa GIANNONE che gli aveva affidato l’incarico di amministratore. ll signore in questione è del resto affetto da una sorta di mitomania come svelato anche dal curriculum vitae, presente sul sito web dell’associazione Egida (http://www.egidatutoriprofessionisti.it) di cui presiede il pomposamente definito “comitato scientifico”, dove il termine “scientifico” suona come autentico insulto ai valorosi scienziati italiani, considerata anche l’esilarante descrizione della “mission” dell’associazione stessa, essa pure presente sul sito web predetto.

 A questa stregua è stato certamente difficile per Inquirente e Giudicante, che lo ha pedissequamente ed acriticamente seguito a ruota, accettare la possibilità che esistano delle persone di età relativamente avanzata, senza una famiglia, che dispongano testamenti a favore del loro medico di fiducia, di cui sono diventati anche – inaudito! un professionista che si mescola con il popolo dei pazienti! – amici, dopo essersi assicurati la sua assistenza in caso di necessità con l’avanzare degli anni e degli acciacchi, e dopo aver già ricevuto nel frattempo un’assistenza medica veramente eccellente.

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 3 -IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI DELA SENTENZA n° 213/14 Successivamente, con la pubblicazione delle motivazioni nel marzo 2014, il GUP chiariva la stupefacente chiosa del dispositivo, additando quello che a suo avviso sarebbero le condotte “sospette” tenute dall’ing. SCASSA, che, lo si precisa subito, ha evidentemente agli occhi del PM dott.ssa RUFFINO – e del GUP che ne ha accolto le richieste di condanna contro la dott.ssa ALPHA, addirittura aggravandole in termini sanzionatori – la colpa primaria di aver dato forma materiale scritta alla difesa della dottoressa ALPHA, di cui è il convivente, altro elemento a lui pacificamente sfavorevole, aiutandola nella redazione di due brevi memorie difensive presentate nel corso delle indagini (febbraio e luglio 2012), ma soprattutto nella corposa autodifesa costituita dalla memoria depositata il 18/11/2013, che è stata totalmente ignorata dal Giudice, che si è limitato – con dubbia ostentazione di cultura giuridica e di amore della verità – a definirla prolissa nella sentenza: quasi a giustapporre un rigoroso documento difensivo ad una sentenza che fa allegramente giustizia – rectius ingiustizia – a buon mercato.

In effetti la predetta memoria costituisce una pesante demolizione di tutte le conclusioni degli inquirenti e la sua lettura avrebbe, semmai ve ne fosse stato bisogno, impedito l’emissione di una sentenza che costituisce un gravissimo errore giudiziario, la cui conseguenza è la demolizione psicofisica di una persona, la dott.ssa ALPHA, nota per la generosità nell’impegno profuso nei confronti dei pazienti, che è stata, per alcuni versi, oggetto di derisorio riconoscimento da parte del PM nella stessa requisitoria, laddove ha affermato: “la dott.ssa ALPHA ha certamente fatto moltissimo per il sig. COSTA”, secondo la ricostruzione fornita dal difensore dell’imputata, presente all’udienza camerale.  

In ogni caso il GUP nelle motivazioni precisa a pag. 77 della sentenza:

Infine, ritiene questo Giudice che certamente meriti approfondimento il comportamento tenuto da SCASSA Angelo nell’intera vicenda in valutazione. Lo SCASSA, infatti:

è stato beneficiario della delega bancaria concessa da COSTA Luigi nel 2008;

è stato nominato guardiano del TRUST del COSTA;

ha scritto il testamento che la SERRALUNGA ha poi copiato, redatto in favore della ALPHA, sua fidanzata;

era presente quando il dott. DESANA, C.T.U. nominato dal Giudice Tutelare precedeva all’esame della SERRALUNGA nell’ambito della procedura per la nomina di un Amministratore di Sostegno in favore dell’anziana;

era già stato indicato come papabile Amministratore di Sostegno da nominarsi per la SERRALUNGA; era, a sua volta, beneficiario di un testamento redatto in suo favore da ALPHA Anna Maria (oggetto di sequestro).

Ne consegue che deve essere disposta la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica in sede per la valutazione delle condotte poste in essere da SCASSA Angelo ai fini dell’integrazione del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 643 c.p.  

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4- REAZIONE DEL PM ALLE DISPOSIZIONE DEL GUP

Peraltro, a fronte di queste cinque condotte addebitate dal GUP a carico dell’ing. SCASSA che, sono essenzialmente cinque eventi, in cui egli è rimasto, suo malgrado involontariamente coinvolto, e che, a nessun titolo, hanno nemmeno lontanamente implicato circonvenzione ai danni di chicchessia, e che oltretutto racchiudono malignamente un travisamento dei fatti, il PM si è superato, pensato bene di estendere all’ing. SCASSA praticamente tutte le condotte imputate a suo tempo, sin dall’avviso di garanzia dl luglio 2012, alla dr.ssa ALPHA (ossia circa una ventina), dopo averlo ascoltato come teste il 2/8/2012 per l’appunto nel proc. pen. 1016/12, senza assumere alcun provvedimento contro di lui.

Per inciso si osserva come il passaggio della sentenza che fa riferimento al testamento sottoscritto dalla dr.ssa ALPHA a favore dell’ing. SCASSA, tradisce un malcelato pregiudizio nei suoi confronti fa parte del GUP. Sarebbe infatti come a dire, ad esempio, che, oltre ai manager del Montepaschi di Siena andrebbero processati anche le rispettive consorti ed i relativi figli, in quanto loro eredi naturali, e quindi destinatari finali del bottino messo assieme da costoro con violazioni di legge molteplici. Oltretutto l’ingegnere ha scoperto proprio in occasione della perquisizione dell’abitazione della dott.ssa ALPHA nel gennaio 2012 che la sua convivente l’’aveva designato erede, e il PM dalle numerose conversazioni intercettate era del resto perfettamente a conoscenza del rapporto burrascoso tra loro intercorrente, con reiterate accuse da parte dell’odierno indagato nei confronti della dottoressa per il tempo da lei dedicato ai suoi pazienti, ed in passato segnatamente al sig. COSTA, il che rende del tutto inverosimile ogni sia pur vago e lontano sospetto di disegno collaborativo tra i due nella predazione dell’eredità di costui.

Insomma, l’Inquirente, dopo aver indagato dal 14 gennaio 2012 – e per l’esattezza addirittura dal 2010, con l’apertura di due diversi proc. pen. aventi ad oggetto l’ipotesi di circonvenzione ai danni del sig. Luigi COSTA e Anna Maria SERRALUNGA, poi archiviati a suo tempo, su sua stessa richiesta e di cui si è scritto – la dott.ssa ALPHA con l’avv. BETA per la circonvenzione in concorso, sino al novembre 2013, con il deposito delle ultime indagini integrative, e dunque dopo avere svolto attività inquirente per circa due anni almeno nell’ambito del proc. pen. n° RG 1016/2012, non si era evidentemente mai accorta del ruolo centrale giocato dall’ing. SCASSA.

Salvo poi, risvegliarsi di colpo, cogliendo l’assist offertole dal GUP, e pensando bene di attaccare l’ing. SCASSA emettendo nei suoi confronti a fine marzo 2014, senza alcun atto supplementare d’indagine rispetto a quelli compiuti nel predetto proc. pen. 1016/12, un avviso di garanzia che è un perfetto copia – incolla di quello emesso a suo tempo contro la dr.ssa ALPHA, e che aveva successivamente travasato immutato nelle imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio di quest’ultima.

Un copia incolla rabbioso, così frettoloso da rendere l’avviso di garanzia del marzo 2014- che l’ing. SCASSA ha considerato alla stregua di una sorta di kafkiano comunicato di una del pari kafkiana indagine aperta, rectius creata sulle ceneri di una precedente indagine – addirittura inintelligibile, posto che il contenuto dell’avviso, articolato in tre pagine, procede di pagina in pagina con frasi tronche, come dall’indagato eccepito nelle dichiarazioni verbalizzate rese al PM, quando è stato convocato formalmente in Procura il 2/4/2014, data in cui ha appreso che le indagini del proc. pen. n° RG 3712/14, mai incominciate, erano contestualmente chiuse nella medesima giornata, come del resto specificato nell’avviso di chiusura ex art. 415 bis cpp (doc. n° 3).

La cosa davvero pazzesca è che l’ing. SCASSA è venuto a conoscenza di quasi tutte le vicende relative a quest’ultimo procedimento che lo riguarda solo leggendo le carte relative al proc. pen. n° 1016/12, aiutando la dr.ssa ALPHA a stilare la sua propria autodifesa, e non ne ha dunque alcuna conoscenza diretta.

In ogni caso il proc. pen. n° 3712/14 è stato aperto il 12 febbraio 2014 e nessun atto di indagine nuovo è stato compiuto, rispetto al proc. pen. n° 1016/12 che ha riguardato invece la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA.

Il PM ha atteso la pubblicazione della motivazioni della sentenza n° 213/14 che ha condannato la dr.ssa ALPHA e disposto il rinvio a giudizio del coimputato e poi è immediatamente partita alla carica dell’ing. SCASSA, notificandogli l’avviso di garanzia, che, come si è detto, è pressoché un’esatta copia incollatura di quello inviato a suo tempo alla dr.ssa ALPHA, con i minimi aggiustamenti necessari per l’opera di collage che ha sortito, come si è scritto, un risultato disastroso, in quanto nelle tre pagine dell’avviso notificate non vi era continuità di contenuto da pag. 1 a pag. 2 e poi da pag. 2 a pag. 3. Donde la parziale inintelligibilità dell’atto.

In ogni caso l’ing. SCASSA veniva convocato per interrogatorio il 2/4/2014 e il giorno prima produceva breve memoria in cui spiegava le ragioni per cui si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, lamentando, oltretutto, il fatto assai grave che la sentenza fosse viziata da numerosi travisamenti del giudice che lo identificava nelle motivazioni con ben sei persone a lui totalmente estranee per inoppugnabili motivi documentali (vedasi doc. n° 1, citato).

Successivamente, nel mese di maggio 2014, veniva notificato l’avviso di chiusura delle indagini ex 415 bis, che consisteva sostanzialmente in una ripetizione dell’avviso di garanzia, con delle necessarie integrazioni per dare continuità logica alla narrativa che si interrompeva ad ogni cambiamento di pagina per il predetto maldestro lavora di “copia- incolla” eseguito con il word editor.

L’ing. SCASSA nei termini dei 20 gg concessi all’indagato in questi casi, depositava tempestiva memoria in cui evidenziava le falsità presenti in sentenza, le illogiche motivazioni, i numerosi travisamenti, le clamorose omissioni ed infine anche i giudizi espressi senza alcun fondamento documentale. Con la memoria richiedeva di essere sottoposto ad interrogatorio, e invitava il PM a svolgere indagini relativamente ai sigg. Andrea Gregorio e Lucia COSTA, Giuseppe REALE e Massimiliano SERRALUNGA che, ascoltati a sit, si sono prodotti in dichiarazioni di falsità, che esaminata nell’economia dell’insieme contestale, appare caratterizzata da una spiccata dolosità. Inoltre in via principale l’ing. SCASSA chiedeva al PM di procedere alla richiesta di archiviazione del proc. pen. n° 3712/14

L’interrogatorio aveva luogo il 7/6/2014, ma il PM non si presentava, sentendosi evidentemente oramai – come si suol dire – padrone del vapore, e delegava un sottufficiale di PG alla raccolta di semplici dichiarazioni dell’indagato, il quale subito evidenziava di essersi presentato per un interrogatorio, espressamente richiesto, e che riteneva inutile, che, dopo il deposito di una copiosa memoria difensiva, rendesse ancora libere ulteriori difese; il sottufficiale della PG procedeva allora alla richiesta di generici chiarimenti, non avendo evidentemente avito disposizione di muovere alcuna contestazione da parte del PM, forte di granitiche immaginifiche certezze.

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM dr.ssa RUFFINO, all’udienza preliminare del 21/11/2014 l’ing. SCASSA è stato rinviato a giudizio con decreto emesso del GUP dr.ssa DANIELI.

All’udienza preliminare l’ing. SCASSA ha rilasciato dettagliate e puntualissime dichiarazioni, durate circa un’ora, che ha chiesto ed ottenuto venissero registrate; ad un certo punto gli è stata tolta la parola dallo stesso GUP che, alla luce della convinzione formatasi, ha evidentemente ritenuto inutile procedere nel suo ascolto ulteriormente.

E’ del resto noto che, alla faccia di quelle che erano le intenzioni di chi riformò la procedura penale, l’udienza preliminare è oramai nella pratica ridotta a vuota formalità, al punto che gli stessi avvocati consigliano spesso ai loro assistiti di saltarla, come ritualmente previsto, essendo oltretutto chiaro l’orientamento della S.C. la quale ha stabilito che il GUP non deve entrare in un giudizio di merito sull’innocenza dell’imputato, ma limitarsi a valutare se il materiale probatorio raccolto in sede di indagini sia suscettibile di evoluzione nel dibattimento, il che – tranne casi rarissimi – è pacificamente rebus in ipsis sempre possibile in astratto.

E’ notorio del pari che in molti tribunali in una stessa mattinata avanti al medesimo GUP vengono fissate anche decine di udienze preliminari, che si consumano in veloci intervalli temporali, secondo una stracca consuetudine, che il legislatore non ha mai ritenuto evidentemente necessario dover cancellare.

Inoltre l’ing. SCASSA avrebbe voluto chiedere il rito abbreviato, visto che le carte tutte agli atti nel fascicolo del procedimento gridavano la sua innocenza, ma è stato fortemente sconsigliato da ben più di un legale al quale si era rivolto per un consiglio in merito, in via meramente di principio sulle base delle seguenti motivazioni che gli avvocati in pubblico non rendono mai, salvo abbondarvi nei loro consigli in privato: di fatto a Torino il rito abbreviato è sinonimo di ammissione di colpevolezza, per cui viene chiesto soltanto da coloro che sono “spacciati” a priori, e poco importa quali siano le statuizioni codicistiche;  in secondo luogo le modalità con cui egli è stato indagato e poi velocemente imputato non lasciano dubbi sulla volontà di fargliela pagare che sembrerebbe animare inquirenti e giudicanti, per essere egli stato l’estensore della clamorosa memoria difensiva di circa 540 pagine in cui ha fatto a pezzi i teoremi accusatori costruiti contro la dottoressa ALPHA e quindi di fatto anche la sentenza n° 213/14

In terzo luogo gli avvocati hanno unanimemente definito in privato, a quattr’occhi, “scandalosa” la sentenza del GUP dr.ssa LA ROSA e a detta dei legali consultati non era il caso di riprovare un’esperienza che per la dottoressa ALPHA è riassumibile nella definizione che certa stampa coraggiosa – per intenderci “Libero”, “Il Giornale” – non esiterebbe a definire di macelleria giudiziaria.

*****

5 – PROBABILE CAUSA DELL’ABUSO DI POTERE E DEL COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO DEL PM

L’ing. SCASSA crede di aver ben chiare motivazioni dell’accanimento del PM nei suoi confronti.

Esso trae origine sin dalla telefonata intercettata nr.818 del 31.01.2012 ore 20.22 sull’utenza dell’ing. SCASSA, nelle ore immediatamente successive alle plurime perquisizioni ordinate dal Pm contro la dott.ssa ALPHA (studio professionale, abitazione, autovettura, personale).

Annotano infatti gli inquirenti:

Scassa parla con la ALPHA poi al minuto 20.23 lui dice: …La ALPHA continua a ripetere che l’hanno trattata come una delinquente Lui dice che le hanno fatto un’azione squadrista, poi dice che contatterà qualcuno del PDL e pensa anche di fare un’interrogazione parlamentare perché questa è un’azione gravissima e allucinante….. ALPHA: ma cosa c’entra lui [il Procuratore Capo, CASELLI, ndr] con questa qua scusa? Scassa: è il responsabile della Procura, quella lì è un PM, E’ UNA MERDA UMANA LA RUFFINO.

Dove il carattere stampatello è esattamente quello che si ritrova nella trascrizione della telefonata agli atti.

Inoltre, ad esempio, con riferimento al giorno stesso della triplice perquisizione di casa, studio ed autovettura subita dalla dr.ssa ALPHA, ossia il 31/1/2012, la PG aveva inoltre intercettato altre telefonate intercorse tra l’ingegnere e la dottoressa:

Si ritiene significativo far presente che questa P.G., durante l’intercettazione dell’utenza cellulare in uso all’Ing. SCASSA, ha ascoltato una serie di telefonate, avvenute dopo l’esecuzione della perquisizione eseguita presso l’abitazione e lo studio della dott.ssa ALPHA, nel corso delle quali, lo SCASSA pronuncia pesanti ingiurie verso il magistrato procedente e verso il Procuratore dott. Caselli.

  • Telefonata nr.81 del 31.01.12 ore 20.15

Scassa parla con la ALPHA. Lei piange e si lamenta che le hanno portato via tutto. Lui le dice che domani andrà in tribunale a spaccare la faccia alla Ruffino perché i magistrati sono dei bastardi e queste sono cose che non si fanno neanche ai cani.

 Le affermazioni dell’ing. SCASSA, pur traendo origine da una sua personale conoscenza di un’indagine condotta dal PM relativamente a fatti in cui un suo conoscente era parte offesa e per cui l’inquirente in modo, a dire di costui, incredibile, ne aveva richiesto l’archiviazione, pur essendo piuttosto evidente la colpevolezza delle persone indagate, era in ogni caso legata soprattutto allo stupore di quanto (svariate perquisizioni) aveva appena subito la sua convivente, della cui dirittura morale, come tanti altri testi ascoltati, egli è assolutamente certo, certezza che l’esame degli atti del proc. pen. ha in lui ulteriormente accresciuto, essendo egli convinto che ella sia vittima di un’autentica macchinazione giudiziaria.

Pertanto a un già potenzialmente inferocito PM, che sicuramente aveva avuto modo di ascoltare non pochi epiteti rivolti al suo indirizzo nelle telefonate intercettate tra la dott.ssa ALPHA e l’ing. SCASSA, seguiva la sorpresa del deposito, da parte della dottoressa, della predetta copiosa memoria nel corso dell’udienza preliminare, presso la cancelleria del GUP, che faceva letteralmente a pezzi le condotte addebitatele, con ciò provocando il crollo delle imputazioni: alla stesura della memoria aveva contribuito l’ing. SCASSA che, sentito a sit, aveva del resto spontaneamente dichiarato di aver assistito la sua convivente nella redazione anche delle due precedenti due brevi memorie difensive, il cui esito era consistito nella definitiva “sepoltura” della valenza del teste che era stato il motore d’avviamento delle indagini, ovvero il sig. Giuseppe REALE, poi invece letteralmente ibernato nella requisitoria del PM e in sentenza.

Era seguito poi, a breve distanza di tempo, e prima della requisitoria del PM del dicembre 2013, un esposto della dr.ssa ALPHA al procuratore Capo perché venisse valutato l’operato del PM, allo scopo di evidenziare gravi omissioni delle indagini, con mancato esercizio dell’azione penale contro testi la cui falsità era pacificamente dolosa.

Il PM reagiva peraltro, con sconcertante e gratuite offese all’indirizzo della dr.ssa ALPHA, pronunciate in dispregio di ogni civiltà giuridica.

Si legge infatti nella richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche indirizzata al GIP formulata dal PM in data 16/1/2012 (doc. n° 4)

in data odierna veniva escusso a sit anche il nipote di SERRALUNGA ANNAMARIA ; occorre identificare e sentire altre persone (ad es. la vicina di casa) ma fin da ora possiamo sostenere che la ALPHA sta ponendo in essere una condotta che ripropone lo schema già utilizzato per il COSTA; la Serralunga da circa 4/5 anni è “accudita” dalla Dott.ssa ALPHA , la quale , tuttavia, è tanto preoccupata della salute della donna che non ha saputo evitare un ricovero in urgenza per forte debilitazione della anzianaDel resto la Serralunga è morta da sola e solo grazie ai vicini di casa ce ne siamo accorti. Non è grazie alla dott.ssa ALPHA.

Affermazioni invero scandalose.

In effetti la dr.ssa ALPHA rinveniva il cadavere della sua paziente presso la sua abitazione di corso Tortona 27 il 14 novembre 2013, verso le ore 15,30 dopo aver provveduto ad allertare 115 e 118, in quanto non riusciva a mettersi in contatto con la sua paziente. Infatti la sera prima ella aveva ancora dialogato telefonicamente con il sig. MENCHINELLA, il volontario che passava a salutarla quasi tutti i giorni. Nella mattina invece i vicini di casa e una negoziante non avevano visto la signora SERRALUNGA, che routinariamente si incontrava con loro e avevano avvisato telefonicamente il medico.

Oltretutto le chiavi dell’appartamento SERRALUNGA erano state sequestrate alla dr.ssa ALPHA nel corso della perquisizione del 31 gennaio 2012 

Addirittura il PM ha evidentemente condizionato le indagini susseguenti al proc. pen. relativo alla morte della povera signora SERRALUNGA, inducendo, direttamente o indirettamente, il medico legale dott. IAMMARINO, intervenuto sul luogo, ad affermare – clamorosa boutade che è stata verbalizzata – che non condivideva l’impostazione terapeutica della dottoressa ALPHA che avrebbe prescritto – incredibili dictu – “antidepressivi per la cura della vaginite” (doc. n° 6)

 Trattasi dell’ennesima grave lesione all’immagine professionale dell’imputata con l’implicita accusa di colpa medica da parte del PM nei suoi confronti, e con l’evidenziazione della sua prostituzione professionale dall’opera di medico a quella di circonventrice, profondo indizio di fumus persecutionis, anzi di autentico rogo nei suoi riguardi. Ad ulteriore conferma che l’obiettivo non era di accertare e perseguire i reati ascrittile, ma di colpire la sua persona in sé e di per sé, per poterla poi attaccare a suon di imputazioni fantasiose del tutto infondate, inducendo anche il giudicante a leggere i fatti attraverso le lenti filtranti noire utilizzate dagli inquirenti, il tutto anche per manganellare un’indagata/imputata che con memorie difensive “vivaci”, non solo si era di fatto difesa alla grande dal castello di cartapesta delle imputazioni, ma aveva a sua volta contrattaccato, ridicolizzando l’operato della Procura.

 Del resto anche il riferimento all’incapacità della dr.ssa ALPHA di evitare nel settembre 2010 il ricovero in ospedale in emergenza della sua paziente, appare davvero allucinantemente diffamatorio. Posto che non si muove alcuna critica di merito alle scelte terapeutiche adottate dalla ALPHA, condivise anche dagli specialisti pneumologi e dal medico di base dr. MOLLICA, non si vede proprio come sia ascrivibile ad imperizia, negligenza od imprudenza professionale che dir si voglia, peggio ancora a menefreghismo del medico di fiducia della signora SERRALUNGA, il fatto che la medesima, accanita fumatrice, e partecipe a innumerevoli smoke parties con i coniugi RONDOLETTI – PILOLLI, condomini, possa essere stata colpita a quasi 80 anni da un episodio acuto di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

 Sarebbe come a dire che le patologie acute sono automaticamente ascrivibili a colpa dei medici curanti.  

Qui siamo al bottom delle indagini. Abyssus abyssum invocat.  

Del resto anche l’ing. SCASSA si era visto costretto nel febbraio 2014 a denunciare il PM odierno per una serie di considerazioni agli atti dalla valenza chiaramente diffamatoria nei suoi riguardi.

Fino all’iscrizione del proc. pen. odierno, il n° RG 3712/14 egli non era mai stato formalmente indagato nel corso del proc. pen. 1016/12, né tanto meno mai imputato, essendo stato anzi interrogato dal PM come testimone nell’ambito di un sit tenutosi nell’agosto 2012. 

E’ pertanto particolarmente sconcertante che negli atti di quest’ultimo procedimento si leggano affermazioni calunniose e lesive della sua reputazione formulate direttamente dagli stessi inquirenti, che non possono certo in alcun modo essere consentite, posto che egli era testimone – e non parte processuale – nelle indagini del proc. pen. n° 1016/12, per cui i giudizi espressi nei suoi confronti non godono di guarentigia alcuna, e pertanto in nessun modo tali condotte possono scriminare il reato di diffamazione perpetrato nei suoi confronti, non essendo – per la sua posizione di teste – possibile che esse rientrino nell’ambito della dialettica tra le parti processuali.

 Infatti si trovano agli atti queste due annotazioni nel fascicolo delle indagini dell’Inquirente, che coinvolgono ovviamente anche la diretta responsabilità della titolare del proc. pen. 1016/2012, ossia il PM dott.ssa RUFFINO, oltre che della PG che le ha redatte.

Nella prima annotazione (doc. n° 7) si legge:

“OGGETTO: ANNOTAZIONE.  TORINO 6 febbraio 2012

I sottoscritti MOLTONI Luciano, Ispettore Capo della P.d.S. e MARCHISIO Massimo, Assistente Capo della P.d.S. , in riferimento al P.P. a margine indicato, riferiscono quanto segue:

Nella mattinata odierna, su disposizione di quest’ufficio, si recavano in Cambiano (TO) per verificare la residenza di SCASSA Angelo, nato a Torino il 01.02.1963.

Al civico di cui sopra, posto in prossimità dell’incrocio, constatavano la presenza di una costruzione bifamiliare, libera su tre lati, di due piani più la mansarda, con al piano terreno un giardino. Sulla targhetta del citofono era apposta la scritta “SCASSA” ed il civico era riportato sulla cassetta della posta appesa al cancello di ingresso. L’abitazione al momento del sopralluogo presentava tutte le imposte chiuse.

A conferma della residenza dello SCASSA, si allega l’accertamento anagrafico effettuato tramite il comune di Cambiano.

Inoltre da accertamenti effettuati presso la banca dati FF.PP. il (sigh!) SCASSA risulta avere precedenti di Polizia per percosse, diffamazione e detenzione abusiva di armi.”

Ispettore Capo della P.d.S.  – MOLTONI Luciano

 Osserviamo per inciso che dopo la pregevole annotazione circa la collocazione del giardino, che correttamente è specificato trovarsi a piano terra (in effetti ai giardini volanti non eravamo ancora abituati) segue la diffamatoria affermazione – ancorché molto coreografica – circa inesistenti precedenti di Polizia a carico dell’ingegner SCASSA per “percosse, diffamazione e detenzione abusiva d’armi”.

Inoltre sempre nel fascicolo del proc. pen. n° RG 1016/2012 della Procura di Torino si trova la seguente annotazione della PG – a firma del Sost. Comm. FIORE Angela, Isp. C. SIRACUSA Laura, e dell’Ass. C. IANNI Ornella – che riferiscono quanto segue in una relazione cui si attribuisce all’ing. SCASSA un inesistente disturbo della personalità e in cui si asserisce addirittura che egli è responsabile di aver scritto personalmente “di proprio pugno” il testamento della signora SERRALUNGA. Trattasi dell’ennesima diffamazione, calunnia, falsità, che, guarda caso, è stata ripresa di piè pari anche dal GUP dr.ssa LA ROSA.

“Ing. SCASSA Angelo –

Angelo SCASSA, nato a Torino l’O 1.02.1963 residente in Cambiano (TO)  Laureato al Politecnico di Torino in Ingegneria, attualmente professore di discipline meccaniche presso un Istituto tecnico superiore sito in piazza Robilant a Torino

Nel corso dell’intercettazione è emerso che Scassa Angelo è affetto da un disturbo della personalità di tipo ossessivo – compulsivo che lo porta ad assumere tranquillanti (Tavor) quotidianamente.

Pur avendo una relazione sentimentale con la ALPHA, il loro è un rapporto burrascoso e spesso Scassa si lascia andare a critiche pesanti nei confronti della ALPHA di cui mal tollera il carattere, a suo dire aggressivo e troppo duro.

Per quanto riguarda il ruolo dell’ing. Scassa Angelo nelle vicende relative a Costa e alla Serralunga, questa P.G. non ha acquisito elementi utili a configurare il tipo di ruolo che SCASSA ha assunto in entrambe le vicende.

Ciò che appare palese è che Scassa ha conosciuto e frequentato Costa, che compare come guardiano nel suo Trust e che ha avuto una delega ad operare sul suo conto corrente bancario mentre; nella vicenda relativa alla Serralunga, è emerso che Scassa ha scritto di proprio pugno il testamento che l’anziana ha fatto a favore della ALPHA.

(relazione della PG dell’8/3/2012)

In realtà l’ing. SCASSA non ha alcun precedente per diffamazione, diffamazione, detenzione abusiva d’arma e percosse.

Non ha alcun disturbo della personalità. Non ha mai falsificato alcun testamento, né indotto qualcuno a scriverne uno.

Infatti: a) in merito all’accusa di precedenti per diffamazione si osserva:

L’ing. SCASSA è docente di ruolo dal 2000 di discipline meccaniche e attualmente insegna presso l’ITIS Avogadro di Torino. Venne sospeso con due diversi provvedimenti disciplinari nel 2008 e 2009 per complessivi 40 giorni dall’insegnamento, con tre anni di blocco degli aumenti di stipendio per aver autorizzato nel 2006 studenti maggiorenni a scioperare contro la grave malgestione dell’istituto professionale Beccari, dove è stato in servizio fino all’agosto 2009, e per un comunicato stampa con il quale annunciava una conferenza che tenne in piazza di Montecitorio a Roma nel giugno 2008 per illustrare quanto accadeva presso il suo istituto, dove la preside Alma Concati interferiva negli Esami di Stato rigonfiando i crediti scolastici, falsificando verbali di scrutini, rottamava macchinari del valore di centinaia di migliaia di euro, demoliva laboratori nuovi di zecca, spediva gli studenti ad esercitarsi in impianti molitori fuorilegge, che non erano mai stati collaudati e presentavano elevato rischio di esplosione, forniva false comunicazioni all’Università di Torino relative ai tirocini per l’abilitazione all’insegnamento che si tenevano fittiziamente nell’istituto da lei diretto.

I due provvedimenti disciplinari, entrambi adottati su impulso della preside, sono stati cancellati con sentenze passate in giudicato dal Tribunale Civile di Torino e dalla Corte d’Appello di Torino.  

Precisamente il provvedimento dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale) del Piemonte – MIUR, emesso il 4/7/2008 è stato annullato con sentenza del Tribunale di Torino n° 4486/09 del 6/11/2009, a firma del giudice PALIAGA (doc. n° 9) che non è stata appellata ed è passata in giudicato; il secondo provvedimento dell’USR è stato annullato con sentenza n° 294/11 emessa il 31/1/2011, sempre dal Tribunale Civile di Torino, a firma del giudice dr. MOLLO (doc. n° 10), contro la quale è stato proposto appello, nuovamente vittorioso per l’ing. SCASSA, che ha visto riconosciute le sue ragioni, con encomio per il coraggio dimostrato nel denunciare coram populo i gravi illeciti gestionali della preside dell’IIS Beccari, dalla sentenza n° 552/12 (doc. n° 11), pronunciata dalla terza sezione della Corte d’Appello (pres. DI GIROLAMI, giudice est. GRILLO PASQUARELLI).

 Non solo – e qui siamo ai “precedenti per diffamazione” dell’ing. SCASSA – egli è stato effettivamente denunciato e rinviato a giudizio per il predetto comunicato stampa che annunciava la conferenza tenuta a Roma davanti alla sede del Parlamento: il processo a Roma si è concluso il 3 aprile 2013, con assoluzione piena ex art. 530 comma 1-2 cpp. Tale sentenza è passata in giudicato ed ora, ovviamente, l’ing. SCASSA chiede il risarcimento dei danni per la calunnia subita.

Nella sentenza n° 6584/12 del Tribunale di Roma (doc. n° 12) leggiamo:

Si ritiene che rientri nel diritto di critica, come forma di libertà di manifestazione del pensiero, la narrazione di notizie anche lesive dell’altrui reputazione, che, però rispettano i tre parametri della verità, della rilevanza pensale e della continenza.

– Quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:.”i tarocchi della maturità”:

Quanto alla modifica dei crediti scolastici l’imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità.. la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside.

– Quanto ai laboratori, che l’imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti e inservibili macchinari.. :

Tali affermazioni sono provate dalle fotografie prodotte e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica degli anni 2005-07.

– Quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:

E’ provato dai documenti acquisiti (prime fra tutti le interrogazioni parlamentari) che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all’esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007-2008 venne messo in funzione tale impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora disponibili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento;

In realtà la vicenda è tutt’altro che chiara, come affermato dall’imputato … L’incongruenza deriva dal fatto che la richiesta di risarcimento [avanzata dalla preside, ndr] è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29/1/2000

– Quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza

In effetti le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma ed avrebbe rappresentato, se messo in funzione, un serio rischio per l’incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E’ provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista “Molini d’Italia” del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell’accesso degli ispettori era spento, e che, comunque, se messo in funzione esso non sarebbe stato in sicurezza… E’ provato che il collaudo avvenne solo nel 2010.

Concludendo quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell’imputato e a lui contestate nei capi di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere.

PQM

Visto l’art. 530, comma 1 e 2 c.p.p. Assolve Angelo SCASSA dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Il Giudice Federica TONDIN – Roma 3/4/2013  

Si osserva per inciso che le gravi censure dell’operato della preside erano state anche oggetto di una denuncia presentata dall’ing. SCASSA alla Procura della Repubblica di Torino. Misteriosamente tutti i fatti di cui si dà atto in sentenza come documentalmente provati erano stati misconosciuti dagli inquirenti torinesi sulla base – incredibile a dirsi – delle stesse dichiarazioni della preside che, da indagata, forte della carica istituzionale che ricopriva, aveva ingannato i magistrati in modo davvero sbalorditivo. Il tutto per non dar retta alle ipotesi che circolavano tra i docenti dell’Istituto Beccari, di una sua intangibilità per note amicizie influenti.

Ma mentre nelle cause civili l’onere della prova era a carico del datore di lavoro che non l’aveva mai raggiunto, ed anzi era addirittura incorso in difese poggianti su documenti falsi appositamente costruiti per danneggiare il ricorrente (nella citata sentenza 294/11 il Giudice scrive “è molto grave che qualcuno abbia inteso giungere alla falsificazione delle firme dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle firme contro il prof. SCASSA”), nel procedimento penale è stato l’ingegnere a dover dare dimostrazione delle pesanti accuse lanciate contro la dirigente scolastica, onere che egli ha raggiunto pienamente, come si legge nella citata sentenza del Tribunale di Roma, oggetto di giudicato. 

b) in merito all’accusa di avere precedenti per detenzione abusiva di armi Quanto alla detenzione abusiva di armi, si tratta della semplice circostanza che il padre dell’ingegnere, ex vigile urbano, aveva acquistato una pistola nel lontano 1946, regolarmente denunciata: egli morì per colpa medica il 2/4/2004 e la Procura di Torino aprì al riguardo un proc. pen. relativo alla sua morte, il n° RG 24916/06 a seguito del quale, si ebbe la formulazione delle imputazioni coatte imposte al PM dal GP dott. MORONI nel 2009 ed il 16/12/2010 il GUP emise il decreto di rinvio a giudizio di tutti i nove medici delle Molinette imputati.

I medici saranno poi assolti nel novembre 2011, senza praticamente dibattimento, ai sensi dell’art. 129 cpp, a prescrizione intervenuta, ma la S.C. accoglieva il ricorso presentato dall’ing. SCASSA trasformandolo in appello con sentenza n° 48250 del 29/11/2012.

Tuttavia, su istanza delle difese degli imputati la Corte d’Appello di Torino emetteva ordinanza il 3/1/2013 con cui dichiarava inammissibile il ricorso per mancata esplicitazione dell’interesse risarcitorio.

Decisione invero insolita quella assunta dalla Corte d’Appello di Torino, dimentica della sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n° 6509/13 del 20/12/2012, subito immediatamente pubblicizzata per la sua importanza, e che in ogni caso si incanalava nel solco di una lunga giurisprudenza, che ha dato responso negativo al quesito se la parte civile, con l’impugnazione della sentenza di proscioglimento, debba richiedere espressamente, a pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai soli effetti civili. (udienza pubblica del 20/12/2012 n° 6509/13, Presidente Lupo, Consigliere estensore Davigo).

In ogni caso, l’ing. SCASSA ricorreva nuovamente in Cassazione, che chiudeva definitivamente la partita degli inesistenti vizi formali il 16 luglio 2013, previa requisitoria scritta favorevole del PG presso la S.C., il dott. Vito d’Ambrosio, ordinando nuovamente la celebrazione del processo di secondo grado alla Corte d’Appello di Torino.

Al processo in Corte d’Appello tenutosi il 25 giugno u.s., la III Sezione Penale, essendo non solo intervenuta da oltre due anni e mezzo la prescrizione, ma mancando l’appello del PM, con conseguente preclusione ad una riforma in peius della sentenza di primo grado, pronunciava sentenza (doc. n° 13) con il seguente dispositivo:

In parziale riforma della sentenza appellata, accoglie, limitatamente agli spetti civili, l’appello presentato dalle Parti Civili, statuendo che la sentenza di assoluzione degli imputati non ha efficacia di giudicato ex art. 652 cpp nell’eventuale giudizio civile fra le Parti”.

Ritiene irrevocabile la sentenza in ordine agli aspetti penali della vicenda.

Condanna gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalle Parti Civili, così come richieste, unicamente con riferimento al presente grado d’Appello che liquida in euro 2800 oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA  a favore di ciascuna delle parti civili BORELLO Rosa e SCASSA Angelo”

Infatti lo stesso PG ha evidenziato il clamoroso ritardo dei sanitari delle Molinette nel riconoscere un addome dolente acuto per cui il paziente venne tardivamente operato ed il clamoroso aumento di peso corporeo nei 25 giorni successivi di ricovero in rianimazione del paziente, attestato dalle cartelle cliniche pari a + 28,5 kg

Avverso la predetta sentenza della Corte ricorreva in Cassazione l’imputato prof. RANIERI, ordinario di anestesia e rianimazione, e quasi tutti gli altri imputati si aggregavano al ricorso. La S.C. , III sez. penale, respingeva tuttavia il ricorso con sentenza n° 19367 del 13/4/2016

In ogni caso, l’ing. SCASSA, dopo il 2/4/2004, giorno del decesso del padre, morto dopo una drammatica agonia di 40 giorni circa, rimase comprensibilmente assai provato e dovette impegnarsi molto nelle fasi iniziali del proc. pen. per colpa medica che prese impulso proprio dalla sua dettagliata testimonianza. e che vide successivamente indagati ed imputati 9 medici delle Molinette. Egli dovette anche preoccuparsi di seguire le consulenze mediche di parte, cui fornì un prezioso apporto analitico delle cartelle cliniche correlate ai fatti da lui direttamente vissuti nell’assistenza del padre.

Per questi motivi l’ing. SCASSA non si preoccupò di ricercare l’arma posseduta da suo padre per il semplice motivo che non l’aveva rinvenuta: dopo sette mesi dal decesso del genitore la locale stazione dei CC, nell’ambito di un controllo del registro delle armi, gliene chiedeva conto ed egli, dopo lunga ricerca in casa la trovava, la consegnava, ricevendo però denuncia da parte dei CC per la mancata nuova denuncia tempestiva di possesso dell’arma. Ne seguiva l’apertura di un proc. pen. affidato al PM dott. MALAGNINO nel novembre 2004, che ad oggi risulta abbondantemente archiviato, senza praticamente che mai sia stato compiuto alcun atto di indagine, per pacifica mancanza anche dell’elemento soggettivo.

E’ notorio che centinaia di migliaia di italiani, per mera ignoranza della legge specifica, che risale ancora all’emergenza del terrorismo brigatista, detengono ancora armi e fucili da caccia assortiti appartenuti ai nonni, senza più averne ridenunciato il possesso dopo il loro decesso, se non addirittura, come avvenuto nel caso dell’ing. SCASSA, senza nemmeno essere consapevoli della loro presenza, ben occultata, magari in qualche scantinato o sottotetto.

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c) in merito all’accusa di percosse

Semplicemente nel 2004 vi fu una denuncia presentata contro l’ing. SCASSA da una persona che si era abusivamente introdotta presso la sua abitazione e da lui allontanata, senza essere stata benché minimamente sfiorata: trattasi di denuncia archiviata dal PM dott. SALUZZO nel giugno 2008.

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Insomma non solo l’ing. SCASSA non ha carichi penali pendenti, ma ha sconfitto giudizialmente in ripetute occasioni le persone che rappresentavano istituzioni.   

Insomma non solo l’ing. SCASSA non ha carichi penali pendenti, ma ha sconfitto giudizialmente in ripetute occasioni le persone che rappresentavano istituzioni.

Per inciso infatti si osserva che egli ha anche vinto una causa contro il Comune di Cambiano, con giudizio definitivo, a seguito di recente sentenza di Cassazione depositata il 2/4/2013, che ha confermato la sentenza n° 686/06 della III Corte d’Appello Civile del Tribunale di Torino, bocciando il ricorso presentato dall’allora sindaco: la Corte aveva condannato il municipio a risarcire alla famiglia SCASSA i danni derivanti da infiltrazioni di liquami neri e bianchi provenienti dal collettore comunale, ex art. 2051 c.c. Si precisa che per le infiltrazioni di liquame furono svariate decine le case danneggiate in Cambiano, come risulta dagli articoli comparsi, a più riprese, su La Stampa ed altri quotidiani nel periodo 1998-2004. Nessun altro cittadino fece tuttavia causa al Municipio, nella comune convinzione che le istituzioni sono comunque sempre intoccabili.

Insomma con buona pace dell’inquirente, l’ing. Angelo SCASSA non aveva alcun carico pendente, è un incensurato cittadino che non ha mai commesso alcun tipo di reato, e può anzi vantare un ottimo rapporto con la Giustizia. Alla faccia del tentativo di merdizzazione operato contro di lui, forse per colpire in realtà la dott.ssa ALPHA.

 Eppure l’Inquirente riferisce che egli ha precedenti di polizia per diffamazione, detenzione abusiva d’armi e percosse.  

In breve sintesi l’ing. SCASSA può vantare una sonora vittoria contro il binomio USR (Ufficio scolastico regionale del Piemonte, ex Sovrintendenza, organo regionale del MIUR) – preside IIS Beccari per 4 -0, contro il Comune di Cambiano per 3-0.

E di certo la recente citata sentenza della Corte d’Appello di Torino, gli ha dato tardiva soddisfazione nel suo profondo convincimento della colpevolezza dei nove medici imputati delle Molinette, tra cui due direttori universitari, per omicidio colposo per la morte di suo padre.

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d) in merito al disturbo della personalità di cui soffrirebbe l’ing. SCASSA

Nel “santino” confezionato per l’ing. SCASSA, che è stato sopra riportato (doc. n° 8)- a firma Sost. Comm. FIORE Angela, isp. C. SIRACUSA Laura ed Ass. C. IANNI Ornella, in servizio presso la Procura di Torino – si assiste ad un’altra lesione della reputazione dell’odierno indagato da parte dell’inquirente del proc. pen. 1016/2012.

L’Inquirente sproloquia a ruota libera cercando di scimmiottare i medici.

Come documentato da ampia documentazione clinica l’ing. SCASSA soffre di un disturbo di ansia ed attacchi di panico, una nevrosi che nel modo più assoluta nulla a che vedere con un disturbo della personalità.

In data 16/8/2008 il dr. S. BRUATTO (doc. n° 14), specialista neuropsichiatra dell’ASL Torino 2, e refertava infatti:

“Stato di ansia con disturbo da attacchi di panico”

Trattasi di una patologia associata ad un’eccessiva ricaptazione della serotonina a livello di sinapsi nervose

L’affermare che l’ing. SCASSA soffre di un disturbo della personalità è una gratuita diffamazione che davvero l’Inquirente non può in alcun modo permettersi, essendo oltretutto argomento ultroneo alle imputazioni rivolte alla dr.ssa ALPHA, ed essendo diventati ormai accessibili gli atti di indagini.

Non solo l’ing. SCASSA non soffre di alcun disturbo della personalità, ma è davvero demenziale ipotizzare che un disturbo della personalità sia curabile con l’assunzione di una compressa il giorno di 1 mg (la dose minima) di Tavor orosolubile, che trova invece indicazione anche per gli attacchi di panico.

Posto che i disturbi della personalità secondo il DSM V, (ovvero il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorder, ossia la “bibbia” internazionale degli psichiatri) comprendono disturbi paranoidi, schizotipici, che presuppongono soggetti che non si rendono conto di presentare manifestazioni di pensiero e di comportamento disadattativi in contesti pressoché illimitati, emerge con piena evidenza la valenza della diffamazione compiuta dagli Inquirenti.

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 e) Quanto alla grave accusa di aver redatto il testamento olografo della signora SERRALUNGA

Si tratta di un’altra delirante affermazione, pacificamente calunniosa e diffamatoria.

La diretta interessata, che è deceduta il 14 novembre 2013, ascoltata a sit, invece ricorda (doc. n° 15):

Ho deciso di lasciare la mia casetta alla Dott.ssa ALPHA, credo 5 anni fa. Lei non me lo ha chiesto. Ho deciso io perché almeno sapevo a chi finiva la mia casa…….. E’ stata mia l’idea di fare testamento. Ho scritto io la lettera a mano. Sapevo cosa scrivere perché ero nelle mie piene facoltà mentali. (SIT di Anna Maria SERRALUNGA del 7/7/2012).  Inoltre la signora Teresa VANDONE, amica della signora SERRALUNGA e della dottoressa ALPHA, ha lapidariamente affermato:

“Riguardo alla SERRALUNGA posso dire che io la conosco da tanti anni, 15 o 20. Sono stata io a farle conoscere la ALPHA perché lei si lamentava del suo medico”.

“ Si, io ho detto alla SERRALUNGA di fare testamento a favore della ALPHA. Gliel’ho detto perché mi diceva di essere sola e di non sapere cosa fare. Io non so se poi il testamento gliel’ha fatto veramente”. (SIT della signora Teresa VANDONE, residente in un palazzo vicino a quello in cui abita la signora SERRALUNGA, dell’11/6/2012)

 E’ davvero incredibile affermare che l’ing. SCASSA abbia redatto “di suo pugno” il testamento della signora SERRALUNGA.

Al riguardo una semplice perizia grafica potrebbe definitivamente – esattamente come quella disposta dal PM nei confronti del testamento redatto dal sig. Luigi COSTA che gli inquirenti sospettavano, erroneamente, essere stato scritto di proprio pugno dal coimputato avv. BETA – accertare definitivamente la paternità della disposizione.

Ed è ancora più sconvolgente e giuridicamente apolide sostenere del tutto gratuitamente, contro ogni evidenza documentale, che l’ing. SCASSA avrebbe addirittura “detto” – come recita il puerile linguaggio del PM – alla signora SERRALUNGA “anche cosa doveva scrivere sul testamento” nel 2006 a favore ovviamente della sua “fidanzata” – come scrive invece il GUP in sentenza – senza accorgersi che all’epoca l’ingegnere non aveva in atto alcuna relazione sentimentale con la dottoressa ed alla faccia di quanto dichiarato a sit dalla signora VANDONE, oltre che dalla stessa signora SERRALUNGA.

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Del resto, non a caso un passaggio dell’avviso ex art 415 bis cpp di chiusura delle indagini (doc. n° 3) chiarisce involontariamente il vero motivo per cui è stato aperto il proc. pen. 3712/14.

“…ciò con la costante collaborazione di Scassa Angelo sempre disponibile ad offrire “pareri tecnici”, o ritenuti tali ed ad affiancare la ALPHA in ogni decisione…”.

Insomma siamo dinnanzi ad una sorta di autentica persecuzione giudiziaria che trae origine dalle motivazioni che si sono addotte.

In particolare all’ing. SCASSA vengono addebitate condotte a sostegno delle ipotesi di reato di circonvenzione in concorso nei confronti di due persone con le quali egli ha intrattenuto rapporti di conoscenza per il semplice motivo che si trattava di due pazienti ed amici della dottoressa ALPHA, con la quale ha in atto una relazione sentimentale dalla primavera del 2007, e che pertanto ha necessariamente conosciuto ed incontrato, senza peraltro aver avuto modo, se non occasionalmente, di seguirne le vicende di vita, di cui – lo si ripete – ha appreso in parte dalla loro stessa voce, ma in parte di gran lunga più copiosa attraverso la lettura delle carte processuali che ha effettuato congiuntamente alla propria convivente nell’intento di aiutarla nell’opera di autodifesa.

Donde il pacifico abuso di potere esercitato dal PM, il quale sembra quasi essersi divertito ad esercitare una vera e propria rappresaglia gratuita nei confronti della persona che di fatto ha materialmente aiutato la dott.ssa ALPHA ad esercitare la propria autodifesa mediante il deposito della predetta copiosa memoria in corso di udienza preliminare, scritto che è stato snobbato completamente sia dall‘inquirente sia dallo stesso giudicante, in quanto in condizione di smontare i pregiudiziali teoremi indimostrabili in base ai quali è stata richiesta ed ottenuta la condanna della dott.ssa ALPHA.

Di certo per l’ing. SCASSA il sentirsi addebitate condotte cui è totalmente estraneo, e che nemmeno il GUP aveva osato addebitargli nella sentenza, ha avuto l’effetto da un lato di fargli rivivere le pagine del Processo di di Kafka in cui il signor Josef K si trova al centro di un procedimento penale assurdo, la cui unica interpretazione, per così dire logica, sembra potersi trovare nelle parole che gli pronuncia la proprietaria del suo alloggio nel momento in cui egli viene arrestato: “Lei non se la prende a cuore. Nel mondo succede di tutto”, ovvero nelle parole del cappellano che gli spiega il principio che regola il funzionamento della giustizia: “il tribunale non le chiede nulla: la accoglie quando si presenta, la lascia andare quando se ne va”.

Dall’altro lato, di fronte all’inaudita assurdità delle condotte attribuite all’ing. SCASSA a sostegno di deliranti ipotesi di reato, non poteva non tornargli in mente il contenuto di una celebre intervista che un presidente del Consiglio italiano ebbe modo di rilasciare a due giornalisti inglesi dello Spectator nell’estate 2003.

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  6- CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SENTENZA N° 213/14 CON LA QUALE IL GUP HA RESTITUITO GLI ATTI “ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN SEDE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DA SCASSA Angelo AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL REATO DI CUI AGI ARTT. 81 cpv., 110 e 643 c.p.”  

Occorre qui considerare che la sentenza non ripercorre in modo analitico le numerose precise condotte addebitate alla dott.ssa ALPHA a sostegno delle imputazioni per il reato di circonvenzione in associazione.

La sentenza – che è stata tempestivamente impugnata dall’imputata – è infatti una farraginosa giustapposizione di affermazioni false di testi e di cenni frammentari di documentazione agli atti, sempre riferentesi a fatti insignificanti, come se lo scopo del giudicante fosse quello di tirare per i capelli una grave sentenza di condanna che si basa su un pedissequo adeguamento alla requisitoria del PM. Il GUP – sia detto con il massimo rispetto, ma con pari franchezza – non aveva alcun elemento probatorio tra le mani: ne risulta una ricostruzione dei fatti gossippara, scritta con il linguaggio di un mattinale di questura, con l’omissione dell’esame di montagne di documentazione “pericolosa” perché comprova l’esatto contrario di quanto apoditticamente sostenuto, ed il sorvolamento disinvolto su punti centrali per la decisione, come la valutazione delle condizioni psichiche dei sigg. COSTA e SERRALUNGA. E’ inusuale e davvero stupefacente anche la struttura della sentenza stessa che non esamina le condotte attraverso le quali si sarebbe concretato il reato di circonvenzione in associazione, ma si limita, anche con clamorose falsificazioni della realtà documentale, l’unica alla quale in un giudizio abbreviato il Giudice può far rifermento, ad evocare qualche strana suggestione che della prova, rectius dell’indizio probatorio, non assume né la sostanza né la forma. Il tutto con risultati tragicomici: l’ingegner Angelo SCASSA, convivente della dott.ssa ALPHA e suo punto di riferimento nella stesura della sua memoria difensiva, totalmente ignorata in sentenza, di cui il GUP chiederà una valutazione del profilo penale, rinviando gli atti al riguardo al PM, viene confuso con addirittura altre sei persone; a altre persone vengono frettolosamente attribuiti titoli accademici di pura fantasia: il contadino e produttore di vino Paolo ALLUTO viene improvvisamente riscoperto nei panni di avvocato. Ed il giudice non è mai fermato da alcun dubbio al riguardo, pur andando sistematicamente a cozzare come una motonave contro l’iceberg insuperabile della documentazione agli atti.

Persone, che hanno tenuto atteggiamenti cruciali ai fine delle decisione, come il sig. Giuseppe REALE, pubblico ufficiale e incaricato dallo stesso Tribunale di pubblico ufficio, vengono quasi clamorosamente ignorate nella sentenza, sebbene dalle sue dichiarazioni, ritenute aprioristicamente credibili, derivi lo scatenamento degli Inquirenti nel proc. pen. n° RG 1016/12 e l’autorizzazione da loro ricevuta da parte del GIP a compiere atti di rilievo come intercettazioni, perquisizioni, ecc.

Del resto, come si è premesso, inedita è anche la struttura della sentenza che si divide nelle seguenti parti a livello puramente formale, posto che poi in ciascuna di esse si confondono passi documentali di irrisoria rilevanza con considerazioni proprie del giudice, spesso gravemente illogiche, in una sorta di tiritera sconclusionata che lascia esterrefatti, dove in un unico calderone confluiscono intercettazioni, diari privati del signor Luigi COSTA, e pochi insignificanti passaggi dell’ampia mole di testimonianze raccolte che, in base a quanto si legge in sentenza, non devono essere state mai state compulsate dal Giudicante, a meno che lo stesso non le abbia deliberatamente occultate per compiacere, per acritica adesione, all’inquirente, o per chissà quali altri motivi.  

Dopo una sommaria descrizione di atti e fatti che vorrebbe apparire “neutra” e l’elencazione delle condotte sottostanti le imputazioni, da pag. 10 a pag. 21 un capitolo è dedicato ad un inedito esame dei “personaggi emersi dalle indagini e relativi rapporti nel delinearsi della vicenda” in cui si scopre che l’officiante in massimo grado della banda – associazione a circonvenire facente capo alla dott.ssa ALPHA – sarebbe l’ing. Angelo SCASSA, il tutto sulla base di testimonianze clamorosamente false, se non addirittura alterate dallo stesso giudice, come quella relativa al sit del sig. Massimiliano SERRALUNGA. il che è davvero inaudito a leggersi e di particolare gravità.  

Seguono da pag. 22 a pag. 29 considerazioni sugli “atti patrimoniali dispositivi del COSTA e della SERRALUNGA”, che sono una sorta di prolungamento del pasticciato gossip della parte precedente, dove al solito vengono omesse moltissime testimonianze agli atti, scomode per gli apodittici teoremi del GUP, e dove in qualche modo il giudicante pare, peraltro sempre in modo confuso e farraginoso, riferirsi ad alcune delle condotte ascritte alla dott.ssa ALPHA a sostegno dell’imputazione del reato di circonvenzione e di concorso.

Da pag. 29 a pag. 65 si succedono due capitoli, particolarmente farraginosi essi pure, con mescolanza di brani di intercettazioni telefoniche, passi di documentazione varia esistente agli atti intitolati pomposamente: “Elementi di rilievo per l’integrazione dell’induzione di COSTA Luigi e SERRALUNGA Anna Maria al compimento di atti giuridici dannosi”, titolo che è davvero, per parafrasare una celebre opera teatrale di Dario Fo, degno di un’opera buffa, posto che il testamento fino a prova contraria, produce effetti solo dopo la morte del testatore e non si vede quali atti giuridici dannosi potrebbero mai essere derivati ai due pazienti della dottoressa ALPHA, a meno di non essere appartenenti alla religione eliopolitana, praticata ai tempi dei faraoni egiziani, che venivano seppelliti con ampia cornucopia dei loro patrimoni, in vista della loro imminente transumanza alla vita ultraterrena. E del resto uno dei tre elementi che il codice penale pone a fondamento dell’art. 643 sta infatti proprio nella nocività per se stessi degli atti patrimoniali disposti dalle persone offese. Semmai qui – si osserva per inciso – i due pazienti nel testare a favore della loro dottoressa di fiducia, che sempre li seguiva in modo molto attento e con la quale entrambi avevano stretto una profonda amicizia, poterono beneficiare – anche se ovviamente non ve n’era alcun bisogno – di un’ulteriore captatio benevolentiae in aggiunta a quella già esistente sponte sua nell’animo della dott.ssa ALPHA. Né danno alcuno recò il sig. Luigi COSTA ai figli cui nulla tolse rispetto alla quota dei 2/3 legittimamente spettantigli, disponendo solo sulla quota libera di un terzo, com’era nel suo buon diritto ed in modo perfettamente coerente con tutta una storia pluridecennale di vita, in cui i rapporti suoi con i figli furono improntati al reciproco odio, al punto che costoro, quando egli venne colpito nel periodo 2006-2011 da una severa cardiopatia richiedente l’impianto di molteplici stent coronarici, sempre e sistematicamente si disinteressarono di lui. Del pari la signora SERRALUNGA, nubile e con solo un nipote come parente prossimo, intratteneva con costui rapporti pressoché inesistenti, per via di una lunga storia di attriti con il di lui padre, che era suo fratello: mai il nipote si era interessato di alleviare la sua solitudine, e di assisterla per le patologie che la affliggevano, ossia una rilevante BPCO (bronco – pneumopatia costrittiva di grado severo, con atelettasie polmonari) ed un’osteoartrosi sviluppata al punto di aver provocato cedimenti vertebrali nella colonna della pur esile signora. A che titolo mai avrebbe dovuto la signora SERRALUNGA nominare erede del suo picciolo patrimonio questo parente che era di fatto per lei uno sconosciuto? Pag. 65 della sentenza è invece occupata da un misterioso capitoletto dal titolo: “Considerazioni conclusive sull’induzione”. In esso si farnetica in merito all’azione che la “banda ALPHA” avrebbe svolto in merito all’esercizio di un’azione di isolamento verso pazienti che risultavano invece agli atti già abbondantemente isolati di loro. Debutta inoltre nei panni di adepta alla banda la “primula rossa” signora Teresa VANDONE (88enne alla morte del signor COSTA, 90enne quando decedette la signora SERRALUNGA), a proposito della quale in modo sinistro per tutto il corso delle indagini si era invece sospettato che fosse ella pure vittima di circonvenzione da parte della dr.ssa ALPHA.

Da pag. 66 a pag. 73, buone ultime, seguono considerazioni frettolose in merito alle “Condizioni psichiche del COSTA “, liquidate a buon mercato, con un menefreghismo totale sulla documentazione agli atti, pur trattandosi di un tema centrale in materia di decisione e fondamentale per la valutazione dell’elemento soggettivo ed oggettivo del reato di cui all’art. 643 cp.

Ancora più stringate le considerazioni sulle “Condizioni psichiche della signora SERRALUNGA” che il giudice svolge tra pag. 73 e 75 della sentenza, anche in questo caso con quasi totale ignoranza della documentazione clinica agli atti.

Le ultime pagine vengono dedicate al trattamento sanzionatorio erogato dal GUP per fatti non commessi dalla dott.ssa ALPHA, con particolare violenza, allo scopo di distruggerne la persona e la professionalità, anche qui con totale deformazione della realtà fattuale quale emerge dalla documentazione, utilizzando persino l’inaudita accusa di subornazione di un teste, e segnatamente della signora VANDONE, ella stessa additata in precedenza come membro della “banda ALPHA”, e della quale, oltretutto, un teste, caro all’accusa ed al giudicante, il signor Massimiliano SERRALUNGA, aveva lumeggiato un passato da circonventrice ascoltato a sit.

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Proseguiamo evidenziando in blu le censure specifiche alla sentenza n° 213/14, in ordine all’ipotesi di reato di falsità dolosa commesse dal GUP dr.ssa LA ROSA.  

Si osservi che all’ing. SCASSA vengono a pag. 77 imputate condotte perlopiù farneticanti a sostegno dell’integrazione del reato di circonvenzione in associazione (art. 643 e 110 CP). Scrive infatti il GUP:

“Infine, ritiene questo Giudice che certamente meriti approfondimento il comportamento tenuto da SCASSA Angelo nell’intera vicenda in valutazione. Lo SCASSA, infatti: è stato beneficiario della delega bancaria concessa da COSTA Luigi nel 2008; è stato nominato guardiano del TRUST del COSTA; ha scritto il testamento che la SERRALUNGA ha poi copiato, redatto in favore della ALPHA, sua fidanzata; era presente quando il dott. DESANA, C.T.U. nominato dal Giudice Tutelare precedeva all’esame della SERRALUNGA nell’ambito della procedura per la nomina di un Amministratore di Sostegno in favore dell’anziana; era già stato indicato come papabile Amministratore di Sostegno da nominarsi per la SERRALUNGA; era, a sua volta, beneficiario di un testamento redatto in suo favore da ALPHA Anna Maria (oggetto di sequestro). Ne consegue che deve essere disposta la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica in sede per la valutazione delle condotte poste in essere da SCASSA Angelo ai fini dell’integrazione del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 643 c.p.”

Orbene, quanto in base alla delega fornita all’ing. SCASSA dal sig. COSTA ci si soffermerà in modo preciso esaminando la condotta addebitata infra: si trattò di un’autonoma scelta del titolare del c/c, e correlato conto deposito titoli, presso banca UBS, il quale volle sfruttare un suggerimento datogli dalla stessa banca circa l’eventualità di nominare un delegato, da un lato, e, dall’altro, che era voglioso di liberarsi di una gestione finanziaria in perdita, motivo per cui aveva bisogno di avere a fianco un interlocutore deciso a scontrarsi con la banca, che premeva perché egli non recedesse e non accettava di dialogare al cospetto di persone non collegate in gualche modo – come cointestatari o delegati – al conto. Alla luce di queste motivazioni il sig. COSTA chiese all’ing. SCASSA di accettare un incarico che avrebbe avuto, com’è stato, durata brevissima (un solo giorno): è del resto pacifico che dal c/c del sig. COSTA non manca un solo centesimo.

Per quanto riguarda la nomina dell’ing. SCASSA a trustee del trust Luigi Antonio COSTA, il suo comportamento è stato assolutamente ineccepibile, sconsigliando egli, sia pure per la piccola dotazione presente, investimenti azionari o comunque a rischio in un momento di alta volatilità dei mercati, ed invece ritenendo che fosse meglio mantenere una posizione di moneta inattiva: inoltre la sua nomina gli venne richiesta un po’ ex abrupto a poche ore della costituzione del trust ed egli accettò anche per via delle sue valide conoscenze in campo economico finanziario, maturate in uno stage di un anno presso il CRF. 

In terzo luogo, l’ing. SCASSA, richiesto in tal senso dalla signora SERRALUNGA, le scrisse una banale bozza per un testamento senza indicare testatore e beneficiario, nel 2006, periodo in cui non era assolutamente fidanzato con la dott.ssa ALPHA, come scrive invece, secondo il solito more apodittico, il GUP.

Quanto al fatto che l’ingegnere abbia presenziato alla seduta peritale cui la signora SERRALUNGA fu sottoposta nel febbraio 2013 presso la di lei abitazione da parte del CTU dr. DESANA, la sua presenza fu esclusivamente dovuta all’insistente atteggiamento dell’anziana affinché egli non si allontanasse, quando si stava congedando all’arrivo del CTU, il quale ultimo gli chiese di rimanere al colloquio, ritenendo che la sua presenza avrebbe potuto contribuire a tranquillizzare la perizianda e dandone espressamente atto in tal senso nel verbale. Del resto le indagini contro la dottoressa ALPHA duravano da oltre un anno e, proprio perché nulla aveva a temere, l’ing. SCASSA, persona coraggiosa e dalla limpida dirittura morale, non ebbe alcuna esitazione prima ad intervenire a casa della signora, sconcertata da quella che per lei stava diventando una sorta di incomprensibile persecuzione giudiziaria, su sua richiesta e poi, per l’appunto, a raccogliere l’invito del CTU.

Il quinto addebito consisterebbe nel fatto che la signora SERRALUNGA, tardivamente costituitasi nel procedimento per l’amministrazione di sostegno promosso contro di lei dalla Procura, si batté affinché tale richiesta venisse rigettata – come effettivamente accadde – ma indicò, nella denegata ipotesi di accoglimento, l’ing. SCASSA come amministratore di sostegno, con autonoma scelta da parte sua. Insomma anche qui veramente va in scena il teatro dell’assurdo.

La sesta colpa dell’ingegnere sarebbe dovuta al fatto che la dott.ssa ALPHA avrebbe scritto un testamento a suo favore, a tutt’oggi, anche per conforme disposizione dell’impugnata sentenza, oggetto di sequestro: ascoltato a sit l’ing. SCASSA ha confermato di essere stato all’oscuro di questa disposizione della sua convivente, e di certo soltanto una grave deformazione del pensiero può arrivare a definire come condotta di rilevanza penale accertanda il fatto che si scopra che una persona è stata indicata come beneficiaria di un testamento, di una terza, di cui oltretutto era completamente all’oscuro. Detto fuor d’ambagi, questa “incolpazione” è davvero una farsa.

Infine la sentenza termina a pag.78 con la disposizione del GUP di trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica in sede per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale nelle condotte assunte da SCASSA Angelo.

Aggiungiamo noi un personaggio in cerca di autore che, con certezza il GUP identifica:

– con il sig. Angelo PIAZZO (pag. 10 della sentenza) e qui appoggiandosi alle clamorosamente falsa – anzi dolosamente falsa – testimonianza del sig. ANDREA, figlio del de cuius, che è smentita in modo categorico dal diario dello stesso padre, ma di cui il GUP ha finto di non accorgersi, nonostante la predetta falsità testimoniale gli fosse stata dimostrata in tutte le salse nella memoria depositata dall’imputata.

– con il luogotenente Michele ANGELORO (pag.15 della sentenza)

– con l’operaio in cassa integrazione Francesco IACULANO (pag. 19 della sentenza).

– con un quarto signore di 10 anni più giovane dell’ing. SCASSA (vedasi pag. 22-24 della sentenza in cui si prende per attendibile la testimonianza della signora CARRARO, la quale dichiara che il delegato dal sig. COSTA ad operare presso il suo c/c in banca UBS era un giovane di 35 anni di corporatura normale – quando l’ingegnare all’epoca era 45enne ed sempre stato di corporatura assai esile, pesando 63 kg a fronte di un’altezza di 1,77m ed ha sempre portato i capelli molto lunghi, ed una folta barba, particolari che tutti ricordano di lui dovendolo descrivere, com’è il caso del testimone Mario DI FURIA, luogotenente dell’esercito)   

 – con un quinto signore di 30 anni e di statura più bassa del sig. COSTA (mentre l’ing. SCASSA era più alto di 6 cm. del sig. Luigi COSTA, come da documenti anagrafici agli atti, oltretutto – indicato dalla signora BO – , e quindi più giovane di lui di 14-18 anni nel periodo 2007-2011, periodo in cui data la frequentazione del sig. COSTA con l’ing. SCASSA (pag. 14-15 della sentenza)

– con un sesto signore a pag. 17 della sentenza, di professione ingegnere, automunito, come non è invece l’ing. SCASSA, il quale non possiede nemmeno la patente di guida.

– infine ci sarebbe anche un teste, il sig. Massimiliano SERRALUNGA, l’insospettabile, si fa per dire, nipote della signora asseritamente “circonvenuta” che identifica l’ing. SCASSA con un vecchio signore che camminerebbe con un bastone, quando l’ingegnare ha ora 51 anni, è alto 1,77, pesa 63 kg, corre i 100 metri piani in 15 secondi. E qui che fa il GUP? Decide di correggere la testimonianza di sua iniziativa. Scrive infatti il giudice a pag. 18 della sentenza:“Ha aggiunto, ancora, il teste che la SERRALUNGA, a suo parere, era innamorata di questa dottoressa, della quale non si poteva nemmeno lontanamente provare ad avanzare dei dubbi. Inoltre, la SERRALUNGA parlava della ALPHA e dell’INGEGNERE (evidentemente, il COSTA, avendolo il teste definito un anziano che camminava con il bastone e si muoveva a fatica) come dei buoni amici”.

Laddove il sig. Massimiliano SERRALUNGA ha dichiarato a sit il 14/1/2012:

Ho conosciuto la ALPHA e l’INGEGNERE in ospedale. Lui è un anziano, cammina col bastone, fatica a muoversi, ma guida la macchina”. Peccato che il sig. SERRALUNGA affermi di aver conosciuto personalmente l’ing. SCASSA in ospedale e la signora SERRALUNGA, ascoltata a sit, abbia affermato che l’ing. SCASSA non guidava la macchina, come in effetti è assolutamente vero e come vero assolutamente è il fatto che nel settembre – ottobre 2010, data dle ricovero della signora SERRALUNGA al Gradenigo, cui fa riferimento il nipote, nemmeno il sig. COSTA guidava più l’autovettura per via della dolorosa necrosi dela testa del femore che lo affliggeva.

Complimenti al Giudice per il tarocco servito in sentenza.

Davvero – pirandellianamente – siano in presenza di sei personaggi in cerca d’autore o dei magnifici sette, se mettiamo in conto la doppia interpretazione data dal GUP alle parole del falso teste Massimiliano SERRALUNGA.    

Ecco come il pericoloso ing. SCASSA ha circonvenuto un anziano facoltoso signore

vecchione

PUNTUALE CONTESTAZIONE DI TUTTE LE CONDOTTE ADDEBITATE ALL’ING. SCASSA NELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI EX ART. 415 BIS, CONFLUITE POI IMMUTATE NEL DECRETO DI RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL PM.

Con costante riferimento alla sentenza 213/14, l’ing. SCASSA procede ora all’esame analitico delle condotte che gli vengono addebitate a sostegno della grottesca ipotesi di reato formulata a suo carico di circonvenzione con concorso.

Si farà riferimento espresso alle testimonianze raccolte ed alla documentazione clinica tutta agli atti del proc. pen. n° 1016-12, confluita per intero nel proc. pen. 3712/14, per cui ha ricevuto avviso di garanzia, nonché alle sei testimonianze raccolte in ambito indagini integrative ex art. 391 della difesa della dr.ssa ALPHA ed alla sua CTP a firma del prof. MENCACCI, già presenti nel fascicolo del GUP durante il rito abbreviato.

 Similmente allo schema seguito dal giudice, verrà dedicato una parte della memoria all’evidenziazione del comportamento tenuto dai fratelli Andrea Gregorio e Lucia COSTA, dall’amministratore di sostegno Giuseppe REALE, nonché dal signor Massimiliano SERRALUNGA, i cardini su cui sono state incernierate le indagini e che per tanti versi sono stati “surgelati” dall’accusa e dal giudicante quasi che detti “personaggi” per utilizzare un’espressione cara al GUP – diventati improponibili quali testi d’accusa – dovessero essere rispolverati solo in dosi omeopatiche.

pinocchioavvoltoio

Un’appendice è dedicata invece alla figura del sig. REALE, l’altro quarto “personaggio”, a fianco delle tre pp.oo. suddette, che è stato abilmente ibernato in una sorta di procedimento fast Findus dal GUP e prima ancora dallo stesso PM, in quanto evidentemente impresentabile e nocivo all’obiettivo di condanna della dr.ssa ALPHA perseguito da entrambi.

Lavoro invero improbo perché la sentenza impugnata è affetta da contraddizioni ed incongruenze logiche che caratterizzano, sin dall’inizio, l’iter pseudoargomentativo seguito dal giudice: soprattutto emerge in modo preclaro l’arbitrarietà assoluta del GUP nella valutazione dei vari apporti probatori, incomprensibile quasi sempre, oltre che gravemente erronea, spia evidente di come il giudice abbia fatto ricorso ad una valutazione assurda, viziata da un feroce pregiudizio, che si è tradotto in asserzioni velenosamente gratuite, del tutto infondate, a sostegno della pesante condanna inflitta all’imputata che urla veramente il ristabilimento della Giustizia.

Risuonano poi in modo assordanti i silenzi del GUP su documentazione, specie quella clinica dei due pazienti, che sin dall’inizio avrebbe consentito di escludere in radice ogni ipotesi di reato

Ogni tanto qualche legislatore pensa che ci siano dei processi farsa……

e qualche ex uomo di governo si esprime in termini feroci contro i magistrati

Si procede in ogni caso all’esame analitico, sulla base della documentazione agli atti alla contestazioni delle condotte addebitate a sostegno delle incolpazioni ed ad un’evidenziazione di tutte i clamorosi errori ed omissioni presenti nella sentenza n° 213/14 con cui il giudice ha sollecitato la Procura alla valutazione del profilo penale dell’ing. SCASSA.

La sentenza n° 213/14 nella descrizione dei fatti oggetto del proc. pen. che svolge da pag. 4 a pag. 10, è sin dall’inizio censurabile per l’omessa elencazione di accadimenti estremamente rilevanti ai fini della decisione.

  1. E’ del tutto omesso il fatto che il 7/12/2010 il sig. COSTA dispose la costituzione del trust Luigi Antonio COSTA, nominando trustee la dr.ssa ALPHA e guardian l’ing. SCASSA: il rogito venne eseguito dal notaio Natale DE LORENZO, il quale in sede testimoniale ha affermato di aver avuto una lunga serie di incontri preparatori con il disponente, il cui scopo era quello di realizzare un suo vecchio obiettivo, ossia quello di diseredare completamente i figli. In detto strumento finanziario il sig. COSTA era infatti intenzionato a far confluire tutti i suoi beni, mobili ed immobili. Inoltre egli volle esprimere con il trust tutta la sua profonda riconoscenza alla dr.ssa ALPHA che, come trustee poteva godere di alcuni privilegi, usufruendo a sua scelta di un immobile tra quelli ricompresi nel trust, di poter liberamente utilizzare un’autovettura acquisita a spese del trust stesso ed inoltre nel collegato testamento pubblico era previsto che a lei fosse riservato l’usufrutto del alloggio di Genova Nervi. Del pari il sig. COSTA esprimeva nel testo costitutivo del trust la sua precisa volontà, che, in caso di decadimento delle sue facoltà cognitive con l’incedere dell’età, la dr.ssa ALPHA avrebbe dovuto assumere le funzioni di amministratore di sostegno e provvedere direttamente alle scelte terapeutiche di cui abbisognava. Inoltre, se i figli avessero impugnato il trust, allora la quota disponibile del patrimonio del sig. COSTA sarebbe direttamente stata traslata alla dr.ssa ALPHA stessa.
  2. Con riferimento al sit del sig. COSTA del 9/12/2010, la sentenza non dà atto del fatto che la PG rilevò la sostanziale coerenza delle risposte del sig. Luigi COSTA con i quesiti che gli venivano posti, limitandosi ad evidenziare invece una confusione tra euro e lire che è assai tipica in molte persone cresciute ancora con la vecchia moneta, e che ha fatto vittime illustri anche tra Presidenti del Consiglio italiani: viene inoltre, secondo la pedissequa riproposizione della tesi del PM, evidenziato un errore mnesico in ordine al primo contatto con i servizi sociali, che in realtà tale non è, come si spiegherà infra, a proposito dell’esame della condotta addebitata sub capo 1.
  3. Il GUP tace del tutto sul fatto che, a proposito dell’esame esperito dal giudice dr.ssa MELILLI sulla signora SERRALUNGA nell’ambito del ricorso per la sua interdizione, promosso dalla Procura e poi rigettato dal Tribunale, la convenuta veniva esaminata dallo stesso GI dr.ssa MELILLI, fornendo ad essa risposte estremamente coerenti, come si dà atto nel verbale d’udienza e nella stessa sentenza finale di rigetto del ricorso, circostanza già evidenziata e che invece verrà infra ripresa nell’esame delle condotte addebitate.
  4. La sentenza omette totalmente di considerare tutti i ricoveri e gli accertamenti specialistici avvenuti per il sig. COSTA in epoca antecedente il giugno 2011, di cui si dà invece qui ampia trattazione nell’esame della condotta addebitata all’ing. SCASSA sub capo 1, e durante i quali vennero impiantati al paziente 11 stent coronarici per la malattia trivasale di cui soffriva, senza che mai venisse rilevato a suo carico alcuna patologia o deficit psichico, nonostante le ampie anamnesi prossimali e remote redatte con riferimento a tutte le patologie da cui il paziente era affetto.
  5. La sentenza omette di rilevare un fatto estremamente importante ai fini della decisione, e cioè che nelle cartelle cliniche relative al ricovero del signor COSTA all’Ospedale Maria Vittoria del 30-31/5/2011 per ipokalemia il paziente nel diario clinico viene valutato “vigile e cosciente”, a distanza di 170 giorni dalla sottoscrizione del contestato testamento olografo.
  6. Il GUP non inquadra nemmeno sommariamente le condizioni di estrema gravità che si verificarono durante il ricovero del signor Luigi COSTA all’Ospedale Maria Vittoria il 24/6/2011, limitandosi ad affermare che egli venne colpito da infarto miocardico. Omette di affermare che, pochi giorni dopo, sempre durante la medesima degenza ospedaliera, si verificò un gravissimo arresto cardiaco per cui il paziente venne letteralmente strappato alla morte, e a seguito del quale dovette essergli impiantato un defibrillatore monocamerale in permanenza.
  7. La sentenza omette di evidenziare che dopo il drammatico ricovero nell’unità Coronarica del Maria Vittoria del 24/6/-12/7/11, il sig. COSTA fu afflitto da una MOF (sindrome da multiinsufficienza organica) per cui il paziente venne colpito in rapida sequenza da scompenso cardiaco grave, insufficienza epatica acuta, edema polmonare, insufficienza renale, crisi ipoglicemica, ecc) che resero necessari ben sette ricoveri in emergenza negli ultimi sei mesi di vita, provocando l’insorgere di disturbi psichici – legati alla gravità delle patologie – che poterono essere causa di disturbi cognitivi tra il limitato e l’assai limitato.
  8. con riferimento al signor COSTA viene omessa l’indicazione del benché minimo elemento di evidenziazione di patologia psichiatrica nella refertazione medica del periodo gennaio – 23 giugno 2011- agli atti – tra cui è dato rinvenire varie certificazioni del cardiologo prof. BRSCIC (che già gli aveva impiantato stent coronarci alla Casa di cura Villa Maria Pia Hospital), del neurologo dr. VIGNA, degli ortopedici SORDO e BOGGIO, Inoltre il sig. COSTA venne sottoposto a visita preanestiosiologica del 1°/4/2011 in quanto era stato posto in lizza per l’intervento di PTA (protesi totale dell’anca) presso l’Ospedale ortopedico Maria Adelaide, operazione che ha come controindicazione assoluta il decadimento cognitivo, dovendo il paziente apprendere ed attuare nel post – intervento una serie di complesse manovre per evitare la lussazione della stessa protesi impiantata.
  9. Vengono citate in sentenza le tre relazioni dell’amministratore di sostegno provvisorio del sig. COSTA indirizzate al GT, omettendo però di precisare le gravi calunnie e diffamazioni presenti in esse presenti contro la dr.ssa ALPHA, per la cui evidenziazione si rimanda all’esame che vien svolto in questa memoria dell’attività dello stesso sig. REALE.
  10. in sentenza si omette di specificare che i poteri concessi dal GT al sig. REALE il 21/7/11 con la sua nomina ad amministratore di sostegno provvisorio in attesa dell’espletanda CTU erano assai limitati e graduati sui livelli minimi della scala prevista per l’istituto dell’amministrazione per cui il “beneficiario” conservava la possibilità di emettere assegni, vendere od acquistare immobili, fare donazioni, ecc.
  11. In sentenza si omette di evidenziare come nell’ambito del ricorso per l’apertura dell’amministrazione al sig. Luigi COSTA n° 7390/2010, il GT dr.ssa Daniela GIANNONE, che aveva incaricato il sig. REALE (con cui, oltre ad un rapporto fiduciario per cui gli conferiva numerosi incarichi in quanto Giudice della VII sezione civile del Tribunale, intratteneva un rapporto collaborativo nell’ambito dell’Associazione Egida fondata e diretta dal sig. REALE stesso) scriveva in data 21/10/2011 al PM dr.ssa RUFFINO, titolare del proc. pen.n° RG 1016/12, affermando che: “Emergerebbe un ruolo non esclusivamente professionale della dott.ssa Annamaria ALPHA che assiste l’amministrato in sostituzione del medico curante dott. Pasquale Mollica. A seguito di verifica presso la Sezione Fasce Deboli è emersa una segnalazione relativa ad analoghe attività svolte dalla dott.ssa ALPHA nei confronti della sig.ra Serralunga Anna Maria nata a Torino il 13.2.1932 trasmessa a Codesto Pubblico Ministero”. Infatti l’informazione fu fornita con ogni probabilità al GT dallo stesso sig. REALE che, all’epoca già legato da uno stretto patto di “collaborazione” con i fratelli Andrea Gregorio e Lucia COSTA, aveva probabilmente appreso la notizia dal CTU dr. ANGLESIO, che era consulente d’Ufficio contemporaneamente nel ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno n°7390/10 relativa al signor Luigi COSTA e nel ricorso n° RG 2562/11 per l’interdizione della signora SERRALUNGA, promosso dalla Procura, a seguito dell’incredibile relazione dei servizi sociali del dicembre 2010 a firma FLABBI e di altre due assistenti.
  12. Omette la sentenza di segnalare che il testamento olografo della signora SERRALUNGA a favore della dr.ssa ALPHA fu sottoscritto nel 2006, ossia esattamente sette anni prima della consulenza del dr. DESANA
  13. Del pari la sentenza omette di evidenziare che nell’ambito del ricorso per l’amministrazione di sostegno 856/12 il Pm RUFFINO scriveva l’8/6/2012 una lettera “urgente” al giudice tutelare dr.ssa TAMAGNONE, in cui addebitava alla dr.ssa ALPHA un proseguio dell’asserita circonvenzione svolta a suo dire nuovamente ai danni della signora SERRALUNGA per il semplice fatto che la dottoressa le fornì un passaggio sulla sua autovettura sin dinnanzi al Tribunale, dove era stata convocata per essere ascoltata a sit dallo stesso PM nel giugno 2012, un comportamento da semplice tassista, assurdamente censurato da un inquirente evidentemente inferocito a prescindere, che scrive al predetto Giudice testauliter: “Con la presente segnalo che in data di ieri la Signora SERRALUNGA ANNAMARIA si è presentata in questi Uffici per essere sentita come persona informata sui fatti nell’ambito del procedimento per circonvenzione di incapaci (art 643 c.p. ) ai suoi danni. Nell’occasione, la signora è stata accompagnata dalla stessa indagata – Dott.ssa ANNAMARIA ALPHA. E’ pertanto evidente che l’attività illecita di circonvenzione è tuttora in corso e che si rende ancor più urgente la nomina di un amministratore di sostegno. Tanto riferisco per quanto di competenza e per una anticipazione dell’udienza segnalando la massima urgenza. Appena cesseranno le ragioni di segretezza, invierò copia del verbale di sit della signora Serralunga”. Peraltro il giudice procederà senza da questa grave assurda interferenza e la signora SERRALUNGA non sarà ritenuta “meritevole” di alcuna amministrazione di sostegno.
  14. Omette la sentenza di segnalare che il dr. Pasquale MOLLICA, dopo il ricovero della signora SERRALUNGA in emergenza all’Ospedale Gradenigo, certificava in data 18/11/2010: “Certifico di aver visitato in data odierna la Sig.ra Serralunga Anna Maria. Si presenta in condizioni generali buone, autosufficiente, in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Al colloquio è ben orientata nel tempo e nello spazio, eloquio fluido, coerente, Il pensiero è formulato in modo corretto; al momento non presenta segni o sintomi riconducibili a fasi iniziali di declino cognitivo”. Omette anche di evidenziare che, sempre nell’agosto 2012 la signora SERRALUNGA si sottoponeva a test MMSE (mini mental standard test), somministratole dal dott. Walter SCHON presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL TO 2, che ne valutava il risultato, attribuendogli il punteggio di 27,4/30, ossia di perfetta normalità psichica. Entrambi i documenti sono agli atti del proc. 856/12 per l’apertura di un’amministrazione rigettato dal Tribunale nell’aprile 2013.
  15. Omette la sentenza di evidenziare che il sig. REALE, ad appena poco più di un mese dalla morte signor Luigi COSTA, diventava procuratore della di lui figlia signora Lucia COSTA in virtù di delega mediante atto notarile.  

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 Esame delle condotte asseritamente poste in atto dall’ing. SCASSA, individuate dal PM a sostegno dell’ipotesi di reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cp e 643 cp posti in atto contro il sig. Luigi COSTA

1^ condotta addebitata

“L’ing. SCASSA è accusato del delitto di cui agli artt. 81 cpv, art. 110 ed art. 643 c.p. perché, in concorso con la dott.ssa ALPHA, sua fidanzata e l’Avv. BETA, poneva in atto più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurare sé o ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità o di deficienza psichica di COSTA LUIGI ANTONIO nato a Genova il 20.4.1931 e deceduto a Torino il 27.12.2011, il quale, anche se non interdetto o inabilitato, era persona vulnerabile a causa della età e di svariate patologie (severa cardiopatia ischemica, vascolopatia periferica e depressione risalenti al 2006) e tali da renderlo all’epoca dei fatti quantomeno parzialmente incapace, inducendolo a compiere atti che importavano un effetto giuridico dannoso per lui o per altri”

 In via preliminare ed assorbente si contesta fermamente l’asserzione che l’ing. SCASSA abbia mai indotto il sig. Luigi COSTA a compiere atti che importassero un effetto giuridico dannoso per lui od altri, segnatamente come si vuole sottendere sotto l’aspetto patrimoniale. Trattasi semplicemente di parole in libertà, secondo lo stile degli scrittori futuristi (il celebre paroliberismo), e non certo di ipotesi di reato suffragata da alcun giudizio logico e formulato su base documentale.

Il PM non si era accorto nei due anni di indagini del ruolo di circonventore dell’ing. SCASSA, ma poi all’improvviso eureka!

 

 In merito alle condizioni psichiche del sig. COSTA

Nel novembre 2010, sia per costituire il trust, sia per il testamento, il sig. COSTA volle che non potessero insorgere motivi di contestazione da parte dei figli oramai agguerriti contro di lui, che lo avevano falsamente dipinto nella citazione come in preda a morbo di Parkinson e demenza senile, secondo una fantomatica diagnosi di un fantomatico medico coinquilino del palazzo in cui il padre risiedeva, che avrebbe visitato il paziente “telepaticamente”, laddove egli non presentava assolutamente nessuna delle due patologie, come possono ben testimoniare i medici, specialisti e non, con i quali fu in contatto.

Non si dimentichi che con alcuni di loro, tra cui il dott. BROGNA, il prof. TREVI, oltre ovviamente che con il suo medico di base, il dott. MOLLICA, il sig. COSTA ebbe una reiterata frequentazione per il carattere di cronicità rivestito dalle sue patologie.

Per questo il sig. COSTA decise di rivolgersi ad un medico particolarmente noto, e scelse – non a caso – il dott. Enrico MAGGIORE, autorità nel panorama della medicina forense di Torino, che riveste l’incarico di presidente della Commissione Medica di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la provincia di Torino, organismo competente a periziare medico-legalmente tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione della provincia.

Il dott. MAGGIORE, come si è scritto, pone una diagnosi medico legale precisa del signor COSTA: “Assenza di elementi psico-patologici in atto” “Nulla di rilevante all’obiettività neurologica”. Ad essa perviene dopo altrettanto puntuali considerazioni:

“Trattasi di soggetto lucido, orientato spazio temporalmente, collaborante… Ideazione congrua alla circostanza, senza spunti di fuga. Non dispercezioni in atto. Non pervasività del pensiero”

Le conclusioni sono perentorie:

“Il periziato è esente da vizio totale o parziale di mente e presenta piena e coerente capacità di intendere e di volere. Risultano pertanto soddisfatti tutti i requisiti posti a fondamento della capacità di testare (ex art. 591 c.c.)”

 Anche il dr. MOLLICA, medico di base, ed il cardiologo dr. VOCI hanno dato atto della lucidità mentale del paziente fino almeno a tutta la prima parte dell’anno 2011, ovvero fino alla fatidica data del 24 giugno 2011, in cui egli venne colpito da infarto miocardico massivo, e a distanza di pochi giorni, da arresto cardiaco, patologia gravissima, per cui il sig. COSTA si salvò solo grazie al tempestivo utilizzo da parte dei medici del reparto di un defibrillatore per la pratica della cardioversione, in grado di rimediare alla fibrillazione ventricolare creatasi improvvisamente.

 Si osservi inoltre che anche in occasione dei vari ricoveri del sig. COSTA, i medici definirono in cartella clinica il paziente “vigile e cosciente, collaborante, orientato spazio temporalmente” e gli venne ripetutamente richiesto di sottoscrivere il consenso informato, in occasione ad esempio dell’impianto degli stent coronarici nel 2007-2008-2011, nonché dei vari esami radiologici con introduzione di cateteri nel sistema circolatorio, quali la coronarografia, e, sempre ancora nel 2011, anche per l’applicazione del defibrillatore monocamerale, dopo l’arresto cardiaco.

In particolare la dott.ssa ALPHA ricorda che in occasione dell’impianto dei primi stent all’ospedale Giovanni Bosco, egli discusse con il dott. ARUTA e la dott.ssa COSTANZO della possibilità alternativa di procedere anziché ad un’angioplastica, ad un vero e proprio intervento chirurgico per creare dei bypass aortici, ipotesi che poi, in piena autodeterminazione, esaminati i costi/benefici in termine di salute e di rischio che gli erano stati prospettati dai cardiologi, il paziente, di sua spontanea volontà, scartò a favore della prima.

Peraltro, sebbene la Procura avesse sequestrato presso l’abitazione dell’imputata ampia documentazione clinica del sig. COSTA relativamente ai ricoveri ospedalieri ed alle visite mediche specialiste nel periodo 2005-23/6/2011, tale materiale non è stato valutato dal Consulente del PM, prof. FREILONE, né tantomeno considerato dal PM e dal GUP in sentenza.

Nel periodo 2006 – aprile 2011 il pz ha sviluppato infatti una cardiopatia importante (malattia trivasale), e si era verificato già in precedenza un infarto miocardico misconosciuto: nel 2006-07-08 si era reso pertanto necessario un trattamento con angioplastica coronarica ed inserzione di multipli stent presso l’Ospedale Giovanni Bosco, la casa di cura Villa Maria Pia H. e le Molinette.

Dal 2006 al 2008 vi furono segnatamente cinque ricoveri: tre al Giovanni Bosco, uno alla Molinette ed uno alla casa di cura Villa Maria Pia H., per l’inserzione complessivamente di undici stent coronarici per i predetti fatti ischemici cardiaci. Sono intervenuti, tra gli altri, il dott. ARUTA e la dott.ssa COSTANZO, specialisti cardiologi ed emodinamisti, al Giovanni Bosco, il prof. TREVI, Ordinario di cardiologia presso l’Università di Torino alle Molinette, ed il dott. BRSCIC, cardiologo ed emodinamista lui pure, presso la casa di cura Villa Maria Pia Hospital.

Il paziente è stato più volte anche visitato privatamente dai predetti medici.

Altri consulti clinici privati sono stati anche richiesti al dott. BEVILACQUA, primario di cardiologia presso l’ospedale Mauriziano, ed al dott. VOCI, egli pure specialista cardiologo.

Inoltre una lunga serie di consulenze sono state effettuate per le seguenti patologie:

  1. .Patologie del ricambio – segnatamente diabete mellito – per il quale il paziente è stato seguito dallo specialista diabetologo dott. BROGNA che lo ha visitato più volte, anche presso la propria dimora.
  2. Patologia di chirurgia generale: voluminosa ernia inguinale, con consulto con lo specialista chirurgo dott. FERRI per valutare l’opportunità o meno di un intervento presso l’ospedale Gradenigo.
  3. Patologie di pertinenza ortopedica: più volte il sig. COSTA è stato vistato dal dott. CICERO Giuseppe, primario ortopedico presso l’Ospedale Maria Adelaide di Torino, che lo ha seguito sia per una frattura vertebrale, sia successivamente per la patologia di necrosi della testa del femore, manifestatasi, verso il finire del 2010, ex abrupto e che gravi limitazioni funzionali aveva creato alla deambulazione del sig. COSTA, costretto a camminare in permanenza con l’ausilio di un bastone, in un primo tempo, e poi a spostarsi con l’ausilio di una carrozzina nella seconda metà del 2011. Inoltre si erano susseguiti consulti con il dott. Frediano BOGGIO del CTO, ortopedico, specializzato in protesi d’anca, ed il dott. SORDO, ortopedico della Casa di cura Villa Pia.
  4. Patologie oftalmiche: più volte il sig. COSTA è stato visitato dallo specialista oculista dott. BOZZONI PANTALEONI.
  5. Patologie di pertinenza urologica (adenoma prostatico) con esecuzione di esami strumentali e di laboratorio ematochimici e consulenza con l’urologo dott. MARCHINI
  6. Patologie di pertinenza neurologica per cui è stato visitato dal dott. Ferruccio VIGNA, specialista neurologo. Si ribadisce qui, peraltro, che è assolutamente falso che, come sostennero i figli sulla base di una fantomatica diagnosi, il signor COSTA fosse sofferente di Morbo di Parkinson.

Per la precisione l’esame della documentazione clinica sequestrata dal PM presso lo studio della dr.ssa ALPHA evidenzia il seguente quadro di ricoveri, visite mediche specialiste ed esami diagnostici compiuti dal paziente nel periodo 2006-aprile 2011, senza considerare un numero imprecisato di esami ematochimici relativi ai principali parametri biologici.

Sig. Luigi COSTA – sintesi dei ricoveri ospedalieri, delle principali visite specialistiche ed esami strumentali nel periodo 2006 – maggio 2011

RICOVERI ordinari in Ospedale

1° ricovero- Ospedale Giovanni Bosco – Unità coronarica, dal 12/11 al 22/11/2006

2° ricovero – Ospedale Giovanni Bosco – Unità coronarica, dal 15/4 al 19/4/2007

3° ricovero – Ospedale Giovanni Bosco – Unità coronarica, dal 7/8 al 9/8/2007

4° ricovero – Villa Maria Pia H. Hospital –dal 20/11 al 23/11/2007

5° ricovero – Ospedale Molinette – Unità coronarica, dal 15/7 al 17/7/2008

RICOVERI in emergenza al P.S.

19/05/2006 – Ospedale Gradenigo per frattura vertebrale con cedimento

05/01/2008 –  Ospedale Giovanni Bosco per epigastralgia perdurante da 3 gg, con epigastrio dolorante/dolorabile

23/06/2008 – Ospedale Giovanni Bosco per lussazione spalla sin.

Viste cardiologiche con ECG

7/12/2006 con il dr. ARUTA presso la divisione cardiologica dell’Ospedale Giovanni Bosco

31/10/2006 con il dr. ARUTA presso la divisione cardiologica dell’Ospedale Giovanni Bosco

12/10/2007 con il Dr. BRSCIC presso la casa di cura delle Suore Domenicane

18/02/2008 con il Dr. BRSCIC presso la casa di cura delle Suore Domenicane

28/07/2009 con il Dr. BRSCIC presso la casa di cura delle Suore Domenicane

10/03/2009 con il Dr. BEVILACQUA – Ospedale  Mauriziano

29/05/2007 con il prof. TREVI  presso la casa di cura Pina Pintor

03/04/2008 con il prof. TREVI  presso la casa di cura Pina Pintor

02/09/2008 con il prof. TREVI  presso la casa di cura Pina Pintor

12/05/2009 con il prof. TREVI  presso la casa di cura Pina Pintor

25/11/2009 con il prof. TREVI  presso la casa di cura Pina Pintor

15/01/2010 presso Clinica universitaria Cardiologia Molinette 12/03/2010 presso Clinica universitaria Cardiologia Molinette 01/10/2010 presso Clinica universitaria Cardiologia Molinette 22/02/ 2011 con il Dr. BRSCIC presso la Casa di cura delle Suore Domenicane Esami diagnostici – scintigrafie cardiache 20/09/2006 presso Medicina Nucleare II dell’Ospedale Molinette 14/05/2008 presso Medicina Nucleare II dell’Ospedale Molinette 10/12/2009 presso Medicina Nucleare II dell’Ospedale Molinette Esami diagnostici – Ecodoppler vasi epiaortici + visita chirurgia vascolare 29/06/2005 presso Istituto Lambda 06/09/2006 presso Istituto LARC 30/05/2007 presso Istituto LARC 18/12/2008 presso Istituto CDC 19/01/2009 visita chirurgia vascolare presso Ospedale Mauriziano 04/02/2009 visita chirurgia vascolare presso Ospedale Mauriziano + ecodoppler tronchi epiaortici 06/10//2009 visita chirurgia vascolare presso Ospedale Mauriziano + ecodoppler tronchi epiaortici 06/10/2010 visita chirurgia vascolare presso Ospedale Mauriziano + ecodoppler tronchi epiaortici con controllo successivo a 18 mesi TILT test 19/02/2010 Tilt test presso Ospedale S. Croce di Moncalieri Test Ergometrico 30/10/2007 presso Clinica Villa Pia HOLTER pressori 03/02/2010 presso Istituto LAMP HOLTER cardiaci 14/09/2006 presso Ospedale Molinette 28/09/2007 presso Istituto CDC 30/10/2007 Clinica Villa Pia 15/01/2008 presso Istituto CDC 11/04/2008 presso Ospedale Molinette 13/08/2008 presso Istituto CDC 12/04/2009 presso Istituto LAMP 31/08/2010 presso Istituto LAMP Ecocardiogrammi 08/03/2006 presso Istituto LARC 21/11/2006 presso Ospedale Giovanni Bosco 22/02/2007 presso Istituto CDC 06/06/2007 presso Istituto CDC 30/10/2007 presso Clinica Villa Pia 16/04/2008  presso Ospedale Molinette 04/02/2010 presso Istituto LAMP 27/09/2010 presso Istituto LAMP Visite Oculistiche 2007 – con il dr. BOZZONI PANTALEONI 2008 – con il dr. BOZZONI PANTALEONI 2009 – con il dr. BOZZONI PANTALEONI Visite di chirurgia generale 12/10/2006 presso Ospedale Gradenigo per ernia inguinale sin 04/06/2008 presso Ospedale Gradenigo per ernia inguinale sin Visite urologica con ecografia transrettale 11/01/2011 ecografia presso Istituto Nuova Lamp con visita dell’urologo dr. MARCHINI Visite diabetologiche con piani di automonitoraggio glicemico e di trattamento 24/11/2005 con il dr. BROGNA 28/11/2006 con il dr. BROGNA 08/03/2007 con il dr. BROGNA 04/12/2007 con il dr. BROGNA 02/12/2008 con il dr. BROGNA A seguire numerose altre visite di controllo periodiche, di cui l’ultima negli ultimi tre mesi di vita del paziente, in concomitanza di una crisi ipoglicemica. Visite ortopediche 02/08/2006 presso Ospedale  Maria Adelaide 04/10//2006 presso Ospedale  Maria Adelaide 25/02/2011 con il dr. Luisangelo SORDO Visite neurologiche 22/03/2011 con il dr. Ferruccio VIGNA Visite odontoiatriche Il sig. COSTA è stato visitato diverse volte dalla dr.ssa ALPHA che  ha provveduto, tra l’altro, alla registrazione e al ribassamento di uno scheletrato con attacchi ed alla cura di problemi minori insorti, tra cui gengiviti. Viste anestesiologiche 01/04/2011 presso Ospedale Maria Adelaide RX per problemi ortopedici 19/05/2006 presso Ospedale Gradenigo per frattura vertebrale 19/05/2006 presso Ospedale Maria Adelaide per controllo frattura vertebrale

08/09/2010 per coxartrosi dx – presso Ospedale Maria Adelaide con rx  al bacino, in attesa di impianto protesi totale anca dx (PTA), con apposizione di repere metallico di 10 cm per le opportune misurazioni pre-intervento (indice che, a quella data, il paziente veniva considerato dall’ortopedico in condizioni psichiche idonee a memorizzare ed eseguire le ferree regole di movimento dell’arto operato per evitare la lussazione della protesi)

Visite di medicina generale

Il sig. COSTA è stato visitato un numero infinito di volte dalla dott.ssa ALPHA, suo medico di fiducia, e diverse volte dal medico di base, dr. MOLLICA, che hanno sempre agito in piena collaborazione e raccordo tra di loro, avvalendosi della consultazione di numerosi specialisti, come si è visto, e come invece sempre negato dolosamente dai figli del paziente i quali dovevano dimostrare che attorno al padre ruotava la banda ALPHA per carpirne il patrimonio, rivisitazione delle favole di Fedro: “Superiores stabant lupi, inferior agnus..”. 

 Tutta questo vasta mole di interventi e controlli medici venne personalmente coordinata dalla dott.ssa ALPHA, che, come si è scritto, divenne dal 2006 il medico di fiducia del sig. COSTA.

 Per contro, i figli del sig. COSTA, ricorrendo al Tribunale civile per ottenere l’apertura di un’amministrazione di sostegno a favore del padre (ricorso n° RG 7910/2010)  si erano prodotti in autentiche diffamazioni e calunnie contro la dr.ssa ALPHA:

“Il sig. COSTA è in realtà seguito dalla dottoressa ALPHA Anna Maria la quale è odontoiatra e non medico di base” (atto di ricorso n° RG 7910/2010 per amministrazione di sostegno)

Sapendo benissimo che la dottoressa ALPHA Anna Maria è medico chirurgo iscritta all’ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Torino al n° 18701 dell’Albo. E in pieno empito calunniatorio e diffamatorio i fratelli COSTA avevano aggiunto: “costei [la dott.ssa ALPHA] firma tutte le prescrizioni nel suo [del padre] interesse , senza la consultazione di uno specialista”. (atto di ricorso n° RG 7910/2010 per amministrazione di sostegno)

Ed è davvero incredibile che sulle dichiarazioni di simili personaggi abbia preso l’avvio il proc. pen. n° RG 1016/12, e si sia basata anche la sentenza n° 213/14 relativamente alla quale l’ampia documentazione acquisita non solo smentisce tutte le ipotesi accusatorie, fondate su apodittici teoremi, ma evidenzia una quantità impressionante di false testimonianze, così pacchiane, che non possono non essere ricondotte all’interno di una catena cinematica del falso, al punto da creare un vero e proprio ingranaggio di depistaggi per gli inquirenti, con la regia di un pubblico ufficiale incaricato di pubblico ufficio (il sig. REALE).

***

ESAME DELLA CT per il PM del DOTT. FREILONE

Esaminiamo la relazione del Consulente del PM dr.ssa RUFFINO (doc. n° 17) in modo analitico. Ecco l’incipit: CTU Prof. FRANCO FREILONE – Specialista in Psichiatria, Professore Associato di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Tonno

 RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA PSICHIATRICA PER IL PUBBLICO MINISTERO

IN PERSONA DI COSTA LUIGI ANTONIO (P.O.) Veniva formulato il seguente quesito:

dica il consulente, esaminati gli atti procedimentali ed acquisita tutta la documentazione medica rilevante ai fini dell’espletamento dell’incarico, se Costa Luigi Antonio sia stato, per infermità o deficienza psichica, persona esposta al rischio di circonvenibilità (in particolare dal 2003 alla data della morte e con particolare riferimento al dicembre 2010), specificando in caso affermativo la risalenza nel tempo, la tipologia e le caratteristiche cliniche della infermità o deficienza predetta e del relativo stato di circonvenibilità; dica altresì il consulente se detto stato fosse riconoscibile ad opera di terzi in contatto con la persona offesa e a partire da quale epoca; quant’altro possa assumere rilevanza penale “. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Si osservi anzitutto come il quesito posto dal PM sia piuttosto curioso.

Esso domanda se il sig. COSTA fosse affetto da patologia o deficit psichico in particolare con rifermento al periodo compreso tra il 2003 ed il dicembre 2010: tale intervallo temporale coincide, non a caso, con l’inizio della frequentazione tra la dott.ssa ALPHA ed il sig. COSTA ed il momento in cui COSTA scrisse il testamento olografo, ultimo in ordine temporale, depositato nel successivo aprile 2011 presso il notaio AJMERITO.

 Sembra quasi che il PM chieda al CT, come si legge nell’ultima parte del quesito, che, dato il periodo considerato di 7 anni, a quanto ammonti un nuovo misterioso parametro psichiatrico, “la circonvenibilità di una persona”, misurabile in non si sa quale unità di misura, forse eventualmente l’entità assoluta della quota extralegittima devoluta nel testamento a persone che non siano familiari, intesi come congiunti, secondo i noti teoremi della Procura.

Spieghiamoci: se il sig. COSTA avesse lasciato solo 1000 euro alla dottoressa ALPHA sarebbe stato forse, secondo i parametri della Procura, affetto da “bassa circonvenibilità”.

In realtà, senza accorgersi di scadere nell’assurdo, il PM richiede qualcosa in più ancora al CT. Domandandogli se il sig. COSTA fosse esposto al rischio di circonvenibilità, di fatto gli chiede di elaborare una sorta di DVR, il documento di valutazione dei rischi che si produce per qualsivoglia attività produttiva: qui però la stabilimento è chiuso per sempre, macchinari ed impianti hanno terminato il ciclo vitale e non sono più esaminabili.

 Inoltre la Procura fissa a priori il mezzo strumentale per misurare la “circonvenibilità”: esso non consiste in un semplice esame del soggetto da parte di un medico generico, cardiologo o legale; potrebbe essere sufficiente una frequentazione del medesimo per poterla riconoscere (“dica altresì il consulente se lo stato di circonvenibilità fosse riconoscibile ad opera di terzi in contatto con la persona offesa”)

Al PM le certificazioni di tutti i medici che hanno visitato il sig. COSTA non convincono: ne consegue che le varie dichiarazioni dei dottori MAGGIORE, VOCI, MOLLICA, e tutti gli altri medici citati che mai nulla hanno refertato in ordine a problemi psichiatrici del paziente o che li hanno espressamente esclusi, anche quando hanno compilato accurate anamnesi remote e prossimali, non sono soddisfacenti o dirimenti.  

Invece, posta l’indicazione del PM in ordine al rilevamento della circonvenibilità – con espresso riferimento alla data del testamento olografo del sig. COSTA del 10/12/2010, il quale ha rispettato la legge che consente di disporre liberamente della quota extralegittima –  ne consegue che l’unico medico ad essere in possesso pieno del predetto requisito dell’assidua frequentazione era la dottoressa ALPHA, che era “in contatto” con la persona offesa.

La strada del CT è dunque spianata in partenza. Le direttrici della consulenza richiesta al prof. FREILONE sembrano tracciate.

Egli non dovrà far nulla di particolare, anche se posto in un contesto molto complesso, perché si trova nell’inedita condizione di dover periziare un morto, simile a quella di Papa Stefano VI che, per ordine dell’imperatore, processò il predecessore papa Formoso, facendolo disseppellire.Inoltre gli si chiede di valutare se il morto periziando fosse a rischio di circonvenibilità, dal 2003 alla data del decesso, ed in particolare le indagini del medico consulente dovrebbero, secondo i desiderata dell’inquirente, concentrarsi sul dicembre 2010.

Insomma il CT dovrebbe soffermarsi proprio su questo mese della vita del sig. COSTA. Par di vederlo il PM, che, dopo aver chiesto in modo francamente stupefacente una sorta di DVR del cadavere (Documento valutazione dei Rischi), come se si trattasse di un’azienda a rischio di esplosione, sembra in trepida attesa di ricevere una sola risposta: in quel preciso momento – dicembre 2010 – il sig. COSTA era proprio circonvenibile!

 Il dott. FREILONE, che è associato di psicologia clinica alla Facoltà, per l’appunto di Psicologia, sceglie a priori di limitarsi non all’esame di tutta la documentazione clinica delle indagini, ma di prendere in considerazione solo pochi documenti. E’ una sorta di scelta “riduttiva”, certo carente di rigore scientifico, una sorta di volontà per procedere in modo approssimativo in un mare magnum di elementi che remano invece tutti in direzione opposta a quella della supposta “circonvenibilità” del morto periziato.

Il CT del PM prende in esame fondamentalmente solo i seguenti documenti:

  • Relazione del CTU dott. ANGLESIO nel ricorso n° 7390/2010 RG per l’apertura di un’amministrazione di sostegno, che però, a causa dei gravi fatti cardiaci, non ebbe mai la possibilità di visitare il sig. COSTA (documento dunque poco utile)  
  • una certificazione del medico di base dr. MOLLICA del 21/7/2011, successivo cioè di un mese rispetto al grave infarto massivo ed all’arresto cardiaco che colpirono il sig. COSTA.
  • la CTP del dr. GALLI della LOGGIA (altro medico che non ha mai visto il periziando, ed è stato CTP per conto dei figli di costui nel predetto ricorso)  
  • uno scheletrico esame della cartella clinica relativa al ricovero presso l’ospedale Maria Vittoria del 24/6/2011 per infarto miocardico acuto, con arresto cardiaco pochi giorni dopo il ricovero, in piena degenza, per cui si renderà necessario l’impianto di un defibrillatore monocamerale, e semplice elencazione, con pochi richiami ai diari clinici, dei successivi ricoveri fino a quello dell’exitus del 27 dicembre 2011 presso il CTO. Tale cartella clinica si colloca però in un periodo temporale che è di oltre sei mesi successivo a quello al centro dell’attenzione del PM, ossia il dicembre 2010, e risulta pertanto ininfluente su qualsivoglia ipotesi di circonvenibilità del soggetto in epoca precedente.   

Il dott. FREILONE evita invece nel modo più assoluto – come si è accennato –  di esaminare tutta la complessa ed assolutamente dirimente documentazione testimoniale agli atti che smentisce categoricamente qualsivoglia opera di  asserita circonvenzione da parte della dott.ssa ALPHA ai danni del sig. COSTA, e non lascia davvero alcun dubbio sulle condizioni di piena coscienza del paziente fino a perlomeno tutto il periodo antecedente al ricovero del giugno 2011 presso il Maria Vittoria, cui ne seguiranno ben altri 7 fino alla morte.

Infatti è proprio dall’infarto del 24 giugno 2011 che si instaura nel signor COSTA il quadro temutissimo di una MOF, multiinsufficienza organica, culminata ad esempio in una grave insufficienza epatica durante il ricovero al Maria Vittoria ed al Birago di Vische del settembre 2011, con valori di transaminasi AST ed ALT che superano le 9000 U/L (circa 200 volte maggiore del limite superiore del range). 

 Il CT dr. FREILONE si limita a dire che considera gli atti tutti delle indagini senza però espressamente citarne uno solo, senza alcun tentativo di analisi degli stessi per “evitare superflue ripetizioni”, salvo poi ricopiare tre volte tre – letteralmente – le refertazioni cui fa soprattutto riferimento, ossia la CTU ANGLESIO (che non vide mai il sig. COSTA, lo si sottolinea) e la certificazione del medico di base dr. MOLLICA.

Un comportamento davvero strano quello del dott. FREILONE che dovendo valutare le condizioni psichiche di un morto non si preoccupa minimamente di leggere le testimonianze di chi invece ha avuto modo di conoscerlo e frequentarlo in vita.

 Non solo, ma il CT del PM non considera quasi per intero – come si è scritto – l’esame tutte il materiale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ordinari (ben 5 per l’impianto di ben 11 stent coronarici) del sig. COSTA nel  periodo 2006-2008, e che pure sono presenti agli atti, in quanto facenti parte del materiale sequestrato e di tutte le visite specialistiche, con ampie refertazioni, comprese tra il 2006 e il maggio 2011.

In tutta la documentazione sanitaria non esaminata non si fa mai il minimo cenno a patologie e deficit psichici, e, semmai, si sottolinea invece il suo stato di coscienza, di orientamento, e di collaborazione, al di là della malattia trivasale che affliggeva il paziente e della patologia diabetica.

 E’ notorio infatti che il consulente ha l’onere di fornire la “prova” scientifica delle patologie o dei deficit psichici del periziato, e laddove invece le certezze mancano, ed è possibile soltanto insinuare dei dubbi, egli deve gettare la spugna ed ammettere seriamente l’impossibilità di formulare un giudizio scientificamente fondato, come anche asserito dal prof. FURNARI nel suo trattato di medicina forense, in più punti richiamato dal consulente del PM. . 

 Scrive infatti il CT FREILONE:

Al fine dell’inquadramento dei fatti per cui si procede, come indicato dall’Ufficio, si è presa visione degli atti (a cui si rimanda, nel notevole complesso, al fine di evitare superflue ripetizioni) e in particolare e fra l’altro di alcuni verbali di assunzioni di informazioni di medici’ (Metodologicamente di intrinseco significato per la valutazione psichiatrico-forense). (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Insomma egli ci ricorda che l’esame delle testimonianze a sit sarebbe utile alla “metodologia psichiatrico-forense”, salvo poi esimersi del tutto dallo svolgere questo compito, come se volesse dirci: “fidatevi, l’ho svolto in interiore animi mei”.

Non si può che dare atto della rinuncia del CTU ad ogni analisi ed approfondimento in merito ai predetti documenti. 

 Il CTU poi richiama il contenuto di quanto certificato dal dr. MAGGIORE, pochi giorni prima della redazione del TRUST e dei due successivi testamenti scritti dal sig. COSTA:

“esente da vizio totale o parziale di mente” e “piena e coerente capacità di intendere e di volere. Risultano pertanto soddisfatti tutti i requisiti posti a fondamento della capacità di testare “. (relazione del dr. MAGGIORE del 3/12/2010)

Segue quindi un’elencazione scarna oltre ogni dire delle cause e diagnosi emerse dai ricoveri succedutisi negli ultimi sette mesi di vita del sig. COSTA, a far data dal 30 maggio 2011: dalle cartelle cliniche, come si osserva, emerge sempre che la loro causa era esclusivamente ascrivibile ad infarti, arresti cardiaci, edemi polmonari, grave insufficienza epatica, ecc, ossia ad un insieme di patologie organiche che configurano il temutissimo quadro di MOF (multinsufficenza organica), affastellatesi in rapida sequenza negli ultimi mesi di vita del sig. Luigi COSTA.

Elenca infatti il CT:     .  . In particolare presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino 30-31 maggio 2011 (diagnosi di Ipokaliemia). 01.09.11-08.09.11 (sindrome coronaria cronica; ipokaliemia). 24-25 settembre 2011 (ipokaliemia; scompenso cardiaco). 27.09.11-06.10.11 (versamento pleurico dx; scompenso cardiaco). 25.11.11-28.11.11 (epatopatia ( … ); epatite acuta). 04-05.12.11 (ipoglicemia severa in diabete mellito). 16.12.11-19.12.11 (sindrome coronarica acuta; scompenso cardiaco) (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Invero questa veloce sintesi offerta dalla CTU è imprecisa perché, ad esempio non evidenzia come, durante il ricovero 24 settembre – 6 ottobre 2011 si verificò una grave crisi epatica con valori delle transaminasi saliti oltre le 9000 U/dl, ossia  a livelli circa 200 volte superiori ai valori normali, indice chiaro di una grave compromissione dell’epatosintesi, dato sottovalutato anche dai sanitari del CTO, che, come si vedrà infra, confusero un verosimile deficit dei fattori della coagulazione, prodotti per l’appunto dal fegato, con un indizio di TBC, salvo essere poi essere clamorosamente smentiti dalle risultanze di laboratorio.

 Il CTU richiama poi la relazione della dott.ssa CHINAGLIA dell’Ospedale Maria Vittoria, in occasione del ricovero del 24/6/2011, riportandola per esteso, alla ricerca di qualche elemento di pertinenza psichiatrica, posto che quasi sempre durante questi ricoveri, tranne nell’ultimo drammatico, dei dieci giorni terminali di vita, il paziente è sempre definito lucido e collaborante, ed infatti gli viene richiesta la sottoscrizione di numerosi consensi informati.

In alcuni casi invece, in detti ricoveri si riferisce un quadro di disorientamento soprattutto in concomitanze con l’acuzie delle patologie descritte, esattamente come sarebbe accaduto al più intelligente essere umano, colpito in rapida sequenza da arresti cardiaci, infarti, edemi polmonari acuti, insufficienza epatica gravissima, insomma ad un crollo verticale della funzionalità di organi che, prima del giugno 2011, erano in una situazione di compenso.

 Ecco dunque il richiamo alla relazione della cardiologa dr.ssa CHINAGLIA del Maria Vittoria:

Dal punto di vista cognitivo sono stati osservati episodi di parziale stato di disorientamento spaziotemporale durante la degenza in terapia intensiva in particolare collegati ai momenti dì gravità della situazione clinica. Il paziente è appena stato trasferito in corsia ed appare in miglioramento ma le sue condizioni rimangono critiche, il compenso precario e la prognosi incerta per la presenza di grave disfunzione ventricolare sinistra. Al momento si presenta lucido ed orientato ma in condizioni di estrema instabilità emotiva per cui siamo in attesa di consulenza psichiatrica (già richiesta).”

 Sempre con riferimento a tale ricovero, il CTU riporta le risultanze di alcune pagine del diario clinico e della visita psichiatrica della dr.ssa DELLA TORRE, che egli stesso aveva sollecitato:

“06.07.11 (..) Consulenza Psichiatrica (dr.ssa DELLA TORRE). Pz collaborante, alterna momenti di lucidità a momenti di disorientamento T/S. Deficit della memoria di fissazione. Non è possibile raccogliere dati anamnestici relativi a tali lacune mnesiche, se presenti solo dopo l’ospedalizzazione o se precedenti. L’umore appare in discreto equilibrio anche se riferisce di essere rammaricato per quanto sta succedendo con i figli che, a suo dire, avrebbero richiesto il provvedimento di amministrazione di sostegno non ritenendolo più adeguato a gestire le sue proprietà. Nega precedenti terapie psichiatriche. (..)

Non ideazione delirante né fenomeni dispercettivi ( … ). 

 

Peraltro, incredibilmente, il brusco e drammatico allontanamento dei figli disposto dal sig. Luigi COSTA ricoverato presso l’’UTIC (Unità di Terapia intensiva Coronarica) del Maria Vittoria viene letto con le stesse farneticamenti motivazioni addotte dal figlio Andrea Gregorio, di cui infra, a pag. 46-47 della sentenza, che non coglie la dolosa falsità del teste escusso a sit.

 Stranamente il dr. FREILONE omette di sottolineare che dopo l’infarto del 24 giugno, a distanza di soli cinque giorni, il 29, si verifica un drammatico arresto cardiaco che richiede una defibrillazione con erogazione di un’energia pari a 150 J per depolarizzare una massa critica di miocardio ed interrompere la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare, consentendo il ripristino di un ritmo organizzato: per cercare di contrastare il possibile ripetersi di un nuovo arresto cardiaco che sarebbe stato certamente fatale, nella cardiologia dell’Ospedale Maria Vittoria si decise infatti di impiantare un defibrillatore monocamerale al paziente, e l’intervento venne eseguito il 5 luglio 2011, ossia il giorno prima della visita psichiatrica che i medici della cardiologia richiesero anche per compiacere il CTU dr. ANGLESIO, che, improvvisatosi detective ed in pacifica violazione della privacy del sig. COSTA, senza contattare il suo legale, si era direttamente rivolto ai medici del reparto ed alla direzione sanitaria per cercare di sottoporlo a perizia psichiatrica.

Prosegue il CTU dr. FREILONE riportando annotazioni di pertinenza psichiatrica ambivalenti, totalmente decontestualizzate dall’esame delle patologie organiche – segnatamente dallo sviluppo del quadro cardiologico del paziente – e procedendo in tal modo decisamente a buon mercato, senza un minimo di rigore scientifico.

Leggiamo le seguenti annotazioni tratte dalla cartella clinica relativa al ricovero all’ospedale Maria Vittoria, unità coronarica – cardiologia del 24 giugno 2011:

25.06.11 Non orientato 07.07.11 Lucido. Riferisce di sentirsi bene (…). 06.07 Lucido e orientato (…). Consulenza psichiatrica (…).

Il 4.7 Agitato inoltre (…) sedato. Contenuto. Disorientato (…). Ore 13 Paziente più lucido (…).

Livelli di autonomia: Comunicazione: autonomo. Mobilizzazione: soddisfa autonomamente il bisogno necessitando di supervisione e/o ausili. Igiene: autonomo.

Cura di sé: autonomo. Alimentazione: autonomo “. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 Che senso ha, osserviamo, riferire che il paziente era disorientato il 25/6 senza ricordare al PM, cui la consulenza è rivolta, che il giorno prima egli è stato colpito da un grave infarto che ha creato una massiva zona ischemica del miocardio? Un malato anche giovane e con elevato QI (quoziente intellettuale), come si sarebbe sentito coeteris paribus? E poi è pacifico che si tratta della classica sindrome da degenza ospedaliera che colpisce quasi la metà degli ottantenni, con comparsa di disorientamento e agitazione motoria, ben nota a tutti i geriatri, e di solito, agevolmente reversibile, come meglio spiegheremo di seguito. 

 E’ così scarsa nella CT la ricostruzione scientifica della correlazione tra condizioni psichiche e patologie al punto che egli non è in grado di affermare che le risultanze complessive della documentazione clinica agli atti consentono di concludere che l’ingravescente quadro patologico che si rileva nelle otto cartelle cliniche degli otto ricoveri, il primo dei quali coincide con quello del 24/6/11, e che terminano con il decesso al CTO del 27/12/11, esclude qualsivoglia autonoma rilevanza delle condizioni psichiche, ed è strettamente correlato alle condizioni fisiche del paziente. 

Il CT, poi, sulla scia di quanto osservato nel ricorso civilistico per l’apertura dell’amministrazione dal CTU dr. ANGLESIO – che mai ebbe modo di visitare il sig. Luigi COSTA per le sue gravi condizioni – osserva che in una cartella clinica vi è un riferimento all’utilizzo del farmaco NOOTROPIL:

Nella nota di terapia in corso, oltre a numerosi farmaci internistici è segnalato “Nootropil (decadimento cognitivo) “. Veramente è difficile trattenere il sorriso.

L’efficacia del Nootropil non trova alcuna dimostrazione scientifica. trattasi di un farmaco la cui valenza è paragonabile a quella di un comune integratore alimentare. Non si può certo desumere una patologia in atto dall’assunzione di un farmaco, soprattutto se si considera che allo stato dell’arte l’unica terapia riconosciuta, siappure con notevoli limiti d’efficacia, per la cura del decadimento cognitivo consiste nell’utilizzo di farmaci anticolinesterasici.

Il principio attivo del Nootropil è infatti il piracetam, ad azione nootropa, che afferisce appartenente alla categoria dei racetam, sostanze che si ipotizza possano migliorare le performance cognitive stimolando un recettore (AMPA) del glutammato. Esso ha come indicazione il deterioramento cognitivo di grado lieve nell’anziano, ossia quella condizione che si può definire assolutamente naturale a livello di media della popolazione invecchiata.

Il farmaco viene anche utilizzato nelle psicastenie giovanili. Non è comprovato scientificamente alcun effetto preciso correlato con la somministrazione di questo principio attivo, e si ribadisce che un lieve decadimento cognitivo è presente naturalmente nelle persone ottantenni, per la naturale evoluzione delle funzioni cerebrali, correlata sia al deterioramento organico, sia alle modificazioni del chimismo cerebrale che intervengono con l’età.

Qui, invece, l’osservazione isolata, sembra voler insinuare nell’animo del magistrato (che peraltro ne è già straconvintio di suo su base di puro pregiudizio) che il sig. COSTA fosse affitto da un decadimento cognitivo tout court, ed ancora una volta, anche in questo particolare, si evidenzia, la scorrettezza del CT.

ll dr. FREILONE passa quindi a considerare la certificazione del dr. MOLLICA; medico di base del sig. COSTA, l’unica delle tre relazioni mediche generali esaminate che sia scritta da un medico che ha avuto modo di visitare più volte il sig. COSTA, laddove gli altri due medici, ossia il dr. ANGLESIO e il dr. GALLI della LOGGIA, il paziente – lo si ribadisce – non lo hanno mai visto.

Osserva il dott. FREILONE:

Il dott. Mollica risulta essere stato il medico di base del sig. Costa dal 2006. Egli redige una relazione medica al Dott. Anglesio (non datata, con riferito timbro postale del 05.08.11), dove viene evidenziato in specie::

“(…) Da me visitato in data 21 luglio 2011 si presenta in condizioni generali mediocri, non in grado di svolgere gran parte degli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, recarsi in bagno) in modo autonomo. L’attività motoria è compromessa soprattutto a causa della necrosi della testa del femore.

Dal punto di vista cardiocircolatorio attualmente è in discreto compenso: no dispnea a riposo, no edemi declivi, PA 115170. Al colloquio si presenta discretamente orientato in senso temporo-spaziale, con qualche indecisione della memoria riguardante i fatti recenti, non si apprezzano tuttavia significative alterazioni di tipo cognitivo. Ideazione e formulazione del pensiero nei limiti.

Il paziente riferisce insonnia e stato depressivo secondario a conflittualità familiari che il paziente vive con notevole disagio e sofferenza. La sintomatologia psicosomatica che ne deriva influisce negativamente sulle condizioni cliniche del paziente (…) “.

Come si vede la valutazione del dr. MOLLICA presa in considerazione dal dr. FREILONE, pur risalente al luglio 2011, e quindi ad un periodo di circa un mese successivo al drammatico ricovero per infarto miocardico del 24/6/2011 e seguente arresto cardiaco del 29/6/2011, depone per un paziente in discrete condizioni di lucidità, orientato spazio temporalmente, senza deficit cognitivi, di ideazione e formulazione del pensiero, ma con semplici lacune mnesiche riferite alla memoria dei fatti recenti, com’è tipico negli anziani.

 Si fa presente che il dr. MOLLICA, richiesto di chiarimenti da parte della direzione dell’ASL TO2, e segnatamente da parte del dr.ssa CIFALA’, a seguito di una lettera del signor Andrea Gregorio COSTA, figlio del de cuius, che lamentava come il padre venisse seguito esclusivamente dalla dottoressa ALPHA e non anche dal suo medico di base – il dr. MOLLICA per l’appunto –, aveva precisato in data 31/3/2011, a distanza di quasi 4 mesi dopo la sottoscrizione da parte del sig. Luigi COSTA del testamento olografo:

L’affermazione del sig. Andrea COSTA secondo la quale io non conoscerei il padre (COSTA Luigi) mio assistito, è falsa: conosco il sig. Luigi fin dal giorno in cui sono stato indicato quale medico di fiducia e conosco naturalmente la sua situazione clinica. Se ci sono dubbi al riguardo perché non consultare direttamente l’interessato (sig. Luigi COSTA; tel. 0114374136)? A mio avviso rappresenta l’interlocutore più idoneo a dirimere ogni dubbio, visto che è in grado di intendere e volere. (Lettera del dr. Pasquale MOLLICA alla dr.ssa CIFALA’ del 31/3/2011) Il CTU è poi passato ad esaminare la consulenza del CTP dei fratelli COSTA, ricorrenti contro il padre in sede civile per l’apertura di un’amministrazione di sostegno (ricorso n° RG 7390/2010), di cui elenca lunghi passaggi, senza però svolgerne una critica puntuale.

Considerazioni medico-legali sulla documentazione di Costa Luigi Antonio a firma del Dott. Roberto Galli della Loggia, del 03.05.12, da cui si rilevano le seguenti conclusioni:

“(..) Pur nell’impossibilità di visitare Costa Luigi Antonio, si può ritenere, sulla base degli elementi disponibili, che lo stesso versava in condizione di grave fragilità psichica, risalente almeno dal 2008-‘2009, che lo rendeva globalmente incapace di provvedere ai propri interessi; in condizione di circonvenibilità a causa di verosimile infermità da patologia cerebrovascolare in quadro internistico a significativo rischio in tal senso per la sussistenza di importante cardiopatia e diabete mellito, mai diagnosticata per l’impossibilità di verifica neppure in corso di CTU medico-legale ma estrapolabile dai predetti elementi. E altresì riconoscibile condizione di deficienza psichica caratterizzato da isolamento affettivo e relazionale, indebolimento psicoorganico, dipendenza assoluta ed esclusiva coinvolgente i comuni aspetti importanti della vita, nei confronti di personale estranea/e all’ambito familiare “.

Appare davvero strano che il CTU, esaminando un documento infarcito di gravi assurdità, non proceda ad una loro stigmatizzazione, sebbene egli sottolinei il carattere “di parte”, e quindi implicitamente tifoso, che denota la predetta relazione.

Il dr. GALLI della LOGGIA scrive infatti in modo del tutto gratuito che la deficienza psichica era rilevabile nel sig. COSTA già negli anni 2008-09 perché era persona isolata affettivamente con il che presupponendo che tutti i single italiani, ossia circa 12 milioni di persone, avrebbero problemi psichiatrici; asserisce poi una dipendenza dall’ambiente esterno da parte del sig. COSTA altrettanto gratuita: egli infatti egli viveva in assoluta autonomia, senza bisogno di alcuna badante a tempo pieno, circostanza che accetterà tardivamente solo nel settembre 2011, con il precipitare delle sue condizioni di salute, per la comparsa della MOF (sindrome da insufficienza multiorganica).

Segue l’aberrante considerazione, ossia l’individuazione gratuita di “un indebolimento psicorganico” nel paziente, considerazione stupefacente perché inserita a motivazione della deficienza psichica del paziente sulla semplice base del fatto che egli era sofferente di alcune patologie, affermazione, che non è solo ridicola dal punto di vista scientifico, ma che assurge a preoccupante valenze razziste – discriminatrici nei confronti dei malati, punite severamente dalle legislazioni di diverse nazioni in ambito UE.

Vi è poi l’ennesima sottolineatura dell’eguaglianza figli o congiunti in genere con “familiari”, laddove – lo si ribadisce con forza, tutto erano i figli del sig. Luigi COSTA, meno che suoi familiari.

 Il dr. FREILONE richiama poi in un primo esame la CTU del dr. ANGLESIO, che, come si ricorda, non ebbe mai modo di visitare il periziato defunto. E’ davvero un po’ curioso il rifarsi da parte del CT del PM a documentazione di un collega posto nelle sue identiche condizioni, sebbene sostanzialmente con a disposizione una documentazione decisamente minore rispetto a quella di cui egli può disporre..

Non si comprende se vi sia una velata ironia dietro il commento del CT del PM che definisce di “notevole interesse” tale relazione.

In ogni caso il dr. FREILONE scrive:

CTU relativa a Costa Luigi Antonio a firma del Dott. Anglesio, che si riporta integralmente qui di seguito per il suo notevole interesse:

Il dr. Anglesio precisa di non essere mai riuscito a visitare il sig. COSTA, anche per via del grave infarto miocardico che l’aveva colpito in occasione del ricovero al Maria Vittoria del 24/6/11, cui fece seguito un quasi mortale arresto cardiaco.

“Venivo informato del fatto che il periziando era stato ricoverato presso il reparto UTIC dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino in data 24-06-2011 per “Infarto miocardico acuto” e che lo stesso versava in condizioni assai precarie. I medici del reparto mi confermavano la gravità dello stato del Costa per cui ritenevo opportuno evitare qualsiasi contatto con lo stesso allo scopo di evitare che lo stress potesse avere delle ripercussioni fatali. Chiedevo ai sanitari del reparto per il tramite della Direzione Sanitaria un aggiornamento del quadro clinico e mi veniva inviata una relazione scritta oltre alla copia della consulenza psichiatrica cui era stato sottoposto in data 6/7/2011 preso il reparto di degenza. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Di tali documenti il dr. FREILONE ha peraltro già dato atto in precedenza: egli riporta poi una veloce sintesi fatta dal dr. ANGLESIO delle patologie che avevano colpito il sig. COSTA durante il ricovero all’Ospedale Maria Vittoria per infarto miocardico e successivo arresto cardiaco.

Ho anche richiesto la copia della cartella clinica del ricovero presso l’ospedale Maria Vittoria che mi è pervenuta sollecitamente. Il ricovero è stato disposto in data 24-06-2011 con dimissione in data 12-07-2011 e diagnosi di dimissione di “Infarto subendocardico”. Come altre patologie concomitanti o complicanti risultano: “Insufficienza del cuore sinistro (scompenso cardiaco sinistro). Fibrillazione ventricolare. Tachicardia parossistica ventricolare. Altre patologie successive a interventi chirurgici o procedure, presenza di PTCA. Infarto miocardico pregresso” ove la sigla PTCA significa angioplastica coronarica transluminale percutanea. Nell’anamnesi patologica remota risultano come fattori di rischio “Diabete – Ipertensione arteriosa – Dislipidemia’ In anamnesi patologia remota cardiologica “Pregresse multiple angioplastiche per IMA. BBSX noto “. Tra le altre patologie: “Necrosi della testa femore dx in attesa di posizionamento protesi. Ernia inguino scrotale sx. Varicolcele. 30/5 accesso DEA per incontinenza fecale”. (relazione del CTU dr. ANGLESIO nell’ambito del ricorso n° 7390/2010 RG)

Si osservi anzitutto come nell’anamnesi prossima e remota della cartella clinica relativa a detto ricovero non sia fatto alcun riferimento a patologie di ordine psichiatrico, e pertanto men che meno si affermi l’esistenza a carico del sig. COSTA di un decadimento cognitivo, una patologia che, anche all’esame obiettivo, non poteva certo passare inosservato.

Il dr. ANGLESIO nella CTU evidenzia poi una alcuni aspetti del diario clinico e della cartella infermieristica in cui si fa riferimento alle condizioni di lucidità mentale del sig. COSTA:

Nelle annotazioni relative al decorso durante la degenza all’UTIC [unità di terapia intensiva coronarica, ndr] ed allo stato del paziente si legge tra l’altro “Persistenza di parziale stato di disorientamento spaziotemporale’ E nel “Commento: Decorso clinico successivo in reparto complicato da episodi di disorientamento spaziotemporale, effettuate valutazioni psichiatriche e terapia appropriata”.

Nelle note del diario clinico si trovano pochi riferimenti al suo stato psichico e vengono registrati alcuni episodi di agitazione. In data 4-7-11 si legge “disorientato… ” alle ore 12 ma alle 13 risulta “… paziente lucido… ” e anche in data 6-7-11 i sanitari annotano ‘.. lucido e orientato …” Analoghe annotazioni sulla “Scheda rapporto/Valutazione piano di cure”.

Significativa la nota del 26-6-11 “.a tratti in agitazione psicomotoria (soprattutto durante l’orario di visita) …Annotazione che sembra essere in accordo con quanto mi era stato riferito dai sanitari del reparto che mi avevano descritto la comparsa di agitazione dovuta all’arrivo dei familiari.

Ho anche richiesto una relazione ai due medici curanti di cui ho avuto notizia.

A causa di tali impedimenti non mi è stato sin qui possibile esaminare direttamente il periziando anche perché, alla luce di quanto osservato dai sanitari del reparto cardiologico nel corso della degenza al Maria Vittoria, le sue condizioni fisiche impongono la massima prudenza e attenzione allo scopo di evitargli situazioni di stress

Sino ad ora ho solo potuto conferire in data 13-6-2011 con la figlia del Costa alla presenza del CTP Dott. Galli della Loggia e dell’Avv.to BETA. Si tratta però di informazioni di parte e non sufficienti per esprimere un giudizio. (relazione del CTU dr. ANGLESIO nell’ambito del ricorso n° 7390/2010 RG)

Dinanzi a quest’ultima annotazione del dr. ANGLESIO, il CT del PM non svolge alcuna controargomentazione, sebbene gli sarebbe certo stato facile notare come sia davvero strano che nel documento esaminato è perlomeno singolare che il CTU incontri la figlia del periziando, che con quest’ultimo – come evidenziato dallo stesso dr. ANGLESIO – intrattenneva un pessimo rapporto relazionale da decenni al punto che il padre manifestava agitazione psicomotoria al solo raffigurarsi un incontro con i figli, mentre eviti accuratamente di contattare il medico di fiducia del sig. COSTA, ossia la dottoressa ALPHA; circostanze che erano a lui ben note sulla base degli atti di cui disponeva.

Per cui anziché scrivere: “Ho potuto solo conferire in data…” avrebbe più correttamente dovuto esprimersi nei seguenti termini: “Ho scelto di non incontrare la dott.ssa ALPHA, nonostante la medesima avesse sollecitato un colloquio con il sottoscritto, per il tramite dell’avv. BETA, difensore del sig. Luigi COSTA”.

In ogni caso il CTU dà atto che le informazioni ricevute dalla signora Lucia COSTA e dal CTP dr. GALLI della LOGGIA sono “informazioni di parte e non sufficienti per esprimere un giudizio”.  Il CTU dr. ANGLESIO terminava la consulenza con questo giudizio:

Peraltro l’analisi della documentazione medica che ho riportato depone per la presenza di una condizione di modesta e incostante compromissione cognitiva in soggetto con storia di depressione e con gravi problematiche di natura internistica (cardiopatia e diabete) che sono elementi di rischio per l’insorgenza di disturbi cerebrovascolari. Senza un esame approfondito non è possibile quindi fornire una risposta adeguata al quesito. (fine perizia dr. ANGLESIO)

Il giudizio del dr. ANGLESIO circa le condizioni mentali del sig. COSTA non poteva ovviamente che essere riferito esclusivamente al periodo dei ricoveri ospedalieri, posto ovviamente che solo a scampoli del diario clinico del ricovero del 24/6/2011 presso il Maria Vittoria egli fa riferimento: ed è davvero stupefacente questa sua valutazione tranchant di una modesta ed incostante compromissione cognitiva totalmente decontestualizzata dal drammatico quadro patologico di pertinenza cardiologica vissuto dal paziente (lo si ripete per l’ennesima volta, infarto miocardico acuto, a seguire impianto di stent coronarici, quindi fibrillazione ventricolare, ossia arresto cardiaco, ed infine impianto di defibrillatore monocamerale).

Una situazione così grave da giustificare di per sé qualsivoglia momento di disorientamento spazio- temporale od agitazione psicomotoria, come tipico della sindrome da disorientamento dell’anziano ospedalizzato per fatto acuto.

Quanto all’evidenziazione del fatto che la compresenza di patologie cardiache e metaboliche può favorire l’insorgenza di patologie cerebrovascolari, siamo nel campo della mera possibilità.

Non merita invece alcuna attenzione il richiamo a pregressi stati depressivi del sig. COSTA, essendo noto da tutta la letteratura scientifica che essi non sono in nessun modo associati ad involuzioni cognitive, ed essendo semmai vero che le forti tensioni emotive con i figli procurarono al sig. COSTA consequenziali acute somatizzazioni d’organo ansiose. Di certo, da quando lo conobbe la dott.ssa ALPHA il sig. COSTA non era un depresso, ma piuttosto un nevrotico iperreattivo, estremamente suscettibile, segno questo di una sensibilità intellettuale conservata intatta e capace di fargli provare sentimenti intensi.

In ogni caso, il CTU, dopo aver ricopiato più volte la documentazione esaminata, giunge a sue autonome conclusioni, se così si possono chiamare le decontestualizzate enunciazioni di principi di psichiatria forense, come ammette candidamente l’estensore della consulenza.

Leggiamo infatti:

DISCUSSIONE CLINICA E PSICHIATRICO-FORENSE (dr. FREILONE)

L’indagine condotta, tenendo in considerazione in modo particolare l’esame degli atti e la documentazione clinica di cui si è venuti a conoscenza, consente di giungere, sulla scorta di un’obiettività palese, a formulare alcune considerazioni psichiatrico-forensi, in ossequio al quesito posto dall’Ill.mo Sig. Pubblico Ministero. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Osserviamo subito la stranezza di un CT che ritiene di assolvere al compito di rispondere al quesito con la formulazione semplice di “considerazioni psichiatrico- forensi”: come dire che, richiesto di un parere su un caso ben specifico ed individuabile, il dott. FREILONE risponde invece in termini di astratta universalità.

 Prosegue il CT con considerazioni ovvie, in primis la sottolineatura che periziare un morto è difficile ed ancor di più sapere come stava otto anni prima. Tuttavia il coraggio di proclamare mission impossible non lo sfiora. Per il resto afferma – puerilmente – di aver scoperto che bisogna trovare se ci siano deficit o patologie psichiche: non l’avremmo sospettato!

Scrive infatti nella consulenza il CT del PM:

PREMESSA METODOLOGICA

In ossequio al quesito dell’Ill.mo Sig. Pubblico Ministero, la valutazione di una eventuale condizione di “infermità o deficienza psichica” (ex art. 643 c.p.) deve riferirsi a quale epoca e nello specifico “dal 2003 alla data della morte e con particolare riferimento al dicembre 2010”. Il decesso del sig. Costa è avvenuto il 27.12.2011.

Nel caso in esame la consulenza tecnica avviene quindi dopo la morte del sig. Costa e l’indagine psichiatrico-forense è caratterizzata dal fatto che viene chiesto di esprimersi su di un periodo notevolmente esteso negli anni.

Il punto di partenza nell’esame è quello quindi di stabilire e di identificare specificamente elementi clinici documentati riconducibili ad una condizione di deficienza psichica o ad un’infermità psichica che fossero tali da diminuire o compromettere le funzioni intellettive e la volontà del soggetto passivo e da cui siano derivabili vulnerabilità, fragilità e suggestionabilità (particolare o patologica). (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Quindi il CT prosegue con l’arcinota astratta e scolastica distinzione tra patologia e deficit psichiatrico:

Per quanto riguarda la nozione di infermità psichica, al di là della trasposizione sul piano clinico di una definizione giuridica, vi è sostanziale accordo nell’identificare in ciò un disturbo psichico di chiara rilevanza diagnostica in ambito psichiatrico (con compromissione patologica della capacità di comprensione e/o di autodeterminazione).

In merito alla deficienza psichica la norma non sembra fare riferimento solo ad un deficit intellettivo, quanto ad un’ampia serie di condizioni psichiche “di carattere sociale, culturale o addirittura ambientali, grazie alle quali la vittima anche se immune da cause patologiche possa risultare sensibile all’azione di abuso e di induzione esercitata dal reo” (T. Bandini, M. Lagazzi, Lezioni di psicologia e psichiatria forense, Giuffrè Editore, Milano 2000, p. 111). (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Poi il dott. FREILONE ci avverte che bisogna anche cogliere le sfumature del comportamento della persona perizianda, salvo precisare che in questo caso siamo nel campo dell’opinabile, ed anche qui ricadiamo sempre alla scoperta dell’acqua calda.

Inoltre occorre premettere che, in accordo a quanto sostengono T. Bandini e M. Lagazzi (L’indagine psichiatrico-forense nell’anziano vittima di circonvenzione d’incapace, Rivista di Medicina Legale, 1990) frequentemente “l’indagine psichiatrico-forense sull’anziano non può limitarsi a valutare le condizioni cliniche dello stesso ma deve pronunciarsi rispetto ad elementi sfumati e contraddittoriamente interpretabili”. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Segue un richiamo ad un più saggio principio della S.C. che invita a cogliere non solo deficit cognitivi, ma anche della volizione:

Sempre Bandini e Rocca (Giuffrè 2010) riprendono come linee guida per l’inquadramento della deficienza psichica alcuni riferimenti della Suprema Corte considerando quindi i soggetti che “a cagione e del loro stato… (siano) …particolarmente assoggettati alle pressioni, agli impulsi esercitati su di loro” (Cass. Pen., Sezione Il, 1988) e ancora “in modo da comprendere qualsiasi minorazione della sfera intellettiva, volitiva e affettiva del soggetto passivo che diminuisca i poteri di difesa… “(Cass. Pen., 2007).

Infine in questa fase il CT riscopre che periziare un morto è operazione complessa.

Altresì, nello specifico del caso, l’analisi della documentazione appare molto complessa. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Quindi il dr. FREILONE giustamente ricorda che vanno tenute in debito conto le testimonianze dei medici in primo luogo e poi quelle delle persone che hanno avuto frequentazioni con il periziato.

Ma soprattutto, correttamente enuncia il principio che la “diagnosi, per il clinico, non può che essere fondata su dati specifici”.

Peccato che nelle conclusioni frettolose, totalmente ascientifiche e pertanto indegne di una perizia medico legale, il dr. FREILONE procederà in totale dispregio di questo imprescindibile principio di rigore scientifico.

Occorre ribadire, metodologicamente, che le testimonianze per il clinico hanno significato anamnestico, con priorità “per quelle rese da soggetti neutrali e clinicamente qualificati” (Bandini e Rocca) e che la diagnosi, per il clinico, non può che essere fondata su dati specifici (e non attraverso un procedimento “indiziario” e per es. di discriminazione delle testimonianze, di pertinenza del Magistrato). (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 In nessun conto però, lo si ribadisce, il dr. FREILONE ha tenuto l’enorme mole di testimonianze presenti agli atti. Egli, semplicemente, dopo aver enunciato il principio universale della loro importanza, le ignora, forse perché scomode alla tesi apodittiche cui intende pervenire, per soddisfare il desiderio implicito in tal senso del PM, e che lui, per un’aprioristica deferenza verso l’Inquirente, si è già prefigurato come punto di approdo.

 E del pari si dimentica completamente di esaminare le refertazioni del dr. VOCI ed il contenuto del suo interrogatorio a sit, così come quello dello stesso dr. MAGGIORE, di cui si limita a riportare le conclusioni della perizia, dove peraltro è scritto a chiare lettere che il sig. COSTA è esente da patologie o deficit psichici.

 Quindi il dr. FREILONE torna ad enunciare principi universali, quasi a creare una cortina fumogena attorno alle conclusioni apodittiche ed immotivate, non deduttive cui vuole giungere, scomodando il trattato di psichiatria forense del prof. FORNARI, il capofila dei collegi peritali autore, per intenderci, delle perizie psichiatriche relative ai casi della Franzoni, di Piero Pacciani, di Stevanin e Donato Bilancia

In particolare poi il consulente tecnico o il perito, secondo Fornari, deve, per esprimersi fondatamente sulla deficienza psichica, “dare un ‘interpretazione restrittiva a questo generico e sfumato concetto e per tale intendere una minorazione notevole e clinicamente accertabile della capacità di autodeterminazione di un soggetto, dovuta a cause psichiche non morbose (..) e che si concreti non in una generica ma in una specifica, notevole, consistente e dimostrabile minorazione delle facoltà psichiche” (U. Fornari, Trattato di psichiatria forense, UTET, Torino, 2008). (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 Insomma viene citato un passo del trattato del prof. FORNARI, in cui si enuncia un concetto ovvio e cioè che il perito deve dimostrare che la minorazione psichica, da cause non morbose, individuata nel periziato, deve determinare una notevole ed accertabile riduzione dell’autodeterminazione del soggetto.

 Considerazione cui è pacifico l’accordo, ma che non si vede come il dr. FREILONE possa averla concretamente applicata, avendo anzi relazionato in totale dispregio di questo principio.

 Infatti, dopo questi generici richiami alla discussione clinica e psichiatrico – forense in astratto, il dr. FREILONE passa finalmente a svolgere in modo sconcertante le sue convinzioni circa la “circonvenibilità” del sig. COSTA: ovviamente, nel modo più ascientifico possibile e immaginabile, in pieno dispregio dei principi di medicina medico-forense del prof. FORNARI che ha appena illustrato.

Leggiamo infatti:

CONSIDERAZIONI PSICHIATRICO-FORENSI SULLA CIRCONVENIBILITÀ

Nel caso del soggetto in epigrafe (persona deceduta il 27.12.2011), l’esame della documentazione medica (di cui si è venuti a conoscenza) permette di fare delle osservazioni specifiche sulla presenza di una effettiva “minorazione” delle capacità psichiche, dal periodo relativo a più ricoveri dal maggio-giugno 2011 (Ospedale Maria Vittoria di Torino) appunto al 27.12.11 (Ospedale Maria Adelaide), con una risalenza nel tempo al dicembre 2010. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Non si capisce nel modo più assoluto come sia possibile questa risalenza al dicembre 2010 che pone il dr. FREILONE, senza minimamente dar conto di questa sua apodittica affermazione: siamo in presenza davvero, sia detto con il massimo rispetto, ma con pari franchezza, di una consulenza scandalosa, e addirittura il consulente, non pago del micidiale uno – due inflitto dal destino al sig. COSTA nel giugno 2011, colpito in rapida successione da infarto miocardico e, a distanza di appena una settimana, anche da arresto cardiaco, trova una giustificazione della “fragilità psicofisica” del sig. COSTA nel fatto che il dr. VOCI, specialista cardiologo – come gli stessi cardiologi dell’Ospedale Maria Vittoria –   abbiano sconsigliato l’incontro con il CTU dr. ANGLESIO.

Il CT prosegue infatti:

In particolare poi (nel periodo dei suddetti ricoveri) vi è il tentativo di svolgimento di CTU da parte del Dott. Anglesio per il Tribunale di Torino. In fondo anche le certificazioni (che possono lasciare qualche perplessità sul controindicare la visita del CTU) denotano la fragilità della condizione “psicofisica” del soggetto. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 La triplice trascrizione nella relazione FREILONE delle certificazioni della dottoressa CHINAGLIA (cardiologa dell’UTIC dell’ospedale Maria vittoria), con allegata quella della psichiatra DELLA TORRE, del dr. MOLLICA (medico di base) e della CTU del dott. ANGLESIO, non pare sufficiente al CT del PM per indicare l’assoluta mancanza di elementi per la formulazione di qualsivoglia giudizio in merito all’esistenza di un’infermità psichica autonoma o di una deficienza psichica a carico del sig. COSTA, stante le compresenti patologie, così acute e gravi da fiaccare momentaneamente la capacità psichica di qualsivoglia persona: è davvero una consulenza priva di alcun pregio, posto, lo si ribadisce, la totale assenza di elementi che depongano a favore di una morbilità psichica o deficienza nel periodo temporale esaminato dell’esistenza del sig. COSTA, perlomeno sino ai suoi ultimi due mesi di vita.

 Banalmente – rectius provocatoriamente – poi il consulente ci ricorda che dal diario cinico del CTU, negli ultimi sette giorni di vita la situazione fosse molto grave e deponesse per un indebolimento delle capacità psichiche del paziente. Un paziente in agonia in quale altre condizioni avrebbe mai dovuto trovarsi?

Il sig. Costa viene ricoverato tra maggio 2011 e dicembre 2011 numerose volte, fino al decesso. Durante l’ultimo ricovero (Ospedale Maria Adelaide di Torino) viene annotato “20.12.11 (…) il pz è giunto in condizioni generali scadenti, con cute e mucose secche, vigile ma non orientato (…).

22.12.11 (..) Vigile, non orientato (convinto di essere allo stadio), ma buone condizioni generali e collaborante ( … ) “.

(consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Oltretutto il dr. FREILONE omette di dirci che in quello stesso diario clinico che descrive l’agonia del sig. COSTA morente al CTO – e non al Maria Adelaide come scrive- si trova anche l’annotazione “paziente tranquillo, collaborante” relativa al 22/12/2011, ossia a cinque giorni prima della morte. Tace altresì anche sulla circostanza – riferita nelle stesse cartelle cliniche e nelle testimonianze agli atti – che il paziente riconoscesse comunque in tale drammatico periodo le persone che si alternavano al suo capezzale.

 Poi il dr. FREILONE ci propina un’altra affermazione che è in pieno contrasto con le cartelle cliniche, ossia che già nel maggio 2011 fosse “persona circonvenibile”.

Per concludere, si è venuti a conoscenza quindi di elementi sufficienti e coerenti per esprimersi sul fatto che il sig. Costa Luigi Antonio fosse in uno stato —quantomeno— di deficienza psichica tale da poter essere ritenuto persona circonvenibile con evidenza dal maggio 2011, ovvero quando sostanzialmente avviene la serie di ricoveri presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino e, allo stesso tempo, sarebbe dovuta avvenire la CTU del Dott. ANGLESIO. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Veramente vi è un unico ricovero del mese di maggio 2011, ossia quello del 30-31/5/11, all’Ospedale Maria Vittoria, per incontinenza fecale sopraggiunta, attribuita dai medici a ipokalemia (riduzione del potassio nel sangue). Orbene, si ritrova nel diario clinico solo la seguente annotazione di pertinenza psichiatrica:

30/5/2011: pz. vigile, cosciente

Per cui l’asserzione del CT “sul fatto che il sig. Costa Luigi Antonio fosse in uno stato —quantomeno— di deficienza psichica tale da poter essere ritenuto “persona circonvenibile con evidenza dal maggio 2011” è semplicemente ascientifica, gratuita, una falsità netta

Viene quindi ripetuta un’osservazione sorprendente, in cui si equipara la presenza di patologie internistiche importanti e la scelta degli specialisti cardiologi (qui si ricorda solo il dr. VOCI; ma anche i cardiologi del Maria Vittoria si espressero contro il tentativo del dr. ANGLESIO di incontrare il periziando sig. COSTA) di differire lo svolgimento della CTU, ad uno stato di conclamata circonvenibilità.

Prosegue infatti in modo sconcertante il CT del PM:

In fondo, dal vertice [sigh!, ndr] di osservazione psichiatrico-forense, anche tutti gli elementi che “controindicano”, a parere per es. del cardiologo Dott. Voci, l’incontro con il CTU confermano indirettamente una condizione di fragilità del de cuius.

Occorre notare che si tratta di un anziano di circa 80 anni di età affetto da svariate e significative patologie internistiche che lo porteranno al decesso. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Che dire? Parole in libertà, il paroliberismo che è il brand del proc. pen. n° RG 1016/12 e del n° 3712/14 che riguarda direttamente l’ing. SCASSA.

Altrettanto sorprendenti sono le osservazioni a buon mercato della consulenza FREILONE:

Al di là di quelle che possono essere le variazioni delle condizioni di orientamento, il soggetto ha presupposti dismetabolici (per esempio diabete mellito) e vascolari in iperteso compatibili con un andamento fluttuante della lucidità, ma allo stesso tempo nel momento in cui viene segnalata o una vasculopatia cerebrale (Dott. Voci) oppure decadimento cognitivo (Ospedale Maria Vittoria di Torino) il contesto avvalora significativamente una condizione di fragilità e vulnerabilità psichica (e fisica) cronico-duratura, con deficit della memoria stigmatizzati nell’ambito di consulenza psichiatrica e evidenziati dallo stesso dott. Mollica. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Queste affermazioni suonano davvero come una sorta di indigesto pastone: si asserisce che le persone affette da patologie dismetaboliche (diabete) tendono a sviluppare vasculopatie cerebrali ed inoltre il fatto che il dr. MOLLICA, medico di base e la psichiatra dr.ssa DELLA TORRE “stigmatizzarono” la presenza di deficit mnesici a pochi mesi di distanza dalla morte del sig. COSTA (luglio 2011), sarebbero prove della “circonvenibilità” del paziente.

E’ assolutamente falso poi che al sig. COSTA venne diagnosticato un decadimento cognitivo all’Ospedale Maria Vittoria.

Vero è invece che, specie nei ricoveri degli ultimi tre mesi di vita del sig. COSTA (ottobre – dicembre 2011), il paziente viene spesso definito come vigile, cosciente e collaborante, ma compaiono anche stati di confusione mentale temporanei, con disorientamento soprattutto a livello temporale, e talora anche agitazione psicomotoria. E’ la classica sindrome, quasi sempre reversibile e di episodica durata, che colpisce i pazienti anziani ricoverati in ospedale in situazione di comorbilità severe (non si dimentichi la multinsufficenza d’organo che lo aveva colpito). Vedasi anche, su questo specifico punto, la consulenza di parte dello specialista prof. MENCACCI (doc. n° 39)

Si calcola che essa colpisca il 50% dei degenti anziani con importanti patologie.

A questa stregua verrebbe voglia, per l’indignazione verso la superficialità, la confusione, ed il raffazzonamento della consulenza del dr. FREILONE di dire: è stata superata la linea rossa, oltre la quale si è nel campo della palese ascientificità delle affermazioni. Qui ci fermiamo.

Si noti l’aberrante asserzione che dei medici avrebbero “stigmatizzato” una disfunzione di un paziente: siamo a livello di affabulazione.

 Si osservi ora che la diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica ricomprende un’ampia gamma di condizioni in cui vi è sostanzialmente un danno anatomico (di solito esiti lacunari rilevabili con TC o RM) ricollegabili all’apparato cardiocircolatorio, provocato da molteplici patologie tra cui esiti di embolie, ipertensione, lo stesso diabete. Il danno effettivo ovviamente è legato alle lesioni anatomiche delle aree cerebrali ed alla loro allocazione.

Ma quali TC o RMN avrebbe mai esaminato il dr. FREILONE?

 Non si dimentichi inoltre che la vascolopatia cerebrale è davvero un’etichetta molto generica che non va assolutamente confusa con la demenza senile.

Agli atti, vi è addirittura una dichiarazione a sit del prof. Mario BO, geriatra, e condomino del sig. COSTA, indicato dagli stessi figli del defunto periziato, come teste da ascoltare al PM il quale precisa:

Un processo degenerativo vascolare può sottintendere integrità cognitive molto diverse, mentre nella demenza senile il deterioramento cognitivo è inesorabilmente presente ab initio. Il tremore non necessariamente si accompagna al parkinsonismo vascolare e comunque rispetto al sig. Costa non me lo ricordo. (SIT del dr. Mario BO del 16/5/2012)  Peraltro non vi è dubbio che il dr. VOCI la pensasse molto diversamente dal dr. FREILONE in merito alla lucidità del sig. COSTA: Ascoltato a sit infatti egli afferma: Dal punto di vista psichico, il signor Costa mi è sembrato lucido. Ho preso atto della situazione cardiaca per redigere la relazione; dal punto di vista psichico non ho rilevato deficit cognitivi; l’ho trovato lucido (SIT del dr. VOCI, cardiologo del 27/1/2012)

 Davvero sconcertante poi – lo si ripete – l’asserzione che all’Ospedale Maria Vittoria sia stato diagnosticato un decadimento cognitivo al sig. COSTA, circostanza assolutamente falsa.

Vi è la semplice indicazione, di cui si è già ampiamente discusso, nel foglio dedicato ai farmaci assunti domiciliarmente dal paziente, del fatto che il paziente a domicilio assumeva il Nootropil (che trova indicazione nel decadimento cognitivo di grado lieve, oltre che nelle psicastenie giovanili).

 Peraltro il dr. MOLLICA, medico di base del dr. COSTA, intervenuto alla sua festa di compleanno a fine aprile 2011, nota, deponendo a SIT il 9/2/2012, che in quella circostanza:  

Non avevo notato problemi dal punto di vista della lucidità. Sapevo che era in corso una procedura di amministrazione di sostegno. (SIT del dr. MOLLICA del 9/2/2012)

Quindi, sempre con il massimo dispregio di ogni dimostrabilità delle sue gratuite asserzioni, il dr. FREILONE prosegue:

Tale stato in allora era facilmente riconoscibile da terzi vista peraltro la continua e severa necessità di ospedalizzazione e la necessità di accudimento da parte di terzi e la presenza di condizioni generali in grave scadimento fino al decesso. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Poi segue un’altra apodittica indicazione del dr. FREILONE che promette di chiarire in seguito (ma siamo già agli sgoccioli di una relazione ricca di vuoto pneumatico):

Quali fossero le reali condizioni mentali antecedentemente tali ricoveri non è semplice da delineare fondatamente, sulla base degli elementi documentali, di cui oggi si è venuti a conoscenza, se non dal dicembre 2010, come si analizzerà oltre. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 Infine scopriamo che una sincope, ossia una perdita transitoria di coscienza con impossibilità a mantenere la postura è sinonimo di vasculopatia cerebrale e quindi circonvenibilità. Relaziona infatti il CT:

Sappiamo che egli ebbe degli episodi sincopali fin dal 2009, con ad esempio necessità di controlli cardiologici ripetuti nel 2010:

– Relazione a firma del Dott. Golzio (Cardiologia Universitaria di Torino), da cui si rileva, fra l’altro:”Il sig. Costa Luigi Antonio (…) (anni 77), è stato visitato in data 15.01.10 alle ore 10:01 presso l’Ambulatorio divisionale.

Diagnosi: sincope. Malattia coronaria senza sintomi o segni di ischemia.

Soggetto di 78 anni che accede presso l’ambulatorio per 2 episodi di sincope avvenuti nell’ultimo anno (il primo mesi fa e l’ultimo in settembre). Il paziente riferisce episodi sincopali preceduti da malessere (..) “.

– Relazione del Reparto Cardiologia Universitaria di Torino (Dott. Ferraris, 12.03.10), da cui si rileva, fra l’altro (doc. n° 18):

“(…) 79 anni, rivalutazione ambulatoriale dopo esecuzione di esami in paziente con in anamnesi due episodi sincopali nel 2007 preceduti da prodromi (riferito malessere prima della sincope) (…)” e altro analogo il 01.10.10 “in anamnesi ipertensione,dislipidemia (…), diabete mellito (…) cardiopatia ischemica (…) “. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

In ogni caso, grazie ad una gratuita valutazione medica sappiamo finalmente che il presidente Napolitano, colpito da clamorosi episodi di sincope durante pubblici discorsi, che ha dovuto interrompere, accasciandosi, è un politico circonvenibile: tenendo conto che egli è anche capo delle forze armate e del Consiglio supremo di Difesa, la circostanza ci rasserena.

 Si osservi come nel caso del sig. COSTA, poi, le sincopi descritte, fossero del tutto verosimilmente dovute all’utilizzo di una categoria di farmaci antipertensivi, gli alfalitici, per cui espressamente viene segnalato come effetto collaterale la possibilità che durante il loro impiego si verifichino sincopi.

Il dr. FREILONE, poi, si rivela addirittura una sorta di falsario dei documenti agli atti. Nella relazione del dr. FERRARIS citata è scritto semplicemente “due episodi sincopali preceduti da prodromi …” ed il CT del PM aggiunge “nel 2007” al preciso scopo di far quadrare l’anamnesi del cardiologo con la pretesa autodiagnosi del sig. COSTA che in un diario del 2007 aveva descritto una sua caduta dal letto, fantasticando “un attacco di ischemia cerebrale”, uno sfogo più che comprensibile, tenendo conto che si trattava di un diario intimo e che il paziente non era esente da qualche tendenza ipocondriaca, e considerata l’età e le patologie da cui era affetto.

Siamo davvero alla commedia degli inganni.

 Non solo la consulenza del PM è ascientifica, ma addirittura in essa fa capolino anche il falso, con riferimento al quale, trattandosi qui non di errore trascrittivo, ma addirittura di addizione di inesistente precisazione, non si sa quanto vi sia del fortuito o dell’errore volontario ad hoc.

 Infatti a seguito di questi due episodi venne deciso la sospensione dell’utilizzo della doxazosina (Cardura), farmaco antipertensivo alfalitico, per l’appunto, somministrato al sig. COSTA a quel tempo.

E la citata relazione del dr. FERRARIS della divisione cardiologica universitaria delle Molinette espressamente qualifica gli episodi sincopali nei seguenti termini:

Conclusione: sincope di verosimile natura vasovagale in terapia con alfalitico, cardiopatia ischemica attualmente in fase di stabilità, e buon compenso emodinamico

Riferita assenza di recidive dopo la riduzione e successiva sospensione del cardura (referto visita del dr. FERRARIS presso la Divisione di Cardiologia universitaria delle Molinette del 12/3/2010)

Bastava leggere oltretutto con attenzione anche la refertazione del noto cardiologo ed emodinamista dr. BRSCIC, un autorità indiscussa nella cardiologia dedicata all’emodinamica torinese, agli atti, per evitare di scrivere gratuite sciocchezze.

Scrive al riguardo il dr. BRSCIC direttore del dipartimento di Cardiologia della casa di cura Villa Maria Pia Hospital:

[Il sig. COSTA, ndr] ha eseguito accertamenti per episodi sincopali senza rilievi significativi (vaso-vagale in paziente con terapia alfa-litica). (referto visita del dr. BRSCIC del 22/2/2013)

 Quindi il dr. FREILONE preannuncia una scoperta che, immaginiamo, annuncerà presto alla comunità scientifica: il sig. COSTA soffrì in passato di depressione (aggiungiamo noi, dopo la repentina scomparsa della moglie ed i litigi con i figli che lo abbandonarono dopo breve tempo dal decesso della mamma, con tutto il seguito di mortificazioni inflittegli per la richiesta di immediata divisione dei beni materni) e la depressione è un’interessante patologia correlabile, sembra di capire, alla circonvenibilità! Giustificati i sei mesi occorsi al dr. FREILONE per ricopiare tre volte gli stessi documenti, ma soprattutto per pervenire a quest’importante abbozzo di scoperta scientifica!

Leggiamo infatti:

Vi sono però rimandi anamnestici precisi sul versante psicopatologico, relativi al periodo. Andando ancora a ritroso negli anni diventa ancora più difficile esprimersi. Il medico curante fino al 2006 (Dott. Rotundo) segnala una problematica ansioso-depressiva però di indecifrabile consistenza e non altro di “psichico”.

“Come da sua richiesta le allego stampa della cartella clinica informatizzata del Sig. Costa Luigi. Come lei ben sa Egli è stato un mio paziente di Medicina Generale ininterrottamente dal 05/02/1982 ad Aprile 2006, mese in cui ha effettuato revoca. Non sono riuscito a reperire la cartella clinica cartacea in quanto archiviata in seguito all’obbligo della informatizzazione. In ogni caso nel corso degli anni in cui è stato mio paziente Egli era affetto da diabete tipo II, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon. In seguito ha sviluppato vasculopatia periferica con riscontro all’ecodoppler TSA di placche carotidee e all’eco addominale di ateromi aorta addominale. Inoltre ha presentato poliartrosi, disturbi orinari da ipertrofia prostatica e una successiva cardiopatia ipertensiva.

È sempre stato presente un habitus ansioso-depressivo che ha reso spesso necessaria terapia con antidepressivi, oltre alla indispensabile terapia internistica (..) “. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 Dopo questa acuta osservazione il dr. FREILONE, gasatissimo, non trovando alcun elemento di pertinenza psichiatrica onestamente correlabile alla tesi della circonvenibilità, decide di eleggere il sig. COSTA a medico chirurgo.

Il ragionamento sviluppato non fa una grinza, ci si passi l’ironia:

Tra il 2007 e il 2010 quello che sappiamo è di una situazione di “cardiopatia in iperteso” che andrà negli anni aggravandosi e sarà complicata da episodi sincopali e dalla necessità di visite cardiologiche e interventi, di una visita di chirurgia vascolare nel gennaio 2009, di più “ecodoppler TSA” ovvero delle carotidi ecc., con riscontro fin dal 2007 di una stenosi a carico della carotide interna destra (peraltro nei “diari” esaminati del sig. Costa sembra che —forse nel luglio 2007- si faccia riferimento ad un “attacco di ischemia cerebrale”, con caduta dal letto e malessere). Rimane in ogni caso su un piano strettamente clinico psichiatrico incerta la ricostruzione fino al dicembre 2010. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 

Insomma il dott. FREILONE asserisce che il sig. COSTA sarebbe stato colpito da un’ischemia cerebrale perché tale frase si trova riportata in uno dei suoi diari, e pazienza se mai nessun medico nel 2007 si sia accorto di tale patologia, sebbene proprio in quel periodo a lui siano stati impiantati nei ricoveri presso la cardiologia dell’ospedale Giovanni Bosco, delle Molinette e in quella di Villa Maria Pia Hospital ben 11 stent coronarici.

 E’ davvero un colpo basso clamoroso. Il paziente afferma di aver avuto un’ischemia cerebrale in un diario intimo, e, poiché tale patologia, nell’immaginifica mente del dr. FREILONE potrebbe implicare circonvenibilità, egli era certamente circonvenibile fin dal 2007 si direbbe, ed invece no.

 Il dr. FREILONE con la nota operazione del “salta fosso” – figura retorica ben nota ai responsabili della propaganda di regime nazista – ci dice invece che nulla di preciso possiamo asserire fino al dicembre del 2010, perché “la ricostruzione rimane incerta”, mentre le nebbie si diradano proprio dall’inizio di dicembre 2010, momento in cui dal sottobosco compare ex abrupto la circonvenibilità.

Un sortilegio improvviso, evidentemente. Ma vediamo la spiegazione che ci fornisce il dr. FREILONE.

Per l’ennesima volta il CT ci ricorda che l’infermità e la deficienza psichica sono due patologie differenti, e, per farlo, deve scomodare addirittura una sentenza della S.C. Qui davvero sembra di trovarsi dinnanzi ad un giureconsulto, più che a un medico.

Come da quesito, un particolare riferimento temporale è infatti relativo al dicembre 2010. Sul piano clinico è di rilievo la citata relazione del Dott. Maggiore, che esclude una “infermità di mente”. Peraltro come ampiamente sottolineato nella premessa metodologica -e ribadito più volte dalla Corte Suprema di Cassazione- il concetto di deficienza psichica deve essere tenuto ben distinto dall’infermità psichica e “non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale” (Cass. Pen. 2006).

In realtà il dr. MAGGIORE svolge considerazioni molto più profonde e nette, oltre all’esclusione dell’infermità di mente: COSTA Luigi ESAME OBIETTIVO Trattasi di soggetto in buone condizioni generali, lucido, orientato t/s, collaborante Apparentemente eutimico. Non evidenti segni di alterazione del tono dell’umore. Ideazione congrua alle circostanze senza spunti di fuga. Non dispercezioni in atto. Non pervasività del pensiero.

DIAGNOSI MEDICO-LEGALE

Il periziato presenta “ASSENZA DI ELEMENTI PSICO-PATOLOGICI IN ATTO”

CQNCLUSIONI:

PERIZIATO È ESENTE DA VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE E PRESENTA PIENA E COERENTE CAPACITA` DI INTENDERE E DI VOLERE.

RISUTANO PERTANTO SODDISFATTI TUTTI I REQUISITI POSTI A FONDAMENTO DELLA CAPACITA’ D! TESTARE (EX ART. 591 CC.).

 Non solo, ma ascoltato a sit, il dr. MAGGIORE, medico legale e fiduciario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto presidente della Commissione Medica di verifica per i dipendenti della P.A. della Provincia di Torino, fornisce ancora maggiori delucidazioni sulle condizioni psichiche del signor COSTA:  

Mi pareva assolutamente lucido. Sono abituato a valutare gli anziani. Faccio il CT per il Tribunale del lavoro Lui era molto incazzato con i figli. Aveva una gran bella testa. COSTA non mi pareva affatto né depresso né ansioso. (SIT del dr. MAGGIORE del 27/1/2012).

Poi Il dr. FREILONE, per giustificare la circonvenibilità del sig. COSTA che egli ha asserito a priori, ma senza alcuna capacità di sintesi kantiana tra i risultati dell’osservazione documentale e le categorie dell’intelletto, bensì solo per l’ennesima apodittica boutade, cerca di aggrapparsi ad un documento che invece depone tutto a favore del sig. COSTA, ossia il verbale redatto da due agenti della PG, nell’ambito del procedimento 5208/10/K apertosi presso il settore fasce Deboli della Procura su esposto dei figli del sig. COSTA, che lo dipinsero come facoltosa persona in condizioni di indigenza, e che venne poi archiviato dallo stesso PM del presente proc. pen.

Scrive il dr. FREILONE:

In tal senso, dall’esame degli atti indicati dall’Ufficio, viene evidenziato che il Costa il 09.12.2010 “sentito a sit presso la sua abitazione.. .rendeva dichiarazioni coerenti”, ma presentava “qualche difetto di memoria in ordine all’ammontare della propria pensione e con qualche difficoltà nel collocare nel tempo i fatti”. Altresì “di avere respinto due anni prima la visita degli assistenti sociali” (mentre sembra che l’approccio dei servizi sociali fosse di qualche mese prima) e “di essersi sottoposto due mesi prima ad una visita presso il Dott. Maggiore” (anziché qualche giorno prima). Tale dato rimanda palesemente ad una fragilità della memoria (in anziano diabetico, cardiopatico e iperteso: i fattori di rischio della vasculopatia cerebrale) e quindi ad una condizione di vulnerabilità e suggestionabilità conseguenti, peraltro in modo del tutto coerente ai dati documentali clinici che si sono analizzati e che prenderanno ampia consistenza documentale dal maggio 2011, senza essere venuti a conoscenza peraltro di fatti cerebrali acuti intercorsi. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 A parte il fatto che il CT insiste a far riferimento a inesistenti dati della cartella clinica relativa all’unico ricovero del maggio 2011, quello del 30-31 maggio 2011, dove, come si è appena ricordato, l’unico riferimento alle condizioni psichiche del sig. COSTA è quello annotato nel diario clinico all’ingresso, già ricordato:

30/5/2011: pz. vigile, cosciente,

in merito all’interrogatorio sostenuto dal sig. COSTA con la PG delegata di cui sopra, si impongono precise osservazioni.

Occorre ricordare che in quell’interrogatorio, che il COSTA sostenne il 9/12/2010, due giorni dopo aver costituito il trust e un giorno prima di scrivere il testamento del 10/12/10, che depositerà nell’aprile dell’anno successivo in custodia fiduciaria al notaio AJMERITO, dimostrò al contrario di quanto vuol far credere il CT, di essere perfettamente compos sui. Infatti la stessa PG annota che il teste rende risposte coerenti, come non riesce a nascondere il dr. FREILONE, anche se sembrerebbe presente qualche deficit a livello mnesico.

Infatti vi è una lunga parte del colloquio con la PG che il dr. FREILONE furbastramente censura per poter dimostrare la sua pregiudiziale tesi che il COSTA fosse affetto dalla malattia che il PM ha definito “circonvenibilità“, per la serie: “come sta il nonno? Ha una cardiopatia e la circonvenibilità”.

Riproponiamo dunque i passaggi purgati quasi per intero di quella conversazione (doc. n° 19):

Il 9/12/2010 in via Palmieri 14, dinnanzi ai sottoscritti Agenti di PG BALDACCI e MEREGALLI appartenente alla predetta Sezione di P.G., è presente la persona in oggetto indicata la quale come da delega del Sost. Proc RUFFINO viene escussa in qualità di persona informata sui fatti, per i fatti relativi al procedimento penale nr 5208/10/K riferisce quanto segue:

ADr Non vivo della mia pensione in quanto percepisco una somma minima. Ho lavorato presso la Olivetti e poi la ditta Motta come ispettore. Poi mi sono sposato nel 1960 con Emma Boschis ed ho avuto due figli Andrea e Lucia. Quindi ho cominciato a lavorare nella ditta del padre Boschis che si occupava della produzione di macchine per sfoglia e tagliatelle.

ADR. Nel 1984, nel mese di marzo, è mancata mia moglie e da allora sono solo.

ADR Vivo con i soldi che ho investito, la maggior parte sono investiti ed altri sono sul conto. Vado io personalmente a prelevare tramite sportello o tramite Bancomat.

ADR Sono seguito dalla dottoressa ALPHA Anna Maria che sostituisce il mio medico di base Mollica con studio in corso Belgio. Conosco la dott.ssa ALPHA da circa sette anni e vista la sua disponibilità viene spesso a visitarmi presso la mia abitazione. E’ un medico generico ed ha anche uno studio dentistico. Ho solo un rapporto di amicizia con detta persona e non sentimentale.

ADR Sono da circa 10 anni, anzi da quando è morta mia moglie che non ho rapporti con i miei figli, perché non andiamo d’accordo e perché loro hanno fatto una loro famiglia.

Mia figlia abita a Massa Carrara ed ha tre figli. E’ separata consensualmente. Quando mi sono fatto male alla spalla ed ho chiesto aiuto, mia figlia mi ha risposto di arrangiarmi [il riferimento è a quando il sig. COSTA andò al P.S. per una lussazione alla spalla sinistra e dovette essere immobilizzato al braccio il 23/6/2008, ndr].

ADR Mio figlio Andrea abita a Torino in via G. Collegno, E’ sposato. Anche con lui i rapporti sono quasi inesistenti, i miei nipoti non li vedo mai, nonostante io gli avessi fatto dei regali.

ADR Ho una signora che mi fa le pulizie in casa, viene tutti i giorni, per due ore il giorno, ed è romena, si chiama Viorica, mi è stata presentata dalla dott.ssa ALPHA

ADR I miei figli non hanno la chiave della mia abitazione, sono stato io a non dargliele, come io non ho le loro, e loro nemmeno me le hanno mai chieste.

ADR due anni fa circa mi hanno telefonato degli assistenti sociali per farmi visita, ma io ho preferito non invitarli perché è casa mia.

ADR Sono stati i miei figli a mandarmi gli assistenti sociali senza dirmi nulla, eravamo andati a pranzo il giorno prima assieme, io e i miei due figli, e non mi hanno avvisato. Di questo fatto mi sono molto offeso. (verbale dell’audizione del sig. Luigi COSTA del 9/12/2010)

In effetti quasi due anni prima, nella primavera del 2009, il sig. COSTA aveva raccontato alla dott.ssa ALPHA di essere stato contattato telefonicamente da sedicenti assistenti sociali, forse una provocazione ordita dai figli contro di lui, come si può supporre alla luce degli accadimenti successivi, che gli avevano posto domande sulla sua privata ed a cui egli – a quanto raccontava – non aveva dato corda, interrompendo bruscamente la telefonata. Quindi, forse la sua risposta, ripensando a questo ricordo che è riaffiorato alla dr.ssa ALPHA quando ebbe modo di leggere quel verbale della PG, potrebbe non essere frutto di un deficit mnesico, avendo il paziente collegato in un unicum senza soluzione di continuità l’episodio di due anni prima con quello recente della telefonata degli assistenti sociali dell’estate 2010.

Del resto, ad indiretta conferma del fatto raccontato dal sig. COSTA, la figlia del sig. COSTA, Lucia, sentita a sit, dichiara che già nel 2008 aveva pensato di rivolgersi addirittura ad un detective, oltre che si servizi sociali:

Mi sono limitata a sentire telefonicamente mio padre una decina di volte nel 2009. Tuttavia ero molto preoccupata per lui tanto che mi sono rivolta ad un conoscente Commissario della P.d.S. a cui ho chiesto un consiglio su come procedere. Costui mi ha consigliata di agire su mio padre stesso, magari promuovendo una causa di interdizione o di farlo seguire da un investigatore privato per capire chi gli stava intorno ecc. (SIT di Lucia COSTA del 29/3/2012)

 Con motivazione illogica e superficiale il Giudice a pag. 36 della sentenza ironizza su questi apparenti deficit mnesici del sig. COSTA, senza tenere in nessun conto della loro possibile genesi che è stata testè addotta, su base documentale, nell’ambito di un interrogatorio in cui le risposte fornire dal sig. COSTA furono comunque assolutamente coerenti con i quesiti postigli.

Quanto alla visita con il dr. MAGGIORE, essa era certamente avvenuta da alcuni giorni, anche se il sig. COSTA lo aveva contattato telefonicamente personalmente un paio di settimane prima.

Infatti il dr. MAGGIORE sentito a sit aveva confermato:

Il mio intervento fu richiesto direttamente dal Signor Costa. Mi telefonò il signor COSTA per concordare un appuntamento. (SIT del dr. MAGGIORE DEL 27/1/2012)

Quanto alla confusione tra euro e lire con riferimento alla piccola pensione percepita, la sottolineatura di tale errore, considerata l’età del paziente, appare di nessuna particolare rilevanza, se si pensa che in tale errore è incorso più di un uomo politico, anche con responsabilità di governo

Insomma, a ben leggere, i riferimenti temporali sfasati del sig. COSTA possono sembrare assai meno correlati a deficit mnesici di quanto non si voglia supporre.

 Di certo pensare che la “circonvenibilità” di una persona anziana possa essere in relazione a deficit mnesici nella collocazione temporale di eventi, a fronte di un’assoluta coerenza delle risposte fornite nel corso di un articolato colloquio, appare decisamente un’asserzione destituita di ogni fondamento, ed è davvero una novità.

E invece nel passo esaminato il dr. FREILONE correla espressamente la “circonvenibilità” con un possibile leggero deficit della memoria di fissazione a breve, tipica dell’anziano, in dispregio di ogni considerazione degna sotto il profilo scientifico, affermando che la presunta “fragilità della memoria (in anziano diabetico, cardiopatico e iperteso: i fattori di rischio della vasculopatia cerebrale)” implica “una condizione di vulnerabilità e suggestionabilità”.

Siamo in presenza di una fumosa giaculatoria ascientifica.

E’ davvero singolare una simile ricostruzione: il sig. COSTA ricorda e data perfettamente bene tanti episodi della sua vita (la morte della moglie, il divorzio consensuale della figlia – si noti addirittura al specificazione del “consensuale” con cui qualifica il divorzio – , la residenza della medesima e del figlio, che abitava a poche centinaia di metri da lui, i contrasti con i figli stessi, la consistenza e la tipologia del proprio patrimonio familiare, ecc) e, del tutto verosimilmente, data anche correttamente il primo presunto intervento degli assistenti sociali, ma il fatto che retrodati di un mese di troppo la prima conversazione con il dr. MAGGIORE e che confonda euro con lire, è sufficiente al consulente per fargli concludere – come al solito in tutta la relazione – a buon mercato che il periziato era in condizioni di vulnerabilità e suggestionabilità, già alla data del dicembre 2010.

Il tutto, si ripete, senza nemmeno un principio di rigore scientifico.

 Altri semmai sarebbero infatti i parametri da considerare per valutare la “circonvenibilità” di un soggetto, per giunta già deceduto.

 Il prof. FREILONE infine poi decide che le vasculopatie – pressoché immancabilmente presenti nell’anziano (e non si dimentichi che strie lipidiche compaiono nell’aorta di quasi tutti i bambini ad un anno di età) – implicano necessariamente deficit psichico.

Ben diversamente il geriatra prof. Mario BO, medico suggerito al PM come teste dal sig. Gregorio Andrea COSTA, spiega, sentito a sit, che le vasculopatie cerebrali, oltre ad essere tutt’altra cosa rispetto alla demenza senile, possono comportare un danno in termini di lucidità mentale assai variabile, con un intervallo che ha limite inferiore pari a zero in termine di deficit psichico, fino ad estendersi al limite superiore ad una vera e propria condizione di infermità psichica.

Leggiamo infatti:

Sembra possibile pertanto ritenere che, peraltro nel contesto esistenziale e clinico medico (severo) descritto in atti, tale condizione di fragilità mnesica sia assimilabile al concetto di deficienza psichica, non facilmente riconoscibile da parte di terzi che avessero modo di avere incontri anche accurati sul piano relazionale, ma temporalmente occasionali (coerentemente quindi con l’esclusione di una franca infermità psichica ad una visita medico-legale non specialistica psichiatrica), mentre poteva esserci riconoscibilità attraverso una conoscenza duratura e continuativa nel corso del tempo, come è tipico del soggetto con fragilità più sfumate (tipicamente “vasculopatiche”) in cui è necessaria la continuità relazionale per accorgersi delle eventuali difficoltà mnesiche “più sottili” (che comunque rappresentano un palese e “centrale” difetto cognitivo, dalle forme più lievi alla franca demenza). Esse intrinsecamente ricadono -indebolendo le risorse – sulla valutazione critica di situazioni sociali e relazionali, in specie quanto più queste sono complesse o pressanti. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

Non solo, ma, come si è letto, il dott. FREILONE, accortosi di averla sparata grossa a proposito dell’eguaglianza deficit mnesico con deficit psichico, descrivendo ora il primo come “sottile” ed ignorando la spiccata coerenza delle risposte del sig. COSTA alla PG, corregge comunque il tiro, ed afferma che tale deficienza psichica era difficilmente riconoscibile anche per un medico legale, con ciò elegantemente svalorizzando il dr. MAGGIORE, specializzato per l’appunto in medicina legale, ma non psichiatra, che pur si dice assai esperto di anziani, per la sua assidua frequentazione con costoro per motivi professionali.

Non si dimentichi inoltre che la stragrande maggioranza dei casi esaminati dal dr. MAGGIORE, nella sua qualità di fiduciario del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidente della Commissione medica di verifica per la provincia di Torino, competente per l’ambito di tutto il personale della Pubblica Amministrazione, sono proprio casi di persone con problemi psichiatrici.

 Era talmente marcato il deficit psichico del sig. COSTA che, per scoprirlo, occorreva “una conoscenza duratura e continuativa nel corso del tempo” con lui: esattamente quella assidua frequentazione di cui ha goduto il Dr. FREILONE se non andiamo errando, che non ha mai visitato il sig. COSTA, e che, con questa boutade spera tuttavia di aver compiaciuto il PM, descrivendo un profilo dell’unico medico, tra quelli che vistarono il sig. COSTA, in possesso di questa caratteristica, ossia la dottoressa ALPHA.

Esattamente come a dire che un capziosa patologia cardiaca non possa essere individuata da un brillante cardiologo, ma soltanto dall’ultimo mediconzolo specialista in circolazione, che abbia però reiteratamente auscultato il paziente.

E’ davvero una teoria sorprendente quella del dr. FREILONE, secondo il quale non conta l’acribia intellettuale e l’esperienza di un valido medico per far diagnosi, bensì un nuovo requisito, la tenacia.

Che dire? Non occorrono commenti.

 Una sola osservazione, a parziale discolpa del dr. FREILONE: sono evidenti i suoi limiti, pacifici e marchiani gli errori in cui incorre, ma non bisogna dimenticare che egli ha forse un limitato contatto con i malati psichici, essendo professore associato di Psicologia clinica alla facoltà di Psicologia e non docente a Medicina e Chirurgia.

Poi, infatti, senza tema di cadere in affermazioni risibili, il dr. FREILONE precisa che anche le difficoltà mnesiche “sottili” comunque “rappresentano un palese e “centrale” difetto cognitivo” ed aggiunge che “esse intrinsecamente ricadono – indebolendo le risorse- sulla valutazione critica di situazioni sociali e relazionali, in specie quanto più queste sono complesse o pressanti”

Il linguaggio ampolloso del CT del PM non riesce a nascondere la nota evidenza che non si è quasi mai visto un anziano senza qualche incertezza di memoria.

 E’ vero invece esattamente il contrario, ossia ampia letteratura psichiatrico – forense attesta come la sfera della volizione, che si concreta nella sintesi a posteriori pratica deve inserirsi, per essere valida a compiere atti giuridicamente rilevanti, essenzialmente su uno stato valido di coscienza e su sufficienti capacità di analisi del contesto in cui il soggetto si pone, ed è sufficiente che vi sia un funzionamento essenziale della memoria, non essendo assolutamente al riguardo rilevante un modesto deficit mnesico, intrinseco illo tempore con l’avanzare dell’età.

 Dopo questa serie di affermazioni infondate, involute e del tutto a buon mercato, il dr. FREILONE spregiudicatamente, facendo leva su quella che del tutto verosimilmente è un’unica, semplice, lieve lacuna mnesica all’interno di una conversazione brillantemente condotta dal sig. COSTA con la PG, perviene alla tanto sospirata (dal PM) valutazione finale, pronunciando una boutade enorme:

La valutazione dello stato psichico in epoca precedente al dicembre 2010 non appare invece possibile, in assenza di elementi probanti e in qualche modo dirimenti che siano evidenziabili nella documentazione esaminata “neutrale”. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 Non occorrono ulteriori commenti alla luce di quanto argomentato ampiamente, se non l’aggiunta di un’osservazione su quanto spudorato sia l’atteggiamento improntato alla deteriore piaggeria da parte di un consulente che avrebbe il semplice compito di aiutare il committente a comprendere i fatti, con il suo rapporto scientifico e non certo con la sua tifoseria puerile. Così puerile da fargli dire, che, guarda caso, il sig. COSTA era circonvenibile con certezza solo dal mese di dicembre 2010, il mese del testamento oggetto di sequestro, mentre per il periodo di vita antecedente, si affretta ad affermare il consulente, nulla si può dire.

 Il dr. FREILONE passa poi a valutare in estrema sintesi la consulenza del CT di parte dr. GALLI della LOGGIA, osservando che costui arriva a diagnosticare un deficienza psichica “in senso aspecifico” con “una prospettiva di ampiezza giuridica e di portata non strettamente clinica” che a lui sembra priva di valore “tecnico”, rectius, sul cui valore “tecnico” non gli pare consentito esprimersi: provveda in tal senso il magistrato, come dice l’illustre prof. FORNARI, di nuovo scomodato ad hoc.

Tra il dire e il non dire il dr. FREILONE sembra voler non considerare la consulenza del CTP dei figli del sig. COSTA perché evidentemente partigiana, quasi che il fatto stesso di prenderne le distanze possa meglio far accogliere quella che è davvero una perizia intrisa di pregiudizio come la sua, che, nel cercare di ricostruire la vita – e quindi la disposizione psichica – di una persona defunta, ha omesso del tutto di analizzare l’enorme mole di testimonianze agli atti di cui infra

Infatti la consulenza del dr. GALLI è liquidata in questi termini:

In relazione al parere del Dott. Galli della Loggia, la descrizione di una persona anziana, malata e “isolata” esistenzialmente (e forse depressa), ipoteticamente asseverabile ad uno stato di deficienza psichica in senso aspecifico fin dal 2008-2009 ovvero di fragilità generale e suggestionabilità in senso lato alle eventuali induzioni altrui, avviene in una prospettiva di ampiezza giuridica e di portata non strettamente clinica su cui, a questo consulente, non sembra consentito “tecnicamente” esprimersi.

In tal senso scrive U. Fomari (op. cit., 2008): “se così ampiamente intesa la valutazione della deficienza psichica deve essere lasciata alla sensibilità e all’apprezzamento del Magistrato’ e T Bandini e M Lagazzi (Lezioni di psicologia e psichiatria forense Giuffre Editore, Milano 2000, pp. 116 – 117) sottolineano come non sempre sia possibile per il perito o consulente tecnico fornire risposte “risolutive”. (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

***

Infine dopo sei mesi – dicasi sei – di duro lavoro, in cui dev’essere stato davvero arduo per il CT del PM materiare di argomenti una consulenza priva di ogni fondamento scientifico e di ogni sia pur flebile tentativo di dimostrazione dell’iniziale tesi precostituita, dopo essere ricorso anche alla triplice ricopiatura dei tre documenti di cui si è scritto (certificazione dr. MOLLICA, CTU dr. ANGLESIO e dichiarazione delle dottoresse CHINAGLIA e DELLA TORRE), il dr. FREILONE conferma radioso che, sì, il sig. Luigi COSTA era affetto da deficienza psichica certamente riconoscibile da chicchessia a partire dal maggio 2011 (peccato però che nella refertazione dell’unico ricovero del mese, il paziente venisse definito da medici – evidentemente idioti – “vigile e cosciente”), mentre dal mese di dicembre 2010 la sua deficienza psichica era riconoscibile “solo attraverso rapporti duraturi e continuativi” (si osservi l’involontario utilizzo di un’aggettivazione utilizzata da una nota casa di preservativi).

 Se si somma la considerazione precedente che sono da tenersi in conto soprattutto le testimonianze dei medici che hanno conosciuto il defunto periziato all’affermazione a quella secondo la quale solo mediante rapporti duraturi e continuativi nel tempo era possibile cogliere “le fragilità più sfumate (tipicamente “vasculopatiche”) in cui è necessaria la continuità relazionale per accorgersi delle eventuali difficoltà mnesiche “più sottili” (“che comunque rappresentano un palese e “centrale” difetto cognitivo, dalle forme più lievi alla franca demenza”), il gioco è presto fatto: l’unica persona in possesso di tali requisiti era la dott.ssa ALPHA che, furbescamente il dr. FREILONE non nomina, ma che inequivocabilmente addita al PM. Chi, se non lei, poteva godere di questa assidua frequentazione con il sig. COSTA?  

Infatti leggiamo:

RISPOSTA AL QUESITO

Riassumendo e concludendo quanto prima analizzato e discusso, in relazione al quesito posto dall’Ill.mo Sig. Pubblico Ministero Dott.ssa Laura Ruffino, è possibile affermare che:

Si è venuti in possesso di sufficienti elementi clinico – documentali per ritenere che il sig. COSTA Luigi Antonio (persona deceduta il 27.12.2011) fosse in uno stato –quantomeno – di deficienza psichica, riconoscibile da terzi e rilevante ai fini di un giudizio di circonvenibilità (ex art. 643 c.p.), con riconoscibilità indubbia da parte di terzi a partire dalle ripetute ospedalizzazioni avvenute dal maggio 2011.

In particolare tale condizione di deficienza psichica appare ricostruibile già al dicembre 2010, essendo però riconoscibile in allora solo attraverso rapporti duraturi e continuativi.

Sul periodo antecedente al dicembre 2010 non sembra possibile invece esprimersi fondatamente, alla luce degli elementi clinici di cui oggi si è venuti a conoscenza.

Prof. Franco Freilone Torino, 29 ottobre 2012 (consulenza del CT del PM dr. FREILONE del 29/10/2012)

 Papale papale il CT del PM, ligio alle consegne ricevute conclude seraficamente, senza accorgersi che, mentre qualche pagina prima, nell’unico punto in cui fa riferimento espresso alla “deficienza psichica” del sig. COSTA con riferimento alla data del dicembre 2010, aveva scritto che di essa “poteva esserci riconoscibilità attraverso una conoscenza duratura e continuativa nel corso del tempo”, ora quella possibilità è traslata addirittura al fatto stesso che la deficienza psichica esistesse veramente, considerato che conclude essa “appare ricostruibile già al dicembre 2010”, “appare” per l’appunto e non “è”.

Quasi che il CT ci volesse dire: ho fatto davvero il possibile, ho osato l’inosabile.

Si osservi inoltre come, clamorosamente, il CT del PM adotti quasi la medesima identica terminologia utilizzata a suo tempo dal sig. Andrea Gregorio COSTA, figlio del de cuius, che presentava istanza il 4/4/2012 al PM perché disponesse CTU con la precisa richiesta che essa doveva essere idonea ad accertare:

se mio padre fosse incapace di intendere e di volere o comunque circonvenibile negli ultimi anni della sua vita e se tale circonvenibilità fosse riconoscibile da persona che con lo stesso avesse una assidua frequentazione. (lettera-istanza del sig. Gregorio Andrea COSTA al PM del 4/4/2012)

E’ come se addirittura il figlio del sig. COSTA oltre ad essere l’ispiratore – regista delle indagini, fosse divenuto anche il principale consulente del Consulente d’Ufficio. Insomma come se le indagini fossero guidate da un’equipe formata da PM, fratelli COSTA, signor REALE, e consulenti vari assortiti, inquadrati in un funzionale ordinamento organico e gerarchico.

Peraltro l’ing. SCASSA aveva una frequentazione assai occasionale, incontrandosi con il sig. COSTA – che pure aveva instaurato con lui una relazione piuttosto familiare richiedendogli di rapportarsi con lui con i verbi coniugati alla seconda persona singolare, nonostante la differenza di età – periodicamente, per lo più a casa della dr.ssa ALPHA o in compagnia di lei in qualche occasione conviviale. Gli era stato presentato dal dott.ssa ALPHA l’ultimo giorno dell’anno 2006 in occasione di un cenone presso una bocciofila di corso Montecucco. All’epoca l’ingegnere aveva una semplice relazione amicale con la dott.ssa ALPHA: quella sentimentale sarebbe nata alcuni mesi dopo, nella tarda primavera del 2007. Il ricordo del signor COSTA che egli conserva era di un uomo molto indipendente, decisamente con un carattere vigoroso e a tratti anche rude, inflessibile nei suoi convincimenti, facile all’ira, molto interessato a temi economico finanziari, con il pallino di diseredare i figli verso i quali ogni tanto sbottava, ricordando momenti passati della sua vita con termini di una violenza verbale irriferibile, che diventava ancora più acuta quando l’interlocutore cercava di smorzarne i toni. L’ing. SCASSA ne apprezzava le considerazioni assai caustiche sulla pochezza del genere umano in generale, sulla vacuità di tante istituzioni che si ammontano soltanto di fiumi di parole per nascondere una realtà molto più misera di quanto non vogliano far apparire; vi era invece lontananza intellettuale per l’assenza nel sig. COSTA di interesse per problematiche filosofiche e di spiritualità in genere ed un certo fastidio per l’insistenza con cui egli sollecitava la dr.ssa ALPHA, di suo già impegnatissima professionalmente, ad incontrarsi con lui in nome di un’amicizia risalente ad alcuni anni prima della nascita della relazione sentimentale della dottoressa con l’ingegnere.      

 In ogni caso ben diversamente si sarebbe dovuta sviluppare una perizia scientifica.

 Anzitutto si sarebbe dovuto sceverare sin dall’inizio se il soggetto fosse “vulnerabile” o “suggestionabile”: suggestionabilità esclusa dalla caparbietà indomita del sig. COSTA, che, quasi fino all’ultimo, rifiuta badanti, manda a stendere il figlio intervenuto all’Ospedale Maria Vittoria nel giugno 2011, che la stessa dott.ssa ALPHA, nonostante le pesanti diffamazioni e calunnie subite ad opera di costui, contro il parere del paziente, aveva avvisato in occasione del ricovero, ecc..

 Incredibilmente, poi, il dr. FREILONE non si è posto l’interrogativo in cosa mai avrebbe potuto consistere in concreto un atto di circonvenzione ai danni del sig. COSTA, posto che l’art. 643 c.p. condanna “chiunque, per procurare a se o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o di deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.

 Il CT avrebbe dovuto esaminare il giudizio che hanno manifestato nei confronti del padre i figli, che lo hanno accusato di essere stato un padre padrone, vessatore e manesco, addirittura nei confronti della mamma che voleva separarsi da lui e del ragazzo, fonte di disperazione per il nonno imprenditore che dovette licenziarlo; che inoltre l’hanno descritto come un essere anaffettivo e menefreghista nei confronti dei figli, avvinazzato, e quant’altro, e, che addirittura in ultimo hanno deciso di seppellirlo nella nuda terra, senza nemmeno una benedizione, nonostante egli avesse ideato e commissionato una tomba di famiglia, di cui pagava regolarmente le spese per la manutenzione annua, che lo hanno abbandonato persino nella sua breve agonia, la figlia non partecipando nemmeno al funerale (vedasi anche testimonianza del sig. MENCHINELLA).

Il CT avrebbe dovuto rendersi conto che il figlio del sig. COSTA da anni premeva sui funzionari delle banche Intesa SanPaolo e UBS per conoscere la consistenza del patrimonio paterno e come esso fosse investito, arrivando addirittura a stimolarli per investimenti rischiosissimi e certamente contrari agli interessi di un anziano facoltoso, come congiuntamente riferito dalle funzionarie bancarie sigg. CORTASSA e CARRARO (la prima ricorda che il sig. Andrea COSTA premeva affinché i capitali del padre venissero investiti rovinosamente in bond greci).  

Se avesse compiuto questo atto – dovuto per un perito – egli avrebbe senz’altro concluso che il sig. COSTA, alla luce di un pluridecennale contrasto duro con i figli, sarebbe semmai stato oggetto di circonvenzione se li avesse beneficiati anche di quella parte del patrimonio che avrebbe potuto egli stesso indirizzare in retaggio a chi avesse voluto.

Invece nulla di tutto questo si rinviene nella perizia.

Del resto è persino sorprendente che un PM indichi una data precisa di riferimento al consulente per valutare la “circonvenibilità”.

 Poi, nell’ambito di una valutazione psichiatrico – forense, il dr. FREILONE avrebbe dovuto far riferimento espresso a giurisprudenza specifica per stabilire in quali condizioni si possa parlare di deficienza psichica, ed in particolare di suggestionabilità, la specifica condizione da cui principia la circonvenibilità.  

Ad esempio, la S.C. con sentenza del 16/4/82 ha stabilito che la deficienza psichica – e segnatamente la suggestionabilità – debba consistere in:

“abbassamento intellettuale, menomazioni del potere di critica, indebolimento della funzione volitiva o affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro insidie”

Nessuna di queste condizioni ricorre minimamente nella storia del sig. COSTA, né tantomeno ad esse fa riferimento il CT.

In particolare il verbale della PG relativo all’interrogatorio del 9/12/10 dimostra come, in tal senso, nessun deficit psichico di tal fatta fosse presente nel sig. COSTA.

 

Totalmente assente è poi nella consulenza del PM, come si è rilevato, un’ancorché minima analisi documentale della testimonianze agli atti.

 

Assente anche un’analisi delle risultanze cliniche nel periodo febbraio – maggio 2011, di cui, quando vi è qualche cenno, si afferma pure l’esatto contrario di quanto invece attestato da esse: come si è visto, clamorosa l’insistenza su uno stato di deficienza psichica riconoscibile per tutti già durante il ricovero del 30-31 maggio 2011, quando il diario clinico attesta invece un paziente “vigile e cosciente”.

Occorre infatti considerare che vi sono agli atti estratti di cartelle cliniche dei 5 ricoveri ordinari e dei tre ricoveri in Pronto soccorso nel periodo 2006-2008 in cui non si fa mai alcun cenno a problemi di pertinenza psichiatrica, ed in cui si attesta semmai che il paziente è vigile e cosciente.

Non solo, ma sono agli atti le refertazioni di numerose visite mediche nel periodo 2006- maggio 2011, da cui mai emergono elementi che possano anche solo lontanamente far pensare ad un decadimento cognitivo. Di più vi sono prove del fatto che il sig. COSTA era in condizioni di piena lucidità proprio nel periodo di poco precedente e seguente il 10 dicembre 2010, data di sottoscrizione da parte del sig. COSTA del testamento olografo.

Infatti, ad esempio, il sig. COSTA fu visitato numerose volte dal prof. Paolo TREVI, il quale ogni volta, dopo accurate visite private del paziente, rilasciava dettagliate refertazioni in cui faceva riferimento a tutti i problemi del malato, nessuno escluso, e mai in esse si fa il minimo riferimento a problematiche di ordine psichiatrico.

 

Invece occorre considerare che tutta una serie di documenti clinici che si collocano a cavallo del periodo 1°/10/2010 – due mesi prima della sottoscrizione del testamento olografo- ed il maggio 2011, sono stati tranquillamente ignorati dal consulente del PM.

Infatti il 1°/10/2010 il sig. COSTA viene visitato dal dott. FERRARIS presso la Cardiologia universitaria delle Molinette. Anche lo specialista rilascia una dettagliata refertazione, in cui si spazia su tutte le patologie del paziente ed anche in questo documento non si ritrova alcun riferimento a problematiche di ordine psichiatrico. Ad esempio il dr. FERRARIS si sofferma sulla possibilità di un intervento di ernioplastica per ridurre la voluminosa ernia inguinale ingravescente:

In merito all’intervento di ernioplastica non sussistono controindicazioni cardiologiche assolute all’intervento, il rischio è aumentato per cardiopatia ischemica, età, diabete, polivasculopatia.

In caso di intervento si raccomanda di non sospendere l’assunzione di betabloccante nel periodo preoperatorio (referto vista del cardiologo dott. FERRARIS del 1°/10/2010)

Nel frattempo era esploso anche il problema della necrosi alla testa dl femore documentato dall’evidenza radiologica, il cui referto dettagliava:

Severe manifestazioni coxo-artrosiche a dx, con ovalizzazione della testa femorale, riduzione di ampiezza dell’interlinea articolare, grossolane apposizioni osteofltosiche ai margini dei capi ossei. (Rx presso Nuova Lamp, agli atti).

Il sig. COSTA venne effettivamente messo in lista per l’intervento di protesi totale dell’anca presso l’Ospedale Maria Adelaide, ed al riguardo è importante esaminare tutta la documentazione relativa e trarne le necessarie conseguenze, posto che l’operazione trova una controindicazione assoluta nel decadimento cognitivo del paziente. Peccato che tutto questo doveroso esame sia stato completamente omesso dal CT del PM.    

Il paziente fu visitato sia dal dott. CICERO presso l’Ospedale Maria Adelaide – come ricorda la dott.ssa ALPHA che lo accompagnò personalmente – , il quale richiese lo svolgimento di un ulteriore idonea indagine radiologica in vista dell’intervento con contemporanea RX al torace, di routine prima dell’operazione. Venne svolto un consulto anche con un ortopedico particolarmente specializzato nell’intervento di protesi totale dell’anca, il dr. Frediano BOGGIO del CTO. In ogni caso si ritrova agli atti la refertazione della radiologia del Maria Adelaide che in data 8/2/2011 per gli entrambi esami con i seguenti esiti (doc. n° 20):

Esame eseguito: Rx anca destra:

In considerazione della presenza di recente studio radiologico del bacino e dell’anca destra, l’esame odierno è stato effettuato nella sola proiezione AP dell’anca con repere metallico di 10 cm per le opportune misurazioni pre – intervento.

Il radiologo – dr.ssa Silvia CASTELLANO (referto rx all’anca destra dell’8/2/2011 presso Ospedale Maria Adelaide)

E per quanto riguarda l’esame RX del torace:

Rx torace in 2p

Si apprezza marcato disordine e rinforzamento della trama bronco – vasale più evidente in sede paralare e lungo le diramazioni inferiori. Si segnala la presenza di un’immagine opaca nodulare in sede basale dx possibile espressione di immagine da “sommazione” e peraltro meritevole di approfondimento diagnostico TC a scopo prudenziale.

Sono presentì alcuni ispessimenti pleurici apicali in particolare a destra.

L’unità cardiaca ha dimensioni in limiti e l’aorta toracica, allungata e lievemente scoliotica, presenta calcificazioni ateromasiche all’arco.

Il radiologo dr.ssa Silvia CASTELLANO. (referto rx del torace dell’8/2/2012 presso Ospedale Maria Adelaide)

 In data 22/2/2011 il cardiologo ed emodinamista dr. BRSCIC, direttore del dipartimento di cardiologia della casa di cura Villa Maria Pia Hospital, che già nel 2007 era intervenuto con un intervento di angioplastica sul sig. COSTA, annota nella dettagliata refertazione della visita, in cui non vi è riferimento alcuno a patologie di ordine psichiatrico:

Non controindicazione cardiologica assoluta ad esecuzione di intervento ortopedico (ma rischio aumentato) da eseguirsi in presenza di adeguato supporto cardiologico ed anestesiologico (referto visita del cardiologo dr. BRSCIC del 22/2/2011)

Il 25/2/2011 il paziente si recava, per un ulteriore consulto ortopedico, in vista dal dott. Luisangelo SORDO, su suggerimento dello stesso cardiologo dr. BRSCIC, che lo stimava come dei migliori specialisti a Torino nell’operazione di protesi totale dell’anca.

Referta il dr. SORDO:

Il sig. Luigi COSTA presenta una coxartrosi dx da necrosi della testa femorale.

Prima di valutare l’eventuale indicazione chirurgica consiglierei:

– ecodoppler arterioso e venoso arti inferiori

– consulenza neurologica (referto visita dell’ortopedico dr. SORDO del 25/2/2011)

L’unico problema che si pone l’ortopedico è quello di avere il via libera, oltre che dal cardiologo dr. BRSCIC, che da parte sua non ha opposto dinieghi, anche del neurologo, sempre in rapporto al più generale quadro clinico del paziente, affetto da importante cardiopatia; inoltre richiede lo svolgimento di un ecodoppler agli arti inferiori.

Oltre all’esecuzione di tale routinario esame, che viene sempre richiesto in occasione di interventi chirurgici di protesi totale dell’anca, come del resto in qualsiasi intervento che interessi le gambe, il sig. COSTA venne infatti visitato il 18/3/2011 dal dr. Ferruccio VIGNA, specialista in Neurologia presso l’ASL TO 2 (doc. n° 21), il quale si dice convinto che, se certamente la necrosi della testa del femore, risultato nettamente ovalizzato all’accertamento radiologico, giocava un ruolo centrale nel dolore e nelle difficoltà avvertite dal paziente durante la deambulazione, una parte di tali disturbi andava tuttavia ascritta ad una sofferenza piramidale bilaterale, condizione patologica che nulla ha a che vedere con il decadimento cognitivo. Sostanzialmente, in ogni caso, il dr. VIGNA dà parere favorevole all’intervento di protesi totale dell’anca. Il suo referto è infatti il seguente:

Cardiopatia ischemica ad evoluzione ipocinetica. Plurime pregresse angioplastiche. Necrosi testa del femore (in attesa di PTA – protesi totale dell’anca). Deficit deambulatorio marcato.

Esame obiettivo neurologico: deambulazione steppante bilaterale, zoppia dx. ROT vivacissimi [riflessi osteo-tendinei, ndr] arti inferiori, estensione area riflessogena. Ipertono diffuso ai 4 arti, non troclea. Screzio VII inf. sin.

Commento: il deficit motorio solo in parte è imputabile alla patologia ortopedica. Esiste una sofferenza piramidale bilaterale (paraparesi) spastica. (referto visita 18/3/2011 del neurologo dott. VIGNA)

 Alla luce di tutti i consulti polispecialistici eseguiti dal paziente, e degli esami diagnostici effettuati, si giunse nella determinazione che era opportuno procedere all’intervento chirurgico, con l’ipotesi di una sua lieve dilazione temporale, in considerazione del fatto che il sig. COSTA in quel periodo era fortemente agitato per le note vicende giudiziarie che lo riguardavano, ossia il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno presentato dai figli e l’esposto in Procura inoltrato sempre da costoro: per entrambi i procedimenti egli aveva dovuto sottoporsi ad interrogatori, nel dicembre 2010 con la PG, che agiva su delega del PM, e nel gennaio 2011, direttamente con il GT. Si profilava inoltre lo svolgimento di una perizia psichiatrica, come atto dovuto, circostanza da lui vissuta come autentico smacco, non perché temesse alcunché, ma per il semplice fatto che, piaccia o meno, specie nella fascia anziana della popolazione, ancor oggi una simile visita specialistica è volgarmente ritenuta indice di pazzia, e, cosa ancora più grave, in tale contesto, non si trattava di una visita specialistica diagnostica, ma di un provvedimento autoritativo d’accertamento.

In ogni caso si era convenuto, con queste premesse, di mettere in lista per l’intervento di protesi totale dell’anca il sig. COSTA presso l’Ospedale Maria Adelaide, dove il paziente era seguito dal primario dr. CICERO, considerati anche i tempi non brevissimi comunque necessari per la convocazione per l’intervento.

 Venne pertanto eseguita il 1* aprile 2011 la visita anestesiologica nell’ambulatorio Anestesia pre – ricoveri del predetto ospedale, come risulta dagli atti presenti nel proc. pen. n° RG 1016/12 (doc. n° 22).

Al paziente nel corso della vista preanestesiologica furono richiesti gli esami ematochimici e la RX del torace, come da normale prassi in fase preoperatoria.

 Il paziente compilò anche un questionario Stop bang per l’identificazione di una OSAS (Obstructive Sleep Apnea Sindrome), ossia di presenza di apnee nel sonno, che può essere un fattore di rischio per l’intervento: si tratta infatti di un disturbo del sonno legato ad una respirazione difficoltosa ed è notorio che l’anestesia provoca una situazione di depressione dei centri respiratori che, in questo caso, andrebbe ad assommarsi ad un deficit già presente in partenza: ma il quadro compilato dal sig. COSTA è sostanzialmente negativo riguardo all’esistenza di un’OSAS.

Si osservi che nel decadimento cognitivo è spesso presente un quadro di l’OSAS – assente nel signor COSTA – e che in concomitanza di questa sindrome più in genere compaiono alterazioni cognitivo – comportamentali che si ritiene siano l’esito della frammentazione ipnica e dell’ipossia ed ipercapnia notturne intermittenti.

 

In ogni caso occorre osservare con la massima attenzione il fatto che il paziente venne dunque posto in lista per l’intervento di protesi totale dell’anca (PTA), di cui si dà atto anche nella cartella clinica relativa al ricovero del 24 giugno 2011 all’ospedale Maria Vittoria per infarto miocardico.

Occorre poi considerare che detta operazione ha come controindicazione assoluta il decadimento cognitivo del paziente.

Infatti il paziente, deve seguire con molto scrupolo un protocollo di riabilitazione che solo in minima parte svolge sotto il controllo di un fisioterapista. Per il resto, specie nei primi due mesi, ogni movimento, tipo l’alzarsi da una sedia, il piegarsi per raccogliere qualcosa, il passare dal clino all’ortostatismo, deve essere svolto in modo per così dire innaturale, essendo pacifico che il funzionamento della protesi non rispecchia i gradi di libertà – ossia le possibilità di movimento – naturali dell’articolazione coxofemorale. Il cervello del paziente con PTA deve insomma abituarsi in un primo tempo a evitare di far compiere movimenti che potrebbero danneggiare la protesi stessa, ed in un secondo tempo acquisire degli automatismi per consentirgli di muoversi con sufficiente disinvoltura, circostanze irrealizzabili in caso di decadimento cognitivo.

Ad esempio, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (FI), l’Agenzia Recupero e Riabilitazione, diretta dal dr. Pietro Pasquetti del locale CTO fissa il preciso seguente protocollo nella riabilitazione post chirurgia dell’anca che è sintetizzato nelle seguenti prescrizioni fornite al paziente operato. Al paziente vengono infatti fornite le seguenti indicazioni:

“E’ necessario infatti che Lei sappia che la PTA – protesi totale dell’anca (soprattutto nei primi 2-3 mesi dall’intervento) a causa dell’asportazione chirurgica della capsula articolare e della debolezza muscolare, è talvolta a rischio di lussazione (cioè di fuoriuscita della testa del femore dalla cavità acetabolare). La lussazione tuttavia si può verificare solo in seguito a precisi movimenti, che Lei dovrà conoscere ed evitare.

Il pericolo di lussazione diminuisce allontanandosi dall’intervento, perché la capsula neoformata e la ripresa della forza muscolare renderanno l’articolazione sempre più forte e stabile.

Il programma riabilitativo prevede più aspetti che si possono riassumere in norme igieniche da cominciare secondo prescrizione medica.

NORME IGIENICHE

E’ quindi opportuno, per la Sua sicurezza, che Lei conosca le posizioni che potrà assumere nel letto, nella carrozzina o nella sedia e come effettuare i trasferimenti.

Posizioni a letto: in posizione supina dovrà tenere le gambe leggermente divaricate. Potrà essere utilizzato a tale scopo un piccolo cuscino. E’ pericoloso accavallare le gambe o incrociarle.

Dormire sul dorso o sul fianco non operato sempre con un cuscino divaricatore per mantenere le anche leggermente divaricate. Evitare di dormire sul fianco dalla parte della protesi, fino a quando questo non sia permesso dal medico specialista.

Alzarsi dal letto: Scendere dalla parte operata. Divaricare l’arto operato portando la gamba fuori dal letto, appoggiarsi sulle mani fino ad assumere la posizione seduta, quindi portare fuori la gamba sana facendo attenzione a rimanere con le gambe divaricate. La posizione in piedi si raggiunge caricando sull’arto sano.

Sdraiarsi sul letto: Salire dalla parte sana. Girarsi completamente fino a raggiungere la parte laterale del letto, con le gambe divaricate. Appoggiarsi sulle mani quindi portare su la gamba sana e successivamente quella operata (eventualmente aiutarsi con le mani). Attenzione a tenere le gambe sempre ben aperte.

Per alzarsi e sedersi: Scegliere sedie alte e rigide con braccioli. Cercare gli appoggi simmetricamente sulle braccia e mantenere l’arto operato esteso. Fare forza sull’arto sano. In posizione seduta mantenere sempre le gambe leggermente divaricate.

Movimenti da evitare: Quando si è seduti su una sedia ci sono dei movimenti da evitare:

Non sedersi di traverso. Non sporgersi di lato per raccogliere oggetti da terra. Evitare di ruotare il busto verso il lato sano come per afferrare un oggetto sul comodino; quest’ultimo deve essere posizionato dal lato operato..

Non accavallare né incrociare le gambe. Non rimanere a lungo seduti.

Non utilizzare sedie basse per evitare la flessione dell’anca oltre i 90°. Le ginocchia devono essere sempre un po’ divaricate e un po’ più basse delle anche.

Non piegarsi in avanti con il tronco (ad esempio per alzarsi dalla sedia e nel

passaggio dalla sedia al letto e viceversa). (protocollo di riabilitazione per pazienti operati di PTA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (FI) – CTO).

E’ pacifico che il semplice rispetto di queste norme igieniche non solo richiede un paziente lucido e volitivo, ma è impensabile che si possa sopperire in caso di decadimento cognitivo anche con una pur stretta assistenza, essendo pacifico che non è possibile controllare in ogni caso tutti i movimenti del paziente, specie quelli descritti, e che comunque, a dette prescrizioni, vanno aggiunti una serie di esercizi che solo in parte ridotta avvengono sotto il controllo di un fisiatra o di un fisioterapista, essendo prevista un’ampia percentuale di esercizi che il paziente deve svolgere in modo autonomo, e che in ogni caso richiedono un’attiva sua collaborazione, come si può leggere nella seguenti indicazioni.

ESERCIZI POST-OPERATORI PRECOCI

Il terapista inizierà dopo prescrizione medica il programma di esercizi dell’arto operato e le insegnerà come eseguirli correttamente.

Lei dovrà partecipare attivamente ed oltre all’attività con il fisioterapista, dovrà ripetere i seguenti esercizi a letto almeno 4-5 volte al giorno; ogni volta fare almeno 10 ripetizioni; sempre senza mai evocare dolore.

Questi facili esercizi accelereranno la Sua ripresa funzionale.

Esercizio n°1: Flesso-estensione delle caviglie. Piegare le caviglie lentamente su e giù portando il movimento al massimo possibile. Questo esercizio è importante perché serve a prevenire l’insorgenza di flebite all’arto operato.

Esercizio n°2: Ruotare la caviglia all’interno ed all’esterno.

Esercizio n°3: Distendere le braccia lungo i fianchi. Flettere ed estendere lentamente il ginocchio per piccole escursioni, facendo scivolare il tallone sul letto.

Esercizion°4: Contrarre i muscoli glutei. Mantenere la contrazione per 5 secondi e poi rilasciare. Questo esercizio servirà per il recupero successivo del cammino

Esercizio n°5: Contrarre il muscolo della coscia schiacciando il ginocchio sul piano del letto. Mantenere la contrazione per 5-10 secondi. Questo esercizio serve per rinforzare il muscolo quadricipite; importante muscolo dell’anca e del ginocchio.

ALZARSI DA LETTO E PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITA’

Dalla 2a-4a giornata post-operatoria potrà essere assistito ad alzarsi, stare con le gambe fuori dal letto e stare seduto, su una sedia alta, per almeno 15 minuti. Questo tempo sarà progressivamente aumentato, anche in base alle reazioni individuali. Potrà mangiare da seduto.

Nei tempi stabiliti in base al Suo intervento potrà iniziare il cammino assistito dal

fisioterapista con deambulatore ascellare (“girello”), all’inizio per brevi tratti e poi

per tratti sempre più lunghi….

Anche in questa fase si ricordi dei movimenti da evitare!!!

Intorno alla 4-6° giornata post-operatoria, verrà programmata la Sua dimissione dal reparto ortopedico….

Dopo tre mesi dall’intervento il rischio di lussazione è praticamente inesistente.

Quindi, giunti a casa si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni: proseguire con gli esercizi appresi durante il ricovero; camminare con due bastoni canadesi finché non indicato diversamente dal medico specialista; non guidare l’auto fino a quando non si raggiunge un cammino autonomo ed una buona articolarità funzionale; mettere tappetini e adesivi antiscivolo nel piano doccia e/o fondo vasca; per salire le scale ricordarsi che l’arto “buono” sale il gradino per primo, mentre per scendere l’arto “cattivo” operato scende il gradino per primo.

ESERCIZI DOMICILIARI

Ripetere gli esercizi 3 volte al giorno; fare 10 ripetizioni ogni volta

Esercizio n° 6: Mettersi in piedi appoggiati ad una sedia. Portare la gamba operata verso l’esterno (abduzione) tenendola distesa.

Esercizio n° 7: Stare in piedi e mettere i muscoli glutei leggermente in tensione. Sollevare in avanti la gamba operata tenendola distesa. Contare fino a 10 e tornare alla posizione di partenza.

Esercizio n° 8: Stendersi sul un fianco non operato e flettere la gamba non operata. Tenere distesa la gamba operata. Sollevare l’arto operato verso l’alto. Tornare alla posizione di partenza ma non appoggiare una gamba sull’altra.

Esercizio n° 9: Sdraiarsi sulla schiena. Flettere le gambe e appoggiare le piante dei piedi sul lettino. Sollevare il bacino formando un ponte. Contare fino a 10 e tornare alla posizione di partenza appoggiando vertebra dopo vertebra al lettino. Rilassarsi. (protocollo di riabilitazione per pazienti operati di PTA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (FI) – CTO).

 Alla luce di queste considerazioni non può residuare dubbio alcuno sul fatto che almeno due ortopedici, un neurologo, un cardiologo, non ebbero dubbi sullo stato di lucidità del sig. COSTA nel confermare, nei loro rispettivi ruoli, o l’assenso all’intervento di protesizzazione totale dell’anca, o comunque, nel caso degli specialisti non direttamente coinvolti nell’operazione, di non opposizione al medesimo, una volta chiarite eventuali perplessità collegate alla ben nota malattia cardiaca trivasale.

Ed il tutto nel periodo compreso tra il febbraio e l’aprile 2011, come ampiamente documentato. Il paziente era infatti candidato all’intervento al punto che, oltre agli esami radiologici specifici, con inserimento di repere metallico per agevolare al chirurgo ortopedico le misurazioni necessarie (vedasi referto del radiologo dr.ssa CASTELLANO dell’8/2/20112: “In considerazione della presenza di recente studio radiologico del bacino e dell’anca destra, l’esame odierno è stato effettuato nella sola proiezione AP dell’anca con repere metallico di 10 cm per le opportune misurazioni pre – intervento”), egli era già stato sottoposto a visita anestesiologica pre-intervento (vedasi referto del 1°/4/2011).

Tutto l’importante materiale documentale relativo all’intervento programmato di PTA – e tutte le considerazioni che avrebbero inevitabilmente dovuto essere tratte al riguardo – sono state completamente ignorate dal dr. FREILONE, a ulteriore comprova della superficialità, e quindi dell’ascientificità delle asserzioni “a buon mercato” che caratterizzano tutta la sua relazione.

 

Nessuna analisi, né formale né sostanziale, viene compiuta dal dr. FREILONE circa il testamento redatto proprio il 10 dicembre 2010.

Nessuna analisi contestuale è stata condotta in merito alla coerenza dell’atto “incriminato” del sig. Luigi COSTA, ossia il testamento, con le scelte di vita da egli fatte negli anni precedenti alla sua redazione, e con le figure di riferimento nella quotidianità del defunto periziato, in particolare sotto l’aspetto affettivo.

Né del resto il dr. FREILONE svolge alcuna valutazione scientifica sull’asserita circonvenibilità del paziente, o sul nesso fondamentale tra l’asserito e difficilmente riconoscibile deficit mnesico e l’atto dispositivo asseritamente autolesivo compiuto, che è pacificamente del tutto inesistente, essendo inesistente l’autolesività stessa anzitutto.

Posto che incombeva sul dr. FREILONE l’onere di fornire una prova scientifica della “circonvenibilità” del sig. Luigi COSTA, prova totalmente assente agli atti, egli avrebbe dovuto onestamente ammettere l’impossibilità di pervenire ad una risposta affermativa al quesito, certamente e senz’ombra di dubbio, come minimo fino alla data del 24/6/2011, (data in cui si verificò un massivo infarto miocardico seguito a breve da arresto cardiaco, e da cui principiò la cosiddetta MOF, la multinsufficienza organica) in assenza di qualsivoglia elemento che lo autorizzasse a provare una deficienza od uno stato comunque di suggestionabilità, requisito minimo perché esista uno stato di possibile circonvenzione del periziato defunto. Ma anche in data successiva non si deve dimenticare che al paziente vennero richiesti numerosi consensi informati durante i ripetuti ricoveri ospedalieri, riconosciuta valida la sua volontà di disporre a chi dare informazioni sulla propria salute, e che lo stato di sofferenza psichica, con transitorie manifestazioni di disorientamento, era strettamente correlato alle gravi patologie in atto in un quadro di MOF conclamata.

 Infatti numerosi sono i consensi informati richiesti al sig. COSTA che richiedevano la lettura di informazione anche di una certa complicatezza: è possibile che, assai verosimilmente, i cardiologi abbiano anche sintetizzato ed illustrato verbalmente tali informazioni al paziente, ma resta il fatto – indubbio – che egli era valutato in condizione di comprendere vantaggi e rischi degli esami e delle soluzioni terapeutiche che gli venivano prospettate.

 

In particolare numerosi i consensi informati che i medici richiedono al paziente durante il ricovero dopo l’infarto miocardico acuto presso l’Unità Coronarica dell’ospedale Maria Vittoria.

Si cita ad esempio il fatto che Il sig. COSTA il giorno 28/6/2011 accetta di sottoporsi a coronarografia e firma il consenso informato per EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

Sempre il 28/6/11 COSTA firma il consenso informato per l’ANGIOPLASTICA.

Successivamente, dopo l’arresto cardiaco, in previsione della necessità di impiantare un defibrillatore a permanenza da inserire nella cavità toracica in zona paracardiaca, gli venne richiesto un ulteriore consenso informato all’IMPIANTO DEL DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE, sottoscritto dal sig. COSTA prima dell’intervento del 5/7/2011-

E’ presente poi in cartella clinica il modulo per il consenso ai sanitari al rilascio di informazioni sulle proprie condizioni di salute, in cui è specificato che soltanto la dott.ssa ALPHA le può acquisire.

Il sig. COSTA infatti il 25/6/2011 compila la seguente liberatoria (doc. n° 23):

Sottoscritta da LUIGI ANTONIO COSTA, nato il 20/04/1931, C.F.: CSTLNT31D20D969A

Riguardo alla comunicazione di informazioni relative al proprio stato di salute a soggetti richiedenti AUTORIZZA la comunicazione alle seguenti persone: alla dott.ssa ALPHA Anna Maria (solo a lei)

Firma leggibile dell’interessato – Luigi COSTA

 Il 27 settembre 2011 il sig. COSTA vien ricoverato all’ospedale Birago di Vische per una grave insufficienza epatica con transaminasi epatiche che hanno valori di circa 260 volte superiori (si osservi che le transaminasi AST e le ALT sono sottoclassi di enzimi, il cui rialzo, in tal caso eccezionale, era prova evidente di un danno epatico gravissimo). A questo quadro si aggiunge un’insufficienza renale acuta ed un ischemia cardiaca.

Pure in questa situazione, drammatica, di soli tre mesi antecedente al suo decesso, il primario del reparto di medicina dove il paziente è ricoverato, la dott.ssa BIGO, non fa alcun riferimento a problemi cognitivi del paziente che, anzi, risponde correttamente alle domande che gli vengono fatte dal primario, quale sommario test, circa la propria data di nascita ed il luogo di abitazione, come attestato nel diario clinico del 28/9/2011.

A ulteriore comprova delle precise volontà, anche durante detto ricovero, del sig. Luigi COSTA, vi sono le disposizioni tassative che egli dà in merito al suo rifiuto al fatto che i figli vengano informati sulle condizioni di salute del padre, e la riconferma della propria incondizionata fiducia nella dottoressa ALPHA come proprio medico curante, cui desidera siano partecipate le predette informazioni.

Leggiamo agli atti (doc. n° 25):

Ospedale Birago di Vische

AUTORIZZAZIONE PER COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

D Lgs 30 116.2003 n 1961, “Indìce in materia di protezione dei dati personali”

Il sottoscritto Luigi COSTA riguardo alla comunicazione di informazioni relative al ricovero/prestazione e stato di salute ai soggetti richiedenti

AUTORIZZA le comunicazioni alle seguenti persone

– familiari (coniuge, parenti, affini, ecc): non informo

– altre persone (indicare quali): DRSSA ALPHA

  • delle proprie generiche condizioni di salute
  • delle proprie condizioni di salute in situazione di emergenza
  • ogni informazione

NON AUTORIZZZA LA COMUNICAZIONE DI ALCUNA INFORMAZIONE AI FIGLI Torino, 28/9/11,   firmato LUIGI COSTA.  Timbro e firma di chi ha raccolto al comunicazione

Si osservi inoltre che persino negli ultimi nove giorni di vita del sig. Luigi COSTA gli viene richiesta, ed ottenuta, anche al CTO, la sottoscrizione di numerosi consensi informati, fatto questo che non può non deporre per la presenza di un certo grado di lucidità mentale nel malato, a meno che non si voglia accusare i medici dei vari ospedali di aver compiuto dei falsi, posto infatti che le cartelle cliniche fanno fede fino a querela di falso.

Leggiamo infatti (doc. n° 25):

ESPRESSIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Luigi COSTA dichiara di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente:

– sul mio stato di salute

– sul tipo di procedura diagnostica/terapeutica propostami

– sui benefici, le complicanze, i rischi, gli esiti (anche tardivi) ed i postumi ad essa associati

– sulle conseguenze detta mancata esecuzione delta procedura proposta

– sulle eventuali alternative diagnostiche/terapeutiche

– di essere a conoscenza della possibilità di REVOCARE il presente consenso in qualsiasi momento prima dell’intervento

17/12/2011 – firmato Luigi COSTA

 Il sig. Luigi COSTA firma anche un consenso sulle possibili conseguenze dell’inserimento di cannule venose centrali a breve, medio, lungo termine:

19/11/2011 – firmato Luigi COSTA

 Infine, dulcis in fundo, un altro dato eclatante. Il 30/4/2012 il dr. FREILONE “psichiatra, noto all’Ufficio” riceve l’incarico da parte del PM per 60 gg.

Egli otterrà poi un’infinità di proroghe per redigere una consulenza di cui abbiamo evidenziato quanto basso sia il valore scientifico, per usare un eufemismo.

Tuttavia il dr. FREILONE è perfettamente a conoscenza dell’avviso di garanzia dell’11/7/2012 emesso nei confronti della dott.ssa ALPHA dal PM.

Sembra davvero di essere in presenza di una situazione sconcertante. Appare pacifico che quando un consulente riceve un incarico egli sia in possesso di tutta la documentazione, medica e non, relativa alle indagini e lavora su materiale cristallizzato. Qui invece il CT dev’essersi consultato di frequente con il PM, che, dopo 70 giorni e passa dall’inizio dei lavori peritali, gli ha allungato, per l’appunto, l’avviso di garanzia emesso nei confronti dell’indagata dr.ssa ALPHA, ed egli lo ha sbandierato all’inizio della relazione (doc. n° 26).

 In breve: il PM non ha atteso il parere del Consulente circa le condizioni psichiche del sig. COSTA e la sua valutanda circonvenibilità; ci è pervenuto in maniera autonoma ed è in un certo qual senso sembra davvero che qui si sia assistito ad un’inversione di ruoli, ovvero che il PM abbia agito dal consulente del dr. FREILONE, spigandogli, come si legge nell’avviso di garanzia, formulato tre mesi prima del deposito della relazione che abbiamo analizzato, che il sig. COSTA era: “era persona vulnerabile a causa della età e di svariate patologie (severa cardiopatia ischemica, vascolopatia periferica e depressione risalenti al 2006) e tali da renderlo all’epoca dei fatti quantomeno parzialmente incapace”  

Verba non teneamus.

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 In sintesi le censure alle affermazioni totalmente ascientifiche allo stato dell’arte medica della CT ed alle falsità in essa presenti sono pertanto:

  1. il prof. FREILONE omette l’intero esame della documentazione medica nel periodo 2006-maggio 2011 relativa al sig. Luigi COSTA che pure era nella sua piena disponibilità.
  2. il dr. FREILONE omette l’esame di tutte le testimonianza agli atti che depongono inequivocabilmente per uno stato di piena lucidità, vigilanza e coscienza del sig. Luigi COSTA.
  3. il dr. FREILONE squalifica in modo apodittico le affermazioni perentorie del dr. MAGGIORE che definiscono il sig. COSTA “esente da vizio totale o parziale di mente” e descrivono come sia in possesso di “piena e coerente capacità di intendere e di volere” per cui “risultano pertanto soddisfatti tutti i requisiti posti a fondamento della capacità di testare” risalenti al 3 dicembre 2010, ossia ad una settimana appena prima della sottoscrizione del testamento olografo del 10/12/2010, che, secondo la sentenza 213/14, sarebbe stato ottenuto dalla dr.ssa ALPHA con circonvenzione dell’anziano paziente. Il dr. FREILONE sostiene infatti in modo totalmente ascientifico e risibile che per accorgersi della deficienza psichica “sottile” di una persona occorre un’assidua frequentazione, oltre che implicitamente una cultura medica: donde il pacifico sottinteso – alla luce degli atti di indagine – che solo la dottoressa Anna Maria ALPHA, frequentatrice assidua di casa COSTA e medico chirurgo avrebbe potuto accorgersi di tale deficit se, ovviamente, esistente.Osservazione pacificamente ascientifica ed assurda, essendo notorio che è nella prassi quotidiana il ricorso alla consulenza con un luminare – che vede in una sola occasione il paziente – laddove il curante non è in condizione di porre diagnosi o ha dubbi sulla medesima. Una tesi aberrante quella del dr. FREILONE e totalmente apolide alla medicina ufficiale.Che poi, a buon mercato, il PM abbia associato all’opera di circonvenzione anche l’ing. SCASSA, frequentatore occasionale del sig. COSTA, è pacificamente solo un atto ritorsivo dell’Inquirente contro una persona che ha aiutato la dott.ssa ALPHA nello stilare un portentosa autodifesa che ha letteralmente polverizzato i teoremi creati dal PM a fondamento delle indagini.  
  4. Il CT del PM si limita, anche sull’unica documentazione clinica che esamina, ossia a quella relativa ai ricoveri fine giugno – dicembre 2011, ad una descrizione assai scarna ed omissiva di esami coronarografici, scintigrafici e di altra radiologia (TAC), ematochimici e di varia diagnostica, in tal modo non riuscendo a correlare gli stati di disorientamento saltuari e di agitazione psicomotoria comparsi nell’ultima parte della vita del paziente durante le ospedalizzazioni ripetute (8 in sei mesi) con il quadro di multinsufficienza organica.
  5. Esame ascientifico ed incompleto della valutazione psichiatrica del 5/7/2011 eseguita durante il ricovero del sig. COSTA presso l’Unità coronarica dell’Ospedale Maria Vittoria dalla dott.ssa DELLA TORRE – su richiesta del CTU dr. ANGLESIO (ricorso n° RG 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno), – con omissione totale della descrizione delle drammatiche condizioni cliniche del paziente, appena colpito da un potenzialmente letale arresto cardiaco, a breve distanza temporale da un precedente infarto miocardico. Peraltro la consulenza della dott.ssa DELLA TORRE descrive un: “Pz collaborante, alterna momenti di lucidità a momenti di disorientamento T/S… Non ideazione delirante né fenomeni dispercettivi” e la responsabile dell’Unità coronarica dr.ssa CHINAGLIA riferiva: “Al momento il pz si presenta lucido ed orientato ma in condizioni di estrema instabilità emotiva”, valutazioni che il CT non tiene in considerazione.
  6. Errata indicazione di proprietà terapeutiche di un farmaco, e segnatamente del NOOTROPIL, di cui si sottolinea l’indicazione per il decadimento cognitivo, laddove allo stato dell’arte medica attualmente esso viene considerato una sorta di integratore alimentare, privo di reale efficacia su qualsivoglia patologia, utilizzato anche come sorta di placebo nelle psicastenie giovanili, mentre l’unica classe terapeutica impiegata nel decadimento cognitivo è quella degli anticolinestarisici. Ed in ogni caso il foglietto illustrativo del NOOTROPIL descrive un utilizzo per il decadimento cognitivo “di grado lieve” .
  7. Il dr. FREILONE emette un giudizio apodittico di circonvenibilità del periziato ed afferma che soltanto una persona in possesso di “una conoscenza duratura e continuativa nel corso del tempo” del malato avrebbe potuto accorgersi di tale condizione – con ciò nei fatti additando la dott.ssa ALPHA, pur non espressamente nominata quale persona che, in quanto medico di fiducia, avrebbe potuto cogliere l’asserito “sottile” deficit psichico del paziente già nel dicembre 2010. Che poi, a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito della consulenza, il PM abbia individuato nell’ing. SCASSA l’altra persona in condizione di accorgersi dello stato di circonvenzione del sig. COSTA addirittura già nel 2008, è semplicemente indice del fatto che per il PM la richiesta di consulenza medico – psichiatrica era solo una foglia di fico per nascondere gli apodittici e pregiudiziali teoremi su cui ha costruito le sue indagini, pervenendo a risultati vera quia veri vera ille fecit, come potremmo dire parafrasando il Vico.Ed in tal modo omettendo in toto l’esame documentale delle testimonianze di quanti conobbero il sig. COSTA e squalificando le certificazioni ed i sit dei dott. MAGGIORE (medico legale), VOCI (cardiologo) e MOLLICA (medico di base).Ma particolarmente grave è l’implicito attacco di un collega medico contro la dott.ssa ALPHA che – anche se non esplicitamente nominata con malcelata astuzia – è indiscutibilmente individuabile come bersaglio dell’infamante accusa del CT. Essendo la dott.ssa ALPHA l’unico soggetto in possesso dei requisiti individuati dal CT per accorgersi della circonvenibilità del sig. COSTA per l’appunto alla data del dicembre 2010, ossia di “una conoscenza duratura e continuativa nel corso del tempo” e per giunta della professione di medico chirurgo.Si osservi come proprio all’inizio della consulenza il dr. FREILONE pone l’elenco delle incolpazioni che vengono rivolte dal PM alla dott.ssa ALPHA e quindi egli è perfettamente consapevole sia della frequentazione della dott.ssa ALPHA duratura e continuativa con il sig. COSTA sia del fatto che l’Inquirente, di suo – senza bisogno di alcuna conferma del consulente – era perfettamente convinto che l’indagata avesse “abusato dello stato di infermità o di deficienza psichica del sig. COSTA”. Donde nessun dubbio può residuare circa la consapevolezza che il dr. FREILONE ha di additare al PM la dr.ssa ALPHA come circonventrice del defunto periziato.   A conferma del preciso intento di colpire la dott.ssa ALPHA senza alcun minimo fondamento scientifico ed obiettivo esame della documentazione tutta, medica e non, agli atti, il dott. FREILONE afferma in breve sintesi finale, in risposta al quesito postogli dal PM: “Si è venuti in possesso di sufficienti elementi clinico – documentali per ritenere che il sig. COSTA Luigi Antonio (persona deceduta il 27.12.2011) fosse in uno stato –quantomeno – di deficienza psichica, riconoscibile da terzi e rilevante ai fini di un giudizio di circonvenibilità (ex art. 643 c.p.), con riconoscibilità indubbia da parte di terzi a partire dalle ripetute ospedalizzazioni avvenute dal maggio 2011. In particolare tale condizione di deficienza psichica appare ricostruibile già al dicembre 2010, essendo però riconoscibile in allora solo attraverso rapporti duraturi e continuativi.”
  8.   Il dr. FREILONE afferma, in pieno contrasto con le cartelle cliniche, che già nel maggio 2011 il sig. COSTA era “persona circonvenibile”, status riconoscibile “con evidenza”.
  9. Il CT trascura completamente l’esame della documentazione relativa al periodo febbraio – aprile 2011, relativa alla decisione di procedere all’intervento di PTA (protesi totale dell’anca), intervento che ha come controindicazione assoluta il decadimento cognitivo del paziente, essendo necessaria una sua attiva partecipazione alla riabilitazione, in mancanza della quale, soprattutto nei primi tre mesi post-intervento è elevato il rischio che si verifichino lussazioni della protesi per l’asportazione chirurgica della capsula articolare, e la concomitante debolezza muscolare. In particolare il paziente deve osservare tutte una serie di rigorose prescrizioni nel movimento dell’articolazione che richiedono una notevole attenzione, essendo anche di una certa complicatezza, oltre a dover svolgere una serie di esercizi rieducativi in proprio.
  10. Il CT comunica falsamente al PM che durante un ricovero al Maria Vittoria (quello compreso tra il 24 giugno e il 12 luglio 2011?) venne posta diagnosi di “decadimento cognitivo”.
  11. Il dr. FREILONE attribuisce un ascientifico significato al deficit della memoria di fissazione – che è tipico dell’anziano – indicandolo come rilevante agli effetti della suggestibilità e qualificando erroneamente le patologie vasculopatiche quali implicanti deficit o patologia psichiatrica.
  12. Il CT evidenzia il fatto che il signor COSTA sarebbe stato colpito da due episodi sincopali senza però dare alcuna spiegazione clinica alla circostanza, dovuta ad un banale effetto di farmaco antiipertensivo, la doxazosina, un alfalitico, utilizzato all’epoca, come attestato nelle cartelle cliniche. Con ciò depistando il PM, indotto a credere ad una rilevanza – ai fini dell’asserita fragilità psichica – di detti episodi.
  13. Il dr. FREILONE depista il PM asserendo, senza nessuna base documentale né scientifica, che il sig. COSTA nel luglio 2007, sarebbe stato colpito da un’ischemia cerebrale.
  14. Esiste una grave contraddizione all’interno della stessa relazione del dr. FREILONE: in un primo tempo la deficienza psichica del sig. COSTA alla data del dicembre 2010 “è” riconoscibile “attraverso una conoscenza duratura e continuativa nel corso del tempo”, poi l’asserzione indiscutibilmente affermativa, diventa probabilistica “tale condizione di deficienza psichica appare ricostruibile già al dicembre 2010”.
  15. Nessun cenno viene fatto dal CT ai numerosi consensi informati che il paziente firmò non solo in occasione dei ricoveri nelle varie unità coronariche in cui transitò tra il 2006 ed il 2008 per l’impianto di ben 11 stent coronarici, ma nemmeno a quelli che gli vennero richiesti presso l’Unità Coronarica dell’ospedale Maria Vittoria in occasione del ricovero del 24 giugno 2011 per svolgere delicati interventi – applicazione di ulteriori stent e di un defibrillatore monocamerale – e di esami – coronarografia – dopo l’infarto miocardico ed il successivo arresto cardiaco.
  16. Nessuna considerazione viene svolta in perizia sul presupposto tecnico della circonvenibilità del sig. COSTA, ossia la “vulnerabilità” o “suggestionabilità”, né sulla consistenza dell’ipotesi di circonvenzione tentata o realizzata ai danni del sig. COSTA . 
  17. Nessuna analisi, né formale né sostanziale, viene compiuta dal dr. FREILONE circa il testamento redatto proprio il 10 dicembre 2010 Nessuna analisi contestuale è stata condotta in merito alla coerenza dell’atto “incriminato” del sig. Luigi COSTA, ossia il testamento, con le scelte di vita da egli fatte negli anni precedenti alla sua redazione, e con le figure di riferimento nella quotidianità del defunto periziato, in particolare sotto l’aspetto affettivo.

 La perizia del dr. FREILONE è dunque ascientifica e contiene numerose false comunicazioni al PM, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, in quanto vengono svolte brevi considerazioni apodittiche a favore della tesi della circonvenibilità del sig. COSTA già a partire dal mese di dicembre 2010, ossia in concomitanza con l’atto della sottoscrizione del testamento olografo con cui la dott.ssa ALPHA venne nominata erede dell’intera quota extralegittima, ma le conclusioni poste al termine della perizia degradano la certezza della circonvenibilità a tale data a semplice possibilità/probabilità.

Essa presenta omissioni gravi, come quella di importanti parti della documentazione medica, e distorsioni nell’interpretazione degli stessi pochi documenti esaminati; omessa in toto anche l’intera parte relativa alle numerose testimonianze di quanti conobbero il sig. Luigi COSTA.

 Inoltre è pressoché nullo nella consulenza del dr. FREILONE l’esame della documentazione clinica agli atti – relativa ai ricoveri del sig. COSTA compresi tra il 30 maggio 2011 ed il 27/12/11, data del suo decesso, e di tutta la precedente documentazione medica relativa al periodo 2006 – aprile 2011 (comprendente, tra l’altro, cinque ricoveri ordinari in ospedale, tre in P.S., innumerevoli consulenze con specialisti ed esami diagnostici).

Si osserva al riguardo come la sentenza – in modo frammentato i- ntroduce delle motivazioni, sparse qui e là, a favore della tesi che il sig. COSTA era in uno stato di “fragilità” prodromico alla circonvenzione.

A pag. 32 si avvalora al riguardo in modo del tutto infondato il fatto che “il dr. ROTUNDO, nel 2006, così lo [il sig. COSTA, ndr] aveva descritto al C.T.U., dott. ANGLESIO: “E’ sempre stato presente un habitus ansioso-depressivo che ha reso spesso necessaria terapia con antidepressivi, oltre alla indispensabile terapia internistica”. Tesi sulla quale si è ampiamente discusso dimostrandone l’assurdità oltre che l’insussistenza. Lo stesso dr. MAGGIORE, sentito a sit, ha affermato: “Prendo atto delle condizioni descritte a carico del sig. Costa dal medico di base Doti. ROTUNDO in data anteriore al 2006. Mi sorprende in quanto COSTA non mi pareva affatto né depresso né ansioso ”.

Da pag. 32 a pag. 33 la sentenza dà ampio risalto alle dichiarazioni rese a sit dal dr. MAGGIORE, che tratteggiano le condizioni mentali del sig. COSTA alla data del dicembre 2010 in modo molto lusinghiero. La sentenza le riferisce in modo passivo senza trarne alcuna logica conseguenza al riguardo, ma limitandosi ad osservare:

Riguardo alla visita effettuata, il dott. MAGGIORE, escusso in data 27 gennaio 2012, ha riferito: “Ho conosciuto il signor Costa Luigi perché ho redatto per lui un documento che attestasse il possesso della capacità di testare. Non ricordo se alla fine del 2010 o ai primi del 2011. Il mio intervento fu richiesto direttamente dal Signor Costa… Il signor COSTA è venuto da me accompagnato dalla Dott.ssa ALPHA. Era ben vestito, era una persona distinta. L’unica cosa che un po’ “ non quadrava “ era la barba non fatta da un paio di giorni. Esordì dicendo che aveva fatto l’imprenditore, dì avere accumulato un ingentissimo patrimonio, di essere molto arrabbiato con i suoi figli che si disinteressavano di lui e che intendeva estrometterli dalla sua eredità. ….Ribadì varie volte di non voler lasciare nulla ai suoi figli. Chiesi perché. Mi disse che i figli avevano avuto già molti beni nel corso degli anni, che in quel momento stavano cercando di prendersi tutto e che questo lo aveva indispettito e non intendeva tornare indietro, mi pareva assolutamente lucido. Sono abituato a valutare gli anziani. Faccio il CT per il Tribunale del lavoro. Lui era molto “ incazzato ” con i figli. Aveva una gran bella testa, la dott.ssa ALPHA è stata presente a tutto il colloquio. Non è mai intervenuta. Aggiungo che a volte le persone anziane cercano l’aiuto del proprio accompagnatore, manifestano molta dipendenza da chi li accompagna. COSTA ripeteva continuamente che era molto arrabbiato con i figli, che loro pensavano solo alle sue sostanze e che si erano sempre disinteressati di luì. Ho avuto modo di fare due chiacchiere anche con la Dott.ssa ALPHA in separata sede e ho avuto proprio l’impressione che non lo condizionasse in alcun modo. Il colloquio con la ALPHA era soprattutto per avere notizie dal punto di vista clinico e per sapere in che rapporto si trovasse con il COSTA. La ALPHA mi disse che COSTA aveva problemi ipertensivi e cardiologici, che viveva solo dopo essere rimasto vedovo; mi disse che erano diventati amici.

Il Sig. COSTA telefonicamente mi ha chiesto, due giorni dopo, se potesse indicare il mio nominativo per una specie di collegio dì controllo su questo TRUST. Io rifiutai in quanto avevo redatto il referto su dì lui. Non avrei accettato comunque. Costa mi aveva spiegato che si poteva costituire un organo terzo che fungesse da controllo. L’intento di COSTA era di far rientrare nel TRUST tutto il patrimonio, comprensivo di immobili e autovetture e conti correnti. Mi disse che il suo patrimonio era ingente e costituito da svariati milioni.

Leggo il mio referto in data 3.12.2010, e in effetti non risulta nella anamnesi una cardiopatia ischemica. Non me lo ha riferito. Ho raccolto l’anamnesi direttamente dal Sig Costa (…) Successivamente, non ho avuto altri contatti con la ALPHA. Qualche mese dopo la ALPHA mi chiese di andare a vedere COSTA per un problema di anca dolente ma poi non ci sono andato.

Con il sig. Costa siamo stati a chiacchierare per una buona oretta; era il 3.12.2010 o al massimo il giorno prima”.

*****

Esaminiamo ora le testimonianze e i documenti agli atti, i quali dimostrano come il sig. Luigi COSTA abbia sempre mantenuto una spiccata personalità, fortemente desiderosa di autonomia ed incline ad affermarla anche con atteggiamenti iracondi, e pertanto fosse tutt’altro che soggetto circonvenibile, in quanto non suggestibile.

Habitus il suo che si mantiene anche dopo il drammatico ricovero del 24 giugno 2011 per infarto miocardico, e successivo arresto cardiaco a distanza di qualche giorno: da allora infatti le sue condizioni fisiche declineranno sempre di più per l’instaurarsi della temutissima MOF, sindrome da multinsufficienza organica, ed egli decederà nel breve volgere di sei mesi, in un quadro in cui al declino fisico che avanza inarrestabile, con l’instaurarsi di un’insufficienza cardiaca, polmonare ed epatica, si accompagnerà inevitabilmente anche l’insorgere di un declino del vigore delle sue facoltà psichiche, che tuttavia non gli impedirà di mantenere un certo stato di coscienza e di collaborazione, come attestato nelle cartelle cliniche relative a quel periodo.

Dalla documentazione agli atti emerge pure il carattere fortemente attivo e primario – per usare la classificazione del Le Senne -, poco incline ai compromessi e, se vogliamo, formalmente anche rude, talora, della dottoressa ALPHA.

Insomma, tra il COSTA e la dottoressa sussistevano già in partenza le condizioni peggiori perché mai potesse realizzarsi il reato di circonvenzione che presuppone, di solito, una vittima debole ed accondiscendente ed un circonventore mieloso, capace di predisporre esche appetibili per la persona che intende plagiare e condizionare nella volontà, inducendola a compiere atti contrari ai suoi interessi.

Testimonianze in ambito medico

Il dott. Enrico MAGGIORE, fiduciario del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’intera provincia di Torino nell’ambito di tutto il personale della Pubblica Amministrazione. perizia il 3 dicembre 2010 il sig. COSTA, pochi giorni prima della costituzione del trust “Luigi Antonio COSTA”, perché il notaio DE LORENZO voleva eliminare ab initio l’insorgere di qualsivoglia contestazione da parte dei figli, sul piede di guerra contro il genitore, bramosi di porre le mani sul bottino paterno e perché questa era la prassi seguita erga omnes dal notaio nel caso di creazioni di trust..

Vi è poi stato il consulto con il dottor VOCI, specialista cardiologo, che ha potuto visitarlo in epoca successiva, ossia nei primi mesi del 2011, ed anche dopo il drammatico ricovero per infarto ed arresto cardiaco di giugno il 24/6/2011.

Occorre inoltre considerare che il sig. COSTA ebbe numerosi consulti privati, con i migliori specialisti di Torino, che potrebbero ben confermare se egli fosse o meno capace di intendere. e di volere, come si è detto.

Non solo, ma che dire delle richieste di sottoscrizione del consenso informato sia per interventi terapeutici (applicazione di stent coronarici, e defibrillatore), sia per delicati esami diagnostici (coronarografie) puntualmente avanzate dai medici ospedalieri ed ottenute dal sig. COSTA in persona? Hanno ritenuto forse implicitamente il giudice e gli inquirenti che i questi medici abbiano chiesto il consenso ad un paziente obnubilato mentalmente, o con i deficit psichici da loro affermati? Anzi il sig. COSTA nelle cartelle cliniche – anche in concomitanza di drammatici ricoveri in emergenza, in epoca ben successiva a quella del suo ultimo testamento – ossia quello del 10 dicembre 2010 – veniva definito. “paziente vigile e cosciente, collaborativo”

 

Inquietante poi il teorema sotteso alla condotta addebitata alla dott.ssa ALPHA – ed appiccicata “copia – incollata” anche all’ing. SCASSA – secondo cui l’età stessa avanzata di una persona implica circonvenzione, premesso che la frequentazione della dr.ssa ALPHA con il sig. COSTA è iniziata nel 2003, con COSTA all’epoca 72enne. Chi andrà ad informare a riguardo l’89enne Giorgio Napolitano che del CSM è addirittura Presidente della Repubblica?

Scrive infatti il PM nella condotta addebitata che si è testé esaminata che il sig. COSTA “era persona vulnerabile a causa della età”: affermazioni di questo tipo che individuano nell’età anagrafica un intrinseco deficit psichico della persona sono severamente punite dalle legislazioni di alcuni stati come discriminative, con valenze razziste, della dignità dell’individuo.

Il dott. Enrico MAGGIORE perizia il sig. COSTA il 3 dicembre 2010, pochi giorni prima della costituzione del trust, che avviene il 7/12/10 e referta (doc. n° 27):

COSTA LUIGI ANTONIO

ESAME OBIETTIVO

Trattasi di soggetto in buone condizioni generali, lucido, orientato t/s, collaborante

Giunge all’osservazione con abbigliamento consono alla situazione e ben curato.

Apparentemente eutimico, Non evidenti segni di alterazione del tono dell’umore.

Ideazione congrua alle circostanze senza spunti di fuga. Non dispercezioni in atto. Non pervasività del pensiero.

Cambiamenti posturali autonomi, deambulazione consentita con l’ausilio di bastone canadese e base allargata, senza deficit stenici.

DIAGNOSI MEDICO-LEGALE

Il periziato presenta “ASSENZA di ELEMENTI PSICO-PATOLOGICI in ATTO”

CQNCLUSIONI

IL PERIZIATO È ESENTE DA VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE E PRESENTA PIENA E COERENTE CAPACITA` DI INTENDERE E DI VOLERE.

RISUTANO PERTANTO SODDISFATTI TUTTI I REQUISITI POSTI A FONDAMENTO DELLA CAPACITA’ D! TESTARE (EX ART. 591 CC.).

(perizia medico legale del 3/12/2010 redatta dal Dr. Enrico MAGGIORE, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Presidente della Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze per la Provincia di Torino).

Sempre il dott. MAGGIORE viene sentito a SIT e conferma, riferendosi al sig. COSTA (doc. n° 28):

Mi pareva assolutamente lucido.

Sono abituato a valutare gli anziani. Faccio il CT per il Tribunale del lavoro

Lui era molto incazzato con i figli. Aveva una gran bella testa.

COSTA non mi pareva affatto né depresso né ansioso. (dott. Enrico MAGGIORE, specialista in medicina legale, sentito a SIT il 27/1//2012).

 Ed ancora il medico legale dichiara:

“Ho conosciuto il signor Costa Luigi perché ho redatto per lui un documento che attestasse il possesso della capacità di testare.

Il mio intervento fu richiesto direttamente dal Signor Costa.

Mi telefonò il signor COSTA per concordare un appuntamento.

Mi disse che il TRUST avrebbe avuto un amministratore che lui avrebbe nominato nella Dott.ssa ALPHA, riservandosi di avere comunque l’ultima parola sulla destinazione dei beni.

Ho avuto modo di fare due chiacchiere anche con la Dott.ssa ALPHA in separata sede e ho avuto proprio l’impressione che non lo condizionasse in alcun modo.

Il Sig. COSTA telefonicamente mi ha chiesto, due giorni dopo, se potesse indicare il mio nominativo per una specie di collegio di controllo su questo TRUST. Io rifiutai in quanto avevo redatto il referto su di lui.

Non avrei accettato comunque.

Costa mi aveva spiegato che si poteva costituire un organo terzo che fungesse da controllo.

L’intento di COSTA era di far rientrare nel TRUST tutto il patrimonio, comprensivo di immobili e autovetture e conti correnti.

Mi disse che il suo patrimonio era ingente e costituito da svariati milioni” (dott. Enrico MAGGIORE, specialista in medicina legale, sentito a SIT il 27/1//2012).

Il dr. VOCI, specialista cardiologo, sentito a SIT dichiara (doc. n° 29):

Un anno fa, nel 2010, ho fatto una prima visita e poi nel 2011 ho fatto due visite, una in data 13.7.2011 e una in data 17.9.2011

Nel 2010 sono stato chiamato perché il paziente era scompensato, si trattava di un paziente infartuato, portatore di pace- maker e anche di uno stent applicato tramite angioplastica.

Nel 2010 feci una visita di routine presso la sua abitazione in via Palmieri 14.

Il paziente era in una situazione stabile; credo di avere adeguato la terapia. Si trattava di un paziente diabetico e iperteso.

Dal punto di vista psichico, il signor Costa mi è sembrato lucido

Ho preso atto della situazione cardiaca per redigere la relazione; dal punto di vista psichico non ho rilevato deficit cognitivi; l’ho trovato lucido (SIT del dr. VOCI, cardiologo, del 27/1/2012)

Il medico di base dr. Pasquale MOLLICA ricorda di aver cenato con il sig. COSTA nell’aprile 2011, in occasione del suo ottantesimo compleanno, quattro mesi dopo la redazione del suo ultimo testamento (doc. n° 30):

Posso aggiungere che in occasione del suo compleanno, nell’aprile del 2011, il signor Costa invitò fuori a cena me, la ALPHA, mia moglie, la Signora TERESA VANDONE che è un’altra amica della ALPHA, un altro amico che si chiama ENZO e che è l’odontotecnico che lavora con la ALPHA, la moglie di costui e altre persone di cui non ricordo i nomi. Eravamo una decina..

Non avevo notato problemi dal punto di vista della lucidità. Sapevo che era in corso una procedura di amministrazione di sostegno (SIT del dr. MOLLICA, medico di base, del 9/2/2012).

Persino il dott. ANGLESIO, CTU nel ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno n° RG 7390/10 nella comunicazione al GT dell’ottobre 2011, con riferimento al drammatico ricovero del giugno 2011 presso l’ospedale Maria Vittoria del sig. COSTA colpito da un grave infarto, seguito a distanza di pochi giorni da arresto cardiaco e successivo impianto di defibrillatore monocamerale, osserva (doc. n° 31):

Nelle note del diario clinico si trovano pochi riferimenti al suo stato psichico e vengono registrati alcuni episodi di agitazione.

In data 4-7-11 si legge “… disorientato …” alle ore 12 ma alle 13 risulta” … paziente lucido …” e anche in data 6-7-11 i sanitari annotano “… lucido e orientato”

Analoghe annotazioni sulla “Scheda rapporto/Valutazione piano di cure”. Significativa la nota del 26-6-11″… a tratti in agitazione psicomotoria (soprattutto durante l’orario di visita)”. Annotazione che sembra essere in accordo con quanto mi era stato riferito dai sanitari del reparto che mi avevano descritto la comparsa di agitazione dovuta all’arrivo dei familiari.

(comunicazione del CTU dr. ANGLESIO al G.T. dott.ssa GIANNONE dell’agosto 2011)

 

E, successivamente ai citati gravi fatti cardiaci relativi al ricovero del 24/6/2011, in risposta allo stesso predetto CTU, la dott.ssa Alessandra CHINAGLIA, del reparto cardiologia Ospedale Maria Vittoria, il 6-7-11 rileva, come si è già osservato nell’esame della consulenza del dr. FREILONE, che i momenti di disorientamento s/t del paziente sono dovuti esclusivamente alle gravissime condizioni cardiache del medesimo (doc. n° 32):

“Il signor Costa Luigi Antonio, nato a Genova iì 20/4/1931, è stato ricoverato presso l’Unita Intensiva Cardiologica proveniente da Pronto Soccorso in data 24/6/2011 per infarto miocardico acuto in blocco di branca sinistra preesistente in paziente con pregressi infarti e angioplastiche coronariche.

All’esordio il paziente era in edema polmonare che ha richiesto ventilazione assistita. All’ecocardiogramma si documentava funzione sistolica severamente ridotta. Alla coronarografia si evidenziava ristenosi intrastent della coronaria destra ostiale e distale trattata con angioplastica e stent medicato in data 28/6.

Il successivo decorso è stato complicato da arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare trattata con DC shock con completo recupero neurologico; successivi episodi di tachicardia ventricolare anche in terapia con amiodarone per cui in data 5/7 è stato sottoposto ad impianto di defibrillatore impiantabile monocamerale.

Dal punto di vista cognitivo sono stati osservati episodi di parziale stato di disorientamento spaziotemporale durante la degenza in terapia intensiva in particolare collegati ai momenti dì gravità della situazione clinica. Il paziente è appena stato trasferito in corsia ed appare in miglioramento ma le sue condizioni rimangono critiche.

Il compenso precario e la prognosi incerta per la presenza di grave disfunzione ventricolare sinistra.

Al momento si presenta lucido ed orientato ma in condizioni di estrema instabilità emotiva per cui siamo in attesa di consulenza psichiatrica (già richiesta).” (Relazione dr.ssa CHINAGLIA del 5/7/2011, cardiologa dell’Ospedale Maria Vittoria)

Si osservi come la consulenza psichiatrica in un paziente sostanzialmente lucido, e con momenti di instabilità correlati alla gravità della situazione clinica ed al critico rapporto con i figli, fosse stata sollecitata dal CTU dr. ANGLESIO per giustificare l’ulteriore rinvio della consulenza stessa. In essa si fa esclusivamente riferimento a episodi di disorientamento in concomitanza di acuzie delle patologie cardiache, quadro ben conosciuto ed assai diffuso nell’anziano ospedalizzato, dovuto alle mutate condizioni ambientali, alle cure intensive, oltre alla sofferenza per le patologie da cui è afflitto, che, secondo i dati statistici nei pazienti di 80 anni si verifica in almeno il 50% dei casi di questi ricoverati, e che è – di norma – facilmente reversibile. Esso nulla rileva in termini di decadimento cognitivo, nel modo più assoluto.

 Al riguardo il referto della psichiatra Dott.sa DELLA TORRE del DSM ASL TO 2 dei 6-7-2011 (ore 17) referta (doc. n° 33):

Pz. Collaborante, alterna momenti di lucidità a momenti di disorientamento T/S. Deficit della memoria di fissazione. Non è possibile raccogliere dati anamnestici relativi a tali lacune mnesiche, se presenti solo dopo l’ospedalizzazione o se precedenti.

L’umore appare in discreto equilibrio…. Al momento tranquillo. Non ideazione delirante né fenomeni dispercettivi. Si consiglia di proseguire Serenase 10 gtt se agitato, Tavor 2,5 mg 1 c se insonne

Il paziente riferisce di essere rammaricato per quanto sta succedendo con i figli che, a suo dire, avrebbero richiesto il provvedimento di amministrazione di sostegno non ritenendolo più adeguato a gestire le sue proprietà” . (consulenza specialistica psichiatrica della dr.ssa DELLA TORRE dell’Ospedale Maria Vittoria)

Trattasi dunque – a giudizio della psichiatra – di un paziente in condizioni di lucidità, laddove il disorientamento s/t va attribuito sia alla grave situazione patologica che sta attraversando, sia all’utilizzo di psicofarmaci che possono provocare quest’effetto nell’anziano, specie se di suo defedato (vedasi foglietto illustrativo del Serenase).

Il dott. ROTUNDO, medico di base del sig. COSTA fino al 2006 smentisce che il suo assistito fosse affetto da patologie psichiatriche, ma si limita a descrivere un pregresso suo “habitus depressivo” nella lettera che indirizza al CTU dott. ANGLESIO, richiesto di chiarimenti:

“E’ sempre stato presente un habitus ansioso-depressivo che ha reso spesso necessaria terapia con antidepressivi “

In realtà il dr. ROTUNDO amplifica il breve periodo in cui il sig. COSTA fu soggetto a depressione, e del resto usa il termine “habitus” che nulla a che vedere con la patologia conclamata della depressione, a comprova oltretutto del fatto che, nemmeno dopo il ricovero del giugno 2011 per infarto miocardico acuto, vi è traccia alcuna nella refertazione della specialista dr.ssa DELLA TORRE di problematiche depressive del paziente.

Il dr. MOLLICA, medico di base del sig. COSTA, lo visita dopo il rientro a casa dal predetto ricovero nel luglio 2011 (siamo a a distanza di oltre sette mesi dopo la sottoscrizione del testamento olografo del 10/12/2010) e referta (doc. n° 34):

” Nel giugno 2011 nuovo evento acuto con IMA ed edema polmonare. Anche in questa occasione viene eseguita angioplastica con soddisfacente risultato, tuttavia la funzionalità del ventricolo sx risulta seriamente compromessa (FÉ 21%).

Dal punto di vista cardiocircolatorio attualmente è in discreto compenso: no dispnea a riposo, no edemi declivi, PA 115/70.

Al colloquio si presenta discretamente orientato in senso temporo-spaziale, con qualche indecisione della memoria riguardante i fatti recenti; non si apprezzano tuttavia significative alterazioni di tipo cognitivo. Ideazione e formulazione del pensiero nei limiti. (refertazione del dott. MOLLICA, medico di base del sig. COSTA, dell’agosto 2011, indirizzata al CTU dr. ANGLESIO che gli richiedeva precisazioni)

Non si dimentichi che solo qualche mese prima, a fine marzo 2011, il dr. MOLLICA, in risposta ad una richiesta di chiarimenti dei dirigenti ASL cui si era rivolto il figlio del sig. COSTA, lamentando che il medico di base del padre si disinteressasse della salute del padre, scriveva (doc. n° 35):

L’affermazione del sig. Andrea COSTA secondo la quale io non conoscerei il padre (COSTA Luigi) mio assistito, è falsa: conosco il sig. Luigi fin dal giorno in cui sono stato indicato quale medico di fiducia e conosco naturalmente la sua situazione clinica. Se ci sono dubbi al riguardo perché non consultare direttamente l’interessato (sig. Luigi COSTA; tel. 0114374136)? A mio avviso rappresenta l’interlocutore più idoneo a dirimere ogni dubbio, visto che è in grado di intendere e volere (Lettera del dr. Pasquale MOLLICA alla dr.ssa CIFALA’ del 31/3/2011)

Poco tempo prima della redazione del testamento olografo il sig. COSTA viene visitato due volte all’,ambulatorio delle Molinette della Clinica Universitaria Cardiologica. I medici stendono come al solito una lunga relazione, che spazia su tutte le patologie di cui è affetto il sig. COSTA, non fanno alcun rilevo di ordine psichiatrico, se non quando attribuiscono i due recenti episodi sincopali, entrambi verificatisi nel 2010, alla terapia farmacologica seguita che avrebbe scatenato un riflesso vasovagale causa delle sincopi stesse.

Il primo referto della visita ambulatoriale presso la Clinica Universitaria cardiologica diretta dal prof. GAITA delle Molinette) del 12/3/2010 pone infatti la seguente diagnosi (doc. n° 18, citato):

Diagnosi: SINCOPE, MALATTIA CORONARICA SENZA SINTOMI O SEGNI DI ISCHEMIA

Dr. GOLZIO

 Un successivo referto della visita ambulatoriale presso la Clinica Universitaria cardiologica diretta dal prof. GAITA delle Molinette) del 1°/10/2010 evidenzia:

Conclusione: sincope di verosimile natura vasovagale in paziente in terapia con alfalitico, cardiopatia ischemica, attualmente in fase di stabilità e buon compenso emodinamico

Prosegue la terapia in atto, ma si consiglia di riprendere l’assunzione di aspirina.

Dr. Federico FERRARIS

 Le sincopi, ossia una perdita transitoria di coscienza con impossibilità a mantenere la postura, sono infatti tra gli indesiderati effetti collaterali legati all’utilizzo degli antiipertensivi alfalitici, che vennero per questo motivo eliminati dalla terapia quotidiana del sig. COSTA.

Occorre poi osservare che il 28/10/2012, a distanza di appena due mesi dalla morte del sig. COSTA, la dott.ssa DELSEDIME, psichiatra, (la seconda delle quattro persone che incontreremo legate al comitato scientifico dell’associazione di REALE “Egida”), nello svolgere una sorta di accertamento fiscale che le era stato richiesto dallo stesso sig. REALE, per “curare” il “beneficiato” ormai morente, attesta che all’esame psichico non emergevano dispercezioni ed il pensiero era coerente e corretto (doc. n° 37). Referta infatti:

Il colloquio è risultato parzialmente inficiato dall’importante deficit uditivo sinistro. Il Sig. Costa appariva discretamente lucido ma disorientato nel tempo e verso la propria persona, mentre l’orientamento nello spazio appariva meno compromesso.

Assume svariate terapie farmacologiche (Novonorm, Plavix, Pantoprazolo, Amiodarone, Allopurinolo, Canrenoato di K, etc.) e recentemente ha effettuato diversi ricoveri e passaggi in Pronto Soccorso per scompenso cardiaco.

All’esame obiettivo psichico non emergevano dispercezioni; il pensiero appariva sostanzialmente corretto anche se a tratti emergevano velate idee di riferimento nei riguardi dei figli e delle badanti che si sono succedute nel tempo (11 in pochi mesi) e che lui stesso ha voluto allontanare.

L’umore appariva lievemente flesso, l’ansia libera di grado moderato. In particolare vengono riferiti dalla badante (presente al colloquio con il consenso del Sig. Costa) episodi di agitazione ed eteroaggressività sia diurni che notturni (più frequentemente), negati invece dal paziente.

Il sonno viene riferito disturbato, con frequenti risvegli notturni, mentre l’istinto alimentare appare conservato.

All’esame obiettivo psichico non emergevano dispercezioni; il pensiero appariva sostanzialmente corretto Dott.ssa Nadia Delsedime, refertazione di visita psichiatrica del 28/10/2011

 In pari data il paziente veniva visitato dal dott. Flavio CERRATO, internista, il quale emetteva un giudizio (doc. n° 38) per la pertinenza psichiatrica in un paziente reduce da una grave sindrome di multinsufficenza organica, per nulla risolta, in termini tutt’altro che negativi (“pensiero corretto e senza dispercezioni”), e comunque evidenziando uno stato di sofferenza organica che giustificava pienamente il disorientamento temporale e le lacune mnesiche segnalate (si badi ancora una volta, siamo in presenza di un paziente assai grave che decederà a distanza di meno di due mesi) e la sindrome caratterizzata da eretismo psichico e disorientamento è tipica in circa il 50% dei pazienti anziani, affetti da grave patologie, e soggetti a frequenti ricoveri ospedalieri (com’era il caso del signor COSTA ricoverato ben 8 volte negli ultimi sei mesi di vita per fatti acuti gravissimi).  

All’esame obiettivo psichico non emergevano dispercezioni; il pensiero appariva sostanzialmente corretto

Dai dati anamnestici raccolti con l’aiuto del dott. Mollica e, in parte, dalla documentazione esibita. si evidenziava:

  • Cardiopatia ischemica, con pregresso infarto miocardico, PTCA [angioplastica coronarica transluminale percutanea, ndr] + stent, impianto di lCD [defibrillatore, ndr], monocamerale
  • Disfunzione ventricolare sinistra
  • Ipertensione arteriosa
  • Diabete mellito tipo 2 in terapia con antidiabetici orali
  • Dislipidemia
  • Ernia inguino-scrotale sinistra
  • Varicocele
  • Ipoacusia prevalente a sinistra
  • Pregresso riscontro di necrosi della testa del femore sinistro
  • Segnalato nel settembre u.s. episodio di rabdomiolisi attribuito a terapia con rosuvastatina (poi sospesa)
  • Recenti ripetuti accessi in Pronto Soccorso per episodi di scompenso cardiaco
  • A settembre u.s. effettuata terapia antibiotica (amoxicillina-clavulanato e azitromicina) per una sindrome febbrile.

Al momento della visita il sig. Costa si presentava tranquillo e collaborante.

Il sig. Costa appariva abbastanza lucido, ma disorientato nel tempo. Dal dialogo emergevano lacune mnesiche, prevalentemente a carico della memoria recente, e traspariva probabilmente una deflessione del tono dell’umore, spesso relativo a timori e vicende di carattere familiare.

Dall’incontro emergeva, inoltre, che egli ha manifestato recentemente episodi di agitazione psicomotoria, talora con aggressività, diurni ma prevalentemente notturni.

In sintesi: episodi di agitazione psicomotoria in verosimile decadimento cognitivo, in paziente affetto da cardiopatia ischemica con disfunzione ventricolare sinistra (attualmente in discreto compenso emodinamico), diabete mellito tipo 2, compromissione delle autonomie funzionali, comorbilità. (certificazione del dott. Flavio CERRATO del 31/10/2011)

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 Esame della CTP della dr.ssa ALPHA a firma prof. Claudio MENCACCI

La perizia – agli atti – dell’autorevole prof. MENCACCI (doc. n° 39), direttore del dipartimento di salute mentale dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, e presidente della Società di psichiatria italiana, associazione storica cui afferiscono oltre 4000 specialisti italiani, tra cui un terzo circa dei titolari di cattedra universitari, esclude la dimostrabilità di qualsivoglia infermità o deficienza psichica del signor COSTA sulla base di tutta la documentazione medica agli atti. Ossia esclude il presupposto per cui si possa parlare di circonvenibilità, posto che, con buona pace del PM, una persona, pur affetta da deficit psichico limitato potrebbe benissimo non essere circonvenibile, e possedere i requisiti necessari per testare.

Il prof. MENCACCI, contrariamente a quanto affermato dal PM, non si è limitato ad escludere un deterioramento cognitivo sulla base della documentazione medica e testimoniale agli atti, ma ha più precisamente concluso che:

Sulla base della documentazione sanitaria, anche senza voler tener conto delle altre testimonianze non mediche che sembrano concordare sulla lucidità dell’anziano, si conclude che almeno fino al ricovero del 24/06/2011 non siano documentati deterioramento cognitivo, disturbi dell’umore e/o del comportamento, che abbiano reso il Sig. Costa incapace di prendere decisioni in autonomia e inconsapevole delle eventuali possibili conseguenze. (CTP del prof. Claudio MENCACCI del 28/10/2013)

Resta il fatto leggermente sconcertante per cui secondo il PM – ed anche secondo il giudice – un CTP che non controbatte un altro CTP, e nel caso in ispecie quello scelto dal PM, non è attendibile. Qui oramai siamo pervenuti nella piazza dell’anarchia illogica, all’assurdità tout court.

La CTP – intitolata come valutazione psichiatrica e geriatrica del sig. Luigi COSTA – è molto sintetica e del pari perentoria nelle sue affermazioni ed analisi

Riassume un’anamnesi generale del sig. COSTA nei seguenti termini:

Il paziente risultava affetto da grave cardiopatia ischemica in iperteso panvasculopatico. Diabete tipo II. Necrosi della testa del femore destro. Varicocele. Ernia inguino-scrotale. (CTP del prof. Claudio MENCACCI)

Per quanto riguarda l’anamnesi prossimale relativa al 2010 il prof. MENCACCI osserva:

    • Il Dott. GOLZIO, dopo visita presso l’ambulatorio della Cardiologia dell’Università di Torino il 15/01/2010 pone diagnosi: malattia coronarica senza segni o sintomi di ischemia. Nessun accenno a problemi cognitivi.
    • Il Dott. DE FERRARIS, dopo rivalutazione ambulatoriale il 12/03/2010 presso il reparto di Cardiologia dell’Università di Torino, non accenna a problemi cognitivi e/o comportamentali.
    • Il Dott. VOCI, riferendosi ad una visita al Sig. Costa nel 2010 afferma che il paziente è sembrato lucido, non sono stati rilevati deficit cognitivi.
    • Il Dott. BO, specialista Geriatra e vicino di casa del Sig. Costa dice di non averlo visitato e non esprime giudizio sulle capacità cognitive. Lo definisce “uomo burbero e di carattere ruvido nei confronti dei figli, facile agli accessi collerici”.
    • Il Dott. ROTUNDO, medico di base del Sig. Costa dal 05/02/1982 fino all’Il Dott. GOLZIO, dopo visita presso l’ambulatorio della Cardiologia dell’Università di Torino il 15/01/2010 pone diagnosi: malattia coronarica senza segni o sintomi di ischemia. Nessun accenno a problemi cognitivi.
    • Il Dott. DE FERRARIS, dopo rivalutazione ambulatoriale il 12/03/2010 presso il reparto di Cardiologia dell’Università di Torino, non accenna a problemi cognitivi e/o comportamentali.
    • Il Dott. VOCI, riferendosi ad una visita al Sig. Costa nel 2010 afferma che il paziente è sembrato lucido, non sono stati rilevati deficit cognitivi.
    • Il Dott. BO, specialista Geriatra e vicino di casa del Sig. Costa dice di non averlo visitato e non esprime giudizio sulle capacità cognitive. Lo definisce “uomo burbero e di carattere ruvido nei confronti dei figli, aprile 2006 afferma che “è sempre stato presente un habitus ansioso-depressivo, che ha reso spesso necessaria terapia con antidepressivi”.
    • Il Dott. ENRICO MAGGIORE, Medico Legale, il 03/12/2010 attesta che il Sig. Costa è in buone condizioni generali, lucido, orientato, collaborante. Non presenta evidenti segni di alterazione del tono dell’umore. L’ideazione è congrua alle circostanze. Diagnosi medico-legale: assenza di elementi psicopatologici in atto. Il periziato è esente da vizio totale o parziale di mente e presenta piena e coerente capacità di intendere e volere.  (CTP del prof. Claudio MENCACCI)

Il prof. MENCACCI passa poi in rassegna – con particolare riferimento all’aspetto psichico, i consulti specialistici ed i ricoveri del sig. COSTA nell’anno terminale della sua esistenza, il 2011, e commenta:

Nel corso del 2011 la situazione clinica del Sig. Costa si è progressivamente aggravata e sono stati necessari ripetuti ricoveri ospedalieri fino all’ultimo con exitus il 27/12/2011.

  • Il Dott. E. BRSCIC, Cardiologo il 22/02/2011 sottopone a visita cardiologia ed ecocardiogramma il Sig. Costa e non accenna a deficit cognitivi.
  • Il Dott. FERRUCCIO VIGNA, neurologo in data 18/03/2011 sottopone a visita il Sig. Costa e segnala paraparesi spastica senza menzionare deficit cognitivi
  • Il Dott. PASQUALE MOLLICA, Medico di base del Sig. Costa dall’aprile 2006 dice di aver cenato con il paziente il 21/04/2011 e di non aver notato problemi dal punto di vista della lucidità. (CTP del prof. Claudio MENCACCI)

Il CTP esamina poi il periodo di maggiore criticità del paziente, legato ai suoi ultimi sei mesi di vita, in cui si instaurerà la temutissima MOF (multiinsufficienza organica) e dà una precisa spiegazione scientifica della sindrome geriatrica caratterizzata da eretismo psichico e momenti di confusione tipica negli anziani allettati in ospedale, con pluripatologie, e trattati con più farmaci, quali certamente era il signor Luigi COSTA:

Il 24/06/2011 il Sig. Costa viene ricoverato presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino per l’aggravarsi della patologia cardiaca, con la comparsa di IMA e viene sottoposto ad angioplastica e Stent medicato, con successiva comparsa di fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco che richiedono impianto di ICD monocamerale. Nella terapia in atto a domicilio viene segnalato NOOTROPIL (Piracetam) (decadimento cognitivo).

Durante il periodo di ricovero e fino a poco prima della dimissione del 17/07/2011 si sono alternati momenti di lucidità ad altri di confusione mentale e sono comparsi a tratti disturbi comportamentali, configurando una tipica sindrome geriatrica quale il DELIRIUM definito come “disturbo dell’attenzione ad insorgenza acuta e rapida, con decorso fluttuante e nella maggior parte dei casi di breve durata (ore o giorni) fino ad un massimo di 6 mesi (abitualmente reversibile)”.

Trattasi di una vera e propria emergenza medica che interessa spesso i pazienti ricoverati, in particolare anziani. In età avanzata raggiunge percentuali più elevate (fino al 50%) in rapporto ad eventi acuti internistici o chirurgici, comorbilità, polifarmacoterapia e comporta ripercussioni su cognitività, capacità percettive e autonomia funzionale. (CTP del prof. Claudio MENCACCI)

Il prof. MENCACCI svolge pertanto le seguenti considerazioni:

Dalla documentazione sanitaria riferita al Sig. Costa, almeno fino al ricovero del giugno 2011 non emerge una diagnosi di demenza e i riferimenti a disturbi cognitivi sono vaghi e non documentati. Non è mai stata eseguita, infatti, una valutazione neuro-psicologica con apposite e validate scale di valutazione che indagassero sulle diverse funzioni cognitive, sul tono dell’umore, sui disturbi comportamentali, sulle ADL (Activity Daily Living).

Dall’anamnesi si può, forse, dedurre che il paziente presentasse una sindrome depressiva probabilmente reattiva alla situazione familiare; non sembra, comunque, siano state praticate continuativamente terapie antidepressive negli ultimi anni di vita. Nella raccolta dei dati anamnestici nel ricovero del 24/06/2011 viene segnalato nella terapia in uso a domicilio NOOTROPIL, farmaco in classe C, non dispensato dal SSN e con indicazione “deterioramento cognitivo di grado lieve nell’anziano”.

La TAC cerebrale, eseguita in occasione dell’ultimo ricovero in data 21/12/2011 pochi giorni prima dell’exitus, presenta un quadro di “marcato e diffuso ampliamento degli spazi subaracnoidei sia a livello cerebrale che cerebellare, circoscritte aree nettamente ipodense in ambito cerebellare emisferico a destra espressione di esiti parencefalici stabilizzati. Sfumata e circoscritta ipodensità della sostanza bianca periventricolare da sofferenza microvascolare cronica. Le cavità ventricolari hanno ampiezza compatibile con l’età del paziente. Le strutture della linea mediana sono in asse. Presenza di diffuse calcificazioni parietali delle arterie della base cranica, sottocorticale”. Il referto della TAC cerebrale non è sufficiente per fare diagnosi di demenza di qualsiasi eziologia.

Si ricorda che la diagnosi di demenza e comunque di decadimento cognitivo resta ad oggi “diagnosi clinica”, che può essere supportata da indagini strumentali.

Dopo l’ingresso in Cardiologia il Sig. Costa il 28/06/2011 ha firmato consensi informati per pratiche invasive di cardiologia interventistica che sono state sottoscritte dai medici di reparto. Difficile pensare che i medici abbiano sottoscritto un consenso a pratiche invasive se il paziente non fosse stato in pieno possesso delle capacità mentali. In occasione di questo ricovero il Sig. Costa ha firmato anche il consenso al trattamento dei dati sensibili.

Dopo il ricovero del 24/06/2011, nel quale si era manifestato delirium, con il ritorno a domicilio e con l’aggravarsi della patologia e delle condizioni generali può essere che il paziente abbia presentato qualche deficit cognitivo.

I medici che l’hanno visto, Dr. Voci e Dr. Mollica, riferiscono quanto scritto sopra. Non esiste nessuna valutazione cognitiva documentata. (CTP del prof. Claudio MENCACCI)

E la conclusione della CTP del prof. MENCACCI non può che essere la seguente:

Sulla base della documentazione sanitaria, anche senza voler tener conto delle altre testimonianze, si conclude che almeno fino al ricovero del 24/06/2011 non siano documentati deterioramento cognitivo, disturbi dell’umore e/o del comportamento, che abbiano reso il Sig. Costa incapace di prendere decisioni in autonomia e inconsapevole delle eventuali possibili conseguenze. (CTP del prof. Claudio MENCACCI)

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 Testimonianze in ambito non medico ed esame di varia documentazione agli atti.

 Al riguardo in sentenza a pag. 30 si dà atto del carattere burbero e tendenzialmente misantropo del signor COSTA, che, anche negli ultimi mesi di vita, come da plurime testimonianze, tra cui quella del teste VERSETTO, si rapportava anche con una certa durezza nei confronti delle badanti. Scrive infatti il giudice a pag. 30: “Altra circostanza assodata è relativa al fatto che COSTA era una persona certamente “non facile”, con un carattere burbero e scontroso. Detto suo temperamento fisiologicamente rigido e scostante, descritto dai testi COSTA Andrea e BRIGNONE Lorenza, emerge anche dal racconto di testimoni sicuramente indifferenti ai fatti, come BO Luisa, che, appunto, lo aveva definito persona che non dava confidenza a nessuno e di poche parole, e BOSSI Carlo, commercialista, che aveva assistito professionalmente la famiglia del COSTA dal 1972: “Egli era una personalità critica verso l’intero mondo. fondamentalmente pessimista. Era davvero difficile andare d’accordo con lui ed io credo di essere stata ma delle poche persone a non entrare in conflitto con lui. Persino con i figli il suo rapporto è sempre stato piuttosto problematico. Lo è stato già quando ancora era in vita la di luì moglie. In casa credo fosse un po’ padre e padrone e so che i figli, appena hanno potuto e, sicuramente dopo la morte della sig.ra BOSCHIS, se ne sono andati via da casa non riuscendo più a tollerare un’atmosfera familiare divenuta con il tempo assai pesante. Questo mi è stato riferito dai due figli dopo le questioni successorie di cui ho sopra parlato. Il sig. COSTA Luigi era molto attaccato al denaro (cfr. sit dell’11 aprile 2012). Evidentemente, tale temperamento non aveva lasciato al COSTA grandi spazi per la vita affettiva, sia dentro che fuori l’ambito familiare.”

Omette tuttavia la sentenza di evidenziare la logica conseguenza di queste considerazioni, ossia che il sig. COSTA presentasse una tipologia di carattere che era certamente la meno idonea per qualsivoglia tentativo di circonvenzione, dove, di solito, la vittima prescelta per il compimento del delitto presenta caratteristiche di intrinseca “docilità”, ed è facilmente plagiabile, e succube della volontà altrui.

 Vi sono poi agli atti due scritti del sig. COSTA, uno risalente all’epoca del testamento olografo del tutto verosimilmente, ed un altro successivo al ricovero del 24/6/2011 (infarto ed arresto cardiaco successivo durante la degenza). Il primo recita (doc. n° 40):

P.S. aggiunta per il testamento firmato in data di oggi, devo precisare che prima delle grandi offese e diffamazioni compiute dai miei figli nei miei confronti avevo deciso di disporre a favore della dottoressa ALPHA solo l’usufrutto dell’alloggio di Nervi per la grande riconoscenza e compenso per tutte le cure e per l’amicizia provata nei miei confronti tutte le volte che ne avevo bisogno”.   (Luigi Costa, scritto in data verosimilmente coincidente con quella del testamento olografo del 10/12/2010, prodotto dal sig. REALE)

Il secondo è il seguente (doc. n° 41):

“Al Tribunale di Torino

La informo che dal mese di dicembre 2010, quando i miei figli mi hanno citato presso il Tribunale di Torino, la mia salute ha subito gravi ripercussioni in termini di serenità, umore e riposo, non sono più stato bene. Recentemente ho subito un grave attacco cardiaco presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Ho ricevuto le visite dei miei figli: ho provato ad allontanarli, parchè le loro intenzioni sono di limitare la mia volontà e la mia libertà. I medici dell’ospedale Maria Vittoria mi hanno tutelato tenendomi lontano da loro”. (Luigi Costa, scritto prodotto dal sig. REALE, datato Torino, 24 luglio 2011)

Si osserva per inciso che con motivazione illogica ed infondata il giudice a pag. 48 della sentenza dubita della genuinità di questo scritto, nonostante tutto il corteo di testimonianze che vanno in questa direzione (testi PACE, REALE, ANGELORO, VISCIONE, con espresso riferimento agli ultimi mesi di vita del signor COSTA Scrive il GUP: “Ebbene, appare abbastanza improbabile che un uomo, in condizioni di salute critiche come era il COSTA in quel momento e come – peraltro – documentate dal dott. VOCI nel medesimo periodo, potesse avere scritto senza suggerimenti simile missiva che, guarda caso, faceva riferimento al costante aiuto non della dott.ssa ALPHA (come in effetti era, e come il COSTA non avrebbe esitato a sottolineare) bensì del dott. MOLLICA, effettivo medico di base dell’anziano, che, tuttavia, lo stesso vedeva piuttosto di rado, come confermato dallo stesso dott. MOLLICA nel corso della sua audizione (cfr. verbale sit del 9 febbraio 2012)”. Invece, checché ne dica il giudice, proprio in quel periodo il dr. MOLLICA si era recato in vista al signor COSTA rilasciando breve certificazione agli atti, consegnata poi al CTU dr. ANGLESIO.

 La portinaia dello stabile di via Palmieri 14 in cui abitava il sig. COSTA dichiara (doc. n° 42):

In occasione di un suo [di COSTA ndr] ricovero per problemi cardiocircolatori, avvenuto quattro o cinque anni fa, prima di recarsi all’ospedale egli mi ha dato un biglietto con i recapiti telefonici di tal Dr.ssa ALPHA Annamaria, dicendomi di chiamare questa dottoressa per qualsiasi cosa o evenienza

Il sig. COSTA ha cominciato ad avere le badanti circa un anno e mezzo fa. Per la verità ne ha cambiate molte perché era difficile andargli d’accordo” (SIT di Donatella PACE, portinaia del condominio di COSTA del 13/2/2012)

 Il sig. BOSSI (doc. n° 43), commercialista del sig. COSTA e dei di lui figli – con cui è in grande amicizia – dichiara:

“La mia assistenza come commercialista, come ho detto sopra, è iniziata nei primi anni ’70 quando seguivo, per conto della sig.ra BOSCHIS, moglie del COSTA Luigi, le vicende societarie legate alla sua famiglia ed in particolare quelle posteriori alla morte del di lei padre imprenditore. Successivamente ho seguito anche le vicende dei figli ANDREA e LUCIA su questioni ereditarie venute a galla dopo la morte della madre. In quell’ occasione ho fatto un po’ da mediatore tra i legali delle controparti e, direi, che la mai opera è stata efficace nel senso che tutte le questioni aperte tra il sig. COSTA Luigi ed i suoi due figli si sono risolte pacificamente.

Era un uomo solo nonostante che dopo la morte della consorte, avesse intrecciato delle relazioni con almeno due donne. Di queste due donne, il COSTA è sempre stato abbastanza ermetico con me. Non me ne ha mai parlato dettagliatamente. Della prima relazione ricordo che mi disse che con questa donna andava volentieri a trascorrere dei periodi nella sua casa di Nervi.

Della seconda figura femminile entrata nella sua vita credo nei primi anni 2000, mi disse semplicemente che si trattava di una dentista.

In ogni caso, dalle scarne e brevi battute che il COSTA mi faceva, ho potuto comprendere che queste relazioni erano sempre abbastanza conflittuali permeate da frequenti alti e bassi.

D’altra parte sono convinto che questa conflittualità traesse origine dal suo difficile carattere. Egli era una personalità critica verso l’intero mondo, fondamentalmente pessimista. Era davvero difficile andare d’accordo con lui ed io credo di essere stata una delle poche persone a non entrare in conflitto con lui”. (SIT del commercialista Carlo BOSSI dell’11/4/2012)

 Testimonianza del prof. Mario BO, medico specialista in geriatria (doc. n° 44), condomino dello stabile di via Palmieri in cui risiedeva il sig. COSTA:

“Per quanto posso riferire dopo la morte della mamma, Lucia e Andrea non hanno certo avuto una vita serena né trovato conforto nella figura paterna che era un burbero e di carattere ruvido anche nei loro confronti, e facile agli accessi collerici” (SIT del dr. BO, del 26/5/2012)

 A comprova inoltre dell’integerrimità della dott.ssa ALPHA è la testimonianza della signora VANDONE, che la dottoressa ha pazientemente curato per lunghi anni, ammettendola anche alla frequentazione del suo studio per lo svolgimento di piccole mansioni di segreteria, la quale formula i seguenti giudizi e le sergenti perentorie osservazioni sull’indagata (doc. n° 45):

Io per la ALPHA metterei la mano sul fuoco sicura di non bruciarla.

Lei è una persona altruista e aiuta tanti anziani per spirito di carità..

Oltre ad aiutarla nello studio io a volte vado con lei nel suo giro di visite. A volte la ALPHA mi chiede di accompagnarla in auto nel suo giro di visite, in modo che io le guardi l’auto quando non trova parcheggio. Io sono contenta di accompagnarla, così esco e mi distraggo un po’.

La ALPHA non mi ha mai detto nulla a riguardo del mio patrimonio, io e lei non abbiamo mai parlato delle mie proprietà.

Io ho già fatto il testamento ma non ho lasciato nulla alla ALPHA, ho lasciato tutto a mia nuora come voleva mio figlio

Io le ho regalato solo una pelliccia e null’altro. Non ho fatto altri testamenti né ho fatto scritti a favore della ALPHA.

Si, io avevo nascosto a casa il mio testamento ma mia nuora, qualche giorno fa mi ha chiesto di mostrarglielo e poi di depositarlo da un notaio. Io ho fatto come lei mi ha detto.

Il testamento che avevo in casa lo avevo scritto copiando quello che mi aveva scritto la ALPHA. E’ stata la ALPHA a dirmi che dovevo lasciare tutto a mia nuora”. (SIT della signora VANDONE dell’11/6/2012)

***

 Ma torniamo all’esame delle testimonianze delle persone che hanno conosciuto il sig. Luigi COSTA in vita

L’ing. Angelo SCASSA, che ha un rapporto sentimentale burrascoso con la dott.ssa ALPHA, lamentandosi per il molto tempo che lei profonde nella cura e nell’assistenza dei pazienti in difficoltà, rende il seguente quadro del rapporto dottoressa – sig. COSTA (doc. n° 46).

Il rapporto tra ALPHA e Costa era un rapporto di grande amicizia e Costa chiamava la ALPHA tutti i giorni più volte al giorno. La ALPHA spesso era anche un po’ seccata. Io più ancora perché ho una relazione con la Dott.ssa ALPHA e lei era troppo assorbita dal suo lavoro. Questa relazione è nata nel 2007. E’ una relazione burrascosa perché lei ha un carattere forte, impone i suoi ritmi e si dedica molto ai pazienti. Sulla relazione pesa anche il fatto che io soffro di crisi d’ansia e attacchi di panico. Non riesco a stare da solo in casa. La ALPHA è molto generosa e si dedica ai suoi pazienti a qualunque ora del giorno, festivi e prefestivi compresi.

Fa questo esclusivamente per generosità.

Ho visto la ALPHA arrabbiarsi con il Costa, i contrasti tra di loro erano determinati dal fatto che il Costa non era regolare nell’assunzione di farmaci. Aggiungo anche che ALPHA e Costa avevano due caratteri molto simili.

Da quando la ALPHA si è trasferita a San Mauro nel 2007, ha avviato la consuetudine d’invitare ogni domenica a pranzo il Costa, la Vandone, Menchinella che voi conoscete e qualche volta la Serralunga. Io non andavo perché non condividevo questa sua iniziativa ed anche perché in questo modo non avevamo tempo per noi due.

La vicenda di Costa comunque per me era una vera seccatura anche quando Costa era in vita perché sottraeva tempo a me e alla ALPHA.

Certamente glielo rappresentai ma lei mi diceva di capire e aggiungeva che si era comportata così anche in passato per persone molto povere. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

 Le affermazioni dell’ing. SCASSA sono di particolare importanza, perché rese spontaneamente all’inizio della sua deposizione ed evidenziano da un lato l’iperattivismo delta dott.ssa ALPHA, ed un clima di continui litigi nel loro rapporto, che resta peraltro solido, per l’assoluta empatia tra i due, e la natura anche profondamente “cerebrale” di detto rapporto, che si basa su un’incondizionata stima reciproca. In tal senso si spiegano i frequenti scontri verbali tra i due, soprattutto per la costante lamentela dell’ing. SCASSA che non sopporta i toni rudi con cui spesso si esprime la dott.ssa ALPHA, la quale presenta un carattere che, secondo il Le Senne, sarebbe inquadrabile nella categoria degli “attivi esuberanti”, ovvero in quella degli “emotivi attivi primari”, ed all’interno di questa categoria sarebbe ad un livello tra i più alti della scala, di maggiormente spiccata caratterizzazione. Persona onnivora del fare, in un mondo in cui nei vari settori professionali fioriscono i parassiti della chiacchiere, i cultori oblomoviani della flemma, del sospetto e dell’inazione, la dott.ssa ALPHA oltre a venire facilmente in conflitto con personalità a forma mentis più stereotipate, ha attirato su di sé soprattutto molta invidia, che ha suscitato per alcune manifestazioni di sviscerato attaccamento dei pazienti nei suoi confronti, com’è stato il caso del sig. COSTA, di Teresa VANDONE (la cui nuora signora GALLO l’ha accusata di essere letteralmente “morbosamente innamorata della dott.ssa ALPHA”) della signora SERRALUNGA, e di altri persone che hanno individuato nella dott.ssa ALPHA il loro unico riferimento per i loro problemi sanitari ed anche famigliari o di quotidianità in genere.

Nel caso particolare dell’ing. SCASSA essendo egli affetto, per la struttura molto cerebrale della proprio personalità, da notevole suscettibilità ed irritabilità, oltre che da una patologia retinica che si riacutizza in concomitanza di somatizzazioni ansiose, il rapporto con la dottoressa ALPHA è diventato spesso molto conflittuale, temendo egli un aggravamento della retinopatia a seguito dello stress e dell’angoscia procuratigli dai litigi che gli inquirenti hanno intercettato e trascritto, durante i quali vengono utilizzati termini particolarmente crudi all’interno di una fraseologia che non costituisce affatto alcun tipo di giudizio dell’ingegnere, ma il suo semplice modo di sfogarsi all’interno per l’appunto di un rapporto di coppia solido, ma conflittuale. Trattasi di terminologia che, verosimilmente, individui ligi a servire le istituzioni, non sono soliti ad usare nemmeno in ambiente extralavorativo, per l’imprinting” derivante a loro da una sorta di culto, a volte meramente formale, che essi nutrono nei confronti dello Stato, una sorta di obbedienza cieca all’autorità costituita, di servilismo verso il Potere, che in taluni casi si è rivelato forse anche omertoso, come attestato dal fatto che i più gravi scandali verificatisi nella Pubblica Amministrazione, sono avvenuti nonostante la presenza di forze dell’ordine e uomini di legge al seguito di politici grandi corrotti e concussori.

In questo quadro di iperattivismo da parte della dott.ssa ALPHA si colloca pure la sua opera assistenziale, che oltrepassa l’ambito strettamente medico, e può risultare ingombrante per un partner che si sente in tal modo privato della necessaria intimità di coppia, cui di solito vengono dedicati i giorni festivi: un’interpretazione della medicina in stile Cronin, e non certo in quella algida che purtroppo caratterizza gran parte dei medici attuali.

Donde le citate lamentele dell’ing. SCASSA :

Da quando la ALPHA si è trasferita a San Mauro nel 2007, ha avviato la consuetudine d’invitare ogni domenica a pranzo il Costa, la Vandone, Menchinella che voi conoscete e qualche volta la Serralunga. Io non andavo perché non condividevo questa sua iniziativa ed anche perché in questo modo non avevamo tempo per noi due. (SIT dell’ing. SCASSA del 2/8/2012).

 A circonvenire il sig. COSTA sarebbe stato poi anche l’avv. BETA, che è invece figura nota nell’ambiente dell’avvocatura torinese per l’alto impulso morale che lo ha sempre guidato nella scelta dei clienti da difendere.

 Convocato dal PM per essere ascoltato, infatti, l’indagato ha precisato (doc. n° 47) :

Intendo innanzitutto precisare che nel corso di tutta la mia professione mi sono sempre occupato anche per interesse personale anche di cause di interesse sociale che avessero ad oggetto questioni ambientali o problematiche di persone in difficoltà. Preciso anche che non si trattava di incarichi particolarmente remunerativi. Questo è importante in questo procedimento proprio perché io mi occupai del sig. COSTA quando mi fu segnalato come persona debole e meritevole di difesa.

Intendo precisare che mi sono interessato del sig. COSTA proprio per difendere i suoi diritti costituzionali.

La ALPHA mi aveva rappresentato che vi era “guerra” tra COSTA ed i suoi figli e che COSTA temeva di perdere la propria autonomia di gestione del suo patrimonio e la sua indipendenza. Questo mi fu detto dalla ALPHA ma poi Io constatai anche parlando direttamente con il sig. COSTA. Il sig. COSTA era evidentemente sofferente mentre mi diceva queste cose; Intendo dire che l’azione dei figli lo aveva molto amareggiato e anche fisicamente provato tanto che era molto dimagrito. Mi diceva che i figli non riconoscevano la bontà delle iniziative della Dr.ssa ALPHA e non si spiegava il perché. Inoltre i figli lo spingevano a riprendere la relazione con la precedente signora che lui riteneva essere invece un’approfittatrice.

Fu proprio lui a dirmi queste cose parlandomi della precedente fidanzata. (interrogatorio dell’indagato avv. BETA, del 25/7/2012)

 Tornando poi all’indole orgogliosa ed indipendente del sig. Luigi COSTA, vi sono ulteriori testimonianze, legate a testi indicati dal figlio Andrea al PM

 Una funzionaria della banca UBS, la signora CARRARO, presso cui il signor COSTA deteneva la maggior parte del patrimonio mobiliare, conferma la forte volontà del padre nel diseredare il figlio e così depone (doc. n° 48):

Ricordo che [il sig. COSTA, ndr] è arrivato al punto da chiedermi un consiglio tecnico su che cosa si dovesse fare o come si dovesse procedere per diseredare il proprio figlio. A quella domanda io gli ho risposto che la cosa migliore era sicuramente quella di rivolgersi o ad un avvocato o ad un notaio.

Anzi, poiché lui qualche volta mi aveva parlato di avere come grande amico un avvocato o, forse, un notaio, ricordo che gli dissi di parlarne con lui. Relativamente a questa persona, ricordo che mi disse che con questo avvocato o notaio che fosse, che era più o meno coetaneo, aveva un’amicizia che durava da anni e che spesso si frequentavano ed andavano anche a mangiare insieme.

Ora che racconto questo fatto, ricordo anche che io gli facevo notare che se anche avesse voluto diseredare il figlio, comunque a suo favore sarebbe stata garantita la cosiddetta quota di legittima. Ebbene, a questa mia obiezione egli rispondeva che neppure quella voleva lasciare al figlio. Insomma, il suo desiderio era quello di non lasciare davvero nulla al figlio. Ed in questo dimostrava molta determinazione.

Mi viene chiesto se tale volontà il COSTA Luigi la manifestasse anche verso l’altra figlia o esclusivamente verso il COSTA Andrea. Al riguardo non so rispondere con certezza, anche se le sue lamentele con me erano dirette direi esclusivamente con il figlio ANDREA, che, nonostante abitasse vicino a lui, si stava disinteressando a lui. Devo anche dire che spesso il COSTA Luigi diceva: “… se penso a quanto ho fatto per i miei figli e quanti soldi ho lasciato loro….. ” (SIT della signora Valeria CARRARO del 6/2/2012, impiegata presso UBS Italia, di via Mazzini, Torino, ove il sig. COSTA ha detenuto per anni il c/c di maggiore entità)

 Un’altra funzionaria bancaria, di Sanpaolo Intesa, filiale di via Santa Teresa, la signora CARRARO, ove il sig. COSTA deteneva un altro c/c sul quale farà poi defluire negli ultimi anni di vita tutto il patrimonio mobiliare prima depositato presso l’UBS, afferma (doc. n° 49), a sottolineare il carattere un po’ misantropo e molto diffidente del sig. COSTA che, sapendo frequentata la sua abitazione da persone addette alle pulizie, nascondeva tutto ciò che riteneva di valore, senza più riuscire talora a rinvenirlo:

Nell’ultimo anno egli veniva veramente poco in filiale e credo che le rituali operazioni di prelievo le facesse mediante bancomat. A tal proposito ricordo molto bene le tante volte che dovetti rifargli la tessera bancomat nell’ultimo periodo. Infatti egli mi telefonava o per dirmi che il bancomat probabilmente si era smagnetizzato o che aveva digitato il PIN sbagliato. Ripeto che molte volte ciò è accaduto ed io provvedevo a fargli avere una nuova carta bancomat

Nel parlare delle condizioni del COSTA nell’ultimo anno o anno e mezzo, ricordo che in alcune occasioni egli mi ha chiamata allarmato poiché non trovava più il suo libretto di assegni, avanzando anche l’ipotesi che gli fosse stato sottratto. Ricordo che io, questi assegni, glieli bloccavo pregandolo, però, di recarsi subito a denunciare o lo smarrimento o il furto degli assegni per regolarizzare la mia pratica.

Ogni volta che ciò è accaduto, il COSTA dopo un paio di giorni mi chiamava avvertendomi di averli ritrovati (SIT signora CORTASSA di Intesa Sanpaolo del 26/4/2013)

A conferma del carattere facilmente irascibile del sig. COSTA, la figlia LUCIA medesima dichiara che anche i rapporti con l’ex fidanzata sig.ra Renza BIGNONE, teste indicata ella pure dai fratelli COSTA, erano molto critici (doc. n° 50):

Il rapporto tra mio padre e RENZA è sempre stato molto conflittuale, alternato tra tensioni, periodi di tranquillità e frequenti litigi. RENZA e mio padre non hanno di fatto mai convissuto. Mio padre e RENZA hanno continuato la loro relazione sentimentale fino all’anno 2003. (SIT di Lucia COSTA, figlia del de cuius, del 29/3/2012)

 Anche il figlio Andrea Gregorio attesta l’esistenza di continui litigi tra padre e l’ex fidanzata Lorenza BIGNONE (doc. n° 51):

Dopo il nostro abbandono dall’abitazione, mio padre ha intrecciato una relazione sentimentale con la sig.ra BIGNONE Lorenza che abitava nello stesso stabile in questa via Palmieri. Che io sappia i due non hanno mai convissuto ma si frequentavano assiduamente.

Preciso che il rapporto tra i due era comunque conflittuale. Litigavano spesso e credo che il motivo fosse principalmente il pessimo carattere di mio padre. (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

 Addirittura lo stesso sig. REALE, amministratore di sostegno, che tanto si spenderà in seguito per diffamare e calunniare la dott.ssa ALPHA; afferma (doc. n° 52):

Sotto il profilo delle relazioni si sottolinea che il signor Costa stravede per la dott.ssa ALPHA. Del rapporto tra i due nulla conosco rispetto al passato, non credo vi sia mai stata una relazione sentimentale, forse però il Costa prova qualcosa di più che solo affetto. Nel periodo da quando il sottoscritto è intervenuto sicuramente la dott.ssa ALPHA si è rivelata utile in alcuni dei ricoveri avvenuti, soprattutto il ricovero di settembre è stato tempestivo grazie alla presenza della stessa.(relazione del sig. REALE al GT dott.ssa GIANNONE del 28/11/2011)

 Infine, il 15/2/2012, il sig. Andrea COSTA che, incredibilmente, nonostante vi fosse agli atti un testamento sequestrato dalla Procura, ma non certo confiscato, spadroneggiava in tutti gli immobili di Torino e di Genova del padre, vantandosi con il PM di aver provveduto a cambiare le serrature addirittura il giorno prima dei funerali del padre (incredibile a che punto possa giungere la cupidigia di un figlio!), reperisce e deposita in cancelleria agende-diari di suo padre e letterine dell’ex fidanzata signora BIGNONE, che paiono teleguidate dal una terza mano direttamente interessata. Molte pagine delle agende risultano strappate: da chi, ci si domanda? Si osservi al riguardo la scomparsa di tutte le agende relative al periodo precedente il 2003, che evidentemente dovevano contenere strali durissimi soprattutto contro i figli, posto che non è certo credibile che il sig. COSTA sia diventato grafomane solo dal 2003 in avanti, guarda caso dopo l’avvenuta conoscenza con la dott.ssa ALPHA. Così come stupefacente è la sparizione delle agende 2010-11 evidentemente contenenti annotazioni “sgradite” al sig. Andrea Gregorio COSTA, che ha materialmente “vagliato” il materiale rinvenuto nella casa paterna da lui attenta perquisita in vece del PM che si è “dimenticato” di disporre un accertamento irripetibile.

Il ritratto che emerge da queste brevi annotazioni scritte dal sig. Luigi COSTA è quello di un uomo gelosissimo della dottoressa ALPHA, piccato del fatto che ella si senta telefonicamente con altri amici: in particolare detesta fino a teatralmente odiarla la presenza di un certo FILIPPO, un povero cristo cui la dott.ssa ALPHA cercava di dare un minimo di aiuto a tirare avanti, in cambio di piccole commissioni e lavoretti che costui svolgeva nel suo interesse, o del medico Giuseppe GALLINA, collega della dottoressa, che COSTA semplicemente appellava “GAINA” con accento dialettale genovese.

Non si dimentichi inoltre che la signora BIGNONE, l’ex fidanzata del COSTA, dopo essere stata da costui abbandonata, fomentò in tutti i modi possibili – come si vedrà anche nell’esame successivo della documentazione – l’astio periodico del COSTA contro la dottoressa ALPHA, ma non riuscì mai a portare l’ex compagno ad una rottura dell’amicizia con la sua dottoressa di fiducia.

Emerge ancora dai diari del signor COSTA agli atti il carattere collerico e possessivo del sig. COSTA, che pretendeva un rapporto d’amicizia esclusivo con la dottoressa ALPHA, e di una reattività del pari sostenuta da parte della dottoressa che, anche in quanto donna, si vedeva maltrattata da una sorte di energumeno, sia pure a sfondo bonario, quale il COSTA certamente era, e che, probabilmente per una sorta di insicurezza emotiva tipicamente femminile, reagiva in modo vivace, con la decisione tipica di chi nella vita, sin dalla tenerissima età adolescenziale, il pane ebbe a guadagnarselo affrontando le peggiori asprezze dalla quotidianità, allontanandosi minorenne dal natio comune montano per poter studiare, e non ha certo beneficiato di ricchezze familiari, delle comodità borghesi e/o delle placide sicurezze offerte dalla Pubblica Amministrazione

In tutto questo contesto decine di volte il COSTA manifesta volontà di rottura del rapporto con la dottoressa, ed altrettante se ne ripente, visto e considerato che da 2003 al 2011 il sig. COSTA fu sempre legatissimo all’egida protettiva della dottoressa che gli dedicò molto tempo, certamente per una simpatia umana provata di fronte ad un individuo che, se da un lato era certamente un uomo facoltoso, ancorché parsimoniosissimo, dall’altro era in fin dei conti un infelice, con una famiglia certamente distrutta alle spalle, ed un incalzare ingravescente di patologie, soprattutto cardiache, anche se per lungo tempo ben compensate.

 Pietose, ci si passi il termine, le lettere dell’ex amante signora Lorenza BIGNONE (doc. n° 53), che paiono quasi – come si diceva – costruite ad arte (si consideri che costei è suggerita come teste dai fratelli COSTA):

“Io ho rinunciato – pur amandoti – a fare sesso con te, sebbene questa componente dovrebbe essere connaturata ad una relazione

La signorina [dr.ssa ALPHA, ndr] invece mi pare molto stranamente comprensiva rispetto a questa tua défaillance, così come il fatto che lei ti frequenti solo per chiacchierare.

Infatti la precedente moralità di questa signorina dimostra che “gli piace”. Con il tempo saranno chiari i veri scopi che la animano ed io non vorrei essere al posto tuo, nel profondo dei tuoi pensieri”. (“pizzino” della signora BIGNONE del 3/5/2003, prodotta dal signor Andrea COSTA, figlio del de cuius)

 La sentenza invece, senza dare alcuna spiegazione, ritiene credibile e significativa questa lettera scritta da un’alleata di ferro dei fratelli COSTA, che ambiscono ad impossessarsi dell’intero bottino paterno, e che, come emerge pacificamente dagli atti, utilizzavano come spargiletame contro la dott.ssa ALPHA la signora BIGNONE, da sempre con il dente avvelenato con il signor COSTA che l’aveva abbandonata. Si legge infatti a pag. 11: “Fedele testimonianza della fine della relazione tra il COSTA e la BRIGNONE è la lettera, molto verosimilmente manoscritta da quest’ultima, datata 30 maggio 2003, in cui la donna esprimeva all’uomo sentimenti di gelosia e, al contempo, lo metteva in guardia dai pericoli legati all”allegra compagnia.”

 Nel pot pourri prodotto dal figlio trovano anche spazio numeri telefonici ricavati dal sig. COSTA da inserzioni matrimoniali, successive al periodo relativo alla relazione con la signora BIGNONE.

 E vi sono pure un botta e risposta al calor bianco tra il sig. Luigi COSTA e la dottoressa ALPHA, che sarebbe stato meglio lasciar seppellire sotto la polvere della riservatezza, ma di cui si deve dar atto in un proc. pen. gossipparo sia pure a costo di violare la dignitas di una persona morta, per replicare alle pretese valenze che a tali appunti il sig. Andrea Gregorio COSTA vuole attribuire, e che testimoniano invece il carattere indomito dell’anziano, lontano mille miglia da quello posseduto da chi è vittima di circonvenzione

Valga per tutti un esempio (doc. n° 54):

mi hai insultato con insulti che non ho mai ricevuto in vita mia, – ritengo che non ci siano parole da aggiungere per i comportamenti che mi hanno veramente addolorato, – umiliazioni degradanti (non le ho mai sentite prima): cosa facciamo noi a letto? cosa vuoi trovare se non ti tira? sei sordo, non capisci nulla sei un soggetto neuropatico, devi andare da un neurologo. hai atteggiamenti bambineschi. non sei cresciuto” (Appunto del sig. COSTA rivolto alla dr.ssa ALPHA).

Scritto cui si può contrapporre quest’altro messaggio della dr.ssa ALPHA (doc. n° 55):

Hai finito di insultarmi, di calunniarmi (inventandoti la presenza di uomini inesistenti), di minacciare di schiaffeggiarmi, di dirmi che sarebbe meglio se io fossi una parrucchiera, e di calpestarmi nella mia dignità di medico (Lettera della dott.ssa ALPHA del 29/7/2005 datata a Genova Nervi).

 Persino l’ex compagna del sig. COSTA, la signora BIGNONE, che cercò sempre di interrompere la sua amicizia con la dott.ssa ALPHA, ricorda di averlo incontrato nel giugno 2010 in occasione delle feste di San Giovanni e di averlo rinvenuto lucido. Afferma infatti (doc. n° 56):

Dopo il 2003, io ho rivisto di persona il COSTA una volta nell’anno 2006 in occasioni delle olimpiadi invernali in cui abbiamo consumato una pizza e il 24.06.2010, in occasione della festività di San Giovanni Battista. Mi telefonò invitandomi a pranzo al solito ristorante sito in questa P.za Statuto dove egli era solito recarsi quotidianamente.

Naturalmente alcuni suoi discorsi sono caduti sulla persona della ALPHA. Ebbene il COSTA, mi confidò che la ALPHA insisteva con lui affinché le lasciasse l’usufrutto della sua casa di Genova Nervi. Anche in questo caso non approfondii questo discorso che mi parve molto personale ma anche per certi aspetti inquietante. Da parte mia, mi chiedevo come mai continuasse a stare con una persona di cui si lamentava.

Devo aggiungere che in quell’incontro, vidi il COSTA piuttosto malconcio fisicamente: nell’incedere si trascinava ed era molto lento nei suoi movimenti generali. Vedendolo in quelle condizioni gli consigliai, e questo lo feci anche in successive telefonate, di farsi visitare da un bravissimo medico geriatra che abitava al piano sopra di lui, tale BO Mario, lui mi rispose che l’avrebbe fatto.

Di fatto questo non è avvenuto e non ne so i motivi. In quella circostanza, non mi è sembrato di vederlo poco lucido. Di lui ricordo questo deperimento fisico.(SIT dell’ex fidanzata di Luigi COSTA; la signora BIGNONE del 16/2/20132)

 Addirittura la portinaia del condominio di via Palmieri, residenza del sig. COSTA, ricorda che ancora nel dicembre 2011, il mese in cui egli morì, conversava con lui ricevendo risposte adeguate alle sue domande (doc. n° 42, citato):

A casa del COSTA io vi sono andata solamente negli ultimi mesi in cui non stava bene e non poteva muoversi. Ciò è avvenuto più volte in occasione della consegna di lettere raccomandate in cui avevo necessità che mi firmasse la ricevuta. Anche nel mese di dicembre 2011, prima dell’ultimo ricovero, gli ho portato da firmare qualcosa.. Tutte le volte che andavo a casa sua scambiavo poche battute molto brevi e cioè gli chiedevo come stesse. Mi rispondeva sempre con altre brevissime battute. Da quelle poche parole non ho avuto l’impressione che non fosse lucido poiché alle mie domande – peraltro piuttosto scontate – mi rispondeva adeguatamente (SIT della signora Donatella PACE, portinaia del condominio di via Palmieri 14 del 1/2/2012)

 Analogo il ricordo del marito della portinaia, il quale, riferisce di non aver notato alcuna alterazione mentale, sebbene l’incontro fosse avvenuto a due mesi appena dal decesso del sig. COSTA, in un periodo in cui egli era fortemente defedato, e, a differenza di quanto affermato dai figli del sig. COSTA, con riferimento ad un altro incontro precedente, rammenta solo un minimo di disordine nell’appartamento; il portinaio conferma inoltre la constatazione di un carattere autoritario dell’interlocutore, tutt’altro che uso a farsi sottomettere, come riferito anche da altri testi.

L’ultima volta che ho avuto modo di vedere il sig. COSTA e di scambiare poche battute con lui, è stato circa un paio di mesi prima che morisse. In quella circostanza ero salito a casa sua per riparargli una tapparella. Era seduto su una sedia a rotelle e con lui vi era una badante. Ricordo che ad un certo punto ha ripreso la badante e costei, guardandomi mi ha fatto capire che quel suo atteggiamento verso di lei era normalissimo. In quell’occasione, il sig. COSTA non mi è sembrato fuori di sé

Prima di quella volta, vi è stata un’altra occasione in cui sono salito a casa del COSTA, ma non vi sono entrato in casa perché sono rimasto solo all’entrata e per pochi istanti giusto il tempo di accompagnare da lui un altro inquilino, il Dr. RISSO che abita nell’alloggio sottostante e che aveva avuto dei problemi di perdite d’acqua dal suo soffitto. Ecco, quella volta io sono rimasto solo all’entrata. Ho avuto modo solamente di vedere un po’ di disordine. Era il tipico disordine di una persona che vive da sola e che è privo della presenza femminile che in genere si occupa dei lavori domestici (SIT del sig. VERSETTO, marito della succitata portinaia, del 13/2/2012)

 Il sig. BOSSI, il commercialista del sig. COSTA e dei suoi figli – di cui è particolarmente amico, al punto che, non appena venne richiesto di fornire i certificati catastali degli immobili dallo studio del notaio DE LORENZO (per la necessità di far confluire detti beni nel costituito trust), corse a riferire la richiesta ai due fratelli, in piena violazione di ogni privacy- ricorda che nella seconda metà del 2010 i ragionamenti del sig. COSTA erano lucidi, anche se egli appariva affaticato nel conversare (doc. n° 43, citato):

Poi vi è stata qualche successiva telefonata fino all’ultima che ricordo essere stata subito dopo il periodo feriale del 2010. In quell’occasione la conversazione telefonica è stata breve ma mi è bastato per capire dalla sua voce di avere quale interlocutore una persona stanca ed affaticata. Fu una telefonata breve ma da essa ho potuto avere la percezione che fosse affaticato oltre che nel parlare anche nel pensare. Non posso dire che i suoi brevi e scarni ragionamenti non fossero lucidi, ma sicuramente appesantiti e con una certa difficoltà espositiva. SIT del dott. Carlo BOSSI, commercialista di COSTA e dei suoi figli, dell’11/4/2012)

 Nel 2010 il sig. Luigi COSTA, secondo il condomino sig. RISSO, amico del figlio Gregorio Andrea, e da questi anch’egli suggerito come teste al PM, era in condizioni mentali di lucidità (doc. n° 58):

In quell’incontro, io ed il geom. MONZEGLIO non scambiammo molte parole con il COSTA. Costui, ricordo, era vestito adeguatamente con giacca e cravatta. Al momento egli era solo in casa. [il riferimento è all’anno 2010, come meglio in separata nota precisato dal sig. RISSO stesso, ndr]

Dalle poche parole proferite dal COSTA, sinceramente mi è parso una persona lucida, (SIT del condomino sig. Daniele RISSO del 3/2/2012)

Viceversa ben diversa è l’immagine che resta impressa allo stesso condomino RISSO, che pure si dichiara stranamente in relazione ancora con Andrea Gregorio COSTA, figlio del signor Luigi, all’epoca da 25 anni esatti allontanatosi dalla casa paterna. E’ la triste immagine del signor COSTA morente. Leggiamo infatti qui di seguito:

Come ho appena detto, a settembre [data poi rettificata dal teste in quella del 29/11/11, ossia a meno di un mese prima della morte di COSTA] mi sono recato a casa del COSTA che era seduto in una carrozzina. In casa vi era una badante di piccola statura che non era di nazionalità italiana. Mi sono rivolto al COSTA proferendo poche parole e cioè dicendogli di provvedere a fare la denuncia per la perdita del bagno che ancora non era stata fatta. Ricordo che il COSTA non mi ha dato una risposta chiara. Credo che si sia limitato a guardarmi. (SIT del condomino sig. Daniele RISSO del 3/2/2012)

Del resto la situazione clinica del sig. COSTA a fine 2010, in coincidenza del suo ultimo testamento, presentava una condizione di buon compenso a livello cardiaco, né alcun medico si era mai sognato di rilevare un problema di pertinenza psichiatrica, sia a livello di patologia, sia di deficit.

 L’indagato avv. BETA ha specificato (doc. n° 47, citato):

Quando lo [il sig. COSTA, ndr] vidi la prima volta…   Lo vidi a casa sua e si muoveva autonomamente o forse aveva solo il bastone. Dal punto di vista della lucidità era assolutamente lucido e determinato nel voler escludere i figli dall’eredità. Questo lo sapevano tutti…. (interrogatorio dell’indagato avv. BETA, del 25/7/2012)

Ricordo in proposito che un vicino di casa del sig. COSTA, come i figli hanno scritto nel ricorso per A.S., ha diagnosticato senza visitarlo segni di Parkinson a carico del COSTA. Evidentemente si tratta di amici dei figli del sig. COSTA. (interrogatorio dell’indagato avv. BETA, del 25/7/2012).

Si osservi peraltro che il medico citato dai figli del sig. COSTA, il prof. Mario BO, ha seccamente smentito di aver formulato diagnosi di morbo di Parkinson a carico del sig. COSTA nel corso del SIT cui si è sottoposto.

 Significative sono anche le seguenti due testimonianze rese dal sig. MENCHINELLA, e dall’ing. SCASSA, i quali agli occhi della Procura hanno certamente la grave colpa di essere persone, a vario titolo amiche della dottoressa ALPHA, ma che si limitano a riferire semplicemente quanto attestato dai medici che ebbero in cura il sig. COSTA.

Il sig. MENCHINELLA, amico del sig. COSTA, riferisce (doc. n° 59):

L’ho visto l’ultima volta il giorno che è morto al CTO. Era molto lucido e mi ha riconosciuto. Ero andato cori la dott.ssa ALPHA che voleva prendergli l’impronta dei denti che gli avevano perso all’ospedale. Mi disse OH! CIAO, MAURI! E’ arrivato un dottore che ha cacciato fuori la ALPHA mentre gli prendeva l’impronta. Non lo vedevo da un paio di mesi

Preciso che COSTA io l’ho visto sempre molto lucido. Lo dico perché l’ultimo giorno mi ha riconosciuto.

Con COSTA si ragionava di tutto e a mio parere era una persona lucida (SIT del signor MENCHINELLA del 20/6/2012)

L’ing. SCASSA riferisce (doc. n° 46, citato):

Io ero a conoscenza di tutte le sue patologie perché la ALPHA me ne parlava e so che nel 2007 già soffriva di diabete mellito trattato con metaformina. Si tratta di un medicinale molto difficile da gestire perché un dosaggio sbagliato può provocare danni irreparabili.

So anche che nel 2007 fu ricoverato al San Giovanni Bosco per l’inserimento di molteplici stent coronarici.

Era una persona con molteplici problemi di salute ma conduceva una vita completamente autonoma. (SIT ing. Angelo SCASSA, del 2/8/2012)

Ed ancora:

Non ricordo a carico del Signor Costa di problemi di memoria o di disorientamento. Ricordo che l’unico argomento che Costa trattava sempre con me erano i suoi problemi con il commercialista e con le banche. Non si fidava del suo commercialista. Ricordo che aveva tre banche diverse. Ricordo che mi parlava spesso di un tale Beltrame che non so in quale banca lavorasse, ma del quale non si fidava assolutamente. Di Beltrame mi diceva che voleva fargli comprare delle obbligazioni facendogli vedere che il tasso era più alto dei Bot; inoltre erano obbligazioni non quotate sul Sole 24 Ore. (SIT ing. Angelo SCASSA, del 2/8/2012)

Costa il 7.12.2010 [giorno della costituzione del trust, ndr] era lucido, tranquillo e sapeva perfettamente ciò che faceva, non era rimbambito affatto. (SIT ing. Angelo SCASSA, del 2/8/2012)

 Poi l’ing. SCASSA individua un preciso momento in cui, a suo avviso, incominciò un declino, seppure limitato, delle capacità cognitive del sig. COSTA.

Preciso che il Sig. Costa cambiò completamente dopo il giugno del 2011. Cominciò a non deambulare più dal giugno 2011, anche se la carrozzina era già presente in casa sua.

Ho notato uno scadimento delle facoltà intellettive di Costa – tra il limitato e il molto limitato – dopo il ricovero al Maria Vittoria per infarto, nel giugno 2011 (SIT ing. Angelo SCASSA, del 2/8/2012)

Di particolare importanza appare la precisazione formulata dall’ing. SCASSA circa il mutamento delle condizioni di lucidità mentale del COSTA dopo il grave episodio (infarto e successivo arresto cardiaco che rese necessario il ricovero del 24 giugno 2011 al Maria Vittoria): l’ingegnere precisa che notò da quel fatto acuto uno “scadimento delle facoltà intellettive del sig. COSTA tra il limitato e il monto limitato”, con una pignoleria di precisazione verbale, che fa da contraltare alla nettezza con cui invece ha definito – a suo dire – lucide le condizioni mentali precedenti.

Si deve a questo punto osservare che il PM e lo stesso Giudice hanno voluto porre un’enfasi particolare sull’epiteto “rimbambito” che in una conversazione intercettata l’ing. SCASSA affibbia al sig. Luigi COSTA, e l’occasione è buona per porre alcune precisazioni sui limiti di validità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che con enfasi straordinaria vengono riportare nella sentenza, spesso anche con effetto di grottesco autogol per il giudicante, come nel caso della signora SERRALUNGA:

Nell’ambito del SIT dell’ing. SCASSA si legge poi quanto segue:

L’ufficio contesta al teste la conversazione ambientale n. 382 del 25.2.2012, dandone lettura nella parte in cui SCASSA dice “mettiamo caso che COSTA fosse rimbambito, Beh… io da quando lo conosco che era rimbambito …..” , il teste dichiara: mi sembra strano di avere detto quella frase. Si procede all’ascolto e alla lettura integrale della conversazione ,il teste dichiara: dico che Costa era rimbambito da quando lo conosco perché dopo l’ennesima litigata con la Dott.ssa ALPHA volevo in questo modo rinfacciarle la enormità di tempo che aveva dedicato a seguire non sotto l’aspetto medico il suo paziente.

Orbene anche qui, sottolineare con forza l’uso distorto e decontestualizzato delle intercettazioni fatto dagli inquirenti.

Tanto per cominciare l’ing. SCASSA ha in precedenza, nello stesso SIT, affermato di essere tendenzialmente un misantropo, come verbalizzato, aggiungendo di avere poca stima del genere umano, che – a suo dire – vive in modo superficiale e tende poco all’attività teoretica, ossia a quella logica, rifacendosi ad una definizione crociana: insomma, per l’ing. SCASSA l’humanum genus non ha attitudine alcuna all’intellettualità, e segnatamente al pensiero profondo, e questo indipendentemente da qualsivoglia forma di erudizione esso possieda.

 Occorre poi sottolineare che l’ing. SCASSA usa spesso un linguaggio molto colorito, proprio per il suo intrinseco scarso apprezzamento del genere umano, come emerso da un’intercettazione telefonica in cui egli si esprime con violenza verbale, usando termini irriferibili, nei confronti dell’ex Procuratore Capo, da poco dimessosi dall’incarico, il dott. CASELLI.

Infatti tra le intercettazioni trascritte agli atti, ne trovano posto una serie – tutte riferite al 31//1/2012, giorno della quadruplice perquisizione di casa – studio – autovettura e personale della dott.ssa ALPHA, all’inizio delle indagini, in cui l’ing. SCASSA, appresi gli accadimenti della giornata, li commenta nei termini seguenti che vengono anche riferiti in modo scandalizzato dalla PG. Leggiamo infatti (doc. n° 60):

Si ritiene significativo far presente che questa P.G., durante l’intercettazione dell’utenza cellulare in uso all’Ing. SCASSA, ha ascoltato una serie di telefonate, avvenute dopo l’esecuzione della perquisizione eseguita presso l’abitazione e lo studio della dott.ssa ALPHA, nel corso delle quali, lo SCASSA pronuncia pesanti ingiurie verso il magistrato procedente e verso il Procuratore dott. Caselli.

  • Telefonata nr.81 del 31.01.12 ore 20.15 sull’utenza 33….

Scassa parla con la ALPHA. Lei piange e si lamenta che le hanno portato via tutto. Lui le dice che domani andrà in tribunale a spaccare la faccia alla Ruffino perché i magistrati sono dei bastardi e queste sono cose che non si fanno neanche ai cani

  • Telefonata nr.818 del 31.01.12 ore 20.22 sull’utenza 33…..

Domani mattina vado io da Caselli e lo vado ad abbrancare quel pezzo di merda rintronato, quel puttanone mafioso, meriterebbe due colpi alla testa e lo fan sparire anche quello li. (relazione della PG del 2012 agli atti nel proc. pen. n° RG  1016/12)

Motivo per cui l’aggettivo “rimbambito” affibbiato in una conversazione dell’ing. SCASSA con la dott.ssa ALPHA, non ha certo valore diverso da quello del sinonimo “rintronato” che egli rifila all’ex Procuratore Capo Giancarlo CASELLI in un’altra conversazione intercettata.

Per inciso si commenta che l’ingegnere era “scocciato” per il molto tempo che la dott.ssa ALPHA aveva in passato dedicato all’amico Luigi COSTA, così come egli era rimasto vivamente amareggiato per il comportamento del dr. CASELLI in una vicenda giudiziaria che lo riguardava direttamente.

Si osserva inoltre che l’ing. SCASSA è sempre stato totalmente convinto dell’innocenza della dott.ssa ALPHA, come emerge da un numero vasto di telefonate che egli scambia con lei, quando a tarda sera del giorno delle plurime perquisizione subite, il 31 gennaio 2012, appena appreso dell’accaduto, e non immaginando ovviamente di essere intercettato, si scaglia duramente contro gli inquirenti con epiteti irriferibili, trascritti agli atti, manifestando tutto lo stupore per un’azione che giudica evidentemente come inaudita, alla stregua di un autentica persecuzione giudiziaria

In ogni caso, l’irritazione dell’ing. SCASSA nei confronti del Procuratore CASELLI si spiega con il fatto che nel 2004, a seguito sella morte di suo padre, il PM dott.ssa MASIA aprì il proc. pen. 24119/06 a carico dei nove medici (tra cui due baroni delle Molinette che lo ebbero in cura), mentre il PM che le succedette nel 2008, il dr. FERRANDO, richiese a tempo di record, in meno di un mese, l’archiviazione, adagiandosi passivamente alle conclusioni dei CTU che pure avevano rinvenuto a carico dei medici delle Molinette indagati una di quantità impressionante errori.

In breve, al padre dell’ingegnere nella Clinica Medica del prof. EMANUELLI non venne riconosciuto un addome dolente acuto e durante 25 giorni di ricovero nella Rianimazione del prof. RANIERI il paziente ebbe un aumento sbalorditivo del peso corporeo, passando da 51,5 kg ad esattamente 80 kg, dati delle cartelle cliniche, con un incremento dunque di esattamente 28,5 kg di peso, dicasi ventotto virgola cinque chilogrammi.

Tuttavia un giudice dalla schiena diritta, il Il GIP MORONI, ordinò le imputazioni coatte, confermate successivamente dal GUP dr. BEVILACQUA nei seguenti termini, a carico dei nove medici emettendo la seguente ordinanza (doc. n° 61):

del reato di cui all’art. 113 [COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO], 589 c.p.[OMICIDIO COLPOSO ndr], perché cagionavano per imprudenza, negligenza, imperizia, la morte di SCASSA ALDO, in particolare perché nella loro qualità:

EMANUELLI: di direttore della II Clinica Medica Universitaria presso l’Ospedale San Giovanni Battista – Molinette di Torino, responsabile del Reparto;

SACCHI di medico in servizio presso il Pronto Soccorso Ospedale S. Giovanni Battista – Molinette di Torino

BARON e BIGO: medici in servizio presso il suddetto reparto;

VIALE, TROMPEO, PASERO e COTOGNI: di medici in servizio presso la III Clinica di Anestesia e Rianimazione – CAR dell’Ospedale S. Giovanni Battista – Molinette di Torino;

In relazione al ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino di SCASSA Aldo in data 23/02/2004 – ricoverato in quanto evidenziava nausea, inappetenza e malessere generale associato a dolore dell’ipocondrio sinistro, lamentato da alcuni giorni – , la dr.ssa SACCHI in sede di Pronto Soccorso di Medicina, diagnosticava, erroneamente, un’insufficienza renale, non valutando correttamente i risultati dell’esame radiografico al torace eseguito; non diagnostica, in tempo utile, la patologia di cui soffriva il paziente, ossia l’occlusione e subocclusione intestinale,

il prof. EMANUELLI e i dottori BARON e BIGO, in sede del reparto di Clinica Medica, non diagnosticavano, in tempo utile, la patologia di cui soffriva il paziente, ossia l’occlusione e subocclusione intestinale, non facendo effettuare, nei primi tre giorni di ricovero, esami di pertinenza gastroenterologica e non valutando correttamente i risultati dell’esame radiografico al torace eseguito; non valutando correttamente il referto ecografico dell’addome, e neppure i due episodi di vomito di materiale fecaloide verificatisi; non prescrivevano il digiuno al paziente; sicché lo SCASSA, a seguito di vomito fecaloide dovuto al prolungato perdurare dell’occlusione aggravato dal tentativo di alimentarlo, contraeva una polmonite ab ingestis; e solo in data 26/02/2004 venivano effettuati esami diagnostici a carico dell’apparato digerente (TAC, EGDS, RX ADDOME) e alle ore 22.00 del medesimo giorno veniva effettuato un intervento chirurgico d’urgenza il cui referto confermava la diagnosi di “occlusione digiuno-ileale da due briglie strozzanti, una a livello del digiuno medio, più tenace, con modesta sofferenza ileale. Sezione delle due briglie

Successivamente all’intervento, lo SCASSA veniva trasferito presso il reparto di terapia intensiva del Prof. RANIERI, dove rimaneva ricoverato per alcune settimane e ove veniva effettuata da parte del prof. RANIERI, dei dott.ri VIALE, TROMPEO, COTOGNI e PASERO una non corretta terapia idratante, con imbarco di quantitativi eccessivi di liquidi, che causava edema polmonare e grave scompenso idrico non verificato da un’attenta rilevazione del peso corporeo; venivano inseriti due tubi di drenaggio in entrambe le cavità pleuriche (procedura terapeutica non corretta); non veniva approfondita la progressiva ingravescenza del quadro bilirubinemico; non veniva applicata in modo corretto la ventilazione meccanica;

Cosicché il quadro clinico del paziente, condizionato in peius dalle condotte dei sanitari suindicati, determinava l’evoluzione negativa fino alla morte dello stesso avvenuta 2.4.2004 per grave insufficienza multi organo, per il verificarsi di due episodi di emorragia delle varici, edema diffuso, stress respiratorio e cardiaco. (ordinanza n° del GIP del Tribunale di Torino dr. MORONI ex art 404 comma 4 c.p.p. del 2/8/2009)

Orbene, in occasione della prima udienza dinanzi al GUP nel gennaio 2010 il PM dr. FERRANDO, che aveva richiesto l’archiviazione con poco più di una scarna paginetta, un vero insulto alle indagini, considerata la presenza di un fascicolo di oltre 2000 pagine, senza nemmeno, ad esempio, porsi minimamente il quesito di come fosse possibile per un paziente aumentare di oltre 28,5 kg di peso in meno di un mese per le scriteriate idratazioni subite, fregandosene bellamente del fatto che tutti i nove medici imputati avevano richiesto di essere interrogati, comunicò subito che in ogni caso egli avrebbe richiesto l’assoluzione per tutti e nove costoro.

Dichiarazione di certezza dell’innocenza degli imputati che suonava invero come un autentico pugno nello stomaco e configurava il PM, che certamente è una parte del dibattimento, come parte per così dire faziosa, schierata a priori, non certo nell’interesse della collettività, ma a difesa di istituzioni forti come le Molinette, collocandosi aprioristicamente dalle parte del più potente ospedale di Torino.

Per questi motivi l’ing. SCASSA si rivolse subito dopo la dichiarazione del PM al Procuratore Capo, chiedendo la sostituzione del dr. FERRANDO per le predette affermazioni, sconcertanti secondo la logica ed il buon senso comune, che non riesce a comprendere come sia possibile che la stessa persona formuli le imputazioni e contemporaneamente richieda, quasi in contemporanea l’assoluzione degli imputati.

Si noti che lo stesso PM si era peraltro offerto dimissionario di suo.

Esistevano dunque tutte le condizioni per una sua sostituzione.

Il dott. CASELLI invece rispose tempestivamente – ad avviso dell’ingegnere in modo molto burocratico ed in totale dispregio della morte di un povero cristo – schierandosi subito in un’aprioristica difesa delle istituzioni, indirizzandogli la seguente lettera (doc. n° 62):

Con riferimento al proc. pen. n. 24119/06 RGNR concernente la morte di Aldo SCASSA.

Letta l’istanza dell’ing. Angelo Scassa in data 2/2/10 che si conclude con la richiesta di sostituzione del PM dr. Giuseppe FERRANDO.

Letta altresì la nota odierna del predetto PM che si conclude con la dichiarazione di volersi astenere ex art 52 cpp;

Ritenuto, in base alle informazioni acquisite [sigh, testualiter!], che non sussistono elementi che possano in qualche modo giustificare l’accoglimento della richiesta dell’ing. Angelo Scassa, non apparendo sotto alcun profilo “censurabili” la condotta e gli atteggiamenti processuali del dr. FERRANDO;

Ritenuto altresì (e pertanto) che non sia ravvisabile ragione di convenienza alcuna tale da concretizzare un’ipotesi di eventuale astensione meritevole di considerazione e accorgimento;

PQM

Delibera che il dott. Giuseppe FERRANDO continui ad espletare l’incarico di PM nel procedimento penale in oggetto.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Procuratore Capo Gian Carlo CASELLI

Appare pacifico che la risposta dell’allora Procuratore Capo fu piuttosto sconcertante, confermando come il sentire delle persone razionali – ed aggiungiamo, anche della gente comune – sia in questo caso lontano anni luce dalla sua.

E’ inoltre piuttosto strano che la risposta del dr. CASELLI si basasse non già solo ed esclusivamente sull’esame degli atti dell’operato del PM, ma anche “sulla base delle informazioni acquisite”, come se ancor di più si volesse rimarcare la distanza tra alte sfere della magistratura inquirente, con un riferimento misterioso a fatti occulti (“le informazioni acquisite”), una sorta di allontanamento della giustizia trasparente, nel senso che spiega chiaramente quello che fa, pur vagheggiata dallo stesso Procuratore.

Si aggiunga il fatto che l’ex Procuratore Capo ha spesso invitato in interventi televisivi a svariati programmi e talk show i cittadini vittime di estorsioni della malavita a denunciare i fatti, dimostrando coraggio civico, ma dimenticandosi che, mentre lui attraversava la città facendo la spola casa – Tribunale con un corteo di autovetture blindate, i poveri cristi destinatari del suo invito non hanno scorta alcuna, per la serie che forse il coraggio manca da un’altra parte, quella più elevata delle istituzioni, visto che il binomio istituzioni – uomini che le rappresentano viene normalmente fuso in un monomio. Il generale Dalla Chiesa sembra avesse al riguardo le carte più in regola, vista la sua tragica fine senza scorte.

In ogni caso, nella primavera 2013, dopo un intervento del presidente del Senato in televisione alla trasmissione Servizio Pubblico sulla Sette, che ha svolto un ragionamento in astratto, il Procuratore Capo di Torino ha richiesto l’intervento formale del CSM, sentendosi chiamato in causa e forse diffamato dal giudizio del sen. GRASSO. Se egli fosse stato oggetto di un’intercettazione ambientale nel momento in cui ascoltava il programma di Santoro, vi immaginate che espressioni mai ne sarebbero emerse nei confronti dell’ex collega?

Tacciamo poi del fatto che l’impianto accusatorio messo dal dr. CASELLI e dal suo pool contro il presidente Andreotti è stato ampiamente smontato nei tribunali, Corti d’Appello e Cassazione, donde il termine “casellismo” coniato da un senatore della Repubblica per indicare il suo procedere a vuoto, sconfessato dai Giudici.

Non solo, ma richiesto espressamente di esprimersi sulla circostanza se il COSTA all’epoca in cui lo frequentò fosse rimbambito o meno, l’ing. SCASSA ricorda di aver testualmente dichiarato che gli era difficile esprimersi nel merito, posto che lui ravvisava un rimbambimento in atto, per certi versi, sia a carico del Presidente della Repubblica Napolitano, sia a carico del Procuratore Capo, il dott. CASELLI. Tale passo delle sue dichiarazioni, pur non risultando nella trascrizione del verbale dell’audizione a sit, dovrebbe ritrovarsi nella registrazione – se esiste – della testimonianza, e si precisa che queste affermazioni sono antecedenti alla risposta sullo stato mentale del sig. COSTA.

La concezione dell’ing. SCASSA dell’integrità mentale implica invece la capacità di possedere in modo integro le 12 categorie della critica del ragion pura di kantiana memoria, ed in particolare sul pieno possesso della tredicesima categoria, quella dell’io che avverte se stesso come pensiero in atto.

La concezione dell’ing. SCASSA dell’integrità mentale implica invece la capacità di possedere in modo integro le 12 categorie della critica del ragion pura di kantiana memoria, ed in particolare sul pieno possesso della tredicesima categoria, quella dell’io che avverte se stesso come pensiero in atto.

L’ing. SCASSA conferma – sotto una visione strettamente filosofica – di ritenere rimbambita la quasi totalità del genere umano, che agisce sulla base di convenzioni, superficialmente, senza possedere in alcun modo capacità di pensiero autentico ed acuto.

 Ritornando alle condizioni mentali e volitive del sig. COSTA, la signora Valeria CARRARO, funzionaria di Banca UBS, filiale di Torino, in via Mazzini, viene suggerita come teste dal sig. Andrea COSTA al PM e conferma però lo stato di piena lucidità in cui si trovava il di lui padre e la sua determinazione nel volerlo a tutti i costi diseredare (doc. n° 48, citato).

Mi viene chiesto se tale volontà [di diseredare il figlio Andrea, ndr] il COSTA Luigi la manifestasse anche verso l’altra figlia o esclusivamente verso il COSTA Andrea. Al riguardo non so rispondere con certezza, anche se le sue lamentele con me erano dirette direi esclusivamente con il figlio ANDREA, che nonostante abitasse vicino a lui, si stava disinteressando a lui. Devo anche dire che spesso il COSTA Luigi diceva: “… se penso a quanto ho fatto per i miei figli e quanti soldi ho lasciato loro….. “. Ecco in questi discorsi intendeva dire che forse entrambi i figli l’avevano abbandonato. Legato a questo argomento, spesso mi confidava anche che sarebbe davvero stato contento di trovare una persona che si potesse occupare di lui e che gli desse anche tutto l’affetto e l’interesse che i figli non gli davano. In altre parole era molto preoccupato dalla solitudine in cui versava. Quando faceva questi discorsi devo dire che era molto lucido e determinato. (SIT della signora Valeria CARRARO del 6/2/2012)

Il discorso sul voler diseredare il figlio ANDREA, il COSTA Luigi me ne parlò prima dell’episodio della delega o procura [il riferimento è alla delega concessa all’ing. SCASSA di cui all’esame della condotta successiva , ndr].

Negli ultimi contatti che ho avuto telefonicamente con lui, ricordo la sua autocommiserazione. Si lamentava che stava davvero male e che la solitudine in cui era stato lasciato, acuiva ancora di più il suo malessere generale. Questa è la sensazione che avevo.

Non mi pareva sicuramente una persona che fosse poco lucida e presente. Parlerei più di uno stato che definirei di depressione che lo portava a non avere tanto più voglia di reagire. Mi pareva una persona che si vedeva cadere il mondo addosso. (SIT della signora CARRARO del 6/2/2012)

 Anche la signora CORTASSA, funzionaria della filiale di via Santa Teresa, presso cui il sig. COSTA deteneva negli ultimi anni un conto corrente con un importo di circa 3 milioni di euro, lo ricorda come persona molto lucida (doc. n° 49, citato)

Ho lavorato presso la banca Intesa SanPaolo fino al 31.12.2011 e poi sono andata in pensione. Ho sempre lavorato praticamente all’agenzia sita in Via Santa Teresa in qualità di gestore personal. In altre parole gestivo il patrimonio dei clienti privati.

Sì ho conosciuto il sig. COSTA Luigi che mi pare sia deceduto alla fine dell’anno scorso. Premetto con il precisare che io il COSTA l’ho conosciuto dopo che egli aveva estinto il proprio c/c che aveva acceso presso la banca UBS e sul quale deteneva il suo cospicuo capitale mobiliare che si aggirava intorno ai tre milioni di Euro e che aveva trasferito su un nostro c/c.

Il COSTA, quando ha portato questo ingente patrimonio in filiale, era persona molto lucida ed interessata ai suoi investimenti anche se, devo dire, è sempre stato piuttosto restio ad investire. (SIT della signora Giuseppina CORTASSA, funzionaria della filiale Intesa Sanpaolo, dove il sig. COSTA deteneva il suo c/c di maggior consistenza patrimoniale del 24/6/2012):

 Il Notaio DE LORENZO, per mezzo del quale viene costituito il trust Luigi Antonio COSTA, conferma il pieno stato di lucidità del sig. COSTA e la circostanza che egli gli consigliò di sottoporsi a perizia medico legale esclusivamente per motivi di prassi e per prevenire eventuali contestazioni da parte dei figli (doc. n° 63):

Preciso che quando mi trovo in presenza di persone anziane che si accingono a stipulare atti importanti chiedo sempre un certificato che mi attesti la salute psicofisica. Lo feci anche nel caso del Signor Costa, come prassi, non perché io avessi notato qualcosa che non andasse bene.

Le mie impiegate ancora lo ricordano come persona lucidissima e molto educata (SIT del notaio DE LORENZO del 9/2/2012)

 Addirittura la figlia del de cuius, signora Lucia COSTA, incredibilmente conferma che nelle telefonate successive al mese di agosto 2010, e dunque ricompense nel periodo in cui egli redasse il testamento olografo (10 dicembre 2010), non poté notare alcuna variazione nelle condizioni di abituale “lucidità e correttezza logica” del padre.

La si buon ben capire: le scappa di dire la verità perché vuole sottolineare come il fatto di non essersi mai curata dal padre dipendesse dal suo pessimo carattere e dai numerosi torti che egli deliberatamente – e con quindi con forte e precisa lucidità e volizione – le avrebbe inflitto. Leggiamo (doc. n° 50 , citato)

Nelle telefonate successive e quindi quelle avvenute dal mese di agosto 2010 in poi, io non mi sono mai accorta di un suo cambiamento nella lucidità e nella correttezza logica dei suoi discorsi e questo per il fatto che le nostre telefonate erano sempre molto brevi e sempre banalmente uguali e, pertanto, non vi erano spunti o trattazione di argomenti tali da poter da parte mia intuire se mio padre cominciasse ad avere problemi di natura psichica quantomeno dovuti all’età. (SIT della signora Lucia COSTA del 29/3/2012)

 Prosegue la signora Lucia COSTA, con un racconto che da un lato conferma il rapporto amicale esistente tra suo padre e la ALPHA – circostanza ovviamente estremamente sgradita a lei ed al fratello – ed al contempo riferisce un parere circa la salute del genitore all’epoca che sarebbe stato fornito dal prof. BO, condomino di via Palmieri 14, che è però stato nettamente smentito dal medico stesso sentito a sit, che era stato suggerito come teste da ascoltarsi al PM da parte dello stesso signor Andrea COSTA:

Ho incontrato mio padre poi a Novembre 2010 in occasione di una mia venuta a Torino dove, insieme a mio fratello ANDREA, ho incontrato Luisa e Mario BO per essere aiutati nel trovare un avvocato che ci seguisse in questa pratica a favore di nostro padre. In quella circostanza l’incontro avvenne appena fuori l’androne dello stabile di via Palmieri.

Ad un certo punto abbiamo visto giungere la ALPHA a bordo di un autovettura. Costei è entrata nell’androne dove l’aveva raggiunta mio padre. Dopo essersi scambiati poche battute, i due si sono baciati sulla guancia e la ALPHA si è poi allontanata. Preciso che in quell’occasione mio padre non si è accorto della nostra presenza. Voglio, inoltre, segnalare che nel corso dell’incontro con Mario BO, noto geriatra e professore universitario, abbiamo appreso da questi che poco tempo prima, forse il mese prima, aveva incontrato sulle scale condominiali la ALPHA e mio padre i quali gli chiesero se poteva rilasciare a favore di mio padre un certificato attestante il suo buono stato di salute. Nel raccontarci questo episodio, Mario BO ci disse che per quei pochi istanti che aveva visto mio padre, era sicuro che costui fosse affetto da un decadimento senile e ciò era evidenziato dalla sua postura e dal tremore delle sue mani. Mario BO si dichiarava certo che mio padre fosse affetto da demenza senile.

Egli non aveva dubbi. Dopo quella volta ho rivisto mio padre il 24.06.2011 al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino. (SIT della signora Lucia COSTA del 29/3/2012)

 Invece ben diversamente si esprime il prof. Mario BO (doc. n° 64), che è un professore geriatra delle Molinette, coinquilino del sig. Luigi COSTA: egli in prima luogo afferma di non aver mai visitato il de cuius, poi nega di aver mai parlato di demenza senile, e ritiene che un processo degenerativo vascolare implichi una patologia che nulla a che a spartire con la demenza senile e che possa in ogni caso lasciare integre le capacità cognitive, la cui valutazione egli afferma essere molto complessa; nega inoltre di aver riscontrato la presenza di tremori e conferma che nei brevi incontri con il sig. COSTA non ebbe mai ad accorgersi di deficit cognitivi.

“In effetti ho conosciuto il signor Costa Luigi in quanto abitava nel palazzo in cui abito io.

Non mi sono mai occupato di lui come paziente.

Non avevo col signor COSTA Luigi alcun rapporto: credo di averlo visto 5 o 6 volte negli ultimi 30 anni.

Non ricordo assolutamente quando ho visto il Costa l’ultima volta ed ho saputo della morte vedendo l’annuncio sulla porta di entrata del palazzo. in quei giorni, ho incontrato il figlio di Costa – Andrea – che mi ha parlato di un ricovero del padre, credo che mi abbia parlato di un infarto.

I due figli, insieme, vennero da me esternandomi i loro timori in ordine alla frequentazione da parte del padre di persone della cui affidabilità avevano motivo di dubitare.

Io certamente non potevo esprimere alcun giudizio sulle condizioni del padre non avendolo visitato.

Dissi ai figli che per come lo avevo visto, incontrandolo casualmente nell’androne del condominio o in ascensore, avevo constatato un invecchiamento degenerativo importante e ciò da come si muoveva e da come parlava e da come interagiva [ovviamente il dr. BO non era a conoscenza dell’improvvisa necrosi alla testa del femore, da cui era stato colpito il sig. COSTA, ndr] .

Ad es. la camminata non era fluida; per quanto riguarda invece il ragionamento nulla posso dire perché i discorsi che si facevano in ascensore non erano significativi.

Non ho visto tremori.

Il primo colpo d’occhio sul signor Costa era quello di un invecchiamento vascolare corticosottocorticale, una visita approfondita avrebbe potuto confermare ma anche smentire questa mia impressione.

Ci possono essere situazioni dì lentezza, di incertezza che si accompagnano a situazioni cognitive molto variabili.

Feci presente ai figli che la valutazione sotto il profilo cognitivo era molto complessa.

Non mi è stato chiesto di visitare il signor COSTA e comunque doveva essere il paziente a chiedere una visita.

Credo possibile che tale incontro si collochi nell’ottobre- novembre 2010, come lei mi rappresenta.

Mi è capitato di vedere una signora con il Costa Luigi, non ne ricordo fattezze a parte la capigliatura scura. La vidi un paio di volte. In un’occasione, lei mi rivolse la parola per qualche battuta ma non ricordo il contenuto . Non so se sia stata lei a dirmi che era medico o se me lo abbiano detto i figli di Costa.

Tornando all’incontro con i figli, loro, in quella occasione, mi dissero che si stavano attrezzando o avevano già agito in Tribunale; ricordo che si stavano interessando per una amministrazione di sostegno ma non so se avessero a quell’epoca già proceduto.

Ci tengo a precisare che con i figli io ho parlato di possibile demenza vascolare/parkinsonismo vascolare che è cosa ben diversa dalla demenza senile; intendo dire che un processo degenerativo vascolare può sottintendere integrità cognitive molto diverse mentre nella demenza senile il deterioramento cognitivo è inesorabilmente presente ab initio.

Il demente vascolare è ugualmente circonvenibile ma è meno tutelabile, perché può di primo acchito sembrare integro

Il tremore non necessariamente si accompagna al parkinsonismo vascolare e comunque rispetto al sig. Costa non me lo ricordo. (SIT del dr. Mario BO del 16/5/2012)

 Il figlio del de cuius afferma invece in modo menzognero (doc. n° 51, citato):

Il Dr. BO Mario mi ha esplicitamente dichiarato che dai modi comportamentali e dalla postura tenuta da mio padre in quel breve incontro, aveva compreso chiaramente che egli era affetto da demenza senile e parkinsonismo. Infatti aveva notato che le sue mani tremavano. Faccio presente che il Dr. BO è un noto geriatra e docente universitario. (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

La sentenza sottolinea a pag. 36 il passaggio del sit del prof. BO in cui si afferma che il demente vascolare è ugualmente circonvenibile, ma meno tutelabile perché può sembrare “integro”, ma il prof. BO non ha affatto detto che il sig. COSTA era affetto da demenza vascolare.

Di particolare interesse sono le risultanze dell’udienza che si tenne il 22/1/2011 presso l’abitazione del sig. COSTA in via Palmieri 14 alla presenza dello stesso Giudice Tutelare dott.ssa GIANNONE (doc. n° 65). Leggiamo:

VERBALE DI UDIENZA

Procedimento per Amministrazione di Sostegno iscritta al n. R.G. 7390/10, promossa nei confronti di COSTA Luigi Antonio

Addi 22/1/2011 avanti al Giudice Tutelare Dr. Daniela Giannone compaiono l’avv. BETA e l’avv. Riccardo Scalisi, il sig. COSTA al domicilio del medesimo e la dott.ssa ALPHA.

Il Giudice spiega al beneficiario le ragioni della sua convocazione, presupposti e finalità dell’Amministrazione di Sostegno e procede al suo esame.

ADR: Mi può dire come si chiama, quando e dove è nato? Costa Luigi Antonio, nato a Genova il 20/4/1931 e risiedo qui da quando mi sono sposato

ADR: Mi può dire con chi vive e da chi è assistito? Son seguito dalla dott.ssa ALPHA che sostituisce il medico di base che sarebbe Mollica

ADR: Mi può dire come trascorre la sua giornata e con chi vive? Ho una persona di servizio, ma dovrò far venire una badante

ADR: Mi sa dire se ha delle proprietà immobiliari e dove sono ubicate? Questa casa è tutta di mia proprietà, ho altri beni immobili

ADR: Può dirmi quali sono le sue entrate? Prendo 400.000 lire (in lire) di minima. Ho dei redditi da immobili. ho due locali a Genova grandi. Ho 12 box a Torino in via Vandalino. Ho un alloggio di proprietà a Nervi. La rendita è di un milione e trecento per uno e altrettanto per l’altro.

ADR: Sa dirmi se ha un conto corrente o un libretto di deposito? Presso che banca o ufficio postale? A chi sono intestati? Sa dirmi qual è il suo saldo attuale? Ho un c/c presso l’Istituto San Paolo Ag. di via Santa Teresa 6 filiale SanPaolo: ho anche dei titoli. I rapporti con la banca li tengo io. Tratto sempre io. Non ho rilasciato deleghe a nessuno

ADR; C’è una persona della quale ha assoluta fiducia che vorrebbe le fosse nominato come Amministratore di Sostegno? Penso che non vedo praticamente i miei figli da quando è morta mia moglie. (si veda infra)

Il Giudice, concluso l’esame del beneficiario, procede all’ascolto dei presenti.

Costa dichiara: vado sempre al ristorante Gusti e sapori di via Boucheron: talvolta ceno a casa e prendo roba già fatta. Io mi alzo, mi vesto e mi lavo da solo. Mi misuro la pressione e la glicemia. Ho un po’ di diabete.

L’entrata dei box è di 90 euro caduno e sono interrati. C’è l’amministratore, lo studio Rocca: loro pagano le spese e mi accreditano il ricavato. Non ho in corso la vendita di nessun immobile, né nell’ultimo anno, né ho incontrato Notai.

ADR Non ho mai detto alla mia ex compagna Lorenza Bignone che mi avessero preso in casa denaro e preziosi. Non ho mai chiesto al Sanpaolo di rilasciare delega alla dottoressa ALPHA.

Il GT si riserva.

Dr.ssa Daniela Giannone (udienza del 22/1/2012 del GT nell’ambito del ricorso 7390/10)

A pag. 11 il Giudice diffama l’ing. SCASSA a buon mercato, accreditando il contenuto del sit. dell’ex fidanzata del sig. Luigi COSTA, signora BIGNONE, che parla di frequenti pranzi al ristorante tra l’ing. SCASSA ed il sig. COSTA, con costui sempre nei panni di munifico del pranzo di mezzogiorno (7,50 €!), circostanza davvero impossibile perché in quel periodo di sporadica frequentazione con il sig. COSTA (che invece gli telefonava non di rado) tra il 2007 ed il 2010, l’ingegnere, che è anche professore di meccanica, insegnava ai corsi diurni ed era sempre impegnato all’ora di pranzo in una scuola che si trova in via Paganini 22, ovvero da tutt’altra parte della città, l’Istituto Beccari prima ed il Galilei dopo, sito in zona Lingotto. Non solo, ma il giudice insiste scandalosamente – con falsità dolosa?- nella tesi che, come scriverà in seguito, essendo l’ingegnere la longa manus della dott.ssa ALPHA nella circonvenzione degli anziani, egli già frequentasse il signor COSTA in epoca ben antecedente il 2003, anno in cui si conobbero la dottoressa ed il suo paziente, a suo dire per il tramite appunto dell’ing. SCASSA, fatto smentito in modo pignolesco al massimo dai diari del sig. COSTA, di cui infra.

Scrive la sentenza: “Riguardo a SCASSA, la BRIGNONE ha affermato trattarsi di un ingegnere e insegnante, molto più giovane del COSTA: “Spesso andavano a pranzo insieme in un ristorante sito in questa P.za Statuto e ogni volta era lui e cioè il COSTA che pagava per tutti. Il COSTA mi raccontava che quando era ora dì pagare, lo SCASSA si metteva ad utilizzare il computer portatile” Ed Il GUP effettivamente, afferma: “risalgono proprio a questo periodo (dal 2003 in poi) gli asciutti e stringati appunti manoscritti del COSTA (riportati sulle agende, sui fogli e sugli scontrini rinvenuti da COSTA Andrea all’interno dell’alloggio di suo padre e acquisiti agli atti con verbali del 15 febbraio e del 12 marzo 2012).

Orbene, sia detto una volta per tutte, l’ing. SCASSA conobbe il sig. COSTA a capodanno 2007, tramite la dr.ssa ALPHA.

Quanto poi all’osservazione che le agende – diari del sig. COSTA in cui non si trova mai alcun accenno all’ing. SCASSA – se non a livello di rubrica telefonica con decorrenza appunto dal 2007 – , risalirebbero al 2003, sembra davvero incredibile che il GUP non abbia compreso che i figli del de cuius, liberi di scorrazzare nell’appartamento paterno dopo il suo decesso, al punto che immediatamente dichiarano di aver provveduto a cambiarne le chiavi della serratura, hanno consegnato al PM, che ha omesso un atto irrepetibile d’indagine, ossia la perquisizione dell’abitazione del sig. Luigi COSTA, soltanto il materiale che era nel loro interesse far conoscere agli inquirenti. E lo hanno pure fatto in modo assai maldestro, come si è visto e come infra meglio si preciserà.

Si osservi che per due volte consecutive, a distanza di poco più di due mesi il sig. COSTA conferma, prima alla PG il 9/12/10 nell’ambito del proc. pen. n° RG 5208/10/K, apertosi dopo la segnalazione dei figli ai servizi sociali ed alla contestuale loro denuncia alla Procura, e che verrà archiviato, poi il 22/1/2011 al GT, che non ha mai conferito alcuna delega su suoi conti alla dott.ssa ALPHA – come effettivamente verrà accertato nel corso delle indagini, anche se in un primo tempo il PM abbraccerà questa tesi sostenuta dei figli, dandola per certa – senza prova alcuna – ed il sig. COSTA conferma pure che mai è stato sottratto alcunché dalla sua abitazione, come asserito sempre dai figli nell’atto di ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, in cui si fa riferimento a confidenze ricevute da una fantomatica signora, che si rivelerà poi essere l’ex fidanzata del padre, la signora BIGNONE, mossa da odio cocente nei confronti della dr.ssa ALPHA, da lei sospettata di essere subentrata al posto suo nella reazione affettiva con il sig. Luigi COSTA, laddove il medico aveva soltanto un’intensa amicizia – peraltro molto conflittuale – con il suo paziente.

Circostanza invero oggi veramente rara nel rapporto medico paziente, spesso molto algido, laddove un tempo, invece, il vecchio medico di famiglia, era non solo il curante di tutto un nucleo di familiari, ma spesso anche il loro confidente e punto principale di riferimento.

 Il giudice dr.ssa LA ROSA a pag. 37 della sentenza commenta in modo gravemente illogico, travisando i fatti, l’escussione del sig. COSTA da parte del GT. Afferma infatti: “D’altra parte, si osserva che per l’udienza del 12 gennaio 2011 era stato mandato al Giudice un certificato attestante l’impossibilità a muoversi del COSTA (solo un mese dopo essere stato visitato da MAGGIORE, che, invece, lo aveva trovato in buona forma, e solo un mese dopo avere sottoscritto gli atti patrimoniali appena descritti). Invece, nel corso dell’udienza di rinvio del 27 gennaio 2011 dinanzi alla dott.ssa GIANNONE, COSTA, nel tentativo di dare una buona impressione, aveva rivendicato la propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani, riferendo al Giudice di essere in perfette condizioni di salute ( “vado sempre a mangiare al ristorante “mi alzo, mi lavo e mi vesto da solo”; “di notte dormo da solo”; “misuro io la pressione e la glicemia”). Tuttavia, subito dopo aveva riferito di prendere 400.000 lire di pensione; aveva affermato: “non ho rilasciato deleghe a nessuno ” – magari perché non ricordava più quella conferita a SCASSA-; “nell’ultimo anno non ho incontrato Notai” (aveva visto il Notaio DE LORENZO il 7 dicembre 2010 e, secondo quanto da questi riferito, anche in altre numerose occasioni nel corso del mese precedente); “non vedo i miei figli da quando è mancata mia moglie” (li aveva visti almeno in estate).”

Evidentemente il giudice non ha la minima conoscenza della progressione drammatica che ha l’insorgere ex abrupto della necrosi della testa del femore, e non si rende conto che una cosa è muoversi in casa, un’altra doversi recare in Tribunale e camminare qualche centinaio di metri per raggiungere l’ufficio del giudice.

In ogni caso nella sua perizia il dr. MAGGIORE dà atto del fatto che il sig. COSTA si muoveva con l’ausilio di una bastone canadese ed in effetti gli accertamenti per la necrosi della testa del femore erano in corso all’epoca, come si è visto. Sul fatto poi che il signor COSTA all’epoca vivesse da solo di notte e si autocontrollasse pressione arteriosa e glicemia non vi sono dubbi, in quanto possedeva un apparecchio per la misurazione elettronica della pressione e un rifrattometro. Quanto alla delega, il verbale riassuntivamente afferma che il signor COSTA dichiara di non aver rilasciato deleghe a nessuno, ma il riferimento era chiaramente a quella delega precisamente individuata – in modo del tutto menzognero – dai figli nel ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno – che sarebbe stata conferita presso la filiale IntesaSanpalo di via Santa Teresa 6 a Torino.

La delega all’ing. SCASSA era un fatto lontano e puramente con funzione strumentale, ossia il sig. COSTA colse la palla al balzo che gli forniva banca UBS, la quale da un lato l’aveva sollecitato a nominare un delegato sul conto, per ogni eventualità, e dall’altro gli aveva fatto sapere, dopo le sue contestazioni alla gestione patrimoniale fallimentare che era in atto nel 2008, che la banca accettava di incontrare soltanto persone titolari di posizioni finanziarie o loro delegati. Per il sig. COSTA quello della delega rilasciata nel 2008 era solo un escamotage tecnico per farsi accompagnare da un alleato intransigente contro la banca che non voleva assolutamente chiudere gli investimenti del cliente in netta perdita, e, per ottenere lo scopo di vincolarlo, gli rinfacciava l’aiuto fornitogli decenni prima nell’esportazione di capitali. Il sig. COSTA, che aveva inoltre intenzione di chiudere per sempre i rapporti con quella banca, insistette con l’ing. SCASSA perché questi accettasse la delega per farsi accompagnare ad un incontro definitivamente chiarificatore, per imporre con determinazione cioè la volontà sua di recedere dalla gestione patrimoniale in essere: dopodiché la delega stessa sarebbe stata immediatamente ritirata. Cosa che effettivamente, come da accordi, l’indomani dall’incontro in banca UBS, il sig. COSTA provvide immediatamente a fare.

Quanto poi al fatto che il signor COSTA avesse negato di aver consultato notai negli ultimi tempi, chiara la sua volontà di mantenere nascosto il trust alla luce anche del fatto che egli sapeva benissimo delle diffide ricevute dal notaio DE LORENZO da parte degli avvocati dei figli, che però non avevano compreso nulla circa l’avvenuta costituzione del trust e temevano fossero in atto delle compravendite.

Quanto agli incontri che i figli essi erano così sporadici – e non da lui voluti – da fargli affermare in forma riassuntiva che erano di fatto inesistenti: per concorde ammissione di entrambi i figli, essi stavano anche anni senza incontrare il padre, e quando ciò accadeva si scatenavano risse furibonde. Non a caso il sig. COSTA risponde: “Penso che non vedo praticamente i miei figli da quando è morta mia moglie”

 A scioglimento della riserva il GT conferirà l’incarico di CTU al dr. ANGLESIO precisando che lo dispone: :

ritenuto che è interesse delle parti in causa un accertamento più approfondito anche al fine di escludere qualsiasi patologia in atto che condizioni la capacità ovvero possibilità di gestire i propri interessi”

Il fatto che il GT conferisca l’incarico solo due mesi dopo l’incontro con il sig. COSTA “per escludere qualsivoglia patologia psichiatrica che condizioni la capacità di COSTA di gestire i propri interessi” testimonia la valida impressione ricavata dal colloquio, concependo dunque la CTU quasi come un atto di garanzia per entrambe le parti, e non certo come mezzo per addivenire ad un provvedimento autoritativo di cui avvertisse l’urgenza.

Constatata poi l’impossibilità pro tempore di svolgere la visita peritale, per le gravi condizioni di salute del COSTA (nel frattempo colpito da infarto ed arresto cardiaco) il GT, nel decretare aperta un’amministrazione di sostegno provvisoria, a fine luglio 2011, su espressa richiesta dell’avv. BETA, difensore del COSTA stesso, che intendeva in tal modo fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla limpidezza dell’intera vicenda, ad ulteriore conferma della valida impressione che aveva ricevuto dall’interrogatorio di gennaio, stabiliva infatti (doc. n° 66):

Che l’amministrato possa solo con l’assistenza dell’amministratore dl sostegno provvedere, previa autorizzazione del G.T:

    • all’investimento ovvero al disinvestimento dl capitali di sua pertinenza, del quali dovrà essere disposto Il contestuale accredito sul conto corrente di amministrazione indicato al punto e) delle disposizioni dl cui In premessa;
    • alla riscossione di capitali dl sua pertinenza:
    •  all’accettazione con beneficio di inventano ovvero alla rinunzia dl eventuali eredità o legati;
    • ad effettuare donazioni di qualsiasi Importo o specie;
    • a costituire pegni o ipoteche, stipulare finanziamenti o prestiti;
    • a fare compromessi o transazioni o accettare concordati;
    • a procedere a divisioni;
    • e alla promozione di giudizi;
    • e all’alienazione ovvero all’acquisto dì beni immobili di sua proprietà;
    • a chiedere il rilascio di carnet d’assegni, carte dl credito, carte prepariate, carta bancomat;
    • all’emissione di assegni di qualsiasi Importo;
    • ad effettuare prelievi dal conto corrente di amministrazione di Importo superiore al tetto (3500,00 al mese o 42000,00 all’anno)

 (decreto apertura amministrazione di sostegno, a seguito di ricorso n° 7390/10, del 25/7/2011 del GT dott.ssa GIANNONE)

Insomma la libertà d’azione lasciata al sig. COSTA è assai ampia, può emettere assegni, vendere od acquistare immobili, fare donazioni, ecc, a patto che tutto ciò accada con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

 Testimonianze raccolte dalla difesa dr.ssa ALPHA in ambito indagini integrative ex art. 391 c.p.p.

 Il luogotenente dell’Esercito Mario DI FURIA precisa in merito al sig. COSTA (doc. n° 67):

Posso averlo visto cinque o sei volte. Una volta l’ho accompagnato presso lo studio medico legale del dott. Enrico Maggiore [il 3/12/2010, giorno della visita medico – legale] perché aveva mostrato l’esigenza di ottenere una certificazione medica inerente lo stato di salute.

L’ultima volta l’ho visto alla cena per la festa del suo compleanno al ristorante Gusti e Sapori nel 2011. Lì siamo andati per la festa di compleanno del Costa. Offrì lui la cena per tutti. (testimonianza ex art. 391 c.p.p del luogotenente Mario DI FURIA del 22/7/2013)

Richiesto di una precisazione sulle date in cui ricorda di aver incontrato il sig. COSTA e di un parere sulle di lui condizioni fisiche e psichiche quando lo portò dal medico legale, ossia nel dicembre 2010, il luogotenente DI FURIA ha chiarito:

Sono stati gli ultimi anni della sua vita. Il punto di riferimento che ho presente è quello della visita del dott. Maggiore, a cui fui io a indirizzarlo, e la sua festa di compleanno nel 2011.

A me sembrava che le sue condizioni fossero conformi e adeguate rispetto all’età. Nelle occasioni in cui ci siamo incontrati abbiamo parlato di moltissimi argomenti, dall’economia alla politica. Aveva le idee molto marcate. Le difendeva con energia e si confrontava su argomenti di varia natura. Abbiamo parlato di industria, della crisi economica allora agli inizi. Io sono molto interessato a questi argomenti di attualità e a quelli economici in generale. Quindi mi trovavo a mio agio a parlare con lui, in quanto si trattava di una persona che rispondeva al dialogo adeguatamente. (testimonianza ex art. 391 c.p.p del luogotenente Mario DI FURIA del 22/7/2013)

 La teste Marina GALLO così ricorda il suo incontro con il sig. COSTA (doc. n° 68):

Ho conosciuto il sig. COSTA in una serata al ristorante Cucco di C.so Casale. Eravamo nel 2006 o 2007. … C’ero io, la dott.ssa ALPHA e il sig. Costa. Il sig. Costa mi venne presentato come amico comune. In particolare della ALPHA e della Vandone. Era stata la Vandone a invitarlo in occasione del suo compleanno. Costa fu brillante, parlò e scherzò normalmente. Era, come si suol dire, una buona forchetta. Era una persona piacevole, molto conviviale. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Marina GALLO del 22/7/2013)

La signora Marina GALLO prosegue poi affermando di aver rivisto in seguito diverse volte il sig. COSTA:

Sì. L’ho incontrato diverse volte in una pizzeria, vicino a piazza Statuto Gusti e sapori in Via Boucheron. Era solo al ristorante e conoscendolo l’ho salutato e abbiamo chiacchierato. L’ho visto alcune volte con la dott.ssa ALPHA al ristorante e nel suo studio. Capitò in varie occasioni di vederlo in macchina con la dott.ssa ALPHA. Lei passava a prendere lui e la Vandone e li portava a pranzo a casa sua quasi tutte le domeniche. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Marina GALLO del 22/7/2013)

E richiesta di esprimersi in merito a come le apparve dal punto di vista delle condizioni psicofisiche il sig. COSTA, la teste risponde nei seguenti termini, ricordando anche l’ostilità del paziente contro l’amministratore di sostegno nominato pro- tempore dal GT:

Debbo dire che il sig. Costa, secondo quello che io potei constatare, visse normalmente, sia pure con degli acciacchi al cuore, fino al periodo primavera/estate 2011. Ricordo che nell’agosto del 2011 morì il figlio della Vandone e in quel periodo anche il sig. Costa era ricoverato al Pronto Soccorso del Maria Vittoria. Io faccio attività di volontariato in campo sanitario, pur non essendo legata a nessun gruppo organizzato. Quindi mi rendo conto delle condizioni fisiche e psichiche delle persone, almeno un poco. Il sig. Costa rimase sempre lucidissimo. Una delle ultime volte in cui l’ho visto era a casa sua con la badante. Arrivai con la dott.ssa ALPHA. Anche in quell’occasione era lucidissimo e perfettamente cosciente. Si lamentava di cose abbastanza piccole e anche alla dott.ssa ALPHA disse che avrebbe dovuto stare più tempo con lui. Si lamentò del comportamento dell’amministratore di sostegno. Disse che lo aveva lasciato senza soldi. Questo episodio che ricordo perfettamente potrebbe essere avvenuto, a ben focalizzare, nel periodo di ottobre 2011. C’era la badante rumena. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Marina GALLO del 22/7/2013)

 La signora Teresa VANDONE ha affermato di aver conosciuto il sig. COSTA prima ancora di diventare paziente ed amica della dott.ssa ALPHA, commentando (doc. n° 69):

[Il sig. COSTA, ndr] era un brav’uomo. L’ho conosciuto ancora prima di conoscere la dott.ssa ALPHA. Allora aveva ancora una fabbrica di macchine per la pasta. L’ho rivisto insieme con la dott.ssa ALPHA e insieme con lei l’ho frequentato. Talora andavamo a cena insieme al ristorante. Andavamo in particolare a una bocciofila.

ALPHA e Costa erano in ottimi rapporti. La ALPHA lo ha curato in modo esemplare.

Aveva problemi di cuore. Negli ultimi tempi aveva anche problemi di prostata. Aveva dei problemi anche per urinare e so che la ALPHA lo assisteva molto attentamente. Però sul piano del comportamento posso dire che chiacchierava e discuteva in modo preciso e chiaro.(testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Teresa VANDONE del 22/7/2013)

 La signora VISCIONE, gestore con il marito fino al 2009 del ristorante Cucco di Corso Casale e successivamente del ristorante ubicato nel parco Michelotti, riferisce di essere stata buona amica del sig. COSTA, oltre che paziente della dottoressa ALPHA, il quale con lei in più di un’occasione avrebbe disvelato il suo stato d’animo, soprattutto in merito al pessimo rapporto con i figli, e di averne raccolto gli sfoghi nelle occasioni in cui egli frequentava i suoi locali, ossia sin quasi alla morte, ovvero ancora nell’autunno del 2011 (il decesso avverrà alla fine di quell’anno, il 27 dicembre). Afferma inoltre di aver sempre valutato come persona lucida il sig. COSTA. Leggiamo infatti (doc. n° 70):

I rapporti [con il sig. COSTA, ndr] durarono molto a lungo fino a quando il sig. Costa è deceduto. Con la ALPHA continuano fino a oggi. Tengo a precisare che io e mio marito lasciammo la gestione del locale Cucco di C.so Casale nel 2009, trasferendoci nel parco Michelotti, prendemmo la gestione del locale SIS Bocciofila. Il sig. Costa e la dott.ssa ALPHA frequentarono il locale. Da soli o con le persone di cui ho fatto cenno.

Quando ho conosciuto il sig. Costa, nel 2007, era una persona anziana, sofferente di cuore, per quanto mi aveva detto, ma assolutamente normale. Ciò dal punto di vista fisico. Dal punto di vista psicologico era molto lucido ed era sempre presente a se stesso e pronto nel colloquio, desideroso di parlare e di esprimere i suoi pensieri.

La situazione è rimasta sostanzialmente invariata fino a quando, nella primavera 2011, ebbe un crollo fisico. Il sig. Costa me lo spiegò dicendo che era molto arrabbiato perché i figli lo volevano interdire. Disse testualmente: “Quei delinquenti dei miei figli mi vogliono interdire”. Proprio in quei giorni, mi pare di ricordare, il mio avvocato Sergio Monticone, in un incontro per questioni mie e di mio marito, mi disse che vi era in Tribunale, mi pare di ricordare il nome della dott.ssa Gallo, una conferenza sulla interdizione e sui provvedimenti per le persone incapaci o in difficoltà. Io consigliai al Costa di andare a sentire la conferenza e rendersi conto della problematica. Questo capitava nei primi mesi del 2011. So che il Costa non andò a questa conferenza perché aveva avuto problemi di salute o di ricovero. Questi discorsi avvennero sempre al ristorante. La ALPHA e il Costa venivano presto la sera, verso le 19.30, e avevamo tempo di chiacchierare un poco insieme. Notai che il Costa era molto adirato, ma il suo ragionamento era chiaro. La dott.ssa ALPHA non interveniva in questi dialoghi e raccomandava soltanto di stare tranquillo e di non arrabbiarsi, perché ciò gli avrebbe fatto male alla salute, in particolare al cuore. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Oliva VISCIONE del 22/7/2013)

Ed ancora la teste VISCIONE precisa in merito alle condizioni psicofisiche del sig. Luigi COSTA negli ultimi sei mesi di vita:

Egli ha avuto un decadimento fisico nell’estate [2011, ndr]. Ricordo che non saliva più le scale del locale. Gli portavamo le portate al piano terra. Era in carrozzina. Posso dire di aver sempre parlato con lui. Scambiavamo discorsi del tutto normali, in particolare gli chiedevo notizie sulle sue condizioni di salute. Parlavamo peraltro di qualunque argomento.

Mi raccontava che aveva lasciato i garages ai figli a Genova, che aveva sbagliato, al momento della morte della moglie, a dividere le cose a favore dei figli.

Tutti questi discorsi me li faceva per spiegarmi l’ingratitudine dei figli. Mi diceva in questi ultimi incontri degli ultimi mesi, che i figli, pur abitando a pochi passi da lui, non andavano mai a trovarlo e si comportavano in maniera veramente indecente. Ammetteva di essere stato mollo burbero e di avere anche dei torti verso i figli per il suo carattere, ma di non essersi meritato questo comportamento. In questi ultimi mesi non mi parlò più delle questioni di eredità; insisteva soprattutto sul suo dispiacere per l’ingratitudine dei figli.

Noi chiudemmo il ristorante ad agosto. Mi pare di averlo visto ancora una o due volte all’inizio dell’autunno [del 2011, ndr], ma ormai era molto provato fisicamente. Non aveva più tanta voglia di parlare, come se fosse depresso, però io non ne ricavai l’impressione di una persona incapace. A mio avviso, per quanto ciò possa valere, si trattava di un dolore forte per il tradimento dei figli che si assommava alle condizioni fisiche molto debilitate. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Oliva VISCIONE del 22/7/2013)

 Il luogotenente Michele ANGELORO ha riferito (doc. n° 71) di aver conosciuto il sig. COSTA tra il 2008 ed il 2009 presso il ristornate da entrambi frequentato ed egli sarebbe, nell’immaginario malato dei fratelli COSTA una delle persone di malaffare frequentate dal padre (oltre all’altro luogotenente DI FURIA, alle signore che gestiscono importanti ristoranti di Torino, VISCIONE e LOSITO, alla “pericolosissima” novantenne Teresa VANDONE, al sig. MENCHINELLA, commerciante in pensione, e, più saltuariamente, il pericoloso ing. SCASSA): per questo motivo essi si sarebbero saggiamente preoccupati di queste amicizie con “persone poco raccomandabili” contratte dal padre, come risulta agli atti.

Posso dire che con il sig. Luigi Costa sono diventato amico. Nel 2008 – 2009 ero in fase di separazione da mia moglie e frequentavo assiduamente in quel periodo il ristorante Gusti e Sapori di Via Boucheron. Conobbi un signore anziano con il quale feci amicizia, Luigi Costa. Lui era un frequentatore assiduo di quel ristorante. Mi colpì perché era sempre solo.

Lui mi raccontò tutta la sua vita. La sua origine di Genova, figlio di piccoli industriali che avevano una fonderia. A Nervi in spiaggia conobbe la moglie, figlia dell’industriale di Torino che faceva le macchine impastatrici, l’Impera. Lui lavorava a Milano per la Motta panettoni. Faceva il rappresentante. Per amore della moglie si trasferì a Torino, anche perché il suocero lo volle a lavorare con lui nella società. Mi disse che fecero una vita felice con la moglie ed ebbero due figli. La moglie morì prima di lui. (testimonianza ex art. 391 c.p.p del signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

Richiesto in particolare di chiarire in quali condizioni psichiche e fisiche egli ricordi di aver conosciuto il sig. COSTA e come nel tempo, durante la frequentazione, tali condizioni siano evolute, il luogotenente ANGELORO risponde:

Luigi Costa zoppicava, aveva dei problemi fisici. Ma a livello psichico era lucidissimo. Si ricordava tutto. Mi ha raccontato tutta la sua vita. Era molto presente a se stesso, era vigile e ricordava tantissimi episodi della sua vita in modo preciso, sia del passato sia del presente. Mi invitò a Genova Nervi nella sua casa sul mare; mi aveva parlato del tempo in cui aveva un motoscafo, che forse aveva ancora. Mi raccontò di avere la patente nautica. Mi raccontò anche delle macchine che aveva avuto in gioventù. Andammo a Genova Nervi a vedere la casa; lo accompagnai a vedere la caldaia, che non funzionava; così poté chiamare l’amministratore, di cui aveva annotato il numero di telefono. Sono andato spesso a casa sua a tenergli compagnia. Mi chiamava spesso, quando stava male e lo accompagnavo io in varie occasioni a pranzo. (testimonianza ex art. 391 c.p.p del signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

 Posto che, come si è ripetutamente osservato l’ing. Angelo SCASSA conobbe il sig. Luigi COSTA – per il tramite della dr.ssa ALPHA a capodanno 2007 – quando dunque egli aveva quasi 44 anni, essendo nato il 1°/2/1963, il Giudice travisando completamente i fatti lo identifica due volte: prima con un giovane di 30 anni, che alla signora Luisa Bo parve essere un badante del signor Luigi COSTA, e poi con un altro individuo, indicato dalla portinaia dello stabile di via Palmieri, in cui l’anziano risiedeva, “non molto alto di statura” (l’ing. SCASSA è alto 1,77 m, cappellone, e con la barba da sempre, particolari non ricordati da nessuna delle due testi), sui 30-35 anni nel 2010 (all’epoca l’ingegnere aveva 47 anni) ,che avrebbe iniziato a frequentare il sig. COSTA sul finire del 2010 per un anno scarso e che si qualificava come finanziere in servizio e con cui il sig. COSTA usciva spesso a pranzo. Ma quest’individuo non può che essere il luogotenente della GdF Michele ANGELORO.

Il vergognoso travisamento dei fatti operato in sentenza alle pag. 14-15 è verosimilmente doloso – allo scopo di creare un’inesistente “banda ALPHA , di cui l’ing. SCASSA sarebbe stato l’officiante in massimo grado – in quanto attuato da un giudice che liberamente ricostruisce circostanze contrarie alla verità fattuale, oppure indice di un grave deterioramento cognitivo dello stesso che pare soffrire di un disturbo schizotipico, continuando a distorcere la realtà basandosi su idee apodittiche.

Leggiamo infatti nelle citate pag. 14-15 della sentenza: “Le dichiarazioni appena riportate sono state confermate da BO Luisa, sentita a sommarie informazioni il 9 febbraio 2012. La teste, in particolare, ha precisato di potere solo riferire in merito a due o tre episodi occorsi alcuni anni prima: “Preciso che il COSTA era persona che non dava confidenza a nessuno ed è sempre stato di poche parole. Fino a quando era viva sua moglie, costei e mìa madre erano molto amiche e sì frequentavano spesso. Dopo l’evento luttuoso della sig.ra COSTA, tutto questo è venuto meno ed i rapporti tra le due famiglie si sono interrotti. Ricordo di un primo episodio in cui lo vidi a piedi sul marciapiede nei pressi dello stabile in cui abitava. Io lì vi stavo transitando a bordo della mia autovettura. Immediatamente sono stata colpita dal suo modo di muoversi e di essere nel senso che mi è sembrato di vederlo perso, come di una persona che non sapeva cosa stesse facendo o dove si trovasse. Aveva l’aria smarrita e questo particolare mi ha molto colpita in quanto il COSTA aveva sempre avuto un comportamento molto rigido e duro, mentre in quella circostanza era decisamente diverso, quasi l’esatto contrario. Quanto avevo visto mi aveva così colpito che lo raccontai in una successiva telefonata a sua figlia LUCIA (…) Ho rivisto il COSTA una seconda volta dopo questo primo episodio. Anche questo evento mi è difficile collocarlo nel tempo. Era nel primo pomeriggio e passavo a bordo della mia auto nei pressi di questa via Palmieri quando, esattamente all’angolo tra C.so Francia ang. Via Palmieri nr. 14, ho notato il sig. COSTA girare su via Palmieri affiancato da un giovane sui 30 anni, di statura più bassa di lui. Era bruno di capelli. Altro non so dire. Nella mia mente ho collegato questo episodio a quello che ho prima raccontato ed ho pensato che l’anziano avesse un badante. Anche di questo ne avevo parlato con BETTA ”…

Il giovane descritto dalla teste BO Luisa, ossia colui che la medesima aveva visto insieme al COSTA e che aveva ritenuto essere il suo badante, può tranquillamente individuarsi in SCASSA Angelo, classe 1963, che da anni intrattiene una relazione sentimentale con la dott.ssa ALPHA, presso la cui abitazione abitualmente dimora, pur conservando la residenza anagrafica in Cambiano, via IrALPHAa, n. 16 (TO).

Come detto, nel corso delle indagini è emersa la conoscenza e la frequentazione diretta il tra COSTA e SCASSA Angelo (cfr. sit dello stesso SCASSA, di COSTA Andrea e di altri testi, come la portiera dello stabile di via Palmieri, PACE Donatella: “Ricordo di avere visto più volte un ragazzo sui 30 – 35 anni non molto alto di statura che dava del “tu” al sig. COSTA. Ho cominciato a vederlo forse alla fine del 2010 e poi per circa un anno o forse meno. Ma non veniva sempre (…) questo giovane la prima volta mi disse di essere un nipote del COSTA. Solo successivamente mi disse di essere un finanziere e di non venire spesso a trovare il COSTA in quanto impiegato in servizio fuori Torino. Il COSTA una volta mi presentò questa persona semplicemente come un suo amico. Ho visto questo sconosciuto fino a metà dell’anno scorso e cioè fino a quando il COSTA ha cominciato a stare veramente male. Spesso, i due uscivano insieme, anche all’ora di pranzo ’ – verbale s.i.t. del 13 febbraio 2012)”.

Si osserva come il giudice incorra in un’altra incredibile errata identificazione di persona – essendo pacifico che il suo obiettivo predeterminato è quello di attaccare gratuitamente l’ing. SCASSA – , in quanto è del tutto pacifico che il signore descritto dalla portinaia di via Palmieri 14 è il sig. Michele ANGELORO, residente in Torino, Via Aquila 9, luogotenente della Guardia di Finanza, che ha ben conosciuto sia il sig. COSTA, di cui era amico, ed anche la dottoressa ALPHA, che ha avuto modo di incontrare sia presso l’abitazione di quest’ultimo, quando ivi si recava per visitarlo ed assisterlo, sia al ristorante Gusti e Sapori di via Bucheron a Torino.

Il teste infatti riferisce sentito come testimone:

II sig. Costa mi aveva parlato varie volte di una certa ALPHA che era la sua dottoressa e di cui lui aveva una grandissima stima. Conobbi personalmente la dott.ssa ALPHA un giorno in cui venne a prendere Costa al ristorante Gusti e Sapori, al termine di un pranzo che avevamo consumato insieme. Ho conosciuto la dott.ssa ALPHA nel 2009. Lo ricordo con precisione perché, dopo questo primo incontro, festeggiammo insieme il Capodanno 2009/2010. Ho anche le fotografie.

Posso dire che con il sig. Luigi Costa sono diventato amico. Nel 2008 – 2009 ero in fase di separazione da mia moglie e frequentavo assiduamente in quel periodo il ristorante Gusti e Sapori di Via Boucheron. Conobbi un signore anziano con il quale feci amicizia, Luigi Costa. Lui era un frequentatore assiduo di quel ristorante. Mi colpì perché era sempre solo.

Lui mi raccontò tutta la sua vita..

Luigi Costa zoppicava, aveva dei problemi fisici. Ma a livello psichico era lucidissimo. Si ricordava tutto. Mi ha raccontato tutta la sua vita. Era molto presente a se stesso, era vigile e ricordava tantissimi episodi della sua vita in modo preciso, sia del passato sia del presente. Mi invitò a Genova Nervi nella sua casa sul mare; mi aveva parlato del tempo in cui aveva un motoscafo, che forse aveva ancora. Mi raccontò di avere la patente nautica. Mi raccontò anche delle macchine che aveva avuto in gioventù. Andammo a Genova Nervi a vedere la casa; lo accompagnai a vedere la caldaia, che non funzionava; così poté chiamare l’amministratore, di cui aveva annotato il numero di telefono. Sono andato spesso a casa sua a tenergli compagnia. Mi chiamava spesso, quando stava male e lo accompagnavo io in varie occasioni a pranzo….

Nell’estate del 2011 le sue condizioni si sono aggravate. Non veniva più al ristorante. Se volevo vederlo passavo da casa. Seppi dei suoi ricoveri dalla sig.ra ALPHA. Andai anche a trovarlo al Maria Vittoria. Ebbe più ricadute. So che ALPHA fece l’impossibile per curarlo e assisterlo. Io andai a trovarlo in un’occasione anche a casa. Stava male ed era febbricitante. Saremmo stati nel periodo estivo del 2011. Mi riconobbe, parlammo insieme e gli feci compagnia. (testimonianza ex art. 391 c.p.p del signor Michele ANGELORO del 22/7/2013, doc. n° 71, citato)

 Ancora il luogotenente ANGELORO ricorda invece il declino fisico del sig. COSTA come fatto che principiò proprio dopo il ricovero per il grave infarto miocardico e l’arresto cardiaco successivo manifestatisi durante il ricovero all’Ospedale Maria Vittoria tra il 24 giugno ed il 12 luglio 2011, utilizzando le seguenti espressioni:

Nell’estate del 2011 le sue condizioni si sono aggravate. Non veniva più al ristorante. Se volevo vederlo passavo da casa. Seppi dei suoi ricoveri dalla sig.ra ALPHA. Andai anche a trovarlo al Maria Vittoria. Ebbe più ricadute. So che ALPHA fece l’impossibile per curarlo e assisterlo. Io andai a trovarlo in un’occasione anche a casa. Stava male ed era febbricitante. Saremmo stati nel periodo estivo del 2011. Mi riconobbe, parlammo insieme e gli feci compagnia. (interrogatorio ex art. 391 c.p.p del signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

 E poi stata sentita anche la badante marocchina del signor COSTA, la signora OUAZIDI Zhora (doc. n°72) , ascoltata a sit anche dal PM la quale ha ricordato le tappe cronologiche che hanno segnato un passaggio da una situazione di salute sempre comunque in delicato equilibrio, ma che consentiva al paziente una buona qualità della vita alla fase in cui invece comparvero severe limitazioni alla sua autonomia, precisando anche l’inizio della sua collaborazione come domestica- badante:

Ho conosciuto il signor COSTA circa un anno prima della sua morte. Ci siamo accordati per lavorare tutte le mattine della settimana da lui. Lo aiutavo a vestirsi perché lui aveva il bastone e faceva difficoltà nei movimenti, a fare colazione. Il pranzo lo consumava di regola a casa, ma portato dal ristorante Gusti e sapori; qualche volta andava lui stesso al ristorante. Usciva regolarmente e non aveva bisogno dei pannoloni che a un certo punto fu costretto ad indossare…

Quando ha iniziato a stare male, circa cinque mesi dopo l’inizio della mia collaborazione, nell’estate 2011. In quel periodo io ho iniziato a preparare il pranzo per il sig. Costa, perché non stava bene e il medico dell’ospedale aveva detto che occorreva fare pranzi meno conditi. (interrogatorio ex art. 391 c.p.p della signor OUAZIDI Zohra 1°/8/2013)

Alla badante Zohra è poi stato richiesto di descrivere come ricordasse il sig. COSTA dal punto di vista della lucidità mentale. La risposta è netta e depone per una conservazione, in condizioni di tranquillità, all’interno delle mura domestiche, di uno stato di vigilanza e coscienza perdurato fin quasi all’ultimo istante di vita, laddove invece l’agitazione psicomotoria e il disorientamento, saltuariamente comparsi durante i ricoveri in ospedale degli ultimi cinque mesi, andavano ascritte ad un classica sindrome degli anziani degenti con plurime patologie, in cui la mente reagisce in modo abnorme alle mutate condizioni ambientali, alla struttura ipertecnologica in cui si trovano, ai farmaci somministrati intensivamente, all’angoscia per la morte spesso avvertita come incombente, come chiarito dallo psichiatra prof. MENCACCI nella sua consulenza citata. Infatti la OUAZIDI riferisce, come anche altri testimoni ascoltati a sit dal PM, che il sig. COSTA si mantenne sempre in buone condizioni di lucidità:

II sig. Costa è sempre stato bene di testa, fino alla morte. Anche negli ultimi giorni quando sono stata con lui (io facevo il cambio con Carmen) era normale, nel senso che capiva le domande e dava delle risposte chiare; anche rivolgendosi a me per nome. Quando era a casa nei mesi precedenti, anche dopo l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche, ha sempre letto, scritto e parlato normalmente. Io non ho mai avuto un’occasione nella quale le mie parole non siano state capite da lui o io non abbia capito cosa diceva o voleva lui. Ricordava persino dì togliersi l’orologio d’oro per non tenerlo in ospedale. Mi ha sempre parlato bene, anche il giorno prima della sua morte. (interrogatorio ex art. 391 c.p.p della signor OUAZIDI Zohra del 1°/8/2013)

Anche la signora Elisabetta LOSITO, nata a Cerignola il 6/5/1952, titolare del grande ristorante “Gusti e sapori” sito in via Boucheron, frequentato dal signor COSTA, di cui con il tempo è diventata anche amica raccogliendone alcune confidenze, ricorda le circostanze in cui conobbe il signor COSTA e rievoca quanto ebbe modo di percepire in merito alle sue condizioni psicofisiche (doc. n° 73):

Ho conosciuto il signor COSTA come cliente del ristorante circa tre anni prima della sua morte che è avvenuta alla fine del 2011. Il signor COSTA veniva spesso a pranzo da noi …

Per i primi anni il sig. COSTA stava bene. Nell’ultimo anno ha iniziato a peggiorare, si lasciava un po’ andare e in conversazioni che abbiamo avuto spesso dava la colpa ai figli per il suo intristirsi. (interrogatorio ex art. 391 c.p.p della signora Elisabetta LOSITO del 23/7/2013)

La ristoratrice riassume in questi termini l’aiuto prestato dalla dottoressa ALPHA al signor COSTA:

La dottoressa ALPHA aveva molta pazienza. (interrogatorio ex art. 391 c.p.p della signora Elisabetta LOSITO del 23/7/2013)

Poi sottolinea il carattere indomito del sig. COSTA, che certamente appare in ogni caso come quello di una persona poco suggestibile e vulnerabile, ovvero privo di quel terremo fertile su cui viene praticata la circonvenzione e che può essere prodromico ad una condizione che in linguaggio medico legale si definisce di “circonvenibilità” della persona. Leggiamo infatti.

Costa stava molto bene con lei [la dottoressa ALPHA, ndr]. Costa aveva anche un certo tono autoritario. Nel senso che le [alla dott.ssa ALPHA, ndr] diceva cosa fare, per esempio capitava che lei passasse a prenderlo e lui non volesse ancora andar via e lui le dicesse di tornare più tardi .(interrogatorio ex art. 391 c.p.p della signora Elisabetta LOSITO del 23/7/2013)

Qui il riferimento è al fatto che alla dott.ssa ALPHA accadeva di passare al ristorante per mangiare o bere qualcosa, incontrava il sig. COSTA e si offriva di riaccompagnarlo a casa: al che lui, sapendo magari che la dottoressa era in zona per qualche visita domiciliare la invitasse, anche in tono un po’ burbero, a ripassare più tardi, rimproverandole egli una sua sempre un pò troppo eccessiva fretta in tutte le circostanze della vita. Osservazione la sua invero non del tutto infondata, considerato il carattere esuberantemente iperattivo della dottoressa.

 In breve sintesi il giudizio clinico della dott.ssa RUFFINO sul sig. COSTA è davvero a buon mercato e contrario al vero: l’impressione è che ogni tanto ci sia voglia di giocare a fare il medico, senza averne alcuna competenza.

Il sig. COSTA aveva certamente una cardiopatia importante, ma tale situazione non implicò fino al giugno 2011 alcun stato di scompenso cardiaco, né incideva sull’integralità delle sue facoltà mentali: non era assolutamente né interdetto, né parzialmente incapace.

Dopo, come si è spiegato, le condizioni peggiorarono, a partire dal grave infarto miocardico del giugno 2011, seguito da arresto cardiaco, con forte riduzione della frazione di eiezione ventricolare. Anche la vascolopatia periferica non aveva in precedenza a tale episodio creato danni importanti, ed in ogni caso le funzioni cognitive del COSTA erano intatte. Nel 2006 il sig. COSTA non soffriva di alcuna forma depressiva. I problemi di tal natura erano insorti quando egli era stato abbandonato dai figli, ossia poco dopo la repentina scomparsa della moglie nel 1984, dove il problema era stato velocemente risolto per via farmacologica e certamente con un certo spirito di reazione da parte del sig. COSTA, che, per dirla con un termine caro a Richard Bandler, fondatore della PNL, aveva letteralmente modificato le submodalità di funzionamento della sua mente, adattandosi poi con buona serenità, alla mutata situazione familiare, anzi, per meglio scrivere, al fatto di ritrovarsi oramai senza famiglia.

Caso mai, a creare non pochi problemi al sig. COSTA poté essere la grave necrosi della testa del femore emersa sul finire del 2010 all’improvviso.

 Si sottolinea come in tutta la documentazione clinica agli atti non esiste, come minimo fino al 24 giugno 2011, alcun riferimento ad un ancorché lieve decadimento cognitivo, e che anche in epoca successiva, si continui a parlare frequentemente nelle cartelle cliniche e nelle visite specialistiche di un paziente con ideazione congrua, senza dispercezioni, cosciente e collaborativo. Inoltre tutte le testimonianze raccolte, comprese le numerose suggerite dal sig. Andrea COSTA al PM, confermano esattamente questa valutazione.

 Il sig. COSTA era estremamente autonomo. Fin quasi alla fine egli non volle avere un’assistenza notturna in casa, ed allo scopo la dott.ssa ALPHA e l’avvocato BETA, preoccupati che potesse ripetersi una grave arresto cardiaco – che sarebbe stato verosimilmente fatale –, convinsero il sig. COSTA ad accettare provvisoriamente la nomina di un amministratore di sostegno, ancorché con poteri assai limitati, nella speranza di ottenere un duplice scopo: da una parte dimostrare che non vi era nulla da nascondere al giudice tutelare, dall’altra si sperava che la presenza ufficiale di una persona non in confidenza con il COSTA avrebbe potuto indurlo a più miti consigli nell’accettare una governante full-time in casa.

 In sentenza a pag. 65 il GUP si esprime con motivazioni gravemente illogiche ed illogiche, delle vere e proprie parole in libertà, sono le motivazioni del capitoletto pomposamente intitolato “Considerazioni conclusive sull’induzione” con riferimento alle due asserite vittime.

Scrive il giudice: “Ne deriva che gli atti dispositivi compiuti da COSTA Luigi Antonio e da SERRALUNGA Anna Maria, sia pure ben presentati come atti di riconoscenza per l’assistenza medica e morale prestata loro dalla dott.ssa ALPHA, siano stati il risultato di una particolare attività di induzione, posta in essere dall’imputata mediante abuso delle loro delicate condizioni di persone anziane, sole, psicologicamente fragili e “affettivamente ricattabili”.

Infatti, il COSTA, pure burbero e scontroso, era innamorato della ALPHA e certamente sensibile al fascino della donna professionista, intraprendente e, come lui, dal carattere forte e deciso. COSTA voleva sposare la ALPHA, voleva con lei una relazione ben più stabile di quella effettivamente in corso. Per lei si era distaccato dai suoi figli e dalle vecchie amicizie, per entrare in mondo nuovo, fatto di persone diverse (SCASSA, BETA, MENCHINELLA, VANDONE, la stessa SERRALUNGA), tutte inequivocabilmente comprese nella “cerchia” di ALPHA”.

Si osserva in merito che, come ampiamente documentato la rottura dei rapporti tra il sig. Luigi COSTA ed dei figli, che descrivono il padre come anaffettivo, nullafacente, manesco nei confronti della madre, del figlio stesso e del suocero, autentico padre – padrone, avvinazzato perso, risaliva al momento della morte della moglie signora Emma BOSCHIS, avvenuta all’improvviso, per probabile ictus cerebri, nel 1984, ed era stata consumata definitivamente nel 1986 quando i figli stessi, dopo essersi spartito il copioso bottino materno con il padre, che a suo dire, in merito, avrebbe concesso loro troppo, decisero, poco più che maggiorenni, di allontanarsi definitivamente dalla casa paterna. La rottura tra padre e figli avvenne dunque nel 1986 e non nel 2003, anno in cui la dottoressa ALPHA conobbe il sig. Luigi COSTA per il tramite del signor Angelo PIAZZO, ribattezzato dal GUP Angelo SCASSA. Con un eufemismo possiamo dire che il Giudice si è fatto un filmino di troppo, accelerato di ben 17 anni.

Ancora commenta il GUP, sempre a pag. 65: “ Certo, il COSTA, proprio per le sue qualità caratteriali, aveva inizialmente mantenuto un contegno molto più autonomo, facendo attenzione sia al denaro che la donna gli faceva spendere, che alla cura e alla tutela dei propri sentimenti, come emerge chiaramente dagli appunti manoscritti sopra riportati. Tuttavia, con il passare degli anni e con l’aggravarsi delle patologie da cui era affetto, il COSTA aveva “mollato la presa” ed aveva assecondato sempre di più la ALPHA, persona che gli era vicina ogni giorno, con la quale aveva quindi un contatto quotidiano che era divenuto “normalità”, proprio come l’uomo aveva sempre voluto.

Anche qui in pieno delirio si afferma che la dott.ssa ALPHA “faceva spendere denaro” al signor COSTA, ma in realtà si trattava di semplici regali che il sig. COSTA, in segno di gratitudine, disponeva in suo favore, così come sempre aveva fatto con la sua ex fidanzata Lorenza BIGNONE: al proposito vi è copia documentale degli assegni disposti dal sig. COSTA verso la signora BIGNONE.  

Ancora il GUP prosegue, a proposito dell’’altra “vittima”: “Nello stesso mondo, analogamente, era entrata a far parte la SERRALUNGA, persona sola (vedova e senza figli), debole, bisognosa di affetto e di compagnia. L’anziana aveva maturato sin da subito un vera e propria adorazione per la sua dottoressa, alla quale aveva rilasciato deleghe bancarie e in favore della quale aveva disposto per testamento di tutti i suoi beni, subito dopo averla conosciuta”. La signora SERRALUNGA non era affatto vedova, ma divorziata ed era una femminista ante litteram. La sua vedovanza esiste in realtà solo nella testa confusa del Giudice, piena di certezze fondate sulla sabbia in base alle quali vorrebbe mandare in galera la dott.ssa ALPHA. Così come è un’altra madornale stupidaggine pronunciata dal giudice quella che avvalora la circostanza che la signora avrebbe disposto il testamento in favore della dr.ssa ALPHA subito dopo averla conosciuta.

Oramai è chiaro: il GUP ed il PM sproloquiano in piena libertà affabulatoria.

L’ing. SCASSA ricorda perfettamente che all’inizio dell’autunno 2006 si recò presso l’abitazione della signora SERRALUNGA in corso Tortona per redigere una perizia relativa ai danni che ella aveva subito – peraltro pagando la modesta cifra di 1000 euro – per una fornitura di elettrodomestici di scadente qualità ed installati arrecando ulteriori danni, con la perforazione della tubazione dell’acqua nella piccola cucina. L’iperattiva dott.ssa ALPHA, non resistendo all’idea che la signora per qualche tempo si vedesse costretta a lavare le stoviglie nel bagno, considerata l‘artrite da cui era afflitta, si era attivata in aiuto della paziente, con la quale da qualche tempo era nata un’amicizia, anticipandole anche la somma necessaria per i lavori di ripristino, svolti in economia, ma a regola d’arte, come tuttora verificabile, da un artigiano egli pure suo paziente che aveva provveduto all’intera ripiastrellatura del cucinino: inoltre erano stati sostituiti gli elettrodomestici oggetto della scadente fornitura.

Poi il GUP osserva, sempre a pag. 65:

“Ebbene, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione al delitto di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento (per tutte, Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 6078 del 9 gennaio 2009).

Trattasi in effetti di sentenza della S.C. pienamente condivisibile, ma il cui contenuto per nulla si attaglia alla fattispecie.

Infine il Giudice chiosa le sue argomentazioni con motivazioni gravemente illogiche, assurde e davvero allucinanti:

“Infatti, altro indizio di non poco conto è rappresentato dalla lenta attività di isolamento sociale del COSTA e della SERRALUNGA esercitata dalla ALPHA, posta in essere sfruttando le precarie condizioni (ciascuno a modo loro) degli anziani.

Il punto merita approfondimento dal momento che è bene rimarcare come la ALPHA abbia gestito tale attività di isolamento creando un “nucleo nuovo” attorno alle persone offese, tale da lasciar credere loro di essere inserite in una cerchia più grande, piuttosto che isolati. Tuttavia, il nuovo gruppo non era altro che la longa manus dell’odierna imputata: SCASSA e MENCHINELLA, in particolare, ma anche l’Avv. BETA, che nel corso dell’interrogatorio ha espressamente dichiarato di avere conosciuto il COSTA tramite la ALPHA, erano proprio i soggetti attraverso i quali il medico, una volta guadagnata la fiducia dei due pazienti, si era inserito nelle loro vite lasciando che i due anziani si inserissero e si “sentissero” inseriti nella sua stessa vita, ossia quella di medico e di donna indipendente, autonoma, forte e determinata ancorché circondata da persone disponibili e che in sostanza avevano tempo da dedicare ai due anziani”

 

Sia ben chiaro infatti che la dottoressa ALPHA non ha isolato dalle cerchie delle rispettive amicizie né il signor COSTA, né la signora SERRALUNGA, i quali da lungo tempo, quando lei li conobbe soffrivano invece di solitudine, anche se, per qualche verso, erano stati essi stessi, estremamente gelosi della propria autonomia, e molto selettivi nel concedere amicizia, ad agevolare questo status. Il grave reato – per usare la surreale terminologia del GUP – della dr.ssa ALPHA fu di vedersi riversata addosso spontaneamente un’alta stima ed un genuino affetto da parte di entrambi i suoi pazienti.

L’ing. SCASSA conobbe il sig. Luigi COSTA soltanto nel 2007, ovvero 4 anni dopo l’intervenuta conoscenza di quest’ultimo con la dottoressa ALPHA e l’avv. BETA lo incontrò solo nel 2009, sei anni dopo il predetto incontro.

Ridicolo poi asserire che la dott.ssa ALPHA avrebbe creato una sorta di cerchio magico con i suoi amici e conoscenti, essendo automatico che chi frequenta una persona, prima o poi venga a conoscenza anche dei di lei amici. Siamo alle solite deliranti affermazioni che abbondano in sentenza. Si tratta di affermazioni che sono non solo gratuitamente false, ma suonano ripugnanti per l’assertività, infarcita di infondata sicurezza e sicumera, con cui vengono scritte.

L’ing. SCASSA poteva incontrare mediamente una decina di volte l’anno il signor COSTA e con frequenza ancor minore la signora SERRALUNGA, che si lamentava della solitudine in cui viveva da tempi ben antecedenti al 2006, anno in cui entrò in amicizia con la dott.ssa ALPHA, se si legge la testimonianza a sit del medico di base dell’epoca, il dott. CURCIO.

Qui veramente si confabula a ruota libera.

Ritorna poi il solito refrain della confusione tra il termine “congiunti” e quello di “familiari”. i due signori, pazienti della dottoressa ALPHA, avevano congiunti di grado più o meno prossimo, ma costoro erano dei colossali menefreghisti nei lori confronti e soprattutto a nessun titolo erano dei “familiari”.

 

Osserviamo inoltre che da pag. 66 a pag. 73 la sentenza svolge una ridicola sintesi farraginosa delle condizioni psichiatriche del signor COSTA, altamente discorsiva, con numerosi travisamenti che non scalfiscono minimamente la disamina scientifica svolta in questa sede, articolata sia sull’esame analitico della consulenza FREILONE e delle altre relazioni agli atti, che perviene ad indefettibili, puntuali, scientifiche conclusioni sulla base della documentazione agli atti.

Il giudice si limita a ricordandoci i dati che sono state ampiamente esaminati in questa sede, per aggiungere poi un ridicolo – sia detto con franchezza pari al rispetto – tocco di bassa cucina, in quella che dovrebbe essere una valutazione scientifica, oltretutto resa particolarmente difficile per il decesso del periziando.

Il Giudice afferma infatti a pag. 72 che: “…le descrizioni dello stato dell’abitazione del COSTA, sopra riportate, se hanno trovato smentita in quelle rese dal teste doti. VOCI [recatosi a casa del signor COSTA già nell’autunno del 2010, ndr] “che ha parlato di abitazione in ottime condizioni, di quadri alle pareti e di tappeti, hanno trovato pieno riscontro in quelle rese da RISSO, vicino di casa del COSTA e teste certamente disinteressato, il quale ha riferito che, in occasione del suo ingresso all’interno dell’alloggio del COSTA agli inizi del 2010 (stante la rinvenuta lettera di quietanza per i rimborso dei danni subiti nel proprio bagno, del 25 giugno 2010,: “sono rimasto davvero colpito dallo stato di quell’alloggio ed in particolare dal completo degrado che regnava in esso. Ricordo, infatti che vi erano i muri scrostati, pareti del vano d’ingresso con la carta da parati tolta tanto da vedere ancora le scritte dei muratori che avevano costruito quello stabile; disordine estremo e cose ammucchiate nel salone…

Qui si precipita dal campo scientifico a quello dell’infima rancida cucina: davvero, per dirla con Shakespeare, si fa much adoo for nothing, molto rumore per nulla. Molto semplicemente all’inizio del 2010 il sig. Luigi COSTA aveva predisposto, facendosi aiutare da operai intervenuti allo scopo, la ritinteggiatura dell’intero alloggio, decidendo di eliminare la carta da parati. Ecco perché il dott. VOCI, intervenuto dopo, nell’ottobre 2010, poté trovare l’alloggio in perfette condizioni di conservazione ed il sig. RISSO aveva invece rinvenuto la carta da parati scollata.

Quanto all’eventuale disordine in casa COSTA, è vero che egli era un cultore di riviste e quotidiani economico finanziari – come il Sole 24 Ore – che tendeva ad ammassare nello studio e in parte nel salone. in tal senso poté essere denotato del disordine, tipico di un intellettuale, probabilmente non certo del signor RISSO, che recandosi nell’alloggio COSTA per una perdita dal bagno di servizio, posto proprio a sinistra dell’ingresso dell’alloggio, e che non poteva pertanto di certo aver esplorato, rimase colpito non dall’imponente documentazione economico finanziaria del COSTA, ma dal suo essere “vestito adeguatamente, in giacca e cravatta (vedasi verbale del sit)”

 

Puntualmente poi la sentenza a pag. 50 osserva che: emerge chiaramente come la ALPHA avesse ricevuto più volte somme di denaro dal COSTA”. aggiungiamo noi, senza nemmeno richiedere il preventivo assenso del GUP e del PM.

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 2^ condotta imputata

“Angelo SCASSA è accusato perché, in concorso con la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA avrebbe indotto il sig. COSTA a rilasciare, nel 2008, a favore di Scassa Angelo delega bancaria ad operare su tutti i conti intestati a COSTA Luigi e accesi presso UBS sui quali giaceva una somma complessiva di 2 milioni e 83.000 €.”

 Si precisa subito che l’ing. SCASSA non ha mai indotto il sig. COSTA a rilasciargli alcuna delega proprio favore e che nell’estate 2008 egli accettò obtorto collo detto incarico, dopo l’ennesima sollecitazione ricevuta da parte del signor COSTA alle precise condizioni di cui infra.

Senza paura di cadere nel ridicolo il PM poi associa a quest’opera di induzione al rilascio delta delega anche l’avv. BETA che nel 2008 non conosceva ancora il sig. COSTA, che ebbe modo di incontrare casualmente solo nel 2009 e delle cui vicende personali ebbe conoscenza poi solo nella seconda parte del 2010, dopo le azioni in campo penale e civile intraprese dai figli Andrea Gregorio e Lucia COSTA.

Che dire? Siamo alle solite parole in libertà degli inquirenti, che agiscono come sorta di padroni del vapore, affermando quello che vogliono, nel massimo dispregio della documentazione raccolta.

 

In ogni caso, osserviamo che Il sig. REALE (amministratore di sostegno), indossati i panni del detective, svolge incredibilmente – non si sa per conto di chi – delle indagini dalle quali scopre l’esistenza di questa delega, a seguito della quale non si è verificato il minimo ammanco di cassa, come egli stesso deve ammettere (doc. n° 74).

“Io sapevo, dalla mie indagini, sul patrimonio del sig. COSTA, che SCASSA nel 2008 aveva ricevuto delega bancaria da operare su tutti i conti intestati a COSTA presso UBS; complessivamente c’erano 2 milioni e 83 000 euro. Non ho ravvisato movimenti anomali. Ad un certo punto, improvvisamente COSTA ha venduto tutti i titoli e il provento è finito su un conto corrente presso Intesa Sanpaolo” (testimonianza a sit del sig. REALE, amministratore di sostegno, del 14/1/2012)

 L’ing. SCASSA ha spiegato dettagliatamente come andarono i fatti per quanto concerne quella delega lampo rilasciata dal sig. COSTA nell’estate del 2008.

“…Inoltre il Costa ce l’aveva a morte con il funzionario dell’UBS di via Mazzini. Ricordo che l’accompagnai due o tre volte su sua richiesta ed ero molto scocciato.

Mi aveva fatto vedere degli estratti conto UBS nei quali non era evidenziato in modo chiaro per un profano quali fossero i suoi investimenti. Costa non aveva capito esattamente come erano stati investiti i suoi soldi. Io leggendoli avevo capito che gli investimenti erano stati differenziati in vari fondi e che alla fine il Costa ci perdeva 45.000 euro e gli consigliai di chiudere tutto.

Secondo me avrebbe dovuto tenere i soldi liquidi in attesa di migliori occasioni d’investimento. Aggiungo comunque che Costa aveva capito da solo che stava perdendo. All’UBS in quel momento aveva 2 milioni di euro.

Quanto alla delega che mi venne conferita da Costa nel 2008 per operare sui suoi conti fu un’idea di Costa. La funzionaria dell’UBS della quale non ricordo il nome consigliava a Costa di attendere, mentre io gli consigliavo di uscire come ho già detto. A quel punto Costa ha deciso di dare la delega a me perché mi presentassi insieme a lui per chiudere gli investimenti.

Costa non se la sentiva di fare da solo perché diceva che appena entrava in banca veniva sommerso da materiale che rappresentava una situazione positiva e prospettive favorevoli. Inoltre gli veniva detto che chiudere quegli investimenti avrebbe comportato ulteriori spese. Costa non riusciva ad imporsi sui funzionari dell’UBS che fra l’altro lo accoglievano con grande gentilezza, offrendogli da bere con pasticcini e lo portavano nella parte riservata della banca.

Voglio aggiungere che i funzionari della banca gli rinfacciavano di aver in passato esportato capitali all’estero con il loro aiuto. Fu Costa a dirmi che l’UBS gli ricordava sempre che negli anni 70 aveva fatto tanto per lui, accogliendo il suo denaro nelle sedi Svizzere e ora non poteva portare via i soldi. Ricordo che Costa viveva come uno sgarro personale il fatto di non essere stato informato dalla UBS delle perdite che stava subendo sui suoi investimenti”. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

 La signora CARRARO, funzionaria dell’’UBS, ricorda di essere stata lei stessa a proporre al COSTA di nominare un delegato per ogni sua evenienza sul c/c, ed afferma di aver incontrato una volta un uomo 35 enne. All’epoca però l’ing. SCASSA aveva 45 anni ed è alto 1,77 m per un peso di 63 kg, per cui la sua corporatura viene da tutti definita esile e non certo normale; inoltre l’ing. SCASSA porta da sempre i capelli con un taglio piuttosto lungo e la barba: particolari questi che maggiormente colpiscono chi lo deve ritrarre verbalmente, come si può evincere dalla descrizione che fornisce di lui il luogotenente DI FURIA, ascoltato in ambito indagini integrative ex art. 391 cpp (doc. n° 67, citato). Inoltre qualsivoglia persona avvicini l’ing. SCASSA viene di solito impressionato dalla sua facondia, da quella ricercatezza che lo caratterizza nella terminologia utilizzata nell’esprimersi, che a volte può apparire involontariamente uno sfoggio gratuito di cultura.  

Inoltre la signora CARRARO racconta la genesi e la storia di questa delega in modo assai ingarbugliato (doc. n° 47, citato):  

L’antefatto è il seguente: quello era un periodo in cui il COSTA Luigi, a causa dei suoi problemi di salute, veniva di rado in agenzia a causa di frequenti visite, analisi o ricoveri e così, anche su disposizione dei miei superiori, consigliai al COSTA di nominare un proprio delegato dandogli la procura ad operare per suo conto.

Ebbene, un giorno si presentò il COSTA Luigi accompagnato da un signore, mi pare dell’apparente età sui 35 anni, di statura mt. 1.70 – 1.75, capelli castano scuri. Era di corporatura normale ed aveva un portamento del tutto normale nel senso che nella massa sicuramente non si sarebbe notato. Nel parlare, questo sconosciuto appariva gentile; aveva una generale proprietà di linguaggio, anche se non so precisare se tale proprietà fosse anche estesa al settore finanziario. Ricordo che il COSTA mi presentò questo signore come un suo amico. I due parevano effettivamente conoscersi. Si trattavano con familiarità. Dopo la presentazione, io feci preparare all’ufficio amministrazione tutta la modulistica da sottoscrivere per tale procura.

Sicuramente io chiesi un documento di identità al delegato ed anche il suo codice fiscale. Pur non ricordando fisicamente questo atto, di fatto sicuramente c’è stato perché era prassi farlo. Credo che questo incontro sia durato non più di mezz’ora.

Quando il COSTA è entrato in agenzia con questo sconosciuto, era normale e lucido. Non dava assolutamente segnali, anche timidi, che ci fosse qualcosa di strano a livello psichico.

Effettivamente, poco dopo sono stata chiamata dall’amministrazione e mi è stato chiesto se io conoscessi il nuovo procuratore proposto dal COSTA. Alla mia risposta negativa, i colleghi hanno aggiunto che questo individuo con tutta probabilità era un illustre sconosciuto anche per il COSTA. Non so dire sulla base di che cosa i colleghi mi dissero questo, ma forse non escludo che costoro avessero magari fatto anche una telefonata con il COSTA per sapere qualche dettaglio per la compilazione delle carte. Subito mi sono allarmata tanto da rendermi conto che il problema più urgente era quello di annullare questa procura prima che tale procuratore potesse effettuare anche una minima operazione sul portafoglio del COSTA. Ricordo che quasi nell’immediatezza o forse la mattina successiva, contattai in qualche modo il COSTA. (SIT della signora CARRARO del 6/2/2012).

Prosegue:

Ora non so indicare le modalità di questo contatto.

Ricordo però che esordii con il COSTA chiedendogli: “Ma sig. COSTA lei chi mi porta? Degli sconosciuti?”. Ancora oggi ricordo una risposta sconfusionata [sigh!, ndr] e borbottata come proferita da persona che in quel momento si trova in uno stato confusionario. In ogni caso io gli chiesi se fosse d’accordo ad annullare quella procura. Fu una domanda che appariva quasi una scelta obbligata. Ricordo che mi diede l’assenso. Relativamente a questo episodio, ricordo che nei giorni successivi il COSTA mi contattò più volte telefonicamente per avere la certezza che davvero quella procura fosse stata annullata e che i suoi soldi non fossero stati toccati da alcuno. Ora mi viene anche il dubbio che quella delega o procura addirittura non fosse stata neppure registrata in quanto i colleghi si accorsero per tempo di questa strana cosa e cioè che questo delegato fosse in realtà uno sconosciuto allo stesso COSTA.

Non so come si chiamasse questo delegato o procuratore presentato dal COSTA.

Relativamente a ciò mi viene chiesto se si chiamasse SCASSA ma, ripeto, non lo ricordo.. Posso però dire che questa persona, almeno fino a quando io ho lavorato in quell’agenzia, non si è più fatta viva.

Sì nella filiale all’epoca vi era un programma denominato “AVENUE” in cui ognuno di noi consulenti, annotava tutte le note relative ai propri clienti: dai contatti telefonici, agli appuntamenti personali con il cliente, alle decisioni prese di acquisto o di vendita. Era un po’ un block notes che aveva una parte dedicata al profilo del cliente e da una parte libera in cui il consulente poteva annotare i promemoria personali con i clienti, le osservazioni, gli esiti dei contatti ecc. Penso che se si potesse consultare questo programma,emergerebbero molte mie note relative al cliente COSTA Luigi. (SIT della signora CARRARO del 6/2/2012)

Qui i ricordi della signora CARRARO sono tra il confuso ed il reticente, forse anche solo per nascondere qualche errore professionale commesso.

Il giorno del conferimento della delega la signora CARRARO era infatti probabilmente assente, o perlomeno l’ing. SCASSA ricorda di aver aiutato il sig. COSTA ad evidenziare in modo assai franco al direttore in persona della filiale le doglianze per le perdite nella gestione patrimoniale legata ad investimenti finanziari in piena crisi dei subprime a livello internazionale. Era del resto quello anche il periodo in cui UBS era incappata di un buco di qualche decina di miliardi di dollari negli USA .

Stranamente la signora CARRARO ricorda un delegato di 35 anni, laddove all’epoca l’ing. SCASSA 45 anni e mezzo (e non 35). L’ing. SCASSA, come si è detto, porta barba e capelli lunghi da una vita, e su questi dati non si è soffermata la teste. L’ing. SCASSA, inoltre, non era certo uno sconosciuto per il sig. COSTA, che aveva richiesto all’ing. SCASSA di accettare la delega per superare l’atteggiamento “interessatamente” avvolgente di UBS che, non volendo perdere un cliente importante, lo avvinghiava in un accerchiamento pieno di melassa, ma in definitiva ostile ad ogni chiarimento sulla gestione patrimoniale disastrosa in atto, ed è verosimile che la signora CARRARO cercò l’indomani di fargli un autentico lavaggio del cervello, telefonandogli dalla filiale di via Mazzini, per impedirne la fuga, invano.

Al colloquio in via Mazzini era stato definitivamente chiarito che il sig. COSTA liquidava la gestione patrimoniale. Il direttore precisò che sarebbero occorsi una decina di giorni per conoscere il valore esatto delle quote investite, e procedere quindi alla liquidazione definitiva della gestione.

All’ing. SCASSA venne riferito dal sig. COSTA che fu egli stesso a chiedere il ritiro della delega, strumentalmente concessagli, come da accordi.

Di certo, qualche tempo dopo, una coppia di funzionari UBS si recò a casa di COSTA per chiedergli di recedere dal suo proposito, in due diverse occasioni, e ad una di esse il sig. COSTA chiese all’ing. SCASSA di partecipare: costui acconsentì ad essere presente, pur presentandosi in ritardo all’appuntamento.

In ogni caso, dopo qualche tempo, il sig. COSTA richiese nuovamente l’aiuto dell’ing. SCASSA per presentarsi definitivamente all’UBS e pretendere – essendo ormai liquidata la gestione patrimoniale – il trasferimento di tutto il suo patrimonio. Erano presenti anche la dottoressa ALPHA ed il direttore della filiale UBS. Il COSTA insistette per chiudere definitivamente ogni posizione finanziaria in essere presso l’UBS, era piccatissimo perché la perdita della gestione finanziaria sulla pur piccola parte investita in azioni sfiorava oramai i 50.000 €. e, visto il trend dei mercati, che si era clamorosamente invertito all’inizio di quello stesso anno 2008 dopo anni di crescita, il rischio concreto era di giungere in un breve tempo ad una perdita patrimoniale più che raddoppiata.

Il sig. COSTA ottenne il suo famoso assegnò circolare comprensivo di tutto il patrimonio dalle mani personali del direttore, che tentò ancora un timido tentativo di far recedere il cliente di lunga data e di rilevante peso dalla sua decisione, e trasferì tutto il patrimonio liquidatogli presso la filiale di via Santa Teresa di IntesaSanpaolo, dove già deteneva un conto corrente: è pacifico che, se solo il direttore avesse avuto un minimo dubbio circa l’integrità delle qualità mentali del sig. COSTA, nell’eccezione comune del termine, non avrebbe acconsentito ad un travaso così drastico dei suoi capitali presso un’altra banca.

Infatti nulla ebbe da obiettare il direttore della banca in merito all’intrapresa decisione del cliente, che si presentò risoluto all’appuntamento per l’incasso e rifiutò seccamente ogni proposta di ripensamento avanzatigli in extremis.

Ancora durante il SIT, l’ing. SCASSA precisa quanto segue:

La ALPHA era assolutamente al corrente di questo perché di Costa si parlava tutti i giorni. Costa telefonava alla ALPHA tutti i giorni e le raccontava i suoi problemi. La ALPHA mi aveva invitato ad aiutare concretamente Costa ad uscire da UBS per trasferire il denaro sulle altre due banche che non gli avevano riservato questo trattamento. Io dal canto mio avevo preparato un foglio che Costa doveva firmare e mandare a UBS, ma lui non volle, e comunque la banca era molto insistente con lui ed io accettai la delega con il patto verbale tra me e Costa che, risolto il problema, la delega venisse revocata.

Ricordo che mi presentati alla UBS, dicendo tutto quello che pensavo di male di quell’investimento. Non ho in alcun modo utilizzato la delega.

Costa poi decise da solo di revocare quegli investimenti e di lasciare l’Ubs perché io ero stato molto duro con i funzionari e Costa era riuscito grazie al mio intervento a chiudere i suoi investimenti.

Né io né la ALPHA abbiamo pensato di consigliare al Costa di rivolgersi ad un esperto che lo potesse consigliare adeguatamente perché ritengo che siano inaffidabili.

Non ho ritenuto di tenermi fuori da queste questioni perché grazie al nostro intervento ha risparmiato 100 – 150 mila € di perdita. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

Il sig. Andrea COSTA ha osservato invece che (doc. n° 51, citato);

L’Ing. SCASSA poi compare come delegato ad operare – ma solo per un giorno- nell’ambito del c /c che mio padre aveva presso UBS di Torino.

Questo conto, nel 2008, è stato estinto e tutto il capitale mobiliare e gli investimenti sono stati trasferiti sul c/c acceso presso la banca Intesa San Paolo (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Ed ancora:

Nel 2009, ricordo ancora che la persona che seguiva le nostre operazioni bancarie all’UBS, e cioè tale VALERIA [la signora CARRRO, ndr] che non lavora più in quella banca perché so che ad un certo punto aveva dato le dimissioni dovendo accudire la mamma malata, mi aveva riferito che un giorno mio padre si era presentato presso quell’agenzia (ubicata in questa via Mazzini quasi ang. C.so Cairoli) accompagnato dalla sig.ra ALPHA, dallo SCASSA e da una terza persona che non mi è stata descritta. In quell’occasione mio padre era andato lì per conferire la delega ad operare a favore dello SCASSA. Mi aveva anche detto che per cautelarsi e ritenendo che tale operazione, anche in forza dell’età avanzata di mio padre e del cospicuo patrimonio mobiliare lì impegnato, aveva ritenuto di chiamare anche il direttore. Sta di fatto che quel giorno è stata conferita la delega allo SCASSA per operare sul c/c di mio padre.

In quella circostanza mio padre ha ordinato a VALERIA di cancellare quella delega. Non ho mai approfondito che cosa fosse avvenuto quel giorno e neppure ho chiesto ulteriori notizie sull’identità di quella terza persona.

Sì ho messo quale data la fine dell’anno 2008 quale periodo in cui io e mia sorella non abbiamo avuto notizie dirette di nostro padre. (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Delle considerazioni svolte fino a questo punto in merito all’intera vicenda della delega e delle modalità con cui il sig. Luigi COSTA ritirò – come da accordi – la delega concessa “strumentalmente” all’ing. SCASSA, la sentenza non fa alcun cenno nella trattazione del fatto, su base documentale, che svolge a pag. 32, vedendo in questa limpidissima operazione una sorta di prova della fragilità psichica del sig. COSTA con motivazioni surrettizie e illogiche.

Dimentica anzi il GUP – in modo del tutto verosimilmente deliberato – che la signora CORTASSA, funzionaria della filiale di via Santa Teresa, presso cui il sig. COSTA deteneva negli ultimi anni un conto corrente con un importo di circa 3 milioni di euro, lo ricorda come persona molto lucida (doc. n° 49, citato), soprattutto con riferimento al momento in cui ella lo conobbe quando se ne arrivò nella filiale Intesasanpaolo con l’assegno circolare di due milioni di euro ritirato poco prima dall’UBS di via Mazzini.

Afferma infatti la signora CORTASSA, sentita a sit il 24/6/2012 (doc. n° 49, citato): “Ho lavorato presso la banca Intesa SanPaolo fino al 31.12.2011 e poi sono andata in pensione. Ho sempre lavorato praticamente all’agenzia sita in Via Santa Teresa in qualità di gestore personal. In altre parole gestivo il patrimonio dei clienti privati.

Sì ho conosciuto il sig. COSTA Luigi che mi pare sia deceduto alla fine dell’anno scorso.

Premetto con il precisare che io il COSTA l’ho conosciuto dopo che egli aveva estinto il proprio c/c che aveva acceso presso la banca UBS e sul quale deteneva il suo cospicuo capitale mobiliare che si aggirava intorno ai tre milioni di Euro e che aveva trasferito su un nostro c/c. Il COSTA, quando ha portato questo ingente patrimonio in filiale, era persona molto lucida ed interessata ai suoi investimenti anche se, devo dire, è sempre stato piuttosto restio ad investire.

 Si osservi poi come la versione del sig. COSTA differisca da quella della signora CARRARO: il primo riferisce che la delega venne concessa alla presenza del direttore della filiale UBS di via Mazzini e che fu il padre stesso – come da effettivi accordi con l’ing. SCASSA – a revocarla; la seconda pensa bene di inscenare una versione diversa, e in effetti preferisce forse attenersi alla versione ufficiale raccontata in UBS, e dimostrare che erano state posti in atto tutti i mezzi per togliere dalla delega l’ing. SCASSA che si era espresso in termini formalmente pacifici, ma nella sostanza assai duri, contro la gestione patrimoniale posta in essere dalla banca nei confronti del sig. COSTA.

 Emerge inoltre un’ulteriore contraddizione tra la versione del sig. Andrea COSTA e la signora CARRARO:

Sì, ho lavorato all’UBS (Italia) S.p.a. dal settembre 2003 fino al 31.07.2008 sempre nell’agenzia di Torino in via Mazzini mi pare al civico 51 (SIT della signora CARRARO Valeria del 6/2/2012)

Come sia possibile che nel 2009 – secondo le affermazioni rese a sit dal signor Andrea Gregorio COSTA – la signora VALERIA, che dichiara essersi licenziata da UBS nel luglio 2008, potesse ancora seguire le operazioni bancarie dei sigg COSTA (padre e figli, quest’ultimi forse davvero un po’ troppo impiccioni, a sentire la stessa CARRARO), è davvero un mistero. L’impressione è che qui, invece, siamo dinnanzi ad un quadro fantasioso tratteggiato dalla sig.ra Valeria CARRARO (ed infatti non esiste la terza persona che avrebbe accompagnato il COSTA nella filiale), la cui versione differisce completamente da quella del figlio del signor COSTA.

 Del resto, come si è visto, la funzionaria di Intesasanpaolo della filiale di via Santa Teresa 6, dove Costa trasferirà tutti i suoi beni mobiliari depositati sul c/c e conto deposito titoli in UBS, precisa che il sig. Luigi COSTA all’epoca del cambio di banca era “persona molto lucida ed interessata ai suoi investimenti”.

Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta addebitata all’ing. SCASSA secondo cui egli avrebbe indotto il sig. COSTA, in collaborazione con i due imputati “a rilasciare, nel 2008, a favore di SCASSA Angelo delega bancaria ad operare su tutti i conti intestati a COSTA Luigi e accesi presso UBS sui quali giaceva una somma complessiva di 2 milioni e 83.000 €” è di pacifica totale insussistenza.

Qui fa capolino un ulteriore teorema. Se una persona settantenne – all’epoca il sig. COSTA era 77enne – rilascia una delega sul suo proprio c/c è vittima di una circonvenzione.

La dott.ssa ALPHA aveva presentato in occasione del cenone di capodanno 2007 il sig. COSTA all’ing. SCASSA che è un appassionato ed esperto di finanza. In più di un’occasione il sig. COSTA si era rivolto all’ingegnere per ottenere consigli e tra i due era anche sorta una sorta di familiarità. Il sig. COSTA si era rivolto all’ing. SCASSA anche per una valutazione di spese per lavori antincendio di un condominio, dove egli era proprietario di alcune autorimesse, e a cui non intendeva partecipare: l’ing. SCASSA accompagnò il sig. COSTA ad una riunione presso l’amministratore del condominio, cui era presente anche un cugino del sig. COSTA, tal dr. CARPINETO, che deteneva la maggioranza assoluta dei millesimi e che volle invece che i lavori procedessero secondo l’indicazione del tecnico già consultato dall’amministratore, per non urtare quest’ultimo, che egli stava per delegare alla vendita della quarantina circa delle autorimesse di sua proprietà. Per il suo interessamento l’ing. SCASSA non richiese alcun compenso al signor COSTA.

 In ogni caso qui inquirenti e Giudicante, sia detto con il massimo rispetto, ma del pari fuor d’ambagi, hanno toppato clamorosamente e si tace non solo che dall’operazione di chiusura della gestione patrimoniale non derivò danno alcuno al sig. COSTA, ma che se essa non fosse stata realizzata tempestivamente, si sarebbe verificata una perdita di forse 100.000 €, alla luce digli ulteriori catastrofici crolli dei mercati.

 In breve sintesi: il sig. COSTA si era accorto dai periodici estratti del conto depositi titoli inviatigli della banca che vi erano perdite sui fondi azionari dell’ordine di decine di migliaia di euro, malamente in piccola parte compensati da piccoli guadagni sui fondi monetari, dove, effettivamente, il rischio è quasi nullo. Orbene, l’ing. SCASSA consigliò al COSTA di recedere immediatamente dai fondi azionari, perché le prospettive dei mercati su cui erano incentrati erano assolutamente negative e non esistevano nella gestione patrimoniale che lo riguardava strumenti di copertura dal rischio, come i covered warrants o le opzioni, ad esempio.

 

Si osservi come a proposito di questa vicenda della delega concessa nel luglio 2008 dal sig. COSTA all’ing. Angelo SCASSA, qui ampiamente trattata, il giudice – da pag. 22 a pag. 24 della sentenza – si limiti a riportare i sit della signora CARRARO e del sig. Andrea Gregorio COSTA al riguardo senza nulla affermare di suo, e soprattutto non evidenziando il fatto che la signora CARRARO ricordava un delegato sui 35 anni, mentre all’epoca, nel 2008 l’ing. SCASSA aveva 45 anni; inoltre il sig. Andrea Gregorio COSTA riferisce che fu il padre personalmente – come effettivamente da intervenuti pregressi accordi con l’ingegnere – a cancellare la delega dopo l’avvenuto colloquio congiunto tra l’ing. SCASSA, il COSTA stesso ed il direttore della banca per ottenere la liquidazione della gestione finanziaria disastrosa, ed inoltre mentre la signora CARRARO ricorda di essersi licenziata da UBS il 31/7/2008, il sig. Andrea COSTA, che sulla vicenda ha avuto tutto il tempo, prima del sit del 2012, di riflettere per via delle indicazioni fornitegli dal suo alleato sig. Giuseppe REALE, ricorda che ancora con lei si relazionava per la gestione dei suoi affari presso banca UBS nel 2009. Ed inoltre il sig. COSTA riferisce l’episodio della delega, e del relativo ritiro da parte del padre, come riferitogli dalla signora CARRARO, in termini del tutto differenti da quelli narrati da quest’ultima interrogata a sit.

 

Da pag. 30 a pag. 31 la sentenza riporta le spiegazioni fornite dall’ing. SCASSA in merito all’eziologia della delega ricevuta dal sig. Luigi COSTA per un solo giorno ad operare sul c/c, evidenziando alcuni passaggi della testimonianza resa a sit dal suddetto:

“Costa mi aveva fatto vedere degli estratti conto UBS nei quali non era evidenziato in modo chiaro per un profano quali fossero i suoi investimenti. Costa non aveva capito esattamente come erano stati investiti i suoi soldi. Io leggendoli avevo capito che gli investimenti erano stati differenziati in vari fondi e che alla fine il Costa ci perdeva 45.000 Euro e gli consigliai di chiudere tutto. Secondo me avrebbe dovuto tenere i soldi liquidi in attesa di migliori occasioni d’investimento. Aggiungo comunque che Costa aveva capito da solo che stava perdendo. All’UBS in quel momento aveva 2 milioni di Euro.

Quanto alla delega che mi venne conferita da Costa nel 2008 per operare sui suoi conti, fu un’idea di Costa. La funzionaria dell’UBS della quale non ricordo il nome consigliava a Costa di attendere mentre io gli consigliavo di uscire come ho già detto. A quel punto Costa ha deciso di dare la delega a me perché mi presentassi insieme a lui per chiudere gli investimenti.

Costa non se la sentiva di fare da solo perché diceva che appena entrava in banca veniva sommerso da materiale che rappresentava una situazione positiva e prospettive favorevoli. Inoltre gli veniva detto che chiudere quegli investimenti avrebbe comportato ulteriori spese. Costa non riusciva ad imporsi sui funzionari dell’UBS che fra l’altro lo accoglievano con grande gentilezza offrendogli da bere con pasticcini e lo portavano nella parte riservata della banca. Voglio aggiungere che i funzionari della banca gli rinfacciavano di aver in passato esportato capitali all’estero con il loro aiuto. Fu Costa a dirmi che l’Ubs gli ricordava sempre che negli anni 70 aveva fatto tanto per luì accogliendo il suo denaro nelle sedi Svizzere e ora non poteva portare via i soldi. Ricordo che Costa viveva come uno sgarro personale il fatto di non essere stato informato dalla UBS delle perdite che stava subendo sui suoi investimenti….

Ricordo che mi presentati alla UBS dicendo tutto quello che pensavo di male di quell’investimento. Non ho in alcun modo utilizzato la delega.

Costa poi decise da solo di revocare quegli investimenti e di lasciare l’Ubs perché io ero stato molto duro con i funzionari e Costa era riuscito grazie al mio intervento a chiudere i suoi investimenti.

Né io né la ALPHA abbiamo pensato di consigliare al Costa di rivolgersi ad un esperto che lo potesse consigliare adeguatamente perché ritengo che siano inaffidabili.

Non abbiamo ritenuto di tenerci fuori da queste questioni perché grazie al nostro intervento ha risparmiato 100-150 mila Euro di perdita”

Da queste dichiarazioni il giudice ricava la seguente motivazione di censura gravemente illogica, espressa a pag. 31: “Ebbene, a fronte di tali dichiarazioni, non può non osservarsi che si trattava di conti correnti sui quali era depositata la considerevole somma di oltre 2 milioni di euro.

Inoltre, deve rilevarsi come il COSTA avesse due figli e SCASSA, consapevole di tale circostanza, si fosse ben astenuto dall’invitare il COSTA quantomeno ad informare i suoi figli del rilascio di tale delega bancaria. Del resto, per stessa ammissione di SCASSA, la sua conoscenza con tale importante “delegante” risaliva a meno di due anni prima, avendo espressamente affermato di avere conosciuto COSTA nel dicembre 2006, tramite altra persona, ossia la ALPHA, persona che era quasi sempre presente nei suoi incontri con COSTA: ‘‘Preciso che io incontravo il Signor Costa da solo raramente nella normalità lo vedevo insieme alla ALPHA e ciò poteva accadere una volta al mese ”. Quindi, secondo quanto riferito dallo stesso SCASSA, il suo rapporto con COSTA non era né esclusivo né così intimo da far determinare un ottantenne a rilasciare una delega ad operare su un conto corrente sul quale era depositata, guarda caso, una cifra a dire poco impressionante per chiunque.

D’altra parte, anche la conoscenza tra COSTA e la ALPHA (fidanzata di SCASSA) non era, in quel momento, così datata: si erano conosciuti nel 2003 e la loro relazione era più che altalenante – come testimoniano gli appunti manoscritti sopra evidenziati – e, comunque, non radicata stabilmente al punto da fare in modo che un uomo di quell’età e con quel carattere decida, in piena autonomia, di delegare un “conoscente” ad operare su un conto corrente con un saldo da capogiro.”

Si osserva al riguardo in merito a questa totalmente illogica motivazione che:

L’ing. SCASSA era anzitutto una persona e competente in materia finanziaria: oltretutto negli anni 90 aveva vinto una borsa di studio della durata di un anno svolta presso il Centro Ricerche Fiat di Orbassero, dedicata interamente alla gestione economica aziendale: per l’esattezza al Cost management. Egli aveva dunque ampia familiarità con il settore degli investimenti, soprattutto in ambito azionario, che erano quelli grevemente in perdita nella gestione patrimoniale del sig. COSTA. Il fatto che il sig. COSTA lo conoscesse da due anni e mezzo – e non da meno di due anni come il GUP tifoso afferma – è del tutto irrilevante: fino a prova contraria una persona si affida ad un’altra che ritiene competente non certo in base al grado di obsolescenza della rispettiva conoscenza reciproca. Egli godeva inoltre della fiducia assoluta della dott.ssa ALPHA ed il COSTA confidava molto in quest’ultima, al di là dei frequenti screzi caratteriali, che pure si rinvenivano tra lo stesso ingegnere e la dottoressa. Di certo il sig. COSTA sapeva ben distinguere queste situazioni da quelle dei funzionari bancari che lo servivano in guanti bianchi per “pelarlo” in guanti neri”

Del pari pacifico è il perché il COSTA non si sia affidato ad esperti operanti nell’ambito delle banche, i cosiddetti gestori di fondi o, per l’appunto, delle gestioni patrimoniali: costoro, per una serie di vari motivi, che vanno dall’incompetenza personale agli ordine di scuderia ricevuti, sono proprio stati la causa della rovina di molti portafogli dei clienti (vogliamo ricordarci di quante banche italiane suggerivano alla clientela l’acquisto di titoli di stato argentini – i tango bond – o delle azioni/obbligazioni della Parmalat?)

Ridicola e illogica la motivazione che vuole fare apparire strano il fatto che COSTA si affidasse alla dottoressa ALPHA , pur conoscendola “soltanto” da 5 anni. Nella scala psicometrica del Giudice quanti anni luce occorrono perché una persona possa affidarsi ad un’altra per riceverne aiuto per alcune incombenze?

Gravemente illogica poi la motivazione con cui il giudice stigmatizza il fatto che l’ing. SCASSA non invitò il COSTA ad informare i due figli che stava per concedergli questa delega bancaria: qui veramente si finge di non capire che da un lato l’accordo tra i due prevedeva una durata per così dire “flash” della predetta delega e che, dall’altro, il sig. Luigi COSTA nutriva sentimenti di odio terribile nei confronti dei figli, al punto che già alla prima circostanza in cui conobbe l’ing. SCASSA non esitò a manifestargli il suo forte desiderio di diseredarli del tutto e a richiedergli, per giunta, consigli al riguardo.

Il sig. COSTA chiese pertanto all’ing. SCASSA, persona di luminosa dirittura morale, come davvero forse poche altre ne esistono in circolazione, di accettare una delega pro tempore – di solo qualche giorno.- per presentarsi assieme a lui alla banca e trattare con fermezza ed ottenere l’uscita dei fondi.

Così effettivamente si verificò, e pare effettivamente che la delega sia stata aperta e chiusa in un paio di giorni dallo stesso sig. COSTA, come da accordi con l’ing. SCASSA.

 Pertanto non solo l’ing. SCASSA non ha mai indotto il sig. COSTA a rilasciargli alcuna delega su un c/c, ma accettando, dopo alcune resistenze l’incarico – a condizione che fossero di durata ”flash” per i motivi predetti, lo agevolò nel “tagliare” una perdita che stava diventando importante, consentendogli di ottenere un notevole risparmio rispetto a quanto avrebbe perso con il futuro cedimento del corso dei titoli, se fosse rimasto, ad esempio, nei fondi fino alla data del decesso (dicembre 2011). Inoltre offrì a titolo gratuito la sua consulenza.

Anziché conferirgli un encomio per la sua opera prestata a favore di una persona anziana Inquirente e Giudicante – pur nella certezza assoluta che non manca un centesimo dal c/c del signor COSTA – pensano bene invece di indagarlo attribuendogli una condotta inesistente, costruita con le solite parole in libertà di futuristica memoria letteraria.

Ritorna in mente il signor Josef K in quelle pagine del Processo quando la padrona di casa lo rasserena al momento dell’arresto: “Lei non se la prende a cuore. Nel mondo succede di tutto”

Non solo, ma l’ing. SCASSA soccorrerà il sig. COSTA in un paio di occasioni, da lui convocato d’urgenza perché si sentiva male, di cui una nel tardo autunno del 2009, essendo la dottoressa ALPHA assente da Torino, valutando con molto buon senso la situazione, rilevandone i valori di pressione arteriosa, e colloquiando con l’operatore del 118, congiuntamente al quale gestì la situazione del sig. COSTA, poi spontaneamente risoltasi senza necessità di ricovero in ospedale.

 

La delega all’ing. SCASSA fu dunque solo ed esclusivamente uno strumento tecnico predisposto dall’astuto sig. COSTA (sfruttando un suggerimento degli stessi funzionari bancari, come ricordato a sit dalla signora CARRARO) per vedersi rafforzato nella sua volontà di chiudere poi in modo definitivo i rapporti con l’UBS, banca che, come noto, aveva realizzato buchi di bilancio dell’ordine delle decine di miliardi di euro. In effetti, di lì a poco, il sig. COSTA, in piena autonomia, trasferirà tutto il suo capitale giacente in UBS su un altro conto corrente nella sua titolarità presso altra banca.

Di certo – lo si ribadisce – l’ingegnere non solo non ha sottratto un centesimo dai conti del sig. COSTA – e su questo punto la Procura, tace accuratamente – ma è convinto, di aver fatto risparmiare, alla luce dei successivi crolli bancari, specie quelli del 2008 – 2009 – 2011, svariate decine di migliaia di euro al sig. COSTA.

La dottoressa ALPHA pure dovrebbe ricevere un premio, per il consiglio dato al signor COSTA di rivolgersi all’ing. SCASSA che si occupò del suo problema di investimenti a titolo assolutamente disinteressato. Non a caso il sig. COSTA riponeva grande fiducia nell’ingegnere e lo volle indicare come guardian nel trust successivamente costituito, dopo aver proposto l’incarico al dr. MAGGIORE che rifiutò, ritenendolo incompatibile con il suo ruolo di perito medico.

 

Ben diversamente il sig. REALE, amministratore nominato dal Tribunale, e regolarmente retribuito dal medesimo, aveva abbandonato senza l’indispensabile assistenza infermieristica notturna il sig. COSTA morente al CTO durante la sua agonia finale, dilapidando invece i suoi soldi in un’inutile opera di ritinteggiatura del suo mega-alloggio di via Palmieri (affrescato appena due anni prima) e nella ristrutturazione di due bagni che erano comunque di per sé funzionali.

In via meramente astratta, è ben noto infatti che – a tutti i livelli – i lavori inutili sono necessari per far scorrere le cosiddette tangenti che qualcuno, più appropriatamente, suggerisce di definire secanti della torta.  

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3* condotta addebitata

Angelo SCASSA, in concorso con la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA indusse il sig. COSTA a costituire il TRUST LUIGI COSTA, avanti al Notaio De Lorenzo di Torino, in data 7.12.2010, nominando TRUSTEE la ALPHA e GUARDIANO lo Scassa Angelo, atto con il quale si prevedeva che il TRUSTEE disponesse e godesse dei beni del TRUST senza limitazione, con gli stessi poteri riconosciuti al proprietario o titolare dei beni stessi, e che avesse come compenso l’usofrutto su uno degli alloggi fra quelli appartenenti al Trust”

 

Osserviamo anzitutto che l’ing. SCASSA venne a conoscenza dell’esistenza del trust, che fu predisposto dal signor COSTA solo ed esclusivamente con l’assistenza ed il suggerimento del notaio DE LORENZO, nel periodo novembre- dicembre 2010, attraverso una serie di incontri preparatori, soltanto nel pomeriggio del 7 dicembre 2010, qualche ore prima del rogito notarile. E soltanto giunto a casa del sig. COSTA nelle serata di quel giorno gli venne richiesto dal sig. COSTA di accettare il ruolo di guardian del trust, dietro un brillante appannaggio di ben 100 euro mensili che peraltro, considerato il fatto che il trust è sempre rimasto una sorta di scatolone vuoto, non sono mai stati richiesti in pagamento dall’ingegnere.

Quindi si tratta di un’accusa farneticante, e destituita di ogni fondamento in assoluto, ampiamente smentita da tutta la documentazione agli atti.

Qui davvero si sproloquia in libertà.

Secondariamente da evidenziare un’ulteriore assurdità: oltre all’accusa del tutto infondata si asserisce pure che il trustee del trust avrebbe potuto godere in modo illimitato dei beni del trust. Anche qui gli inquirenti al posto di compulsare l’atto costitutivo del trust hanno rincorso autisticamente i loro pensierini.

Inoltre l’avv. BETA – per i motivi di cui infra – era stato tenuto completamente all’oscuro della costituzione del trust per volontà dello stesso disponente, come risulta chiaramente dagli atti.

E’ evidente dunque che siamo davvero dinnanzi all’addebito di una condotta fantasmagorica.

Esaminando nel merito l’atto costitutivo del trust osserviamo che il sig. COSTA pretese dal notaio DE LORENZO che venisse inserito il seguente passaggio nelle motivazioni fondanti del trust (doc. n° 75):

“Riguardo l’ottimo stato mentale [il disponente, ndr] vuole solo ricordare di essere anche parecchio più giovane dell’attuale Presidente della Repubblica.

Teme, quindi, che con l’incalzare rapido dei malanni che affliggono le persone anziane possa ritrovarsi privo di adeguata tutela. Quando il corpo diventa fisicamente fragile, anche se sorretto da un cervello lucido (è questo il vero problema degli anziani, avere spesso ancora un cuore giovane al quale non corrispondono forze fisiche adeguate) è molto difficile reagire a vessazioni, prepotenze o anche solo indisponenti intrusioni nella propria sfera di libertà.

Si accetta tutto pur di non subire maltrattamenti fisici e psichici, quali quello di fare pesare il “grande sacrificio” di accudire “il” vecchio. E, in quanto vecchio, di per sè fastidioso. I parenti pensano che sia cosa giusta risolvere il momentaneo ingombro con la presenza di una energica badante o, al peggio, con un ricovero coatto in una casa di riposo. In questi casi l’anziano malandato non ha più la forza e la voglia di reagire, presagendo ritorsioni.

Il disponente non vuole che ciò avvenga.

Ha deciso quindi di prevedere e respingere per tempo eventuali possibili invadenze dei più stretti parenti per tutelare la propria autonomia e preservare fino alla fine la sua dignità di uomo.

Purtroppo la Legge a volte fa passare gli anziani come un peso per la società, come persone che “devono” essere assolutamente protetti. Quando invece la protezione riguarda spesso la voglia dei parenti di gestire, ancor prima della dipartita del congiunto, i risparmi di una vita di sacrificio e di solo lavoro.

Il disponente lamenta di avere concesso troppo ai figli.

Compito del Trustee sopra nominato, persona di grande fiducia già da moltissimi anni, sarà quindi quello di accudirlo, di curare la sua persona, di scegliere le cure mediche che nel tempo gli saranno necessarie, di assisterlo, tutelarlo in ogni opportuna sede anche tramite professionisti e personale di sua fiducia e di evitare che lo stesso debba trascorrere lunghi periodi in ospedali o centri medici. Dato che suo forte desiderio è quello di essere curato, in caso di bisogno, nella sua stessa abitazione. Luogo di rifugio e di conforto, mura amiche, pieno di ricordi.

Insomma, considerato che ne ha la disponibilità economica, non gli si deve far mancare nulla di ciò di cui avesse necessità o fosse solo per appagare piccoli capricci. Chiede di essere accompagnato alla fine dei propri giorni con la gentilezza e l’affetto che ogni anziano dovrebbe ricevere di diritto. (estratto del TRUST Costa Luigi, costituito con rogito notaio DE LORENZO il 7/12/2010)

 L’imputato avv. BETA ha affermato (doc. n° 47, citato):

Non so assolutamente di chi sia stata l’idea del trust ma, per la tecnicità dell’atto, suppongo che sia stato suggerito dal notaio DE LORENZO. (interrogatorio dell’indagato avv. BETA del 25/7/2012)

Il teste sig. REALE afferma (doc. n°74, citato):

Ritengo che la ALPHA da questo atto [trust ndr] al momento non abbia tratto alcun vantaggio (testimonianza a sit del sig. REALE del 14/1/2012)

 Ancora, – incredibilmente – il sig. REALE ha affermato (doc. n° 52, citato):

Il signor Costa costituì con l’ausilio del notaio De Lorenzo un Trust, i cui contenuti e le ragioni dello stesso risultano privi di alcuna utilità per il signor Costa, sulle sorti del Trust e sul suo utilizzo (Relazione del sig. REALE per il GT dott.ssa GIANNONE del 28/11/11)

 

Ben diversamente chiarisce l’ing. SCASSA (doc. n° 46, citato):

Nell’agosto del 2010 Costa aveva ricevuto un invito a presentarsi dagli Assistenti Sociali ed era imbufalito. Un giorno in quel periodo andò a cena in un ristorante vegetariano di Chieri insieme alla ALPHA e incontrò l’avv. BETA.

Costa aveva capito o pensato che gli Ass. Sociali fossero stati inviati dai figli.

Quando quattro mesi dopo fu citato per presentarsi davanti al Giudice Tutelare ai fini di un’amministrazione di sostegno decise di fare un trust, si rivolse al Notaio DE LORENZO che gli fu consigliato dalla ALPHA, la quale lo aveva conosciuto per altre sue questioni. Io non sapevo cosa fosse un trust, se non vagamente se non con riferimento al trust di Cossiga, e un giorno la ALPHA mi chiamò e mi disse che dovevo andare a casa di Costa per sottoscrivere un trust.

Questa telefonata avvenne sei – sette ore prima della sottoscrizione del trust: sapevo comunque che da giorni erano in corso incontri tra Costa e il Notaio DE LORENZO per individuare lo strumento migliore per sottrarre i beni alle brame dei figli. Solo il giorno della firma dell’atto appresi che io dovevo essere guardiano. Fu quello stesso giorno che il Notaio mi spiegò che cosa fosse esattamente un trust dicendomi quello che era scritto nell’atto e cioè che nel caso in cui Costa fosse divenuto incapace d’intendere e di volere la ALPHA avrebbe gestito i beni del trust e si sarebbe occupata della salute e dell’assistenza di Costa allo scopo preciso di evitare che fosse trasferito in un ospizio. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

Ho accettato questo incarico perché non vedevo alcun problema. Io giudico la ALPHA una persona assolutamente onesta e capace. Non so come si sia arrivati a decidere come la ALPHA sia arrivata ad essere Trustee, ma posso immaginare che essendo Costa ormai solo non avesse scelta e che la ALPHA fosse la persona più vicina e più competente.

Preciso che in questi due anni ho dato alla ALPHA un consiglio assolutamente giusto di non fare alcun investimento sulla cifra di 35.000 euro inserita nel trust. Ricordo molto bene che il trust fu sottoscritto il 7.12.2010. Ribadisco che la mia ricostruzione di come sono arrivato ad essere nominato guardiano è assolutamente vera. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

Il 16/12/2010 [è il giorno in cui il GUP dr. BEVILACQUA dispose il decreto di rinvio a giudizio per i 9 medici imputati per la morte del padre dell’ingegnere, Aldo, nell’ambito del proc. pen. N° 24119/06 RG, ndr], ricordo bene la data perché mi trovavo in Tribunale, il notaio De Lorenzo convocò la ALPHA. Io l’accompagnai e venne con noi BETA che si trovava in Tribunale con me, su richiesta della ALPHA.

Credo che BETA sia venuto a conoscenza del trust in quell’occasione perché Costa aveva chiesto di non dire nulla a BETA. Fu la ALPHA a dirmelo. BETA era già diventato l’avvocato di Costa per la causa civile intentata dai figli.

De Lorenzo ci spiegò che era stato diffidato dall’Avv. Scalisi per conto dei figli di Costa dal dare corso ad azioni di compravendita degli immobili di Costa. Il notaio suggerì di bloccare tutto.

Forse c’era anche Costa, anzi ricordo che passò la ALPHA a prenderlo a casa. Il notaio suggerì che si poteva far confluire una modesta ulteriore somma di denaro e ad oggi il trust ammonta a 35.000 Euro.

Io appresi la notizia con assoluta indifferenza invece la ALPHA cominciò ad inveire contro i figli di Costa e lo stesso fece Costa. BETA non disse nulla di particolare. Le due persone irose erano Costa e la ALPHA. Il Notaio disse comunque che avrebbe cercato una soluzione e qualche giorno dopo la ALPHA mi chiamò chiedendomi di andare a casa di Costa perché il Notaio si sarebbe presentato con due Avvocati da incaricare eventualmente per la difesa del trust. Ero scocciato ma essendo guardiano sono andato. Non si concluse nulla. Quanto a Costa era incavolato con il Notaio e glielo fece capire. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

Nei giorni successivi Costa continuava a tempestarmi di telefonate e io consigliai di consultare il suo avvocato BETA; questi tra l’altro aveva espresso dubbi sulla regolarità del trust dopo l’incontro con il Notaio De Lorenzo del 16.12.2010.

Da quel momento io consigliai sia a Costa che alla ALPHA di prendere tempo e di rivolgersi a BETA. Quando il Notaio cercava me io non mi facevo trovare.

Preciso che il Notaio premeva per difendere il trust dicendo che i figli di Costa e gli avvocati erano delle autentiche carogne. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

 Il notaio DE LORENZO, che redasse il trust, puntualizza come quella di costituire questo strumento fosse stata un’iniziativa assunta in piena autonomia dal sig. COSTA stesso, dopo che lui gli aveva prospettato questa eventualità, illustrandogliela nel corso di diverse riunioni, per proteggersi dai tentativi dei figli di limitarne l’autonomia, per cupidigia del suo patrimonio.

Afferma il notaio DE LORENZO (doc. n° 63, citato):

Sono uno dei pochi Notai in Torino che stipulano atti di TRUST. Il TRUST è un istituto che consente alla persona di governare i propri desideri, la propria situazione patrimoniale, la propria salute. Diversamente dal testamento che si apre solo con la morte e anche dal fondo patrimoniale (previsto solo per coniugi), il trust consente di gestire o far gestire da subito la propria vita anche patrimoniale.

Ebbi con il COSTA una serie di colloqui nel mese precedente l’atto, che allego perché venga unito al verbale.

Ebbi almeno 5 colloqui con lui.

Costa venne da solo e anche con la Dott.ssa ALPHA, suo medico curante e che poi divenne TRUSTEE. Non ricordo assolutamente come fu che COSTA venne da me.

Si trattava di un signore solo e quindi cercai di capire quale fosse il suo problema. (SIT del notaio DE LORENZO del 9/2/2012)

L’idea di COSTA era di inserire tutti i beni mobili e immobili, e anche le liquidità nel TRUST.

L’atto fu del 7.12.2010 e le mie disquisizioni con COSTA – chiarimenti, colloqui, telefonate – si protrassero per oltre un mese precedente

Il Costa finché fosse stato in grado di intendere e di volere avrebbe potuto indirizzare i comportamenti gestionali del TRUSTEE che in realtà è un vero e proprio proprietario anche se temporaneo per una corretta gestione a favore dei beneficiari che erano nel caso i nipoti.

Dopo quella fase, il TRUSTEE avrebbe dovuto seguire le regole dell’atto istitutivo controllato dal guardiano.

In questo caso non ho mai voluto procedere al conferimento dei beni – nonostante la grande insistenza del COSTA, insistenza telefonica e di persona – ricordo che con fatica si era portato da me con il taxi per insistere affinché io provvedessi al conferimento – perché, dopo il 7.12.2010, – avevo saputo che c’era una procedura per la nomina dell’A. di Sostegno.

Ho saputo della procedura di amministratore di sostegno solo dopo l’atto costitutivo, circa una settimana dopo, altrimenti non l’avrei mai fatto.

Non ricordo come venni a sapere di questa cosa ma fui informato da loro. Dissi al Signor COSTA di aspettare l’esito della procedura.

Non sapevo esattamente cosa fosse (se tutela, curatela o Amm.di Sostegno), sapevo che i figli premevano. (SIT del notaio DE LORENZO del 9/2/2012)

 Tuttavia, per pura e semplice paura di commettere un errore giuridico, senza che vi fisse in realtà alcun divieto, e, si vuole sperare, per nessun altro motivo, il notaio DE LORENZO decise di bloccare, di sua iniziativa, l’afflusso di altri beni, specie immobili, nel trust:

Del Trust non si fece mai più niente. C’era per me un problema deontologico. Non volevo nemmeno che ci fosse un sospetto di pressione da parte mia.

(SIT del dr. DE LORENZO del 9/2/2012)

Quindi un ulteriore comportamento criminoso che la dott.ssa ALPHA e l’ing. SCASSA avrebbero posto in atto sarebbe costituito nell’aver accettato la prima la nomina a trustee del trust costituito dinnanzi al notaio DE LORENZO, il secondo quello di guardian o peggio ancora, quello di aver indotto il sig. COSTA a costituire tale strumento: e sarebbero anche responsabili del regolamento che sta alla base del trust medesimo, benché esso fosse stato concordato in piena autonomia in collaborazione tra il sig. COSTA ed il notaio.

La testimonianza del dr. DE LORENZO ha confermato infatti che si trattò di un’autonoma iniziativa del sig. COSTA, essendo l’unica “colpa” della dr.ssa ALPHA in realtà quella di avergli segnalato il nome di un notaio, che aveva curato la compravendita della sua attuale abitazione.

L’unica “colpa” dell’ing. SCASSA sarebbe invece quella di essere il convivente della dr.ssa ALPHA; quanto all’avv. BETA praticamente l’inquirente gli contesta l’amicizia con i due precedenti malfattori, essendo egli sempre rimasto del tutto ignaro dell’esistenza del trust fino al 16/12/2010, ossia sino ad oltre nove giorni rispetto alla sua costituzione.

COSTA – infatti – secondo l’Accusa era deficiente e dunque la dott.ssa ALPHA l’avrebbe circonvenuto: a buon mercato, in questo proc. pen. n° RG 3712/14, dal sapore squisitamente kafkiano, l’opera sarebbe avvenuta anche per un influsso astrale provocato dall’ing. SCASSA e dall’avv. BETA.

Siamo dinnanzi ai soliti teoremi di cartapesta, si naviga nel vuoto pneumatico.

Il TRUST, strumento di cui né la dott.ssa ALPHA né COSTA inizialmente sapevano nulla, venne costituito su consiglio del notaio DE LORENZO, come mezzo difensivo dopo che il paziente aveva appreso delle iniziative dei figli mediante la denuncia alla Procura dell’estate 2010, sfociate nel proc. pen. 5208/10 (poi archiviato dallo stesso PM cui è stato affidato il presente procedimento), ed era angosciato di finire sotto le sgrinfie di personaggi che profondamente detestava.

In realtà sono pacifiche le ragioni per cui venne costituito il trust e, per quanto attiene alle condizioni mentali del COSTA, si rimanda a quanto espresso nell’analisi sopraesposta.

Al riguardo il Giudice in sentenza osserva a pag. 25 – correttamente – che “secondo quanto riferito dal teste[il notaio DE LORENZO, ndr] – in occasione dei colloqui con il COSTA, il Notaio aveva compreso trattarsi di un anziano solo, che i figli, già beneficiati con numerose elargizioni, lo avevano sostanzialmente abbandonato, nonostante il suo desiderio irrealizzabile di averli accanto. Si riporta l’osservazione del notaio DE LORENZO, il quale afferma: “Anche e soprattutto su mio suggerimento nacque l’idea del TRUST. Il progetto era di dargli assistenza e tutela — non solo materiale ma anche di presenzaistituendo l’Ufficio del TRUSTEE. La sua volontà era che unici beneficiari dei suoi beni (esclusa la legittima) fossero i nipoti e poi voleva che ci fosse un beneficio anche per la ALPHA – non di proprietà ma solo di godimento per un immobile in Liguria… Il Costa finché fosse stato in grado di intendere e di volere avrebbe potuto indirizzare i comportamenti gestionali del TRUSTEE che in realtà è un vero e proprio proprietario anche se temporaneo per una corretta gestione a favore dei beneficiari che erano nel caso i nipoti.

In tal senso la sentenza omette di considerare la testimonianze del luogotenente Michele ANGELORO, che riferendosi al 2009-10, afferma: “Costa in quel periodo mi disse che voleva fare un testamento a favore di ALPHA e che voleva lasciare soltanto la legittima ai figli. Mi chiese anche se gli potevo indicare un notaio” ed ancora: “Mi confidò anche che avrebbe voluto sposare la dott.ssa ALPHA e mi pregò di dirlo a lei per convincerla. Io lo dissi alla ALPHA, ma lei mi disse che non se la sentiva e che non voleva assolutamente essere colei che si approfittava sposandosi per interesse”. Ed ancora, omette al riguardo di considerare le testimonianze della signora VISCIONE e della badante Zhora OUAZIDI di tenore analogo.

La sentenza scrive, con semplice insinuazione, a pag. 26, che la dr.ssa ALPHA “ha affermato che il TRUST, di cui sia lei che il COSTA non sapevano nulla, era stato costituito su consiglio del Notaio DE LORENZO come “strumento difensivo”, dopo che il COSTA aveva appreso delle iniziative giudiziarie dei figli “angosciato di finire sotto le sgrinfie di personaggi che purtroppo non amava più”. Tuttavia, si ricorda che il versamento della somma di euro 35.000,00 è stato effettuato sul conto corrente intestato al TRUST in data 24 dicembre 2010, quindi dopo la riunione con il Notaio DE LORENZO, quando si era pensato ad una soluzione operativa a seguito della diffida del difensore dei figli del COSTA dall’eseguire trasferimenti immobiliari.”.

Inoltre la sentenza omette di considerare l’importante affermazione del notaio DE LORENZO, che proprio allo scopo di mantenete in vita il trust contro le intimidazioni dei difensori dei fratelli COSTA, aveva affermato: “si può giuridicamente far funzionare in parallelo trust e amministrazione di sostegno”. Ugualmente la sentenza omette di considerare la testimonianza dell’ing. SCASSA: “preciso che il notaio premeva per difendere il trust dicendo che i figli di Costa e gli avvocati erano delle autentiche carogne”

Il giudice si limita ad asserire dei fatti senza render posizione in merito, posto che la verità sta semplicemente nel fatto che dopo l’incontro del 16 dicembre 2010, fu il notaio stesso a bloccare i conferimenti al trust di beni immobili, del pari però suggerendo di far confluire per il momento un’ulteriore dotazione liquida di 30.000 euro (e non di 35000 come si legge in sentenza), in aggiunta ai 5.000 versati all’atto costitutivo del trust. L’email che egli aveva ricevuto dagli avv. SCALISI lo invitava infatti semplicemente a non procedere con vendite di immobili, né il notaio aveva detto al sig. Luigi COSTA di abbandonare lo strumento finanziario appena costituito.

La sentenza a pag. 27 omette di considerare che il sig. COSTA conosceva l’ing. SCASSA, che scelse come Guardian, quale persona integerrima dal punto di vista morale, essendosi egli battuto – sempre con successo – in sede giudiziaria contro istituzioni quali l’Ufficio scolastico Regionale del Piemonte – MIUR (di cui si è scritto), denunciando uno scandalo per il rigonfiamento dei crediti scolastici per l’Esame di Stato nella scuola secondaria superiore in cui insegnava, una contestuale esposizione degli allievi ad ambienti a rischio di esplosione, ed un grave danno erariale cagionato dall’allora preside di quell’istituto; aveva inoltre condotto una battaglia giudiziaria vittoriosa contro il Comune di residenza per allagamenti subiti a causa del collettore fognario; si è inoltre battuto contro nove medici responsabili per la morte di suo padre, che, assolti in primo grado senza istruttoria dibattimentale, a prescrizione intervenuta, sono stati riconosciuti da una recentissima sentenza della Corte d’Appello – dopo ben due pronunciamenti della Cassazione di cui si è detto – nonostante l’intervenuto giudicato penale anche per il mancato appello del PM, sempre gravati dall’onere di dover rispondere alla richiesta di risarcimento alle parti civili e pertanto condannati al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Del pari la sentenza omette di considerare che il sig. COSTA aveva avuto modo di apprezzare la competenza e la prudenza del predetto ingegnere che lo aveva aiutato a fuoriuscire da una fallimentare gestione patrimoniale condotta da banca UBS: insomma il prescelto possedeva i requisiti di integrità morale, combattività, e competenza che lo rendevano ai suoi occhi affidabile per l’incarico. Inoltre la sentenza omette di considerare che per l’incarico di guardian del trust il sig. COSTA si era anche rivolto al dr. MAGGIORE (vedasi il relativo sit), ma che costui aveva rifiutato, ritenendosi in posizione di conflitto di interessi, essendo stato l’estensore della perizia medica.

 

In modo gravemente illogico ed apodittico il Giudice scrive a pag. 34 della sentenza che: “Il TRUST è un istituto giuridico previsto da norme extracodicistiche che difficilmente sono note, nel loro tecnicismo e nella loro complessità, agli stessi giuristi che non si occupano specificatamente della materia. Di conseguenza sarebbe ben arduo affermare, che persona che non risulta aver effettuato studi giuridici, avesse effettivamente compreso la natura, lo scopo e la portata dell’atto che si accingeva a compiere, tanto da “volerlo” stipulare per regolamentare la destinazione futura del suo ingente patrimonio.

Piuttosto è ben più credibile che COSTA avesse compreso, anche per la chiarezza espositiva che contraddistingue l’atto stipulato, che, comunque, beneficiari finali di tale atto fossero, non i figli, ma i figli dei suoi figli, comunque la sua famiglia.

In omaggio ad uno degli apodittici e infondati teoremi degli inquirenti ritorna qui la confusione tra il termine “congiunti” e “familiari”, ben comprensibile in un Giudice che dimostra un odio feroce contro l’imputata anche per la violenza del giudizio che esprime contro di lei al termine della sentenza in cui si leggono affermazioni ripugnanti e folli: “Quanto al trattamento sanzionatorio, all’imputata non può essere concessa la circostanza attenuante ex art. 62 bis c.p., valutata l’estrema gravità e spregiudicatezza dei fatti oggetto di contestazione, commessi non dalla badante straniera del momento ma da una donna adulta, medico, che ha sfruttato la propria professione utilizzandola come veicolo per assicurarsi un tornaconto personale importante. Inoltre, la ALPHA non ha mostrato il qualsivoglia sintomo di resipiscenza per quanto commesso, anzi, ha sempre proclamato la propria innocenza ed ha assunto un comportamento processuale scorretto. Infatti, ha accompagnato lei stessa, già indagata, la SERRALUNGA in Procura, ove la teste doveva essere escussa”.

Si noti qui per inciso che la sentenza sembra essere stata emessa in violazione di uno dei principi cardine della Costituzione italiana, ossia che la legge è uguale per tutti, medici e badanti, italiani e stranieri. Pertanto la mancata concessione delle attenuanti per un reato peraltro inesistente, e ovviamente tantomeno provato, per una discriminazione professionale e di nazionalità (l’imputata è medico italiano e non badante straniera) pare davvero configurarsi quale grave violazione dell’art. 3 della Costituzione che condanna le discriminazioni per condizioni personali e nazionalità davanti alla Legge.

Per tacere della grave colpa della dott.ssa ALPHA che non ha ammesso la sua colpevolezza, con adeguato atto di “resipiscenza” (vengono in mente le intimidazioni che subì il Cardinale Mindszenty al processo di Budapest: “Gli accusati qui devono confessare quello che noi vogliamo e come noi vogliamo”) e che ha svolto servizio taxi a favore della signora SERRALUNGA, in occasione della sua convocazione per essere sentita a sit dal PM nel giugno 2012, accompagnandola sin dinanzi all’ingresso del Tribunale.

Vero è che per il Sig. Luigi COSTA figli e nipoti erano degli autentici sconosciuti, tanto rarefatti – per usare un eufemismo – erano i rapporti che intercorrevano tra di loro. I figli, poi, nelle dichiarazioni agli atti hanno dimostrato un disprezzo feroce contro il padre, ed erano ripagati di uguali moneta, secondo le testimonianze raccolte.

L’atto costitutivo del trust, poi, era chiarissimo ed è davvero incredibile che il sig. COSTA ne avesse compreso una parte – quella comoda alle tesi degli inquirenti e del giudicante – ma non un’altra a loro sgradita. Inoltre egli, come afferma il dott. DE LORENZO, aveva avuto modo di discuterne con il notaio in almeno cinque approfondite sedute.

Del pari incredibilmente il giudice scrive a pag. 34: “In occasione della stipula del trust il notaio DE LORENZO aveva trovato il COSTA persona lucidissima e pienamente in grado di determinarsi. Sul punto, non può non rilevarsi come il certificato del dott. MAGGIORE avesse certamente influenzato il giudizio del Notaio DE LORENZO, che, a fronte di una certificazione medica ad hoc e, dunque, al riparo da ogni eventuale censura, aveva effettivamente proceduto alla stipula dell’atto costitutiva dì TRUST e del successivo testamento pubblico di COSTA Luigi.

Tuttavia, è bene ricordare che in quella sede il COSTA aveva riferito al Notaio, certamente facendo un po’ dì confusione, che la sua ricchezza proveniva dalla sua attività di imprenditore e dalla ideazione di una macchina per fare la pasta, sua invenzione (macchina che, invece, dagli atti, è emerso essere stata inventata non dal COSTA bensì dal di lui suocero).”. Fino a querela infatti un certificato medico – e per giunta firmato dal Presidente della Commissione di verifica provinciale del Ministero dell’Economia e Finanze – è fidefacente, e poi, in secondo luogo il fatto che il COSTA si attribuisse dei meriti nell’ideazione di una macchina per produrre la pasta a livello casalingo come può essere escluso dal Giudice quale fatto veritiero? E’ egli un esperto in materia o ritiene per caso che, qualora anche il modello originario di detta macchina fosse stato ideato, come probabile, dal suocero del COSTA, egli non avrebbe potuto suggerirne delle migliorie, avendo a lungo lavorato assieme a lui?

 

A pag. 49 della sentenza il Giudice osserva tout court che il “ COSTA era innamorato della ALPHA, al punto di averle chiesto più volte di sposarlo. La donna, tuttavia, non aveva accettato (cfr. conversazione tra la ALPHA e Michele, progr. n.75 del 24 gennaio 2012: Lui: Ti ricordi quando lui ti voleva sposare e io ho cercato convincerti? Lei: ultimamente me lo diceva continuamente, mi diceva: ma perché non vieni qui a stare con me. ..ma perché non stiamo assieme? (…) Sai quanto volte me lo ha chiesto?). Riscontro diretto di tale affermazione emerge dalle sommarie informazioni rese da ANGELORO Michele, sentito nel corso delle indagini difensive compiute dal difensore dell’imputata”. Possono dunque esservi ancora dei dubbi sui sentimenti di genuino affetto che il signor COSTA provava verso la dott.ssa ALPHA ed è davvero così incoerente che egli abbia lasciato la quota nella sua disponibilità in eredità alla dottoressa?

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4^ condotta addebitata

“Angelo SCASSA, in concorso con la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA indusse il sig. COSTA a fare testamento con atto pubblico, avanti al Notaio De Lorenzo di Torino, in data 7.12.2010 nel quale nominava esecutore testamentario la Dott.ssa ALPHA e stabiliva che, qualora il testamento in oggetto o l’atto di costituzione del trust fossero stati impugnati, la quota disponibile del patrimonio – comprendente in esso l’immobile sito in Genova Nervi, via Don Pasquale de Barbieri – andasse alla Dott.ssa ALPHA e la medesima ALPHA divenisse beneficiaria finale del TRUST e stabiliva inoltre, che, a prescindere da ogni impugnazione del trust o del testamento, alla ALPHA spettasse l’usofrutto dell’alloggio sito in Genova Nervi.

 

Si ribadisce che, non solo fino all’arrivo di casa COSTA la sera del 7/12/2010 l’ing. SCASSA era completamente all’oscuro del costituendo TRUST, ma ovviamente anche del testamento pubblico, che venne letto successivamente ad esso. Al solito la condotta addebitategli è frutto di pensierini in libertà, slegata da ogni indizio documentale, frutto di gratuite fantasticherie, contraria al vero. Gli inquirenti insomma vanno – al solito – a ruota libera.

 

In ogni caso, nel merito della disposizione del sig. Luigi COSTA si osserva quanto segue.

Ha precisato l’avv. BETA (doc. n° 47, citato):

Quando ho assunto l’incarico di assistere COSTA nella causa civile non sapevo che il COSTA volesse lasciare parte dei suoi beni alla Dr.ssa ALPHA anche se potevo immaginarlo alla luce dell’impegno della Dr.ssa ALPHA verso il COSTA e dei problemi che il COSTA aveva verso i figli. (interrogatorio dell’indagato avv. BETA, del 25/7/2012).

 

L’ing. SCASSA spiega che il testamento pubblico del 7/12/2010 – contestuale al trust – era uno strumento a difesa di quest’ultimo strumento (doc. n° 46, citato):

Nella stessa occasione in cui fu stipulato il Trust fu letto un testamento, fino a quel momento io non avevo saputo nulla. Il Notaio DE LORENZO disse che era un atto a difesa del Trust.

Preciso che il testamento del 7.12.2010 era strumentale al trust nel senso che se i figli avessero contestato il trust la quota di extra legittima sarebbe andata in eredità alla ALPHA, mi pare. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

 La dott.ssa ALPHA viene accusata di aver indotto il COSTA a fare testamento contestualmente alla costituzione del trust. Anche qui, si scade nell’assurdo associando all’opera di asserita circonvenzione del sig. COSTA anche l’avv. BETA, che nulla seppe, fino a data ben successiva al 7/12/2012, né del trust né del testamento pubblico contestuale, e a buon mercato anche l’ing. SCASSA che venne a conoscenza del testamento solo nel preciso momento in cui fu letto in sua presenza, dopo la costituzione del trust, come già si è precisato.

Quanto alla funzione del testamento, come è stato chiarito al punto precedente, esso aveva essenzialmente, una funzione strumentale di difesa del trust.

La dott.ssa ALPHA non ha mai goduto di alcun bene del trust, né ha mai retribuito il guardiano ing. SCASSA, con cui si era consultata per decidere se eventualmente investire la modesta somma ivi giacente (circa 35.000 euro), ed al quale era previsto nell’atto costitutivo una retribuzione di 100 euro mensili per il suo incarico di guardian: Egli ha sconsigliato – per fortuna – sia investimenti azionari, o in fondi azionari, come quelli in fondi monetari, viste le continue sofferenze dei nostri titoli di Stato, colpiti nel 2012, ed ancora di recente, da ripetuti declassamenti da parte dell’agenzia MOODY, che hanno portato il debito pubblico italiano al rating Baa2, non troppo discoste dalla valutazione di junk, spazzatura.

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5 ^ condotta addebitata

“Angelo SCASSA, in concorso con la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA indusse il sig. COSTA a sottoscrivere testamento olografo, in data 10.12.2010, nel quale stabiliva che la quota disponibile del patrimonio spettasse, senza condizioni e per intero, alla Dott.ssa ALPHA e che entro tale quota fosse ricompreso l’immobile sito in Genova Nervi unitamente a tutti i mobili e gli effetti ivi presenti”.

 

Gli inquirenti sono davvero superlativi nell’inventarsi gratuitamente delle incolpazioni. Essi sanno perfettamente bene da un’intercettazione ambientale che l’ing. SCASSA era totalmente all’oscuro dell’esistenza sia del testamento olografo del sig. COSTA sia del fatto che esso fosse stato depositato in seguito presso il notaio AJMERITO.

 E’ agli atti infatti l’intercettazione di un dialogo tra la dott.ssa ALPHA e l’ing. SCASSA in cui egli rimprovera all’interlocutrice e, indirettamente all’avvocato BETA, il fatto di aver assecondato la volontà del COSTA di perfezionare sempre i testamenti redatti, fattasi più acuta dopo la segnalazione dei figli ai servizi sociali e la relativa denuncia in Procura. Il sig. COSTA era infatti assai pignolo, ed è effettivamente ben conosciuta questa sua ansia di perfezionare tutto, testamenti compresi, nella speranza di trovare la formula, a forza di consultare anche solo informalmente avvocati e notai, per diseredare completamente i figli. Come si può ben capire da questa intercettazione Ambientale auto nr.64 dei 5.02.2012 (doc. n° 76):

SCASSA: CERTO CHE FARTI FARE DUE TESTAMENTI A DISTANZA DI DUE GIORNI NON HA AVUTO UNA BRILLANTE IDEA SICURAMENTE

ALPHA: BETA!… Ma sono due cose diverse il Trustee …

SCASSA: No, no! C’è un testamento fatto col trustee il giorno 7 dicembre, evidentemente tu a BETA non avevi spiegato, perché di questo strumento lì depositato nel merito, delle date e tutto io non ho mai saputo niente… (intercettazione ambientale auto nr.64 dei 5.02.2012)

 Tutte le vicende avvenute in concomitanza e successivamente alla notifica del ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno “a favore” del sig. COSTA vennero infatti gestite dal diretto interessato in collaborazione con il suo avvocato, senza che mai l’ing. SCASSA avesse alcun ruolo attivo, non avendo quasi mai conoscenza diretta degli accadimenti, se non quando, con il debutto del sig. REALE nelle vesti di amministratore, poco tempo dopo la sua nomina, nacquero i primi ostracismi contro la dott.ssa ALPHA quando si recava in visita al suo paziente in ospedale, che sfociarono nel clamoroso divieto alla compulsazione delle cartelle cliniche del 28 settembre 2011 oppostole dalla dr.ssa BIGO, dirigente del reparto di medicina presso l’ospedale Birago di Vische.

 

Giova in ogni caso, a beneficio della ricerca del Vero, analizzare la vicenda della rapida susseguenza tra testamento pubblico del signor COSTA e testamento olografo, entrambi sottoscritti nel breve volgere di tre giorni nel dicembre 2010

 In merito ai due testamenti del sig. COSTA

I signori Andrea e Lucia COSTA si erano già mossi nell’estate 2010 cercando di attivare i servizi sociali e con la segnalazione alla Procura ed apertura del proc. pen. n. 5208/10/K, successivamente archiviato dal medesimo PM titolare del proc. n° RG 1016/12 e del 3712/14

In effetti al sig. COSTA era pervenuta una telefonata delle assistenti sociali, le quali gli avevano richiesto un colloquio ed offerto anche la possibilità di concordare forme di assistenza, evidentemente mosse in tal senso dalle ingannevoli dichiarazioni dei figli che, come si è visto, lo dipingevano come una sorta di barbone trasandato, inetto ed abulico. Ovviamente il sig. COSTA; signore facoltoso, aveva considerato l’iniziativa una vera e propria provocazione, un tentativo rapace di impossessarsi del suo patrimonio, essendo lui ancora vivo, da parte di figli che, appena maggiorenni, si erano già spartiti il pingue bottino ereditato dalla madre, e che non avrebbero dovuto essergli inferiori dunque per ricchezze, anche se, verosimilmente, dotati di assai minore parsimonia e capacità di investimento. Si pensi al figlio Andrea Gregorio che spingeva la signora CORTASSA, funzionario di Banca Intesa SanPaolo ad investire i capitali paterni nei rovinosi bond greci, alla faccia oltretutto di ogni elementare correttezza e appalesando già da anni mire egemoniche sui beni paterni (cfr, relativo sit, doc. n° 49, citato).

Per questo il sig. COSTA aveva respinto sdegnato la profferta di aiuto ricevuta dai servizi sociali.

Il solo pensiero di avere a che fare con i figli – profondamente disprezzati e del pari temuti, non certo amati – provocava in lui autentiche gravi somatizzazioni ansiose d’organo, anche a seguito delle crisi colleriche in cui esplodeva a tale pensiero: donde pousse ipertensive, tachicardia parossistica, irregolarità del ritmo.

Si è detto – i figli stessi l’hanno ricordato sentiti a sit – del comportamento rabbioso, con tanto di minaccia di chiedere l’intervento dei carabinieri, tenuto dal sig. COSTA verso i figli, avvisati dalla dr.ssa ALPHA contro la sua volontà, in visita al suo capezzale durante il ricovero al Maria Vittoria nel giugno 2011 per un importante infarto miocardico.

Anche durante i ricoveri successivi il sig. COSTA negò sempre il consenso a fornir loro informazioni sulla sua salute, disponendo che la sola dr.ssa ALPHA ne dovesse essere informata..

Del resto, il sig. COSTA, quando gli venne notificato il ricorso presentato dai figli per l’apertura di un’amministrazione di sostegno “a suo favore”, ebbe crisi di collera per le diffamazioni ivi contenute contro di lui e la sua dottoressa.

I suoi figli sapevano benissimo che il padre era lucido, ed infatti nell’atto di ricorso chiesero la nomina di un amministratore di sostegno, affermando che questo istituto di tutela è possibile anche se il destinatario non ha alcuna patologia o deficit con riflessi invalidanti sulla psiche, essendo sufficiente che egli si trovi in una condizione di difficoltà qualsiasi nell’affrontare in via autonoma le necessità quotidiane.

Come a dire che sarebbe stata sufficiente la sola necrosi della testa del femore, patologia di cui effettivamente il sig. COSTA soffriva all’epoca, rendendolo in qualche modo dipendente degli altri.

I figli del sig. COSTA, come si è detto, avrebbero obbligato all’amministrazione di sostegno, se fosse stato loro padre, anche l’attuale ministro delle finanze tedesco Schaeuble, costretto a muoversi su una sedia a rotelle.

Lo scopo dell’apertura dell’amministrazione di sostegno? Semplice, quello di controllare e congelare il patrimonio del beneficiato. Il problema non era la preservazione dell’integrità del patrimonio familiare, ma la garanzia che esso, per intero, sarebbe finito nelle mani degli avidi figli.

 

Non si dimentichi nemmeno il significativo fatto che, come si è scritto, all’agonia finale del padre, durata una settimana, i figli vollero partecipare con una semplice capatina al CTO il giorno di Natale 2011 (due giorni prima del decesso), quando egli non aveva nemmeno più la forza fisica per richiederne l’allontanamento e pertanto, alla presenza della bandante romena signora STANCIUC, voluta dal sig. REALE, dovette subire la loro certamente non desiderata presenza.

E davvero le ostilità, come si è scritto, non terminarono con la sua morte.

La figlia non partecipò nemmeno ai funerali, il figlio dispose la sepoltura nella nuda terra, senza nemmeno un cenno di benedizione da parte di un prete, fatto in sé certamente non scandaloso, ma costituente davvero l’ultimo sgarro, per un uomo che si era costruito una tomba di famiglia e che aveva sentimenti religiosi. Non solo, ma il sig. Luigi COSTA versava regolarmente tutti gli anni la sua quota per la manutenzione della tomba di famiglia.

 

In ogni caso, tornando alle vicenda dell’attivazione da parte dei figli dei servizi sociali nell’estate 2010, il sig. COSTA, posto in allarme, si informò presso un notaio della possibilità di estrometterli dalla successione e, per l’appunto, tramite il notaio DE LORENZO costituì un trust nel dicembre 2010. A questa decisione il COSTA pervenne dopo una serie di incontri – sei, sette – con il notaio, dal quale pretese di essere ragguagliato nei dettagli sul funzionamento dello strumento trust, come si legge nel sit del dott. DE LORENZO.

In merito alla costituzione del trust la lettura dell’atto e del collegato testamento pubblico chiariva che esso fu concepito con l’intenzione di escludere totalmente i figli dall’eredità dell’intero patrimonio del sig. COSTA, posto che era sua intenzione far confluire tutti i suoi beni mobili ed immobili in esso, che si sarebbe dunque configurato come autonoma persona giuridica ed avrebbe avuto una vita ventennale. al cui termine i beni sarebbero confluiti ai nipoti, bypassando in tal modo i detestati figli.

Come si è detto, prima di costituire il trust e di testare, il sig. COSTA si era fatto periziare da un medico legale assai noto, fiduciario del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la provincia di Torino, il dott. Enrico MAGGIORE, su consiglio del notaio, che gli aveva spiegato come quella della perizia medico – legale fosse una prassi da lui sempre richiesta in tali casi per una tutela nei confronti dei congiunti che potessero avanzare pretese sull’eredità. Il medico legale gli venne indicato dal luogotenente dell’esercito Mario DI FURIA, un suo conoscente con cui era in rapporti di amicizia.

La dott.ssa ALPHA veniva nominata trustee del trust, con possibilità di beneficiare di uno degli alloggi confluiti nel trust nonché di acquisire un’autovettura.

Nel frattempo, con il trust, il sig. COSTA avrebbe potuto avvalersi della dottoressa, in qualità per l’appunto di trustee, come sua amministratrice a tutti i livelli, assistenziali e gestionali, in caso di perdita parziale o totale delle facoltà mentali, con l’incedere della vecchiaia (egli aveva 78 anni, e volle osservare che era più giovane di sei anni, in ogni caso, del presidente della Repubblica, riflessione che fece inserire nel testo costitutivo del trust).

Contemporaneamente al trust il COSTA redasse anche un testamento pubblico in cui lasciava la dott.ssa ALPHA usufruttuaria dell’alloggio di Genova Nervi.

Il notaio inoltre gli consigliò di inserire una precisa clausola, che prevedeva che, se i figli avessero impugnato il trust, avrebbero perso in ogni caso l’intero ammontare della quota extralegittima. Praticamente il notaio spiegò che il testamento del COSTA era strumentale alla difesa del trust.

Dopo la costituzione del trust il 7 dicembre 2010, e la contestuale redazione del testamento pubblico, accadranno però fatti imprevisti.

Infatti il sig. COSTA esercitò notevoli pressioni sul notaio perché facesse confluire tutti i suoi beni immobili nel trust, ed in effetti il dr. DE LORENZO si era rivolto in tal senso al sig. BOSSI, che era il commercialista non solo del COSTA, ma anche dei suoi figli. Tuttavia costui avvertì – in piena violazione della privacy – costoro di una decisione del padre che egli interpretò invece come prodromica ad una vendita degli immobili, ed essi, per il tramite del loro legale, avv. SCALISI, intimarono al notaio di non procedere ad alcuna operazione di trasferimento della proprietà degli immobili perché erano pendenti cause e denunce presso il Tribunale di Torino.

In ogni caso, ovviamente, anche dopo la costituzione del trust, il sig. COSTA tornò ad essere inquieto perché voleva far confluire in esso il più in fretta possibile i suoi beni immobili e mobili. Era animato da forte rancore nei confronti dei figli, di cui sottolineava, angosciato, le brame sul suo patrimonio che egli considerava di intensità pari al menefreghismo che da decenni nutrivano nei suoi confronti.

Il sig. COSTA, già la sera stessa della costituzione del trust, confidò alla dott.ssa ALPHA che non si sentiva soddisfatto nemmeno dal fatto che per almeno 20 anni tutti i beni confluiti nel trust sarebbero stati sottratti dalle sgrinfie dei figli e che poi, alla scadenza, sarebbero in ogni caso confluiti nella disponibilità dei nipoti: in fin dei conti, si domandava, nemmeno costoro, che non sono peraltro più dei bambini, si ricordano mai di salutare, anche solo telefonicamente, il nonno che quasi non conoscono; e dunque a qual pro beneficiarli?

Dagli atti emerge che Il 9 dicembre 2010, due giorni appena dopo la costituzione del trust, il sig. COSTA venne ascoltato dalla P.G. presso la propria abitazione che intervenne su delega del PM nell’ambito del proc. pen. n° RG 5208/10, scaturito dall’esposto .denuncia dei figli dell’estate 2010. L’avv. BETA ha affermato che egli visse l’interrogatorio con un profondo senso di umiliazione e in modo drammatico; alla dott.ssa ALPHA ne parlò in termini rabbiosi quando la sera stessa si recò a trovarlo: era letteralmente furibondo, essendosi sentito in obbligo di giustificare, tra l’altro, anche l’amicizia che aveva stretto con lei, suo medico di fiducia. La dottoressa ricorda come egli si espresse nei confronti dei figli, utilizzando epiteti irriferibili. Sono del resto agli atti testimonianze di testi ascoltati dal PM su richiesta del sig. Andrea Gregorio COSTA che hanno addirittura riferito gli insulti precisi con cui egli li apostrofava.

  

Qualche giorno dopo alla creazione del trust, il sig. COSTA comunicò alla dott.ssa ALPHA che aveva vergato un nuovo testamento (quello del 10/12/2010, successivamente depositato presso il notaio AJMERITO nell’aprile 2011), con cui la lasciava erede dell’intera quota extralegittima, ossia di un terzo dei beni.

La dott.ssa ALPHA ritiene di avere motivi fondati, attesa la lunga frequentazione intrattenuta con il sig. COSTA, per ritenere che il colloquio con la PG fu la scintilla scatenante che lo portò a sottoscrivere il nuovo testamento.

Si osservi la veloce sequenza temporale: il 9 dicembre 2010 il sig. COSTA viene interrogato dalla PG, il giorno dopo scrive il testamento olografo, in attesa di vedere come andrà ad evolvere il trust che all’epoca era sostanzialmente un semplice contenitore vuoto.

Questa sua decisione era certamente ispirata da un precedente consiglio, di tempo prima, che gli era stato fornito dall’avv. BETA stesso, che, letteralmente “bombardato” da sue richieste di trovare un modo per escludere i figli in modo totale dall’eredità, gli aveva rappresentato la pressoché totale impossibilità di ottenere questo suo obiettivo, facendogli presente però, come è ovvio, che lui poteva disporre liberamente di un terzo del suo patrimonio, ossia della quota extralegittima e che pertanto poteva predisporre un semplice testamento olografo al riguardo. A suo tempo l’avvocato gli scrisse anche una traccia del testamento.

Anche l’ing. SCASSA era stato sollecitato telefonicamente dal sig. COSTA ad individuare la possibilità di diseredare completamente i figli: si trattava di un vecchio pallino del signor COSTA, da costui manifestato sin dall’inizio della loro reciproca conoscenza, ossia al cenone di capodanno 2006-07. Egli nel 2010 invitò reiteratamente il sig. COSTA a rivolgersi all’avv. BETA, in quanto ovviamente non preparato giuridicamente a rispondere in modo compiuto ad un simile quesito, anche se in linea di massima la pretesa del sig. COSTA gli pareva – e glielo disse – non soddisfacibile.

 

Contrariato anche dal parere dell’avvocato che riteneva impraticabile l’esclusione totale dei figli dal compendio ereditario, il sig. COSTA volle tuttavia consultare anche un notaio, nella fattispecie il dott. DE LORENZO, che, per l’appunto, gli propose lo strumento del trust, che vellicò la sua mente in quanto, tramite esso, sarebbe riuscito ad escludere i figli in toto dall’eredità.

Ed egli effettivamente si risolse in tal senso. Per giunta chiese, per una questione di delicatezza – in quanto si era rivolto ad un altro professionista –di non informare l’avv. BETA della decisione di costituire il trust.

Il sig. COSTA informò la dott.ssa ALPHA che aveva comunque scritto un testamento olografo. La dottoressa precisa di averne ricevuto la comunicazione ex post a distanza di qualche giorno dopo averla assunta: contestualmente egli aggiunse che avrebbe aspettato a telefonare al notaio per dargliene comunicazione. Prima voleva capire bene cosa ne sarebbe stato del trust, strumento che per lui era una novità.

 

Qualche tempo dopo vi fu la notifica del ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno da parte dei difensori dei figli, che egli accolse con una profonda ira, anche per via delle malevole insinuazioni che erano state fatte sul conto della dott.ssa ALPHA.

La stessa dott.ssa ALPHA in quei frangenti non seppe, sotto questo profilo, supportarlo più di tanto, letteralmente avvilita dal mare di fango che i figli e gli Avv. SCALISI avevano riversato contro di lei.

Era nel frattempo accaduto, come si è scritto, che, pochi giorni dopo la costituzione del trust, il 16/12/2010, la dott.ssa ALPHA e il Signor COSTA furono convocati in studio dal notaio DE LORENZO che, dopo l’iniziale versamento di 5000 euro, aveva consigliato di incominciare a far defluire nel trust appena creato qualche decina di migliaia di euro (ne arriveranno, in effetti, altri 30.000), e che stava raccogliendo i dati catastali degli immobili per portarceli dentro, secondo l’espressa volontà del signor COSTA.

Egli portò a conoscenza il disponente ed il trustee del trust dell’email ricevuta da parte degli avv. SCALISI – difensori dei figli del COSTA – i quali, ignari peraltro del trust costituito, avevano comunque ricevuto notizia di operazioni in corso sugli immobili dal predetto commercialista BOSSI; ed interpretato la richiesta di identificativi catastali pervenutagli come prodromica a qualche compravendita.

Orbene gli avvocati SCALISI informavano il notaio dell’esistenza di un’indagine in corso da parte della Procura (il proc. pen. 5208/10/k successivamente archiviato dallo stesso PM del procedimento attuale) e lo diffidavano informalmente dal voler procedere con le predette iniziative.

Il notaio DE LORENZO comunicava a sua volta al sig. COSTA di essere intenzionato a temporeggiare relativamente al trust, in attesa di un chiarimento della situazione; al che il disponente, amareggiato per l’atteggiamento del dott. DE LORENZO, da lui giudicato un pavido in quella circostanza, si diceva deciso ad abbandonare il trust stesso allo stato in cui era, dopo il complessivo conferimento ad esso di 35.000 euro.

 

La dott.ssa ALPHA spiega che tuttavia il sig. COSTA, fortemente intenzionato a non concedere perlomeno la quota extralegittima del proprio patrimonio ai suoi due figli, deciderà poi di consegnare in deposito fiduciario ad un altro notaio il secondo testamento che aveva redatto il 10 dicembre 2010, a breve distanza dal primo, ed in cui aveva stabilito di nominare la dott.ssa ALPHA erede dell’intera quota dei beni suoi tutti, mobili ed immobili, di cui poteva liberamente disporre.

In effetti egli depositò tale testamento presso il notaio AJMERITO di Torino nell’aprile 2011. La dott.ssa ALPHA spiega che il sig. COSTA in realtà avrebbe voluto redigere in forma pubblica con registrazione anche questo nuovo testamento, ma il dott. AJMERITO, per evitargli – a suo dire – inutili spese, gli avrebbe consigliato di optare per il deposito fiduciario, posto che immutata sarebbe stata l’efficacia delle disposizioni testamentarie. Dagli atti emerge che il nominativo del notaio gli era stato consigliato dalla signora CALLEGARO VISCIONE, ristoratrice prima del ristorante Cucco, e poi di un altro locale in corso Casale, che il sig. COSTA frequentava, per lo più in compagnia della dott.ssa ALPHA.

 

Il sig. COSTA sapeva perfettamente che a contare era solo ed è esclusivamente l’ultimo testamento in ordine temporale e non si curò certo di cancellare quello reso pubblicamente in precedenza, per non dover sostenere costi ulteriori, quando si recò a depositare le sue ultime volontà dal nuovo notaio.

Al riguardo I testi hanno precisato (doc. n° 46, citato):

Ho saputo solo alla morte del Costa che lui aveva fatto un ulteriore testamento. Me lo disse la ALPHA sostenendo che era stato depositato dal Notaio Ajmerito un testamento e mi chiedeva che cosa doveva fare.

La ALPHA mi disse che doveva ereditare un terzo dei beni di Costa.

La ALPHA mi spiegò che pochi giorni dopo il trust Costa aveva deciso di scrivere un nuovo testamento e poi lo aveva messo in un cassetto. Tempo dopo vedendo che il trust non aveva corso aveva deciso di depositano presso un Notaio indicato alla ALPHA dalla Signora Viscione. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

Infatti la signora VISCIONE ricorda in merito (doc. n° 70, citato):

Ricordo che [il sig. COSTA, ndr] mi disse che voleva togliere ai figli la legittima e mi domandava come ciò fosse possibile. Mi disse che non era soddisfatto del notaio a cui si era rivolto [il dott. DE LORENZO, tramite il quale venne istituito il trust, ndr] e che avrebbe voluto rivolgersi ad un altro notaio. Mi chiese il nome di un altro notaio e io feci il nome di Ajmerito. Questo accadeva all’inizio della primavera del 2011.

Ricordo che la sua ira contro i figli era veramente violenta. In particolare per la ragione che avevano fatto una richiesta al Tribunale per limitarne la capacità. Lui protestava di essere assolutamente capace e, per quanto io possa dire, effettivamente egli era lucidissimo. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Oliva VISCIONE del 22/7/2013)

Il luogotenente della GdF Michele ANGELORO precisa (doc. n° 71, citato)

[Il sig. COSTA, ndr] Mi disse che i suoi rapporti con i figli erano finiti con la morte della moglie. I figli volevano che l’eredità fosse divisa in parti uguali e che lui prendesse la stessa parte loro. Costa riteneva, invece, che, in quanto marito e in quanto impegnato nella società in precedenza per lunghi anni (diceva che per la società aveva lavorato molto), di dover tenere di più.

Di qui nacquero i contrasti con i figli. Il figlio viveva vicino a lui, ma non si faceva mai vedere da lui. Ricordo che in un’occasione, quando ancora stava bene, nell’estate 2010, aveva avuto dei problemi con una signora delle pulizie di origine rumena. Mi chiamò perché io andassi da lui. Mi raccontò di questi problemi con la donna.

Mentre ero lì lo chiamò il figlio. Vidi Luigi trasformarsi. Si arrabbiò tantissimo. Disse tantissime parolacce. Mi disse che i figli si erano avvicinati solo perché sapevano che stava ammalandosi, mi disse che erano degli avvoltoi. Mi disse che tutte le volte in cui riceveva le telefonate dei figli si arrabbiava.

In quel periodo mi disse che voleva fare un testamento a favore di ALPHA e che voleva lasciare soltanto la legittima ai figli. Mi chiese anche se gli potevo indicare un notaio. Io non seppi dargli indicazioni perché non sono persona che ha a che fare con i notai. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

La signora Zhora OUAZIDI, la badante marocchina del sig. COSTA, richiesta di ricordare se mai il suo assistito avesse rivolto commenti all’indirizzo della dr.ssa ALPHA, fornisce la seguente risposta, che è molto lapidaria in merito ai sentimenti di riconoscenza e di affetto sincero che il sig. COSTA provava nei confronti nei confronti del suo medico di fiducia, per cui davvero il lascito testamentario a favore della dottoressa è un atto logico e coerente con le scelte di vita del signor COSTA, ed in nessun modo imputabile ad una personalità autolesionistica:

[Il sig. COSTA] ha detto che lei [la dr.ssa ALPHA, ndr] era stata molto brava con lui, dimostrandogli amicizia. Lui voleva esserle riconoscente perché le voleva bene. Disse anche, come ho già detto, che le voleva lasciare le sue cose. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signor OUAZIDI Zohra del 1°/8/2013)

Si osservi come la sentenza a pag. 30 dia atto della circostanza che: “E’ fondamentale sgombrare il campo da una prima questione, molto cara al difensore dell’imputata: non vi è alcun dubbio sul fatto che COSTA Luigi non voleva lasciare nulla ai suoi figli, più di quanto, a suo dire, aveva già lasciato loro. Sul punto, vi è una quantità impressionante di testimonianze: CARRARO, CORTASSA, MOLLICA, BOSSI, CALLEGARO Oliva, ANGELORO Michele. Anche gli escussi “più neutri” hanno riferito al riguardo senza esitazioni, per cui si tratta di un dato assolutamente pacifico”.

Subito dopo però specifica: “Ciò posto, il punto nodale della presente disamina non è se COSTA volesse o non volesse lasciare dei beni in eredità ai suoi figli, bensì se le disposizioni patrimoniali da lui eseguite fossero autenticamente da lui volute nei termini in cui le ha compiute ovvero se, piuttosto, non siano state il frutto dell’opera induttiva di terze persone”.

Si osserva come tuttavia al riguardo la sentenza ometta di rilevare le concordi testimonianze del luogotenente ANGELORO, della badante OUAZIDI Zhora e della signora Oliva VISCIONE, titolare di importanti ristoranti in Torino, che hanno univocamente indicato come sarebbe stato desiderio espresso del sig. COSTA addirittura quello di sposare la dottoressa ALPHA e di devolvere a lei il suo patrimonio per quota legittima, secondo quanto loro confidato dallo stesso testatore in assenza – ovviamente – della dott.ssa ALPHA. E del resto il ruolo di Trustee del trust Luigi Antonio COSTA avrebbe conferito ad ella la possibilità di usufruire di un immobile all’interno di quelli confluiti nel trust, circostanza di non indifferente valore. Inoltre il testamento correlato al trust espressamente prendeva per lei l’usufrutto dell’alloggio di Genova Nervi, individuato dal COSTA in quanto non proveniente dal patrimonio della defunta moglie, ed era in aggiunta contemplato che, se i figli avessero impugnato il trust, allora la quota disponibile dell’eredità sarebbe toccata alla dottoressa stessa.

In tutto questo il testamento olografo è pienamente coerente con quello pubblico letto appena tre giorni prima: tra il 7 ed il 10 dicembre 2010 si colloca infatti l’interrogatorio cui il sig. COSTA dovette sottoporsi il 9 dicembre da parte della PG nell’ambito del proc. pen. 5208/10/k radicatosi dopo l’esposto alla Procura della Repubblica presentato dai figli: ed il sig. Luigi COSTA visse questa deposizione, cui dovette sottoporsi, come dovuta ad un attacco contro di lui operato dai figli. Quanto ai nipoti è del tutto pacifico che il sig. Luigi COSTA accettò di lasciarli destinatari finali del trust solo ed esclusivamente per riuscire in tal modo a diseredare completamente i figli. Infatti a pag. 2 dell’atto costitutivo del Trust leggiamo: “ Il disponente preferisce beneficiare direttamente i propri nipoti, malgrado la noncuranza con la quale hanno trattato il loro nonno, in quanto, data la loro giovane età, non li ritiene responsabili del tutto dei loro comportamenti distaccati”.

E’ pertanto gravemente illogica la motivazione addotta dal Giudice in sentenza secondo cui l’obiettivo prioritario del COSTA fosse quello di devolvere all’interno della sua discendenza il proprio patrimonio. Si trattò semmai di un escamotage per colpire i figli. Al limite si potrebbe dire che il trust era per il sig. Luigi COSTA uno strumento quasi perfetto perché gli consentiva di infliggere ai figli una grave umiliazione, anche in termini economici, di beneficiare comunque con consistenti privilegi ed usufrutti la dott.ssa ALPHA, mentre dei quasi sconosciuti nipoti poco gli poteva per davvero interessare: in fin dei conti non erano dei bambini e del nonno non si interessavano mai.

In merito ai due testamenti, quello pubblico ed il successivo olografo, disposti dal sig. Luigi COSTA il giudice fornisce a pag. 35 una gratuita ricostruzione che non tiene minimamente conto dei fatti obiettivi. Scrive infatti in modo gravemente illogico ed apodittico che: “Ebbene, non può non rilevarsi come il disponente consapevole difficilmente avrebbe redatto simile testamento solo tre giorni dopo la sottoscrizione di un complesso atto notarile – del quale, certamente, ancora neanche aveva ricevuto copia, stanti i tempi tecnici necessari per l’inserimento a repertorio e per la registrazione – per lo più se sì tiene conto del fatto che il Notaio DE LORENZO, a suo dire, aveva preparato il COSTA, che aveva una bella testa, per circa un mese prima di procedere alla stipula del 7 dicembre 2010. A fronte di tale preparazione e della laboriosità e complessità degli atti sottoscritti, non si capisce il motivo per cui COSTA avrebbe dovuto scrìvere a mano un altro testamento con il quale revocava quello scritto dinanzi ad un Notaio, senza ben conoscere l’incidenza di tale nuova disposizione su quanto già stabilito”.

Anche qui il GUP dimentica che a sit il dr. DE LORENZO ha precisato di aver avuto una lunga serie di incontri preparatori con il sig. COSTA, durati circa un mese, prima della costituzione del trust, per il quale egli percepì una congrua parcella, come ricordava lo stesso sig. COSTA, in considerazione evidentemente del molto tempo che aveva versato nell’apprestamento del rogito e nell’illustrazione precisa dei contenuti del medesimo al cliente, che erano a costui certamente ben noti prima della loro formale lettura il giorno della costituzione di questo strumento giuridico.

Pur non essendo ovviamente tenuto a fornire alcuna precisazione in merito all’addebito di una condotta di cui egli è totalmente estranea nel modo più assoluto, l’ing. SCASSA avendo aiutato la dr.ssa ALPHA a suo tempo nell’esame di tutta la documentazione agli atti, collaborando con lei nel dare forma scritta alla sua autodifesa, per contribuire al ristabilimento della Verità, osserva quanto segue.

Il Notaio AJMERITO così ricostruisce le vicende relative al deposito dell’’ultimo testamento del sig. COSTA, quello redatto il 10/12/2010 (doc. n° 77):

Non ho fatto domande circa il fatto che il testamento fosse risalente rispetto al momento della consegna.

In quella occasione, né nella occasione precedente di incontro con COSTA e BETA e con la ALPHA, nessuno di loro mi fece alcun cenno ad una procedura per la nomina di amministratore di sostegno o di tutore o di alcuna questione giudiziaria. Così mi pare di ricordare.

Poiché l’amministrato in AS può fare liberamente testamento, nessuno era tenuto ad informarmi.

Anche se mi avessero informato della pendenza della procedura, ciò non avrebbe influito sulla ricezione del testamento. Il testamento dell’amministrato può diventare nullo se nel provvedimento di nomina dell’amministratore gli sia stata conferita una funzione rappresentativa e sostitutiva dell’amministrato stesso. Ciò deve essere indicato nel provvedimento del Giudice Tutelare in modo esplicito. In quel caso il grado di incapacità è particolarmente grave e quasi al confine con le condizioni psicofisiche che determinano la interdizione.

Prendo atto in data odierna della esistenza di un testamento pubblico con data 7.12.2010; nessuno mi ha detto nulla; nessuno era tenuto a dirmelo.

Ovviamente il testamento valido è l’ultimo nel tempo, quindi quello depositato presso di me.

Io non ho avuto rapporti con l’amministratore di sostegno, penso che ad avvisarlo abbia provveduto la mia segretaria”. (SIT del notaio AJMERITO del 17/5/2012)

 Si noti la sottolineatura compiuta dal notaio AJMERITO sul fatto che “l’amministrato in Amministrazione di sostegno può fare liberamente testamento”, seguito dalla precisazione che: “Il testamento dell’amministrato può diventare nullo se nel provvedimento di nomina dell’amministratore gli sia stata conferita una funzione rappresentativa e sostitutiva dell’amministrato stesso. Ciò deve essere indicato nel provvedimento del Giudice Tutelare in modo esplicito”, con l’aggiunta che tale condizione si verifica solo quando all’amministrato viene di fatto riconosciuto un grado di inabilità prossimo a quello che ne determina l’interdizione.

Orbene quando venne depositato il testamento, nell’aprile 2011, il sig. COSTA non era stato sottoposto ad alcuna amministrazione di sostegno, ma il decreto emesso, su richiesta dallo stesso avv. BETA al GT, per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, allo scopo di fugare ogni dubbio, è datato fine luglio 2011, quando il sig. COSTA era reduce da un grave infarto, seguito addirittura da arresto cardiaco (giugno – luglio 2011). Esso non impediva nel modo più assoluto all’amministrato di testare, essendo anche nella sua facoltà procedere a compravendite immobiliari, richiesta di libretti di assegni e bancomat, effettuare donazioni, procedere a transazioni finanziarie, ecc.

 Il notaio scende poi in un dettaglio, che dimostra lo stato di sudditanza della dr.ssa ALPHA di fronte alla strategia diffamatoria dei figli del sig. COSTA che, come dimostrato agli atti, per sapendola medico e non avendo mai ricevuto alcuna segnalazione da alcuna filiale Intesa Sanpaolo, la accusarono di non essere medico e di aver richiesto personalmente una delega su uno dei c/c intestati al padre presso quella banca.  

“A.D.R. Nelle mie precedenti dichiarazioni avevo parlato del trust che il COSTA aveva fatto dal notaio DE LORENZO e sul quale era stata nominata Trustee la Dr.ssa ALPHA.

Relativamente a questo argomento ritengo che il quesito propostomi e cioè se fosse possibile per la Dr.ssa ALPHA rinunciare a tale carica, dichiaro che è stato proprio in questo incontro dell’08.04.2011 che parlammo dell’atto di costituzione di questo trust e che mi venne formulata questa domanda. Al riguardo, come ho già avuto modo di dire, io mi informai presso il Consiglio Nazionale del Notariato ma non sono in grado di indicare in quale data posi questa domanda a detto Organo. Posso però dire con certezza che la risposta del quesito era datata 20.07.2011 e quindi, con tutta certezza mi pervenne comunque in tale data o giorni seguenti. Produco copia di questo documento”. (precisazioni del notaio AJMEIRITO nel 2° SIT del 23/5/2012)

Sempre il notaio AJMERITO prosegue:

Ho ricevuto il testamento in deposito fiduciario in data 8.4.2011.

Il primo contatto che io ho avuto è stato con l’avvocato BETA; non so chi Io avesse mandato da me; in ogni caso non lo avevo mai conosciuto prima; credo che l’avvocato BETA sia venuto da me nell’autunno/inverno 2010, penso più probabile che questo incontro sia stato in inverno 2010;

In occasione del primo incontro – non ricordo se BETA fosse solo o accompagnato – ricordo bene che lui – BETA – mi chiese se fosse possibile per la Dott.ssa ALPHA rinunciare alla carica di TRUSTEE. Mi fu esibito l’atto di costituzione del trust stipulato dal Notaio De Lorenzo. Sicuramente in quella occasione COSTA non era presente; non so dire se ci fosse o meno la Dott.ssa ALPHA

Io mi impegnai a studiare il problema anche se rappresentai fin da subito che, secondo me, il TRUSTEE non poteva rinunziare; ugualmente proposi quesito al settore studi del Consiglio Nazionale del Notariato il quale, dopo 4 o 5 mesi, mi rispose che effettivamente non poteva rinunziare” (precisazioni del notaio AJMEIRITO nel 2° SIT del 23/5/2012)

Si osserva qui come stranamente il notaio AJMERITO si esibisca in una curiosa affermazione circa l’irrinunciabilità da parte del trustee all’incarico ricevuto ed accettato. Quasi si trattasse di un ergastolo, come se ci fosse scritto una sorta di: fine pena, mai. Persino i re possono abdicare alla corona, ma il Trustee lui, no. Sembra quasi che tutti i testi si siano caricati di adrenalina a contatto con il PM o della PG delegata, smarrendo, oltre che il senso di aderenza alla realtà, anche quello del ridicolo.

Osserva il notaio (doc. n° 78) che apprese dell’amministrazione di sostegno in occasione delle pratiche per la pubblicazione testamento.

Aggiungo che, solo in vista della pubblicazione del testamento, ho raccolto notizie più precise sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Costa e ho appreso che fosse aperta una amministrazione di sostegno (precisazioni del notaio AJMEIRITO nel 2° SIT del 23/5/2012)

Egli produce, inopinatamente, insignificanti appunti al PM, in cui si nota la stranezza che evidentemente già all’epoca del deposito del testamento, l’8/4/2011, era a conoscenza di pratiche dei figli del sig. COSTA per la nomina di un’amministrazione di sostegno, laddove poco prima aveva affermato di non essere mai stato informato di questa procedura, a ulteriore conferma di uno stato di sudditanza psicologica che i testi sembrano avere davanti al PM.

Leggiamo infatti:

Inoltre produco anche fotocopia della pagina in cui io, al momento della consegna del testamento, mi ero appuntate alcune mie considerazioni che mi sono sorte mentre interloquivo con il COSTA, l’avv. BETA e la ALPHA. In questo mio appunto ho annotato le seguenti frasi:

  • Sig. COSTA vedovo trentenne quasi ottantenne;
  • Attività industriale florida;
  • I figli si spartiscono il patrimonio. Hanno circa 50 anni
  • Grossi problemi cardiaci ed all’anca
  • Ricorso al G. T. per amm.ne di sostegno. Audizione alla fine di gennaio. Confuso le lire con gli Euro
  • Rapporto di amicizia tra il medico (donna) ed il testatore. (precisazioni del notaio AJMERITO nel 2° SIT del 23/5/2012)

 

Si riporta ora – per rispetto della memoria del defunto sig. COSTA il testo del testamento olografo (doc. n° 79), osservando che – alla luce di quanto si esporrà infra – si sarebbe semmai dovuto sospettare un caso di circonvenzione se tale testamento non fosse stato redatto, nei precisi termini in cui lo è effettivamente stato, visti i pessimi rapporti interpersonali tra lui ed i suoi figli, da circa trent’anni nemici giurati. Infatti la circonvenzione non consiste soltanto nel manipolare la sfera psicologica di una persona inducendola ad un atto di facere, ma anche nel “pilotarla” ad omettere una determinata azione ovvero disposizione.

“Io sottoscritto Luigi Antonio Costa , nato a Genova il 20 aprile 1931, residente a Torino in via Palmieri 14, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, ed in piena libertà di determinazione, annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria.

Dispongo pertanto che, dopo la mia morte, la quota di mio patrimonio che è nella mia piena disponibilità lasciare a chi voglio, spetti per intero alla dottoressa ALPHA, nata a ……. Il….., che da lunghi anni mi assiste come medico e mi onora della sua amicizia.

Dispongo che all’interno di tale quota disponibile del mio patrimonio che lascio per intero alla predetta dottoressa ALPHA debba essere ricompreso l’alloggio di Nervi Genova, via don Pasquale de Barbieri 1 int. 7 di mia proprietà con tutti i mobili ed effetti ivi presenti.

Queste le mie volontà.

In fede

Torino, 10 dicembre 2010

Luigi Antonio COSTA”. (testamento olografo del sig. Luigi COSTA del 10/12/2010)

Al riguardo è curioso osservare come gli inquirenti si siano accaniti addirittura a sospettare che il testamento non fosse olografo, ma risultasse essere scritto da una terza mano, e segnatamente da quella dell’avv. BETA.

Si osservi come la sentenza descriva a pag. 28 la genesi dell’incontro tra l’avv. BETA ed il notaio AJMERITO: “Il Notaio AJMERITO, sentito il 17 e il 23 maggio 2012, ha confermato di avere ricevuto detto testamento in deposito fiduciario in data 8 aprile 2011. Ha specificato il teste che il primo contatto era stato attivato dall’Avv. BETA, presentatosi come avvocato del COSTA. In occasione di tale primo incontro BETA, che probabilmente si era recato da solo dal Notaio, gli aveva chiesto se era possibile per la dott.ssa ALPHA rinunciare alla carica di TRUSTEE”. Omette però di considerare il vero motivo alla base della richiesta del legale, ben illustrato dall’ing. SCASSA nella sua deposizione che ha spiegato come la dottoressa, dopo le pesanti calunnie e diffamazioni ricevute dai figli del signor Luigi COSTA nell’atto di ricorso per l’apertura dell’’amministrazione di sostegno, aveva subito un crollo psicologico per cui non voleva svolgere nel modo più assoluto l’incarico conferitole ed al contempo si rifiutava di redigere qualsivoglia certificazione medica di “carattere medico legale” nei confronti del suo assistito che però continuava a curare.

Sempre a pag. 28 la sentenza riferisce la dichiarazione del notaio AJMERITO: In quella occasione, secondo quanto ha ricordato il Notaio, nessuno gli aveva fatto cenno della pendenza della procedura per la nomina di Amministratore di Sostegno, né della esistenza di un testamento pubblico, datato 7 dicembre 2010”. Omettendo però di considerare l’affermazione del notaio secondo cui, ove non espressamente indicato, non vi è alcuna incompatibilità tra amministrazione di sostegno e capacità di testare dell’assistito: “Anche se mi avessero informato della pendenza della procedura, ciò non avrebbe influito sulla ricezione del testamento. Il testamento dell’amministrato può diventare nullo se nel provvedimento di nomina dell’amministratore gli sia stata conferita una funzione rappresentativa e sostitutiva dell’amministrato stesso. Ciò deve essere indicato nel provvedimento del Giudice Tutelare in modo esplicito”.

Il GUP omette inoltre di specificare che, in occasione del secondo sit, mostrando un appunto risalente al primo incontro con l’avv. BETA, il notaio AJMERITO aveva effettivamente specificato che egli era a conoscenza sin dall’inizio dell’esistenza di una procedura per l’amministrazione di sostegno.

Quanto poi alla precisazione del notaio: “Ho ricevuto da tale SCASSA una telefonata, dopo il sequestro del testamento di COSTA; SCASSA mi chiedeva di richiedere il dissequestro del testamento. Non ho mai visto questa persona, non è mai stato nel mio studio” detta telefonata fu effettivamente fatta dall’ing. SCASSA in nome e per contro della dr.ssa ALPHA dopo l’intervenuto sequestro del testamento, per avere lumi in merito. Il notaio consigliò al riguardo di rivolgersi ad un avvocato.

Il PM ha così disposto una perizia grafica (doc. n° 80), formulando il seguente quesito per il CTU dr.ssa ROGGERI, nota autorità a Torino nel campo delle perizie calligrafiche:

“Dica il CTU:

se i segni grafici utilizzati nel testamento olografo in data 10.12.2010 e negli appunti manoscritti prodotti dal teste Dott. Reale in data 14.1.2012 e che si indicano ai fini della presente consulenza con i numeri 1-2-3 siano riferibili a COSTA LUIGI ANTONIO o all’indagato BETA;

quant’altro di rilevanza penale

Autorizzando la stessa a:

-ad esaminare gli atti contenuti nel fascicolo del PM e a riprodurli fotograficamente e ad estrarre copia

– ad esaminare l’originale dei testamenti e del Trust in atti ad estrarne copia anche mediante scanner

– ad accedere ad uffici pubblici e privati per eventuali necessità connesse all’incarico”

Il PM consegna in originale il verbale di interrogatorio dell’indagato BETA con un allegato grafico; originali degli scritti indicati con i n. 1-2-3 di cui al quesito ; copia del testamento olografo del testamento pubblico; copia del Trust; e le agende manoscritte da Costa Luigi Antonio (8) in originale e memoria di Costa Andrea; originale della nomina difensiva del 7.6.2011. (nomina del CT del PM dr.ssa ROGGERI, perito calligrafo)

IL CTU dr.ssa ROGGERI è pervenuta alla seguenti perentorie conclusioni, dopo un esauriente esame scientifico dei tratti calligrafici esaminati:

“L’ispezione grafica compiuta sui documenti in verifica ha fatto emergere che gli stessi sono autografi, ossia riconducibili alla mano dell’apparente sottoscrivente, il Signor Luigi Antonio COSTA.

Sono stati stesi con caratteristiche grafo – dinamiche compatibili e coerenti con la scrittura del Signor COSTA sia per quanto concerne l’espressione della grafia corrente sia delle firme; sono presenti infatti più peculiarità proposte con naturalezza.

In particolare autentico è il testamento a firma LUIGI COSTA, che la dott.ssa ROGGERI specifica essere stato “redatto in 22 righe complessive, vergato con biro blu su foglio di carta di colore giallo paglierino di tipo extrastrong sottile. Il testo inizia con le parole “Io sottoscritto” e termina con “Torino, 10, Dicembre 2010”, dopo averne esaminato l’originale presente nel fascicolo del P .M.

Verificata ed esclusa la riconducibilità alla mano del Signor BETA. (CTU della dott.ssa ROGGERI, perito calligrafo).

Inoltre il CTU ha riconosciuto come sicuramente ascrivibili alla mano del COSTA i seguenti documenti:

“N.1: firma a nome LUIGI COSTA vergata con biro blu in calce a lettera dattiloscritta indirizzata ai Servizi Sociali del Comune di Torino, in data 09.08.2010. Documento in originale nel fascicolo del P.M”.

Trattasi della comunicazioni ai servizi sociali con cui il COSTA respinge l’attivazione di un’unità valutativa geriatrica (UVG) a suo carico, sostenendo di non averne avuto alcun bisogno.

“N.2: Annotazione relativa a testamento, composta di 8 righe manoscritte in corsivo con inserimento di parola in stampatello e firma in calce a nome LUIGI COSTA, vergate con biro blu su foglio di carta bianca senza righe e margini di cm.21 x cm.22 circa con bordo laterale di sinistra e inferiore sfrangiati. In originale nel fascicolo del P.M.”

Trattasi della postilla con il sig. COSTA spiega le ragioni che l’hanno indotto a creare il TRUST e a fare testamento, rintracciabili nella cupidigia dei figli, che, sentendo “puzza di cadavere”, come suol dirsi, improvvisamente cercavano – estrema beffa “di beneficiare il padre”, ponendolo sotto l’egida di un amministratore, il che di fatto avrebbe costituito l’ennesima umiliazione per l’anziano genitore.

“N.3: Comunicazione indirizzata al Tribunale di Torino, composta da 15 righe manoscritte, compresa la data e firma in calce a nome LUIGI COSTA, vergate con biro blu su foglio bianco formato A4 cm. 21 x cm. 17/18 circa con bordo inferiore sfrangiato. In originale nel fascicolo del P.M.”

In questa lettera il sig. COSTA si rivolge al Tribunale chiedendo un intervento di tutela a suo favore non nei termini di un’amministrazione di sostegno, ma di protezione, per l’appunto, contro le iniziative invadenti e opprimenti nei suoi confronti che i figli ponevano in atto.

Aveva del resto specificato l’avv. BETA (citato doc. n° 47):

Non escludo che, su richiesta del COSTA, gli abbia spiegato quali potevano essere le sue determinazioni e non escludo nemmeno di avergli scritto una traccia di quello che poteva essere un testamento olografo. Questo in tempi risalenti rispetto alla data effettiva dei testamenti indicati nei capi di imputazione.

Mi riferisco agli incontri conviviali che ho avuto con il sig. COSTA in date molto precedenti a quella in cui mi dette l’incarico per assisterlo nella causa di amministrazione di sostegno. Preciso che già in queste occasioni il COSTA raccontava a tutti di voler escludere i figli nell’eredità”. (interrogatorio dell’avv. BETA, indagato, del 25/7/2012)

Con tutte le ovvie considerazioni relativamente alle intercettazioni telefoniche che non possono essere decontestualizzate, leggiamo agli atti una contestazione mossa all’ing. SCASSA (citato doc. n° 46):

L’ufficio contesta al teste la conversazione telefonica n. 131 del 10.2.2012, dandone lettura nella parte in cui Scassa fa riferimento all’idea di fare due testamenti; il teste dichiara: non so dare spiegazione su questa frase ; non so se BETA abbia avuto un ruolo nel secondo testamento; escludo che abbia avuto un ruolo nel primo testamento. Credo di avere parlato al BETA del primo testamento [quello pubblico contestuale al trust, ndr] solo in occasione dell’udienza del 16.12.2010

Ricordo che più volte in passato [il COSTA, ndr] ha chiesto alla ALPHA di fare testamento.

Ricordo che anni prima COSTA mi aveva chiesto come fare un testamento e io gli avevo detto quello che doveva scrivere.

Quanto alla frase AL POVERO COSTA GLI HAI FATTO SCRIVERE UN TESTAMENTO DAVANTI A ME, si tratta di un modo colloquiale di raccontare quello che ho appena detto, cioè la ALPHA disse a COSTA di chiedere a me come doveva scrivere il testamento visto che insisteva tanto con lei e lei non sapeva come si faceva. Non so collocare questo episodio nel tempo.

Preciso che Costa chiedeva periodicamente di fare testamento.

Effettivamente anche BETA aveva scritto un testamento per COSTA. Ho chiesto io a BETA di scrivere un testamento per conto di Costa. Non l’ho mai letto. Non so dire quando ciò sia accaduto. (SIT ing. SCASSA del 2/8/2012)

In realtà il sig. COSTA era perfettamente a conoscenza delle modalità con cui stilare un testamento, ma temeva sempre l’insorgere di qualche cavillo che avrebbe potuto invalidare le sue volontà, ed aveva il chiodo fisso di poter trovare qualche escamotage che gli avrebbe consentito di escludere totalmente i figli dall’eredità.

Nei sui diari, in date ben antecedenti al 2010, ricorre più di una volta il proposito di fare testamento, e sono annotati al riguardo appuntamenti con notai (doc. n°81).

Si tratta di scheletrici memento – promemoria, dettati da una volontà tenace di far testamento, la quale, come si è rilevato, non poteva che avere come scopo il diseredamento parziale o totale dei figli, posto che in caso contrario non sarebbe occorsa alcuna disposizione testamentaria, non essendo ricompresi nella successione automatica per legge altri parenti nel suo caso.

Leggiamo:

5 marzo 2004. Studiare testamento

28 Maggio 2004. Testamento

Dopo 15/11/2004 per testamento

12 Aprile 2006. Testamento

10 settembre 2007. Notaio per testamento Gigi (annotazioni dalle agende-diari del sig. Luigi COSTA agli atti)

In ogni caso, la contestazione mossa all’ing. SCASSA fa riferimento all’intercettazione ambientale che qui di seguito si riporta (doc. n° 82) e che dimostra in modo inequivoco come egli fosse totalmente all’oscuro dell’esistenza del testamento olografo del 10/12/2010 .

  • Ambientale auto nr.64 dei 5.02.2012

 ALPHA: ma se loro dicono che GIGI era deficiente? .. Le cartelle dove risulta, sai..disorientato.. però in tempi successivi rispetto a quando ha fatto il testamento (incomprensibile) era disorientato, però a dicembre…

SCASSA: qualche giorno prima l’ha visto Maggiore, aveva i requisiti, anche se dopo tre giorni li aveva persi

ALPHA: poi c’è il discorso che il 7 di dicembre ha fatto l’atto del TRUST, poi quando il notaio ha ricevuto lo stop da parte di SCALISE il suo grande amico BOSSI ha telefonato ai figli di Costa, i quali figli si sono attivati con l’avvocato e l’avvocato ha fatto sapere al notaio che c’era sta denuncia in corso e quindi il notaio non ha più ficcato dentro niente, ti ricordi com’è andata?… Allora Costa ha pensato bene che le cose si stavano mettendo in modo diverso dalla scelta che aveva fatto e ha preferito fare questa scelta qua.

SCASSA: certo che farti fare due testamenti a distanza di due giorni non ha avuto una brillante idea sicuramente

ALPHA: BETA!… Ma sono due cose diverse il Trustee…

SCASSA: No, no! C’è un testamento fatto col trustee il giorno 7 dicembre, evidentemente tu a BETA non avevi spiegato, perché di questo strumento lì depositato nel merito, delle date e tutto io non ho mai saputo niente…

ALPHA: te l’avevo detto

SCASSA: Poi una volta al povero (?) Costa gli hai fatto scrivere un testamento davanti a me, io mi ricordo, febbraio o marzo, spero che non abbiano trovato anche quello perché sarebbe veramente una cosa pazzesca…..Poi avevate l’abitudine di andare a fare tutte cose veloci, tre quattro, cinque o sei testamenti.. è una cosa … (?).,., è vero che uno può farne in continuazione però… Poi da quanto mi risulta il BETA con la sua manina aveva scritto un testamento anche lui… è vero che il cliente può chiedere all’avvocato una traccia per il testamento.. però… spero che non abbiano trovato sette o otto testamenti di Costa

Di sicuro i figli, impossessatisi dell’alloggio del padre subito dopo la morte e dopo aver provveduto a modificarne la serratura della porta d’ingresso il giorno successivo al suo decesso, come trionfalmente comunicato dallo stesso sig. Andrea Gregorio COSTA al PM, ebbero tranquillamente modo di stracciare tutti i testamenti rinvenuti presso l’abitazione paterna, posto che il genitore, sempre preoccupato dall’idea che potesse insorgere qualche cavillo, ne aveva probabilmente scritto assai più di uno, ed in ogni caso si informava su come perfezionarli con l’obiettivo di diseredare in toto i figli, o per la maggior quota possibile, e di renderli inattaccabili.

Il notaio DE LORENZO (doc. n° 63, citato) ha confermato di aver ricevuto un testamento pubblico in concomitanza della costituzione del trust:

“Ricordo, visto che Lei me lo chiede espressamente, di avere ricevuto da COSTA un testamento; fu la stessa sera del TRUST, il 7.12.2010, immediatamente dopo la firma del TRUST. Fu un testamento pubblico alla presenza di 2 testimoni fra i presenti alla lettura del TRUST.

Il suddetto testamento in originale è custodito da me.

Chiedo di non rispondere sulle volontà testamentarie raccolte in quella sede.

Lei mi chiede che senso abbia avuto un testamento contemporaneamente alla stipula di un TRUST. Io le rispondo in generale dicendole che un testamento può servire a render in senso patrimoniale più coercitive per gli eredi le disposizioni del TRUST”. (SIT del dr. DE LORENZO del 9/2/2012)

 

L’esame della documentazione agli atti non lascia quindi alcun margine di stupore circa la decisone che il sig. COSTA assunse di scrivere un testamento olografo il 10/12/2010, poco dopo la costituzione del trust, con relativo testamento pubblico “difensivo” collegato; né meraviglia il fatto che solo dopo qualche mese si sia risoluto a depositarlo in custodia presso un notaio. Se egli fosse deceduto ed il testamento rimasto in qualche cassetto di un mobile presso la sua abitazione, il figlio Andrea avrebbe certamente provveduto a spazzolarlo via tempestivamente.

Invece sembrerebbe che gli inquirenti – medici abbiano autonomamente diagnosticato uno stato di incapacità del sig. Luigi COSTA, con tutto quel che ne consegue. Le telecamere hanno ripreso la mano di ALPHA che guidava quella dell’amico paziente nell’atto di circonvenirlo e quindi il gioco è fatto: la capacità di sinderesi degli inquirenti sembra smarrita, il sospetto gratuito viene eletto a nuovo principio discriminatore. E siccome le indagini sono condotte in un clima di assurdità pura ora compare anche la manina dell’ing. SCASSA, che – come emerge dalla documentazione agli atti – nulla mai seppe all’epoca di quel testamento olografo. .

Si ribadisce che per il sig. COSTA l’idea di testare per diseredare i figli era, come ampiamente dimostrato, una sorta di ossessione, posto che tale circostanza è non solo attestata da numerosi testi indicati dal figlio Andrea Gregorio, ma addirittura ripetutamente presente nei suoi diari, consegnati al PM dal predetto figlio, relativi al periodo 2003-2010, come si è visto. Del pari, con altrettanta evidenza si deve notare che non possono sussistere dubbi sula sua altrettanto determinata volontà di lasciare erede la dott.ssa ALPHA, posto che, oltre le numerose testimonianze agli atti di questa sua determinazione, anche negli ultimi mesi di vita espresse, in occasione dei frequenti ricoveri in ospedale in emergenza, la volontà che solo a lei venissero fornite informazioni sulle sue condizioni di salute, espressamente vietando ogni comunicazione in tal senso ai figli.

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 6^ condotta addebitata

Angelo SCASSA, in concorso con la dott.ssa ALPHA e l’avv. BETA è colpevole di aver accompagnato in data 8.4.2011 il sig. COSTA a depositare il testamento olografo del 10.12.2012 presso lo studio del Notaio AJMERITO di Torino“.

 

Trattasi di contestazione di condotta francamente sorprendente in sì e di per sé, rectius dell’ennesima farneticazione. L’ing. SCASSA – come emerge dai documenti agli atti – nulla sapeva del testamento olografo del sig. COSTA e, conseguentemente, nulla poteva conoscere del suo avvenuto deposito presso il notaio AJMERITO.

 A mero titolo di analisi della documentazione processuale si osserva quanto segue.

Il sig. COSTA era arrabbiato con il notaio DE LORENZO per il suo rifiuto a dare concretezza al trust.

Ci si immagina che fine avrebbe quel testamento del 10/12/2010, se fosse rimasto in un cassetto presso l’abitazione del sig. COSTA di via Palmieri 14, di cui all’indomani della morte del padre, il figlio, prima ancora dunque del funerale, come dichiarato a sit, prendeva possesso e provvedeva immediatamente a cambiare le serrature?

Come spiegato dalla dr.ssa ALPHA – e come credo fosse a conoscenza anche dell’avv. BETA – il sig. COSTA avrebbe voluto più precisamente registrare il predetto suo ultimo testamento, e non solo consegnarlo in deposito fiduciario al notaio AJMERITO, ma fu proprio quest’ultimo a suggerirgli il semplice deposito, per fargli risparmiare spese – a suo dire – inutili.

 

La dott.ssa ALPHA in effetti accompagnò il sig. COSTA dal notaio in corso Vinzaglio. Ed allora? Quale fu il problema?

 Posto infatti che l’ amico – paziente della dott.ssa ALPHA aveva ormai sempre più ingravescenti difficoltà nella deambulazione per via della necrosi della teste del femore, conclamata e documentata da dirimenti radiografie, come avrebbe dovuto comportarsi la dottoressa: avrebbe forse dovuto suggerirgli di prendere un taxi anziché scarrozzarlo in corso Vinzaglio con la sua autovettura?

Oppure la colpa della dott.ssa ALPHA sarebbe quella di avergli indicato il notaio AJMERITO – anzi il nominativo di tale notaio fu fornito al sig. COSTA personalmente dalla signora Olivia CALLEGARO VISCIONE (doc. n° 70, citato), ristoratrice presso un ristorante di corso Casale da lui spesso frequentato, specie di sera – , considerato che egli non intendeva più rivolgersi al dott. DE LORENZO?

Infatti quest’ultimo notaio, tramite cui il sig. COSTA aveva costituito il trust e redatto un contestuale testamento pubblico, a scopo “difensivo”, si era rifiutato di procedere al conferimento in esso dei beni immobili e di capitali, dopo aver ricevuto un’email intimidatoria nel dicembre 2010 da parte dagli avv. SCALISI, difensori dei figli del disponente nel ricorso per l’apertura di un’amministrazione di sostegno, che lo avevano diffidato dal compiere qualsivoglia intervento patrimoniale, avvisandolo dell’esistenza anche di un’indagine penale in atto.

Assume rilevanza penale il servizio da tassista compiuto dalla dott.ssa ALPHA?

In sé e di per sé l’accusa di aver accompagnato il sig. COSTA dal notaio AJMERITO, presa letteralmente, ossia intesa come accusa per avere la dott.ssa ALPHA esercitato una sorta di servizio taxi a suo favore suona risibile ed assurda.

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 condotta imputata alla dr.ssa ALPHA

La dott.ssa ALPHA è accusata “di aver indotto il sig. COSTA, nell’aprile 2006, a cambiare medico di base scegliendo il Dott. Mollica” – di cui era il sostituto.

 Per la verità, il papiro della conclusione delle indagini, coincidente con quello dlela richiesta di rinvio a giudizio, scritto utilizzando un linguaggio francamente sconcertante che fa a pugni con le regole elementari della grammatica e della sintassi, prosegue con la prosa dei mattinali di questura che gli è propria, nei seguenti termini:

la ALPHA inducendo il Costa, nell’aprile 2006, a cambiare medico di base scegliendo il Dott. Mollica – del quale la ALPHA era sostituto – ed offrendosi di occuparsi del COSTA come medico e come amica, prospettando al COSTA anche una possibile relazione sentimentale, approfittando della sua solitudine per ottenere denaro (per l’acquisto dell’autovettura, per la ristrutturazione della cucina) e contestualmente isolandolo dai figli e dagli amici, ciò con la costante collaborazione di Scassa Angelo”

Qui francamente non è ben chiaro a chi queste condotte siano addebitate, nel senso che da un lato sembrerebbero riferite alla sola dott.ssa ALPHA che viene citata come unico soggetto e dove il gerundio è di fatto una subordinata modale retta dalla principale “induceva il sig. COSTA”, dall’altro il pronome “ciò” potrebbe essere riferito a tutta la frase precedente, sicché sorge il dubbio dell’estensione dell’addebito anche all’ing. SCASSA o di tutte le condotte indicate nel periodo, o solo all’ultima di esse, ossia quella relativa all’azione di isolamento del sig. COSTA da figli ed amici).

Stante le difficoltà linguistiche non indifferenti degli inquirenti, esaminiamo tutte le condotte del periodo, intendendo però addebitata all’ing. SCASSA solo l’ultima di essi, secondo la più probabile esegesi di questo poco sacro testo.

 

Con riferimento all’induzione al cambio del medico di base operata dalla dr.ssa ALPHA nei confronti del sig. COSTA osserviamo quanto segue.

Ha precisato il dott. MOLLICA (doc. n° 30, citato):

Sono stato medico di base del signor Costa Luigi, credo dal 2006.

E’ venuto da me, anche se era piuttosto scomodo, in quanto amico della dott.ssa ALPHA. Questa è mia sostituta da sempre. Lei ha lo studio dentistico attiguo al mio e quindi per il signor Costa era comodo avere le prescrizioni attraverso la ALPHA.

Da me è venuto periodicamente, quando mi ha scelto e poi prima di stare male. Nel 2006 ha avuto problemi cardiaci, una ischemia, un infarto e da allora ha cominciato a non stare bene ed è venuto ancora da me ma sempre accompagnato, dalla ALPHA o da altri amici e amiche. Veniva comunque di rado perché si avvaleva della Dott.ssa ALPHA oppure andavo io a vederlo a casa.

La ALPHA è la mia sostituta da sempre, nel senso che quando mi assento – e ciò è successo spesso – la ALPHA mi sostituisce. Lei è sempre disponibile e ciò per me è bene in quanto non è facile trovare sostituti sul mercato di Torino”. (SIT del dottor MOLLICA, medico di base, del 9/2/2012)

 IL CTU dott. ANGLESIO dichiara (doc. n° 83-84):

“Ho anche richiesto una relazione ai due medici curanti di cui ho avuto notizia. Il Dott. Rotundo mi inviava una breve nota e la stampa della cartella clinica informatizzata che non contiene però alcuna annotazione relativa allo stato psichico.

Sulla relazione di accompagnamento il Dott. Rotundo scrive: “Come da sua richiesta le allego stampa della cartella clinica informatizzata del Sig. Costa Luigi.

Come lei ben sa Egli è stato un mio paziente di Medicina Generale ininterrottamente dal 05/02/1982 ad Aprile 2006, mese in cui ha effettuato revoca.

Egli era affetto da diabete tipo Il, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon. In seguito ha sviluppato vasculopatia periferica con riscontro all’ecodoppler TSA di placche carotidee e all’eco addominale di ateromi aorta addominale. Inoltre ha presentato poliartrosi, disturbi orinari da ipertrofia prostatica e una successiva cardiopatia ipertensiva. E’ sempre stato presente un habitus ansioso-depressivo che ha reso spesso necessaria terapia con antidepressivi oltre alla indispensabile terapia internistica. (Dichiarazione del dott. ROTUNDO, ex medico di base del sig. COSTA, al dott. ANGLESIO, CTU nella causa per l’amministrazione di sostegno n° 7390/2010, prodotta al GT dallo stesso CTU).

Si osservi che fino a tutto il 2006 non erano stati presi dal dott. ROTUNDO provvedimenti specifici in merito alla grave patologia cardiaca di cui soffriva il sig. COSTA. in particolare il dott. ROTUNDO non aveva fatto svolgere alcuna coronarografia al suo assistito: il paziente era stato addirittura colpito da un infarto miocardico non diagnosticato perché scarsamente sintomatico, come documentato dal ricovero al Giovanni Bosco, fortemente sollecitato dalla dott.ssa ALPHA, dall’11 al 22 novembre 2006, di cui agli atti si trova ampia documentazione.

Con la scelta del dott. MOLLICA quale medico di base, grazie alla sollecitazione ed al determinato intervento della dr.ssa ALPHA, vennero invece effettuati accertamenti in campo cardiologico che non solo rilevarono l’esistenza di un pregresso infarto che era passato inosservato, ma poco tempo dopo il cambio del medico di base, l’equipe del dott. ARUTA dell’Ospedale Giovanni Bosco, nel novembre 2006, provvedeva all’impianto di multipli stent coronarici per sopperire ai danni creati dalla cosiddetta patologia cardiaca trivasale.

Insomma – con il cambio di medo di base – e con le sollecite cure congiunte del dottor MOLLICA e della dott.ssa ALPHA, divenuta medico di fiducia del sig. COSTA, costui ebbe il beneficio di poter ricevere un impulso notevole, tempestivo ed appropriato allo svolgimento di approfondimenti diagnostici esitati con la definizione, per l’appunto, di una patologia cardiaca, il cui trattamento – divenuto urgente – non avrebbe potuto essere ulteriormente differito.

Per prima cosa venne finalmente decisa ed eseguita una scintigrafia cardiaca il 20 settembre 2006: dall’esame emerse la presenza di “ampie quote di maldistribuzione inducibile del flusso coronarico in sede antero-setto-apicale ed inferiore”.

A seguito di questo referto estremamente allarmante per il pacifico rischio cardiovascolare emerso, venne decisa l’esecuzione di una coronarografia per un chiarimento definitivo del quadro che evidenziò le molteplici stenosi coronariche in atto e consentì – con l’angioplastica articolata in molteplici stent – il ripristino di una valida emodinamica.

Infatti basti pensare, per meglio comprendere la serietà della patologia cardiaca che da anni aveva colpito il COSTA, che durante il ricovero al Giovanni Bosco del novembre 2006 gli vennero impiantati ben 7 stent coronarici in un piano di angioplastica ad hoc per sopperire ai danni apportati dalla malattia trivasale, ossia che aveva coinvolto tutte e tre le coronarie, da cui il paziente era affetto.

Sempre utilizzando il solito teorema – postulato di partenza, secondo cui il COSTA era incapace di intendere, se il paziente nel 2006 sostituisce il medico di base, non può che averlo fatto che obbedendo agli ordini della dott.ssa ALPHA.

Trattasi, oltretutto di reato grave: il sig. COSTA ha cambiato il proprio medico di base! Troppo difficile, quando domina il pregiudizio, concepire che un paziente amico di una dottoressa, suo medico di fiducia, sapendo che questa spesso sostituisce un medico di base, decida di iscriversi nelle liste di quel sanitario, per poter più a tutto tondo beneficiare dell’assistenza della medesima?

Abyssus abyssum invocat.

Ed anziché tributare un encomio per la sua professionalità, l’inquirente riserva – con la ferocia che gli è tipica – una bella badilata di merda alla dottoressa ALPHA, colpevole di aver consigliato al sig. COSTA, di svolgere quegli accertamenti approfonditi a livello radiologico sul cuore per la valutazione dell’emodinamica, che il precedente medico di base aveva totalmente trascurato, colpa medica che lascia del tutto indifferente i menefreghisti inquirenti, animati solo dal fuoco sacro di far spedire in galera l’imputata.

Distorce i fatti anche la sentenza impugnata nel momento in cui scrive a pag. 10: “Dette sostituzioni, effettuate nell’ambito dell’attività professionale, avevano costituito l’occasione per la dott.ssa ALPHA di instaurare, negli anni, un rapporto piuttosto importante con il COSTA e con la SERRALUNGA, sia pure con modalità diverse, data la sostanziale differenza di carattere e di personalità di ciascuno di loro”. Infatti la dr.ssa ALPHA conobbe il sig. COSTA nel 2003 e, solo dopo oltre tre anni nel 2006, egli cambiò il suo medico di base, mentre nel frattempo era cresciuta una profonda amicizia con la dott.ssa ALPHA, che gli suggerì il cambio di sanitario per poter meglio effettuare esami diagnostici cardiologici che evidenziarono un pregresso infarto miocardico misconosciuto ed imposero un immediato intervento di angioplastica come si è visto nello stesso 2006.

Scontatamente, e con malcelata malizia, la sentenza a pag. 49 solennemente chiosa l’intercettazione in questi termini: “la frequentazione tra COSTA e la ALPHA andava certamente al di là del normale rapporto paziente medico”.

 

Da pag. 49 a pag. 53 la sentenza richiama, senza praticamente nessun commento e tentativo interpretativo correlato al contesto in cui le conversazioni spiate sono avvenute, la serie di intercettazioni riportate, osservando soltanto che da esse emergerebbe che il “COSTA era innamorato dalla ALPHA, la ALPHA era ben consapevole delle condizioni mentali del COSTA”(il che è verissimo: lucido e combattivo fino a data antecedente all’infarto ed arresto cardiaco del 24 e del 29 giugno 2011, poi più affaticato e a tratti, durante il ricovero o nei post ricoveri in ospedale, agitato e con parziale disorientamento quando era sul punto di morire), che il COSTA aveva fatto dei regali alla dottoressa ALPHA e che il rapporto medico paziente “andava certamente al di là del normale rapporto paziente medico”, circostanza altrettanto vera, posto che rinvenire un medico con tanta umanità ed abnegazione quante ne possiede la dott.ssa ALPHA, che ha lottato fino alla fine per salvare il suo paziente, è impresa quasi impossibile.

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condotta imputata alla dr.ssa ALPHA

La dott.ssa ALPHA si è “offerta di occuparsi del COSTA come medico e come amica, prospettando al COSTA anche una possibile relazione sentimentale”.

Anzitutto il sig. COSTA aveva dichiarato alla PG nell’ambito del proc. pen. n° 5208/10 RG, attivato dopo la segnalazione dei figli ai servizi sociali e poi archiviato:

Ho solo un rapporto di amicizia con la dottoressa ALPHA e non sentimentale”. (interrogatorio della PG al sig. Luigi COSTA, dichiarazioni del 9/12/2010)

 Con riferimento al ricovero del sig. COSTA presso l’Ospedale Maria Vittoria del 24/6/2011 per infarto ed arresto cardiaco successivo si legge agli atti (doc. n° 85):

La Dott.ssa CHINAGLIA mi disse che per quanto riguardava loro la Dott.ssa ALPHA era di aiuto in quanto era l’unica persona che riusciva ad interloquire e a fargli accettare delle cose, come ad es. l’intervento per apposizione di defibrillatore che lui rifiutava.  (SIT del CTU dr. ANGLESIO)

Un’amica del sig. COSTA, la signora Teresa VANDONE (doc. n° 16, citato), dichiara:

No, Costa non era fidanzato con la ALPHA, assolutamente no, io lo so per certo”.

“ La ALPHA e Costa litigavano spesso. Lui aveva un carattere duro”.

“Una volta gli ho chiesto quanti soldi avesse ma lui non mi ha risposto” (SIT della signora VANDONE dell’11/6/2012)

 All’udienza presso l’abitazione del sig. COSTA nell’ambito della causa intentata dai figli per la nomina di un amministratore di sostegno nel verbale si legge (doc. n° 65, citato):

La dott.ssa ALPHA dichiara di avere seguito professionalmente il sig. COSTA. Io sono anche medico chirurgo; mi sono avvalsa di una decina di professionisti. Ho portato COSTA dai migliori medici di Torino.

Il rapporto non è strano; strano è il rapporto dei figli che si sono sempre disinteressati. Non sono mai andata in Banca, né ho pensato di farmi fare una delega. L’ex compagna [la signora BIGNONE, ndr] mi ha insultata ed apostrofata e una volta mi ha tirato i capelli. Io sono sola e dedico il mio tempo libero agli anziani. Li seguo anche alla domenica. (.Verbale udienza del 27/1/2011 nell’ambito del ricorso per l’apertura di un’amministrazione di sostegno n° RG 7390/10)

 L’avv. BETA (doc. n° 47, citato) dichiara:

La ALPHA si occupava quotidianamente di COSTA preoccupandosi del suo stato di salute ed era sempre disponibile. Ho visto personalmente la dottoressa particolarmente irritata verso il sig. COSTA che aveva cacciato una badante che lei stessa gli aveva procurato. Lo intesi come segno di grande cura verso il sig. COSTA.

Per quel che ne so io, mentre COSTA manifestava un evidente affetto verso la ALPHA, viceversa la ALPHA era ed è particolarmente legata a SCASSA. La ALPHA mi disse una volta che COSTA voleva sposarla. Me lo disse ridendo pensando che fosse una cosa ridicola (interrogatorio dell’indagato avv. BETA del 25/7/2012)

 La badante del sig. COSTA ricorda (doc. n°86):

“La ALPHA era sempre presente, lei lo aiutava in tutto, lei si occupava di lui in ogni cosa, gli faceva la spesa, gli prendeva le medicine, ecc… La sera era la ALPHA che metteva a letto COSTA e gli metteva il pigiama.

Io non ho mai visto i figli di Costa a casa del padre. (SIT della signora ZOHRA OUAZIDI, badante di COSTA, dell’11/5/2012)

Il sig. MENCHINELLA precisa (doc. n° 59, citato):

Penso che la Dott.ssa ALPHA avesse un rapporto di amicizia e da medico e paziente con il COSTA. Se non fosse stato per lei il COSTA sarebbe morto anni prima (SIT del signor MENCHINELLA del 20/6/2012)

 A testimonianza del fatto che il sig. COSTA non disdegnava di vivere in modo riservato e non amava pertanto circondarsi di molta compagnia vi è il seguente giudizio del luogotenente della GdF ANGELORO, il quale semmai attesta che l’attenzione principale dell’amico era concentrata sulla dottoressa ALPHA, verso la quale era certamente sinceramente riconoscente per l’eccezionale opera di assistenza medica ed infermieristica ricevuta, ma al contempo critico, perché pretendeva ancora maggiori attenzioni, a livello soprattutto di compagnia, che la professione della dottoressa, pur con tutta la benevolenza possibile e immaginabile, non poteva concedergli: riferisce il teste di aver ricevuto la confidenza dall’anziano amico che costui avrebbe anche voluto sposare la dott.ssa ALPHA; ma che ella si rifiutò, agendo sempre in amicizia verso di lui, non certo per interesse (doc. n° 71, citato):

II sig. Costa mi disse che lei [la dott.ssa ALPHA, ndr] era una persona indispensabile per la sua vita perché era l’unica che si era presa in cura la sua persona in tutto e per tutto e che era presente sempre. Ogni problema lui la chiamava e lei correva. Debbo dire che in qualche occasione era anche assillante. Mi chiamava al lavoro anche due o tre volte al giorno. Mi confidò anche che avrebbe voluto sposare la dott.ssa ALPHA e mi pregò di dirlo a lei per convincerla. Io lo dissi alla ALPHA, ma lei mi disse che non se la sentiva e che non voleva assolutamente essere colei che si approfittava sposandosi per interesse.

II sig. Costa era molto solo. Mi disse che l’unica persona che era vicino a lui era la dott.ssa ALPHA, ma siccome lei lavorava non poteva dedicargli che poco tempo. Lui ne avrebbe voluto di più. Voleva che la dott.ssa ALPHA si dedicasse interamente a lui e che lasciasse il lavoro. Ma la dott.ssa ALPHA teneva al suo lavoro e non fece mai quello che lui le richiedeva. Fui io che, su richiesta del Costa, dedicai anche un po’ di tempo a lui, anche se mai per ragioni di interesse perché non ebbi mai nessuna ricompensa. Si trattava di commissioni, tipo accompagnarlo dal barbiere, fare la revisione della macchina (testimonianza ex art. 391 c.p.p del signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

 A proporre semmai al signor COSTA di sposare la dott.ssa ALPHA furono semmai altre persone (doc. n° 70, citato):

Ricordo anche che io, quando lui si poneva il problema del notaio, gli dissi una frase del tipo “non ti sarebbe più conveniente sposare la dott.ssa ALPHA?”. Lui non mi rispose; guardò lei e lei disse “No, no, non togliere niente ai tuoi figli. Io non intendo sposarmi”. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Oliva CALLEGARO VISCIONE del 22/7/2013)

 La dott.ssa ALPHA rileva che il sostenere che ella avrebbe prospettato al COSTA una possibile relazione sentimentale sia assurdo e gratuito: a lei sembra di leggere un romanzetto rosa. E forse di bassa lega. Semmai fu infatti il sig. COSTA, che pretendeva un’esclusività nel loro rapporto esclusivamente amicale, a prospettarle anche la possibilità di sposarsi, come risulta dalle testimonianze agli atti.

La dott.ssa ALPHA osserva che gli inquirenti non hanno certo letto le pagine di Liala o di Carolina Invernizio, sulle quali invece lei ha trascorso qualche momento di sogno in gioventù e dove una donna che si offre ad un uomo era una scena semplicemente inconcepibile.

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 condotta imputata alla dr.ssa ALPHA

La dott.ssa ALPHA è accusata “di aver approfittato della solitudine del sig. COSTA per ottenere denaro per l’acquisto dell’autovettura e per la ristrutturazione della cucina”.

 

Ci si limita a citare un passaggio del SIT del sig. MENCHINELLA (doc. n° 59, citato) per dimostrare come la solitudine del COSTA sia più nella mente degli inquirenti di quanto non esistette nella sua vita. Il sig. COSTA era anche, talora, riconoscente economicamente agli amici, da persona facoltosa qual’era.

Ho avuto dal COSTA un assegno di 1000 € perché mi aveva voluto fare un regalo. Prima di incassarlo l’ho tenuto lì 6/7 mesi . Lui mi diceva sempre incassalo, incassalo. Mi ha dato quei soldi perché io andavo a prenderlo e lo accompagnavo al ristorante e poi lo riportavo a casa. Lo facevo per amicizia”. (SIT del signor MENCHINELLA del 20/6/2012)

 La dott.ssa ALPHA è accusata di aver ricevuto denaro da COSTA per l’acquisto di un’autovettura, ma non è vero. Ha pagato regolarmente a rate per qualche anno quella sua autovettura Lancia Y GPL, cui si fa riferimento.

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Vero è invece che il sig. COSTA, persona ampiamente facoltosa, volle regalare alla dottoressa ALPHA le due cucine, collocate al pian terreno ed al primo piano della sua attuale abitazione, prima che si trasferisse ad abitarvi: in cosa consisterebbe il reato? Nel fatto che il sig. COSTA era deficiente ovvero circonvenibile: un’oALPHAone dell’Inquirente, smentita da molti medici, da una miriade di testimoni, in larga parte indicate al PM dal sig. Andrea COSTA, figlio del de cuius, come si è visto, se è vero che, anche leggendo le cartelle cliniche relative ai suoi ultimi tre mesi di vita, quando egli versava in una situazione di gravissima multiinsufficenza organica, si ha modo di leggere di un paziente spesso vigile e cosciente.  

 

Oltretutto non si dimentichi che il sig. COSTA era abituato a rilasciare qualche regalo sotto forme di assegno a favore delle persone con cui era in particolare amicizia o con cui intratteneva relazioni sentimentali: ne beneficò in modo assolutamente certo anche la signora BIGNONE, sua ex fidanzata che si è divertita a gettare fango – in modo invero ridicolo – contro la dott.sa ALPHA.

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 7^ condotta imputata

Angelo SCASSA, con costante collaborazione, in concorso con la dott.ssa ALPHA, ha isolato il sig. COSTA dai figli e dagli amici”

 

Si premette anche qui che siamo in presenza di un’incolpazione assolutamente destituita da ogni fondamento: posto che gli incontri tra l’ingegnere e il sig. COSTA erano occasionali e valutabili in una decina l’anno, non si vede francamente come egli avrebbe potuto esercitare un simile potere attrattivo sul suo conoscente ed al contempo essere in grado di allontanarne figli ed amici che non conosceva; poi agli inquirenti sfugge il fatto che mentre loro per motivi professionali, esercitano una sorta di “guardonismo” giudiziario, siappure per sacrosanto dovere professionale, la gente comune, lavora ed ha ben altre cose cui pensare rispetto a quelle che loro fantasticano, perdendo aderenza con la realtà. Certo adesso occorre costruire anche addosso l’ing. SCASSA i panni del circonventore ed ogni schifosità e menzogna accusatoria non gli vien risparmiata. Già: gli inquirenti intesi non come parte processuale, ma come partigiani…

 

In ogni caso, si osserva, nell’analisi delta documentazione agli atti:

Il dr. MAGGIORE che periziò il sig. COSTA specifica (doc. n° 28):

Il Notaio mi disse che la situazione era un po’ particolare perché c’erano contrasti di tipo famigliare e che dunque era necessario fugare ogni dubbio circa la capacità di testare del Costa.

Quando sono andato dal Notaio avevo già visto il signor Costa e avevo già anche redatto la relazione

Mi disse che, poiché non poteva diseredare i figli, avrebbe costituito un TRUST nel quale avrebbe versato tutti i suoi beni.

Ribadì varie volte di non voler lasciare nulla ai suoi figli.

Chiesi perché. Mi disse che i figli avevano avuto già molti beni nel corso degli anni, che in questo momento stavano cercando di prendersi tutto e che questo lo aveva indispettito e non intendeva tornare indietro.

COSTA ripeteva continuamente che era molto arrabbiato con i figli, che loro pensavano solo alle sue sostanze e che si erano sempre disinteressati di lui.

Mi disse anche che l’ultima volta che era stato da uno dei suoi figli.. pur essendo ospite, aveva dovuto fare lui la spesa. (SIT dr. MAGGIORE, fiduciario del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Il cardiologo dr. VOCI che seguì il sig. COSTA nell’ultimo anno di vita afferma (doc. n° 29, citato):

Solo in occasione della seconda visita, nel luglio 2011, mi disse che dopo avere lavorato tanto, raccoglieva la ingratitudine dei figli.

Preciso che – nel luglio 2011 – fui nuovamente chiamato dalla Dott.ssa ALPHA che mi chiese un inquadramento clinico ed una relazione clinica finalizzata a differire una visita fiscale su richiesta dei figli. Seppi che i figli volevano fare interdire il COSTA. Me lo disse proprio il Costa

Non ho compreso quanti figli avesse COSTA, ma in quella occasione mi disse che non voleva vederli perché lui dei suoi soldi voleva fare quello che voleva.

Io penso che l’interdizione, in effetti, fosse finalizzata da parte dei figli a sottrarre denaro a Costa

In effetti io non li trovai mai in casa di Costa. (SIT del dr. VOCI, cardiologo del 27/1/2012)

Con riferimento al ricovero presso l’Ospedale Maria Vittoria del 24/6/2010 per infarto e susseguente grave arresto cardiaco, il CTU afferma (doc. n° 85, citato):

“Il medico del reparto mi disse che il COSTA aveva delle reazioni di violenza verbale di agitazione intensa alla sola vista dei figli e perciò una visita da parte mia che ero il consulente nominato nella causa intentata dai figli poteva avere effetti negativi sul paziente, costituente stress con ricadute sullo stato psichico e fisico” (SIT del CTU dr. ANGLESIO).

Vi è poi agli atti nella cartella clinica del ricovero per il grave infarto al Maria Vittoria del 24/6/2011 il seguente documento (doc. n° 23, citato):

Modulo sottoscritto/a da LUIGI ANTONIO COSTA, nato il 20/04/1931, C.F.: CSTLNT31D20D969A

Riguardo alla comunicazione di informazioni relative al proprio stato di salute a soggetti richiedenti AUTORIZZA la comunicazione alle seguenti persone: alla dott.ssa ALPHA (solo a lei)

25/6/2011

Firma leggibile dell’interessato: Luigi COSTA

L’amministratore di sostegno sig. REALE così ricorda l’incontro con i figli del signor COSTA (doc. n° 88):

“L’incontro è stato richiesto dall’avv. SCALISI [difensore dei fratelli COSTA, ndr] al fine di sentire quanto i figli del beneficiario possono riferire e rappresentare della vita dello stesso e dei bisogni che il medesimo esprime anche con le sue attuali condizioni di salute.

Il signor COSTA Andrea riferisce dei difficili rapporti con il padre che è sempre stato molto oppressivo, anche manesco nei confronti della madre e dei suoi figli.

Siamo stati costretti ad abbandonare la casa, vivendo lontani da nostro padre.

Un padre-padrone che ha sempre imposto il suo stile di vita.

La sua aggressività si è sempre manifestata anche con il nonno, che fu costretto a licenziarlo. Ha sempre vissuto grazie alla ricchezza immobiliare della mamma e della sua famiglia di origine.

Ci allontanammo di casa, io e mia sorella contemporaneamente andando a vivere insieme nell’87, all’età di 25 e 23 anni (mia sorella) per l’impossibile carattere e prepotenza del padre. Il signor Andrea lamenta che il padre non ha mai avuto comportamenti paterni adeguati verso la sua famiglia.

Non riescono a comprendere la reattività forte del padre che non ha mai manifestato affettività adeguata.

Da quando è subentrata la dott.ssa ALPHA i rapporti si sono complicati ulteriormente.

Giuseppe REALE     Andrea COSTA  (Relazione dell’’incontro del sig. REALE con i figli del sig. COSTA)

Si osservi come lo stesso figlio del sig. Luigi COSTA, Andrea Gregorio, ammetta candidamente che i pessimi rapporti del padre risalgono ai tempi in cui era ancora viva la madre, ossia risultino antecedenti al 1984, circostanza che viene confermata anche dall’ex fidanzata del padre, la signora Renza BIGNONE, la cui testimonianza è analizzata infra.  

Il medico di base del sig. COSTA riferisce quanto segue (doc. n° 30, citato):

Voglio aggiungere a proposito di COSTA che lui telefonicamente ha inveito contro i figli: fu quando mi arrivò la comunicazione dell’ASL 2 di cui ho detto. Credo fosse marzo 2011 o febbraio 2011. In quella occasione chiamai il COSTA per chiedere spiegazioni e lui mi disse che i figli erano dei FARABUTTI. Non ricordo le parole esatte ma ricordo bene che disse che per anni non si erano fatti vivi e si facevano vivi ora. Ricordo che si scusava ed era dispiaciuto che mi avessero dato quel disturbo. Era veramente molto arrabbiato e li definì DELINQUENTI. (SIT del dr. MOLLICA del 9/2/2012)

Ed in risposta ad una richiesta di chiarimenti del CTU nominato nell’ambito del ricorso dei fratelli COSTA per l’apertura di un’amministrazione di sostegno, sempre il dr. MOLLICA scrive (doc. n° 34, citato):

Il paziente riferisce insonnia e stato depressivo secondario a conflittualità familiari che il paziente vive con notevole disagio e sofferenza.

La sintomatologia psicosomatica che ne deriva influisce negativamente sulle condizioni cliniche del paziente.”  (dichiarazione del dott. MOLLICA, medico di base del sig. COSTA, dell’agosto 2011, indirizzata al CTU dr. ANGLESIO)

L’ex compagna del sig. COSTA (fino al 2003), afferma (doc. n° 56, citato):

Sì, con i figli il COSTA non aveva un grande rapporto. LUCIA e ANDREA, questi sono i loro nomi, appena maggiorenni erano andati via da lui per incomprensioni. Il COSTA aveva un difficile carattere e penso che questo sia stato uno dei motivi per i quali i due figli l’avevano abbandonato (SIT della signora Lorenza BIGNONE del 16/2/2012)

La figlia del sig. COSTA così ricorda il padre-padrone e dittatore (doc. n° 50, citato) :

Come penso sia emerso dagli atti, il rapporto tra noi figli e nostro padre è sempre stato assai conflittuale e ciò soprattutto durante la nostra convivenza sotto lo stesso tetto.

Prima di continuare voglio precisare che mio padre, sia nei confronti di noi due figli ma molto di più nei confronti di nostra madre BOSCHIS Emma, è sempre stato un padrone e dittatore, imponendoci scelte e condotte secondo come lui la pensava. Questa suo comportamento, ha così esasperato i nostri animi tanto da indurre noi figli ad andarcene via di casa non appena se ne fosse presentata la possibilità e indurre mia madre a decidere di separarsi non appena noi figli avessimo compiuto la maggiore età.

In altre parole mio padre ci aveva costretto a vivere una vita infernale. Io, nel 1983 compii i 18 anni ma non potei andarmene da casa in quanto nel frattempo mia madre si era gravemente ammalata e, il 02.03.1984, è morta, non potendo soddisfare il suo desiderio che era quello di separarsi.

Successivamente alla morte di mia mamma, mio papà volle che io prendessi il posto di mia madre e ciò nelle faccende e nella vita quotidiana. Nei primi tempi io ho fatto quanto mio padre pretendeva, poi, grazie anche all’aiuto e ai consigli di mia zia BOSCHIS Maria, ho aperto gli occhi ed ho capito che dovevo ribellarmi a quelle pretese.

Così, nell’anno 1986, unitamente a mio fratello ANDREA, abbiamo trovato la forza e la determinazione di lasciare nostro padre.  (SIT di Lucia COSTA del 29/3/2012)

Destano stupore l’accenno alla malattia della madre, che invece, secondo quanto raccontava il sig. COSTA, morì improvvisamente dopo estrazioni dentarie multiple: trattasi verosimilmente dell’ennesima invenzione, creata ad arte dai fratelli COSTA, schifati dal padre, ma protesi a carpirne il patrimonio, in nome non si sa di quale diritto, il che la dice lunga dell’inattendibilità assoluta dei due testi.

Ancora la signora Lucia COSTA:

Nel 1988 venni a sapere che mio padre aveva nel frattempo intrecciato una relazione con una ex vicina di appartamento -abitava, infatti, al secondo piano di questa via Palmieri nr. 14/B e cioè sotto il nostro alloggio- tale RENZA.

Il suo vero nome è BIGNONE Lorenza. Inizialmente mi è caduto il mondo addosso perché mi si era concretizzato il sospetto che tale relazione fosse in atto prima ancora che mia madre morisse.

In realtà non fu così, anzi la sig.ra RENZA è stata provvidenziale per me e mio fratello in quanto, grazie alla sua mediazione noi figli abbiamo potuto ricominciare a frequentare e ad avere rapporti con nostro padre.

Infatti, dopo la nostra dipartita da quella casa, tra noi figli e nostro padre vi fu una completa incomunicabilità.

Questo tipo di rapporto di riavvicinamento, che definirei normale e civile, è proseguito fino praticamente nell’anno 2003.

Prima, nell’anno 1993 mi sono sposata e RENZA in tutti questi anni mi è stata molto vicina e, per me, è stato quasi rivedere un’altra madre. Mi rispettava, mi consigliava, era sempre attenta ai miei problemi e alle mie esigenze. RENZA mi è stata molto vicina anche in occasione della preparazione del mio matrimonio  (SIT di Lucia COSTA del 29/3/2012)

Qui si sostiene un altro fatto che pare davvero del tutto inverosimile, ossia che dopo 15 anni di buoni uffici della nuova fidanzata/amica del sig. COSTA si fosse avviato un riavvicinamento tra genitore e figli.

Ben diversamente relaziona il sig. LUIGI COSTA, incontrando i due membri della PG nell’ambito del proc. pen. 5208/10/K, nato dopo la segnalazione dei figli ai servizi sociali e che verrà poi archiviato su richiesta dello stesso PM di questo nuovo proc. pen. (doc. n° 19, citato)

COSTA Luigi Antonio, identificato mediante C.I.

Il 9/12/2010 in via Palmieri 14, dinnanzi ai sottoscritti Agenti di PG BALDACCI e MEREGALLI appartenente alla predetta Sezione di P.G., è presente la persona in oggetto indicata la quale come da delega del Sost. Proc RUFFINO viene escussa in qualità di persona informata sui fatti, per i fatti relativi al procedimento penale nr 5208/10/K riferisce quanto segue:

ADR Ho lavorato presso la Olivetti e poi la ditta Motta come ispettore. Poi mi sono sposato con Emma Boschis ed ho avuto due figli Andrea e Lucia. Quindi ho cominciato a lavorare nella ditta del padre Boschis che si occupava della produzione di macchine per sfoglia e tagliatelle.

ADR. Nel 1984, nel mese di marzo, è mancata mia moglie e da allora sono solo.

ADR Sono seguito dalla dottoressa ALPHA che sostituisce il mio medico di base Mollica con studio in corso Belgio. Conosco la dott.ssa ALPHA da circa sette anni e vista la sua disponibilità viene spesso a visitarmi presso la mia abitazione. E’ un medico generico ed ha anche uno studio dentistico. Ho solo un rapporto di amicizia con detta persona e non sentimentale.

ADR Sono da circa 10 anni, anzi da quando è morta mia moglie che non ho rapporti con i miei figli, perché non andiamo d’accordo e perché loro hanno fatto una loro famiglia.

Mia figlia abita a Massa Carrara ed ha tre figli. E’ separata consensualmente. Quando mi sono fatto male alla spalla ed ho chiesto aiuto, mia figlia mi ha risposto di arrangiarmi.

ADR Mio figlio Andrea abita a Torino in via G. Collegno, ha quattro figli piccoli ed è sposato. Anche con lui i rapporti sono quasi inesistenti, i miei nipoti non li vedo mai nonostante io gli avessi fatto dei regali.

ADR I miei figli non hanno la chiave della mia abitazione, sono stato io a non dargliele, come io non ho le loro, e loro nemmeno me le hanno mai chieste.

ADR due anni fa circa mi hanno telefonato degli assistenti sociali per farmi visita, ma io ho preferito non invitarli perché è casa mia.

ADR Sono stati i miei figli a mandarmi gli assistenti sociali senza dirmi nulla, eravamo andati a pranzo il giorno prima assieme, io e i miei due figli, e non mi hanno avvisato.. Di questo fatto mi sono molto offeso. (Il dichiarante Luigi COSTA, dichiarazioni del 9/12/2010)

 

Del resto, a comprova dei rapporti non idilliaci con il padre, la signora Lucia COSTA, figlia del de cuius, insiste per essere ascoltata durante la riunione peritale del 13/6/2011 indetta dal dr. ANGLESIO, CTU nominato dal GT nell’ambito del ricorso per l’amministrazione di sostegno presentato dai figli del de cuius n° RG 7390/2010, alla quale invece stranamente non viene invitata la dr.ssa ALPHA, che era il medico di fiducia del sig. Luigi COSTA, il quale, come riferito al CTU stesso dai medici dell’unità coronarica dell’Ospedale Maria Vittoria, riponeva in lei la massima fiducia.

La signora COSTA critica duramente il padre per motivi che certo nulla hanno a che a vedere con il suo rapporto con la dott.ssa ALPHA e lo tratteggia nei termini seguenti durante l’incontro con il CTU dr. ANGLESIO, incaricato dal GT nell’ambito del ricorso per l’amministrazione di sostegno:

Il padre benestante non ha mai lavorato, anzi ha lavorato nella fabbrica del nonno materno sino al 74-76. Alla morte dei nonni i fratelli della madre (zii materni) Io hanno estromesso dall’azienda assegnandogli altre mansioni.

Si era sposato il 15-05-61 con donna minore di un anno, deceduta nell’84 all’età di 52 anni per probabile ictus acuto.

I rapporti tra loro erano da molto tempo tesi tanto che era in procinto di chiedere la separazione. Questo in quanto il padre aveva un carattere motto aggressivo nei confronti dei familiari. La madre cercava di mediare forse per debolezza e timore di prendere decisioni e per orgoglio (non voleva ammettere di avere sbagliato).

Persistendo però i problemi (il padre spesso era ubriaco e la vita con lui era difficile) con il fratello andò a vivere in altra abitazione completando i rispettivi studi.

[Si nota per inciso che il sig. Andrea Gregorio COSTA, fratello di Lucia, all’età di 48 anni, in base a quanto riportato come qualificazione professionale dalla sua carta d’identità agli atti, risulterebbe ancora – all’età di 48 anni . “STUDENTE”, verosimilmente in procinto di laurearsi, si spera almeno, ndr]

I rapporti interrotti nell’86 erano ripresi nell’88 per mediazione dell’ex-compagna del padre [la signora Renza BIGNONE, curioso personaggio nella biografia del signor COSTA, ndr]. Dall’87 circa il padre iniziò a frequentare la suddetta donna con la quale però non convisse.

[In effetti due anni dopo la morte della madre, il figlio Andrea Gregorio con la sorella si sarebbero trasferiti in corso Orbassano, secondo le schede agli atti, ndr]

Nel 2001 però la suddetta si allontanò da lui, anche se il Costa proseguì a cercarla, essendo anche irritato con lei.

Il padre ha sempre goduto di buona salute ma abusava di alcolici sin da quando risale il suo ricordo.

In stato di ebbrezza picchiava la moglie e successivamente il fratello, cresciuto, quando interveniva. Non fu mai possibile intervenire su tale situazione.

Sino al 2003 non aveva mai notato problemi di natura cognitiva.

[qui si dice e non si dice che il sig. COSTA, amorevolmente accudito dalla signora BIGNONE, amicissima dei fratelli COSTA, figli del de cuius, sarebbe uscito di senno dopo aver conosciuto la dott.ssa ALPHA, ndr]

In occasione dell’incontro al ristorante del luglio il padre non l’aveva riconosciuta, era in condizioni fisiche pessime con problemi di deambulazione, trasandato e sporco a differenza di quanto era solito essere.

Aggiunge di non avere avuto mai notizia dei recenti ricoveri in ospedale.

L’avvocato BETA ribadisce la richiesta di sentire la Dott.sa ALPHA che afferma essere il medico che lo segue. Il CTP Dott. Galli della Loggia chiede che sia sentito il Dott. Mollica suo medico di base.

Il CTP dott. Galli della Loggia chiede alla figlia se ha nozione della quantità di alcolici: risponde che trovavano bottiglie chiuse negli armadi e che beveva sia alcolici sia superalcolici.

Il CTP chiede: conosce la signora ALPHA e che cosa ne sa? “L’ho conosciuta al Ristorante nel dicembre del 2008 e non mi ha fatto una buona impressione nel senso che cercava di distogliere mio padre dal decidere di venire al mare con noi; inoltre gli telefonava assiduamente tanto da convincerlo a tornare”.

[si osserva che dovrebbe essere agevole verificare quante telefonate partirono dalle utenze telefoniche della dr.ssa ALPHA verso il cellulare del defunto signor COSTA nel periodo di fine anno 2008-capodanno 2009 durante il quale, cedendo alle ennesime insistenze della figlia – egli soggiornò qualche giorno presso un albergo a Massa Carrara, comune dove la figlia risiede, allo scopo di conoscere i nipoti, nonostante, a suo dire, il vasto alloggio della figlia avrebbe tranquillamente potuto ospitarlo, ndr].

Aggiunge che le risulta che la dott.sa ALPHA sia un’odontoiatra… (verbale della riunione peritale redatto dal dr. ANGLESIO del 13/6/2011 e sottoscritto dalle parti partecipanti)

 

Si osservi anzitutto come la signora Lucia COSTA espressamente specifichi che nel 2001 la signora Lorenza BIGNONE, ex fidanzata del padre, ancorché con lui convivente, si fosse volontariamente allontanata dal genitore che però avrebbe continuato a ricercarla. Ne consegue che quando la dott.ssa ALPHA conobbe il sig. Luigi COSTA, ossia nel febbraio 2003, come venne precisamente annotato sul suo diario-agenda dallo stesso interessato, la predetta relazione era terminata da oltre due anni. E questo indipendentemente dal fatto che tra la dott.ssa ALPHA ed il signor COSTA intercorse un semplice, ancorché intenso, rapporto amicale.

 

La sentenza a pag. 11 omette di considerare la dichiarazione rese a sit dalla signora Lucia COSTA , la quale disse che il rapporto tra il padre e la BIGNONE si interruppe nel 2001, accreditando invece il racconto – senza motivare il parchè della scelta, reso a sit dalla signora BIGNONE:Dopo l’incontro tra il COSTA e la ALPHA, il rapporto tra la BRIGNONE e l’uomo aveva subito delle ripercussioni: COSTA aveva cominciato ad essere più freddo e distaccato e i contatti con la BRIGNONE erano sempre meno frequenti. Ancora, il COSTA aveva raccontato alla BRIGNONE che in alcune occasioni, di domenica, la ALPHA lo aveva invitato presso la sua abitazione in San Mauro, dove vi erano anche altre persone tra cui tale MAURI, ex fidanzato della ALPHA, ed un ingegnere di nome SCASSA, che abitava fuori Torino”.

Inoltre agli atti, tra i documenti recuperati dalla casa paterna dal sig. Andrea Gregorio COSTA e consegnati al PM si trova un allegato costituito da un elenco di inserzioni di annunci matrimoniali cui telefonare, sinteticamente trascritti dal sig. Luigi COSTA, con indicati una ventina di numeri da contattare con brevi annotazioni al fianco di taluni di essi ed un altro che si riferirebbe (è illeggibile) ad un’inserzione matrimoniale scritta dallo stesso COSTA; di cui non si sa tuttavia se sia stato o meno oggetto di pubblicazione.

La stessa dott.ssa ALPHA ricorda che il sig. COSTA nel 2003, quando lo conobbe, era iscritto ad un’agenzia matrimoniale.

Il “pericoloso” ing. SCASSA conobbe invece il sig. COSTA solo il capodanno 2007, e difficilmente dovrebbe essere responsabile della rottura dei rapporti tra il sig. COSTA e la signora BRIGNONE, datata secondo la di lui figlia – nel 2001

 

Peraltro lo stesso CTU aveva comunicato al GT quanto segue (doc. n° 31, citato):

La Dott.sa Chinaglia [cardiologa dell’unità coronarica dell’Ospedale Maria Vittoria, ndr] mi riferiva di reazioni emotive del periziando che rifiutava l’incontro con i figli nel corso del ricovero medesimo alterandosi. (comunicazione del CTU dott. ANGLESIO al GT dott.ssa GIANNONE dell’ottobre 2011 in ambito ricorso n° RG 7390/2010).

 La psichiatra dr.ssa DELLA TORRE, che visita il sig. COSTA nel luglio 2011 al Maria Vittoria, dopo l’arresto cardiaco, precisa (doc. n° 33, citato):

Il paziente riferisce di essere rammaricato per quanto sta succedendo con i figli che, a suo dire, avrebbero richiesto il provvedimento di amministrazione di sostegno non ritenendolo più adeguato a gestire le sue proprietà  (dott.ssa DELLA TORRE, specialista psichiatra, Ospedale Maria Vittoria, 6/7/2011).

E’ molto curioso il fatto che nella breve relazione della psichiatra ricorra il termine “rammaricato” con cui il sig. COSTA avrebbe commentato il suo stato d’animo per le iniziative legali intraprese dai figli, termine identico a quello che si ritrova in un file allegato ad una mail inviata dall’ing. SCASSA all’avv. BETA, su richiesta dello stesso signor COSTA, che voleva trasmettere – per il tramite del suo legale – ai figli il suo stato d’animo nell’aprile 2011 per i medesimi fatti e che a pag. 46 della sentenza viene letto assurdamente in modo ambiguo, come una sorta di forzatura esercitata sul signor COSTA da parte della banda ALPHA, anche se l’accusa non viene avanzata in modo esplicito.

Osserva ancora il CTU dr. ANGLESIO in merito al rapporto tra il Sig. COSTA ed i figli:

“Analoghe annotazioni sulla “Scheda rapporto/Valutazione piano di cure”. Significativa la nota del 26-6-11″… a tratti in agitazione psicomotoria (soprattutto durante l’orario di visita) “.

Annotazione che sembra essere in accordo con quanto mi era stato riferito dai sanitari del reparto che mi avevano descritto la comparsa di agitazione dovuta all’arrivo dei familiari. “.  (comunicazione del CTU dott. ANGLESIO al GT dell’ottobre 2011).

 Persino la portinaia dello stabile di via Palmieri 14 n cui risiedeva il sig. COSTA ricorda (doc. n° 42, citato):

Il COSTA, dei suoi figli, non mi ha mai parlato molto. Per la verità egli era molto taciturno e di sé raccontava molto poco se non nulla. Ricordo però, che qualche anno fa, mi fece una strana battuta. Mi disse: “Signora, i figli cercano solo una cosa: la proprietà!”.

Sempre relativamente ai figli, in occasione di uno degli ultimi ricoveri, mentre veniva caricato in ambulanza seduto su una carrozzina, si raccomandò con me affinché non dicessi nulla ai suoi figli di quel ricovero. Io gli risposi di non preoccuparsi poiché non avevo di loro alcun recapito.  (SIT della signora Donatella PACE, portinaia di via Palmieri 14, del 13/2/2012)

 La badante marocchina del sig. COSTA ricorda (doc. n° 86, citato):

Io ero la badante della madre della titolare del ristorante ed è stata lei a presentarmi la ALPHA e COSTA Luigi; questo perché le avevo chiesto se conosceva qualcuno che potesse offrirmi un lavoro.

Il sig. COSTA mi ha subito offerto di lavorare a casa sua.

Ho cominciato subito a lavorare a casa sua. Io andavo tutti i giorni al mattino e mi trattenevo sino al primo pomeriggio.

Facevo tutte le faccende domestiche e aiutavo COSTA a lavarsi e a prendere le medicine. Solitamente cucinavo anche i suoi pasti.

Io non ho mai visto i figli di Costa a casa del padre.

Quando Costa stava male venivano a casa sua alcuni amici suoi e della ALPHA; questi erano Mauro, Teresa e Angelo, quando invece stava bene loro a volte uscivano tutti assieme la domenica.

Quando Costa si è aggravato loro venivano a trovarlo a casa.

Quando COSTA è stato male la prima volta sono stata io che ho chiamato il 118 e sono andata al pronto soccorso con lui. Dopo è arrivata anche la ALPHA.

La ALPHA mi ha detto che aveva avvisato anche i figli di Costa.

Quando è arrivato il figlio di COSTA, che si chiama Andrea, questo ha trattato male la ALPHA e a me ha chiesto le chiavi di casa del padre.  (SIT della signora ZOHRA OUAZIDI, badante di COSTA, del 11/5/2012)

Il sig. MENCHINELLA (doc. n° 59 , citato) così rammenta l’ostilità del sig. COSTA per i figli:

Il signor COSTA era pensionato. Penso che economicamente stesse bene. Aveva un alloggio in via PALMIERI di parecchi metri quadri; saranno stati 180 mq.

Andavo a casa di COSTA invitato da lui. Diceva sempre che non aveva una famiglia.

Diceva che suo figlio – a 100 m di distanza – non andava mai a trovarlo. Diceva che non conosceva nemmeno i suoi nipoti.

Lo avevamo portato a casa io e la Dott.ssa ALPHA con la carrozzella e non ho mai visto un figlio interessarsi del padre

Con me il Costa si lamentava di non avere una famiglia.

Diceva che piuttosto lasciava tutto al Cottolengo.

A Natale — non ricordo di quale anno – ci siamo visti io, Costa e la ALPHA. Nessun altro.

La dott.ssa ALPHA mi diceva che COSTA era molto malato; diceva che era cardiopatico. Sono anche andato a trovarlo a Villa Pia; l’ho portato al Giovanni BOSCO quando si è lussato la spalla. E’ nella mia natura aiutare tutti. Credo nell’amicizia.

Una volta che era a VILLA PIA ho sentito il COSTA telefonare alla figlia e la figlia gli disse NON CONTARE SU DI ME.

Non so che cosa avesse chiesto il COSTA alla figlia, ma lui quando chiuse la telefonata mi disse PENSA COSA Mi HA RISPOSTO, MI HA DETTO NON CONTARE SU DI ME. (SIT del sig. MENCHINELLA del 20/6/2012)

Lui mi diceva che aveva due tombe di famiglia e lo hanno seppellito come un cane nella terra senza una benedizione (SIT del sig. MENCHINELLA del 20/6/2012).

 L’ing. SCASSA (doc. n° 46, citato) dichiara:

Ho conosciuto il Costa Luigi nel dicembre del 2006, fu la Dott.ssa ALPHA a presentarmelo nello studio dentistico di c.so Belgio nr.41. Quello stesso anno abbiamo trascorso Il Capodanno insieme, io, Costa e la ALPHA presso una bocciofila dalle parti di C.so Montecucco. In quell’occasione Costa mi chiese il numero di telefono e dopo un paio di giorni mi chiamò.

In quell’occasione il Signor Costa mi manifestò il desiderio di diseredare i figli, mi chiese in particolare se era per legge costretto a lasciare i suoi beni ai figli o se fosse possibile diseredarli completamente.

Costa mi aveva chiesto di occuparmi dei lavori antincendio di alcuni autorimesse, erano 13, di sua proprietà siti in via Vandalino. In quell’occasione gli diedi appuntamento di fronte al Tribunale e lui arrivò con suo figlio pure lui proprietario di alcun autorimesse

Voglio aggiungere che in occasione dell’incontro di fronte al tribunale nel 2008, Costa il figlio ed io andammo a pranzo da Gusti e Sapori in via Boucheron e fu per me imbarazzante in quanto padre e figlio non si parlavano. Aggiungo anche che, mentre Costa non voleva fare il piano antincendio che riteneva inutile, suo figlio era dell’idea opposta.

Quando mi consultò circa la sua eredità io l’invitai a rivolgersi ad un legale o un Notaio, ma Costa mi disse che non voleva assolutamente avere a che fare con Avvocati e Magistrati. Da parte mia gli dissi che era impossibile diseredare i figli  (SIT dell’ing. Angelo SCASSA del 2/8/2012)

 

E’ davvero assurdo, oltre che gratuitamente infondato, che si addebiti all’ing. SCASSA ed alla dott.ssa ALPHA una condotta avente ad obiettivo l’isolamento del sig. COSTA dai figli ed amici, per il semplice motivo che tra genitori e figli correva un astio che sconfinava nell’odio puro, e che per il resto il signor COSTA aveva delle libere frequentazioni, più meno o meno assidue, con persone assolutamente rispettabili, oltre alla sua amica a e medico personale, con persone come il luogotenente della GdF ANGELORO, il signor MENCHINELLA, la signora VANDONE, le titolare dei ristoranti che frequentava, ossia la signora VISCIONE e la signora LOSITO, la signora Marina GALLO, il luogotenente dell’Esercito DI FURIA, ecc…

Si osserva inoltre che la testimonianza della signora Zhora OUAZIDI, dà atto del fatto che la dott.ssa ALPHA, contro la volontà del sig. COSTA, non seppe resistere all’impulso di allertare i figli della gravità della situazione, nella tacita speranza di agevolare in tal modo il recupero da parte di Andrea COSTA di un minimum di pietas filialis verso il padre quasi morente in occasione del grave infarto del giugno 2011. .

Invece, rivelatore dell’astio tra padre e figlio, e dell’appetito pecuniario del secondo verso il patrimonio del primo, è il citato SIT della sig.ra Valeria CARRARO (doc. n° 48), funzionaria della banca UBS:

Sì, ho lavorato all’UBS (Italia) S.p.a. dal settembre 2003 fino al 31.07.2008 sempre nell’agenzia di Torino in via Mazzini mi pare al civico 51.

In quella banca avevo come mansione principale la gestione dei patrimoni dei clienti. Tecnicamente client advisor e quindi consulenza gestione patrimoniale.

Nell’ambito di tali mansioni effettivamente ho conosciuto i sigg. COSTA e cioè il sig. COSTA Luigi e il figlio COSTA Andrea.

Quando sono arrivata in quella filiale, già i sigg. COSTA erano clienti UBS. Per il primo periodo costoro venivano sempre insieme nel senso che entrambi, pur avendo rapporti bancari differenti, erano un po’ al corrente degli investimenti l’uno dell’altro.

Chi dei due mi sembrava più ferrato in tema di investimenti bancari e finanziari, era sicuramente il figlio COSTA Andrea.

Tuttavia anche il COSTA Luigi dimostrava interesse per i prodotti finanziari. So, per esempio, che il COSTA Luigi, leggeva “il Sole 24 ore”.

Dopo ulteriore periodo, le cose per i COSTA sono cambiate, nel senso che ho assistito ad un profondo cambiamento di rapporto tra i due, direi un allontanamento tra padre e figlio. Infatti, più o meno nell’ultimo anno o forse più, di mia gestione del portafoglio dei due COSTA, proprio perché avevo notato questo contrasto tra i due, stavo bene attenta ad essere maggiormente riservata con entrambi.

Mi era facile fare questo con il COSTA Luigi che non voleva sapere nulla del patrimonio del figlio.

Dovevo, invece, prestare più attenzione con il figlio ANDREA perché ogni tanto, indirettamente qualche domanda generica sugli investimenti del padre me la formulava.

Relativamente a questa rottura tra i due congiunti, ricordo che, ad un certo punto, il COSTA Luigi lamentava di essere stato lasciato solo dal figlio ANDREA con il quale non andava molto d’accordo.

Faccio ancora rilevare che questo lamento si è fatto più importante quando il COSTA ha cominciato ad avere dei seri problemi di salute che, se non ricordo male, erano problemi cardiovascolari. Lamentava che il figlio, pur abitando molto vicino a lui e conoscendo le sue difficili condizioni di salute, non lo accudiva o non lo andava a trovare. La sua tristezza era anche quella di essere oggetto di esclusione dall’ambiente familiare del figlio. (SIT della signora Valeria CARRARO del 6/2/2012)

 Il notaio DE LORENZO (doc. n° 63, citato) conferma le dichiarazioni della signora CARRARO, teste indicato al PM dal sig. Andrea Gregorio COSTA:

Capisco che questo signore [Luigi COSTA, ndr] è stato completamente abbandonato dai familiari. La ALPHA era solo di supporto o accompagnamento anche se COSTA poteva anche venire da solo.

I figli anche mi disse non andavano mai a trovarlo. So che era assistito da una o due badanti. Io ne ho vista una a casa sua. Costa diceva che i figli vivevano di rendita (SIT del notaio DE LORENZO del 9/2/2012)

 La figlia del sig. COSTA fornisce un’altra sua versione in questi termini dei rapporti con il padre (doc. n° 50, citato)

Fino a quando nella vita affettiva di mio padre vi era RENZA, spesso noi figli con le rispettive famiglie ci trovavamo anche a casa sua, ma dopo che aveva iniziato la relazione con questo medico e cioè la Dr.ssa ALPHA, le cose cominciarono sensibilmente a cambiare: mio padre cominciò a chiudersi; a diventare sempre più scontroso con noi, ad inventare sempre nuove scuse per evitare di incontrarci nonostante i miei ripetuti inviti.

Anche gli anni successivi, quelle due o tre volte all’anno che venivo a Torino e mi davo appuntamento con lui, regolarmente mi telefonava uno o due giorni prima accampando motivi o scuse per evitare il mio incontro.

Inizialmente non mi era mai balenato nella testa il sospetto che questi rifiuti a vedermi fossero collegati alla sua nuova presenza e cioè alla Dr.ssa ALPHA, poi però ne ho avuta conferma. Pertanto, dal mio trasferimento a Carrara e fino al 13.12.2008, io non ho mai avuto possibilità e occasione di vedere mio padre. Gli unici contatti che avevo con lui erano telefonici. Nelle conversazioni telefoniche mi diceva sempre di stare bene, che si divertiva. Mai mi parlava della sua nuova compagna. Ricordo che spesso mi diceva di recarsi nella sua casa a Nervi (GE) ma, in realtà, ho scoperto successivamente che l’ultima volta che lui è andato in quella casa è stato nell’anno 2005.

Ogni volta che gli chiedevo di farmi conoscere la sua compagna e cioè la ALPHA, lui o evitava il discorso oppure rimaneva nel vago. In ogni caso, fino al 30.12.2008, non ho incontrato questa donna  (SIT della signora Lucia COSTA, figlia del de cuius)

 Si sottolinea al riguardo, a ribadire il carattere menzognero delle affermazioni dei fratelli COSTA, il fatto che la signora Lucia COSTA non si ricorda di aver dichiarato in altra sede – al CTU dr. ANGLESIO nell’ambito del ricorso n° RG 7390/2010 (doc. n° 89, citato) – di aver accompagnato il padre a Genova nel 2009 presso l’alloggio di Nervi, come ella stessa riafferma anche in un altro passo del SIT che si riporta successivamente. Il che la dice lunga sulla sua attendibilità.

Inoltre il teste Luogotenente della GdF Michele ANGELORO (doc. n° 71, citato) ha affermato di essersi recato a Genova con il sig. COSTA, che aveva conosciuto tra il 2008 ed il 2009:

Posso dire che con il sig. Luigi Costa sono diventato amico. Nel 2008 – 2009 ero in fase di separazione da mia moglie e frequentavo assiduamente in quel periodo il ristorante Gusti e Sapori di Via Boucheron. Conobbi un signore anziano con il quale feci amicizia, Luigi Costa. Lui era un frequentatore assiduo di quel ristorante. Mi colpì perché era sempre solo…

Luigi Costa zoppicava, aveva dei problemi fisici. Ma a livello psichico era lucidissimo. Si ricordava tutto. Mi ha raccontato tutta la sua vita. Era molto presente a se stesso, era vigile e ricordava tantissimi episodi della sua vita in modo preciso, sia del passato sia del presente. Mi invitò a Genova Nervi nella sua casa sul mare; mi aveva parlato del tempo in cui aveva un motoscafo, che forse aveva ancora. Mi raccontò di avere la patente nautica. Mi raccontò anche delle macchine che aveva avuto in gioventù. Andammo a Genova Nervi a vedere la casa; lo accompagnai a vedere la caldaia, che non funzionava; così poté chiamare l’amministratore, di cui aveva annotato il numero di telefono  (testimonianza ex art. 391 c.p.p del signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

 Continua ancora il SIT di Lucia COSTA (doc. n° 50, citato), che dà quasi l’impressione di aver voluto ad un certo punto obbligare il padre ad obbedire ai suoi desiderata:

Quando mio padre mi ha vista [nel dicembre 2008, ndr] ha cominciato ad andare in escandescenza e a non volere più venire via con me. Così si è messo a telefonare alla ALPHA informandola, con toni drammatici, che in casa c’ero io e che volevo portarlo via contro la sua volontà. Dopo alcuni di questi sfoghi telefonici, mio padre si è tranquillizzato ed ha accettato di venire via con me, anche perché gli avevo fatto capire che io non mi ero fatta 300 chilometri per nulla ed in più vi erano i miei figli che avevano piacere di incontrarlo. Poi siamo andati a pranzare al ristorante “Gusti e Sapori” in questa P.za Statuto e, al momento di prendere il caffè, è arrivata la ALPHA. Per me era la prima volta che la incontravo e, devo dire, che la prima ed immediata impressione che ho avuta è stata molto negativa. Infatti, ho subito avuto l’impressione di una persona sporca dal punto di vista igienico ed anche trasandata. [sarebbe la riguardo meglio evitare di riferire l’impressione che la dott.ssa ALPHA ricevette dalla figlia del sig. COSTA per non scadere nel linguaggio coprolalico, ma – considerato il precipuo carattere gossipparo delle indagini – va detto che la dottoressa ricorda che il puzzo dei piedi della signora COSTA, ciondolanti fuori dalle scarpe, era acre e nauseabondo, il vestito che indossava cosparso di macchie di unto, ndr]

Quell’incontro è durato giusto il tempo di prendere il caffè. Poi sono ripartita alla volta di Carrara con mio padre. In auto mio padre mi ha raccontato di un suo intervento chirurgico alle coronarie subito l’anno prima. Continuava ad esaltare la ALPHA che chiamava semplicemente con il titolo: “dottoressa”. Sottolineava le sue doti mediche, la sua bravura professionale.

Arrivata a Carrara, dal momento che in quel periodo io stavo vivendo una difficile situazione coniugale, decidevo di ospitare mio padre per la notte in un vicino albergo e portarlo a vivere con noi durante il giorno.

Ricordo che durante la sua permanenza in casa mia, mio papà non era sereno; fin da subito ha cominciato a borbottare di voler tornare a casa a Torino. Frequentissime erano le telefonate con la ALPHA. Spesso era lui che le telefonava ma altrettanto spesso era lei che lo chiamava.

Poi il 04.01.2009, date le insistenti sue richieste di voler tornare a Torino, sono stata costretta ad accompagnarlo a casa.

Faccio rilevare che in uno dei giorni in cui mio padre è rimasto con me, insieme siamo andati alla sua casa di Nervi per provvedere alla riparazione di un vetro che nel 2005 era stato infranto dai VVFF a causa di una possibile fuga di gas.  (SIT di Lucia COSTA del 29/3/2012)

 Ed ancora la signora Lucia COSTA, che, evidentemente considerava il padre, con la complicità del fratello, alla stregua di un oggetto nella loro comune disponibilità, ci racconta che già l’anno prima il ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno aveva meditato una simile iniziativa, con in aggiunta l’impiego di un investigatore privato: trattasi di un’immagine fortemente icastica di un vecchio signore che sta per finire nelle sgrinfie dei figli che mirano a far bottino dei suoi beni:

Mi sono limitata a sentire telefonicamente mio padre una decina di volte nel 2009. Tuttavia ero molto preoccupata per lui tanto che mi sono rivolta ad un conoscente Commissario della P.d.S. a cui ho chiesto un consiglio su come procedere. Costui mi ha consigliata di agire su mio padre stesso, magari promuovendo una causa di interdizione o di farlo seguire da un investigatore privato per capire chi gli stava intorno ecc  (SIT di Lucia COSTA del 29/3/2012)

 Del resto, per comprendere fino a che punto la sig.ra Lucia COSTA – e la sua amica BIGNONE Renza siano delle diffamatrici-calunniatrici, è sufficiente esaminare questo passo dell’interrogatorio cui il giudice tutelare dott.ssa GIANNONE sottopose il sig. Luigi COSTA presso la sua abitazione di via Palmieri 14 del 22/1/2011 (doc. n° 19, citato):

ADR Non ho mai detto alla mia ex compagna Lorenza Bignone che mi avessero preso in casa denaro e preziosi. Non ho mai chiesto al Sanpaolo di rilasciare delega alla dottoressa ALPHA. (dichiarazione del sig. Luigi COSTA alla seconda udienza del ricorso n° RG 7390/2010)

E confrontarlo con quanto dichiara la signora Lucia COSTA (doc. n° 50, citato):

Poi a Luglio 2010 è capitato un fatto che mi ha notevolmente allarmato. Un giorno mi chiama RENZA (BIGNONE Lorenza) che stava andando al mare, chiedendomi se poteva incontrarmi perché doveva parlarmi. Ed in effetti c’è stato quell’incontro durante il quale RENZA mi ha riferito di essere preoccupata per mio padre, per le sue strane frequentazioni.

Mi ha precisato che mio padre spesso le telefonava lamentandosi che vi erano delle persone che entravano in casa sua, gli prendevano delle cose o degli oggetti che poi non gli restituivano.

Ricordo che di queste persone mi faceva il nome di tale Ing. SCASSA, persona di cui io non avevo mai sentito parlare prima. RENZA ci consigliava di fare qualcosa per mio padre. (SIT della signora Lucia COSTA del 29/3/2012).

La puzza di merda delle dichiarazione della signora COSTA sale alta ed intensa. L’ing. SCASSA l’ha denunciata per queste deliranti accuse di furto, che sono state peraltro seccamente smentite dal padre.

Peraltro la cifra della stima che il sig. Luigi COSTA nutriva per la figlia è riassunta in questa dichiarazione della diretta interessata (doc. n° 50, citato)

Ricordo che in alcune telefonate da me fatte, mio padre è arrivato anche ad insultarmi e a sbattermi il telefono in faccia. (SIT della signora Lucia COSTA del 29/3/2012)

Circa gli appetiti pecuniari del sig. Andrea Gregorio COSTA ancora una volta è precisissima in merito la funzionaria di Intesa SanPaolo sig.ra CORTASSA, altro teste indicato al PM da lui stesso. Tale passo è indicativo anche del forte timore che il padre nutriva nei confronti del figlio, il quale, oltretutto, cercava di convincere la funzionaria bancaria – per evidente avidità di denaro – perché rischiasse i capitali paterni in un investimento in bond greci, che, a distanza di breve tempo, con il default del debito pubblico della Grecia, si sarebbe rivelato assolutamente fallimentare.

Leggiamo infatti questo passaggio della testimonianza in cui si evidenza un tentativo di coartazione della volontà paterna operato dal figlio del signor COSTA che lo convinse ad acquistare i famigerati bond greci, posto in atto con grave rischio, ma pensato dal potenziale erede a suo proprio esclusivo futuro vantaggio (doc. n° 49, citato):

Ebbene, questo figlio si mostrò piuttosto curioso nel conoscere l’ammontare del capitale del padre ed anche piuttosto esperto nel conoscere l’offerta degli investimenti.. Infatti credo che di professione si occupasse proprio di investimenti mobiliari.

Ciò che mi stupì è il fatto che il figlio, in quella circostanza, propose degli investimenti direi azzardati e comunque molto a rischio. Ricordo che propose ed alla fine investimmo, anche in titoli obbligazionari greci. Il sig. COSTA (padre) in quel momento mi parve piuttosto passivo delle decisioni del figlio, quasi non avesse scelta.

Preciso che il COSTA, sul suo c/c, non ha mai dato la delega ad operare ad alcuno e, pertanto, per la banca, il figlio del COSTA non aveva alcun titolo a conoscere l’ammontare del capitale mobiliare del padre ed io, per tale motivo, in quell’occasione non gli diedi assolutamente questa notizia.

Il particolare che ricordo ancora bene legato a quel fatto è che il giorno successivo a questo rischioso investimento in titoli greci, il sig. COSTA mi chiamò al telefono pregandomi di non riferire mai al figlio alcuna notizia relativa al suo c/c. (SIT della signora Giuseppina CORTASSA, funzionaria della filiale Intesa Sanpaolo di via San Quintino, dove il sig. COSTA deteneva il suo c/c di maggior consistenza patrimoniale del 24/6/2012).

Orbene, a fronte di queste dichiarazione della teste che lasciano ipotizzare un tentativo di manipolazione e di coartazione della libera determinazione ai danni del sig. Luigi COSTA da parte del figlio, il giudice, a pag. 38 della sentenza, travisando completamente i fatti, non trova di meglio che avanzare il sospetto, che la circonvenzione fosse in realtà agita dalla dott.ssa ALPHA, tra il dire ed il non dire.

 Leggiamo infatti: “Non è un caso che CORTASSA Giuseppina, dipendente dell’istituto bancario Intesasanpaolo, fino al 31 dicembre 2011, impiegata presso la filiale di via Santa Teresa dove COSTA aveva trasferito le sue consistenze prima depositate presso UBS, abbia riferito: “I primi tempi, il COSTA veniva in filiale sempre da solo. Veniva più o meno una volta al mese. In genere veniva per prelevare somme che oscillavano tra i 1.000,00 e i 2.000,00 Euro. Non mi ha mai detto a cosa gli servissero quei prelievi in contanti. Poi, negli ultimi due anni, poiché le sue condizioni generali di salute erano peggiorate – per esempio camminava con l’ausilio di un bastone -, spesso si faceva accompagnare da quella che egli chiamava il suo medico curante e cioè la Dr.ssa ALPHA. Costei a volte lo aspettava fuori dalla filiale in auto. Altre volte entrava con lui nel mio ufficio ma si limitava ad ascoltare i nostri discorsi. Invece, nell’ultimo anno e cioè dalla fine del 2010 in poi, più di una volta vedevo il COSTA e la ALPHA insieme a fare operazioni direttamente alla cassa senza transitare nel mio ufficio  (…) Tornando a parlare della Dr.ssa ALPHA, durante alcune conversazioni ella mi riferiva che era solita occuparsi del COSTA, sia nella parte medica che anche come compagnia costante per esempio era solita passare da lui tutte le sere al termine delle sue attività ambulatoriali e così pure stava con lui anche alla domenica. Francamente non ho mai voluto né approfondire né comprendere il motivo di tanta dedizione al COSTA ”.

Laddove – incredibilmente! – il GUP non si avvede della chiara opera di circonvenzione agita dal signor Andrea Gregorio COSTA che preme- riuscendo nel risultato – affinché il padre investa in bond greci, sperando di potersi presto impossessare, con il suo avvenuto decesso, del bottino di un investimento dai rendimenti potenzialmente altamente appetibili, ma assolutamente ad altissimo rischio e pertanto assolutamente sconsigliabile per un anziano a breve aspettativa di vita.

 Continua ancora la signora CORTASSA a sit (doc. n° 49, citato):

Circa i suoi figli, il COSTA in più occasioni mi parlò della sua intenzione a non lasciare nulla del suo patrimonio a loro in quanto – così diceva- quello che dovevano prendere l’avevano già preso.

Da quello che ho intuito io – ma non so dire se questo me lo disse il COSTA stesso o la Dr.ssa ALPHA- mi pare che questa frase si riferisse al fatto che alla morte della moglie, i figli avessero già ricevuta la loro parte di patrimonio. Infatti era la moglie la “parte ricca” della famiglia e, alla sua morte, ella aveva lasciato un importante patrimonio da dividere. Sempre parlando dei figli, il COSTA mi aveva anche riferito che la sua decisione a non lasciare nulla ai figli era anche generata dal fatto che costoro l’avevano abbandonato e che non si facevano più né sentire né vedere. Per tale motivo egli aveva preso la decisione di lasciare tutto a beneficio dei nipoti. Che i figli non si interessassero del proprio padre, me ne aveva anche parlato la stessa Dr.ssa ALPHA nell’elencare tutte le sue attenzioni servizievoli verso l’anziano. In altre parole, si sentiva il dovere di stargli vicino e di accudirlo anche per il fatto che egli era una persona che era stata abbandonata dai suoi figli. (SIT della signora Giuseppina CORTASSA, funzionaria della filiale Intesa Sanpaolo di via San Quintino, dove il sig. COSTA deteneva alla fine della sua vita il suo c/c di maggior consistenza patrimoniale del 24/6/2012)

 Tuttavia, sebbene molto interessato al bottino del padre, il sig. Andrea COSTA, lo ritrae comunque ancora una volta come una persona spregevole in queste dichiarazioni (doc. n° 51, citato): +

Confermo quanto esposto da me e da mia sorella LUCIA nella richiesta che presentammo al Giudice Tutelare del Tribunale di Torino datata 10.12.2010 a favore di nostro defunto padre COSTA Luigi. Come penso sia emerso dagli atti, il rapporto tra noi figli e nostro padre è stato piuttosto difficile e burrascoso per il suo pessimo carattere che ha originato un vero e proprio clima infernale in seno alla famiglia.

A causa di ciò, nel 1986, stanchi dei soprusi che quotidianamente subivamo, io e mia sorella, lo stesso giorno siamo andati via di casa andando ad abitare in un alloggio in affitto ubicato in questo c.so Orbassano nr. 191 int. 21. Faccio rilevare che già nostra madre BOSCHIS Emma, mancata nel 1984 per un ictus — almeno così sembra – aveva trascorso in modo assai burrascoso il rapporto coniugale negli anni trascorsi con mio padre, tanto da maturare la decisione di separarsi da lui non appena mia sorella LUCIA avesse compiuto la maggiore età.

Ciò non è accaduto per la sua prematura scomparsa.

La mia infanzia, come quella di mia sorella LUCIA, come ho detto sopra, è stata davvero conflittuale: mio padre verso di noi era un padrone; lo infastidiva tutto quello che facevamo, persino giocare; non eravamo liberi di fare nulla ed in più assistevamo, quasi quotidianamente alle litigate tra lui e mia madre.

Per quanto riguarda la mia persona, faccio rilevare che di me non si è mai fidato, tanto che alla morte della mamma, lui ha immediatamente spostato dal suo conto corrente, nel quale io ero delegato ad operare, ad altro conto, tutto il denaro che ivi era depositato.

Sia io che mia sorella, abbiamo trovato la forza di rivolgerci ad un avvocato che ci ha tutelati al momento della divisione dei beni successori. Ottenuto ristoro di ciò, come ho detto poc’anzi, io e mia sorella siamo andati via di casa dal momento che era impossibile la coabitazione e la libertà delle nostre fondamentali scelte come quella di studiare. Per far capire quanto era impossibile la vita con mio padre, si consideri che io ho voluto a tutti i costi fare il militare, rinunciando al rinvio militare, pur di lasciare quella situazione di impossibile convivenza. (SIT di Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

 Poi il sig. COSTA si produce in un altro pezzo da operetta, sostenendo che la dott.ssa ALPHA sarebbe stata presentata al sig. COSTA dall’ing. SCASSA. nel 2003. Peccato che a quell’epoca ingegnere e la dottoressa non si conoscevano nel modo più assoluto. Inoltre secondo il Merola – COSTA l’occasione della presentazione della dottoressa da parte dell’ingegnere al padre starebbe stato un suo problema di salute.

 

Insomma il sig. Andrea COSTA, ci si passi l’espressione, è un pallista doloso a tutto tondo.

Infatti nel 2003 l’ing. SCASSA non conosceva il sig. COSTA che gli venne presentato dalla dott.ssa ALPHA a capodanno 2007. E’ stato infatti tal Angelo PIAZZO e non Angelo SCASSA a presentare la dott.ssa ALPHA a suo padre: lo si evince dai diari del sig. COSTA e dalle dichiarazioni della signora BIGNONE, ex compagna del COSTA ed amicissima soprattutto con la figlia Lucia.

Racconta infatti, ascoltato a SIT, il sig. Andrea Gregorio COSTA (doc. n° 51, citato):

Dopo il nostro abbandono dall’abitazione, mio padre ha intrecciato una relazione sentimentale con la sig.ra BIGNONE Lorenza che abitava nello stesso stabile in questa via Palmieri. Che io sappia i due non hanno mai convissuto ma si frequentavano assiduamente.

Questa relazione, tra alti e bassi, è proseguita fino al 2003 e cioè fino a quando è comparsa sulla scena la Dr.ssa ALPHA. Relativamente a questa figura, dalle informazioni che ho avuto modo di sapere, mio padre l’ha conosciuta tramite un altro personaggio e cioè l’Ing. SCASSA che, come mio padre, frequentava lo stesso ristorante.

A questo punto credo sia utile precisare che mio padre non ha mai cucinato. Ha sempre mangiato al ristorante. Ebbene, proprio in questo ambito ha conosciuto lo SCASSA.

Dalla frequentazione e dalla loro amicizia è comparsa la Dr.ssa ALPHA nel senso che quest’ultima era conosciuta dallo SCASSA che gliel’ha presentata probabilmente in occasione di qualche necessità medica rappresentata da mio padre allo SCASSA. Questo ingegnere è stato anche incaricato da mio padre al rilascio della certificazione antincendio nel giugno 2009 per quanto riguarda i 14 box siti in questa Via Vandalino.

Non so dire quando sia iniziata la frequentazione tra mio padre e lo SCASSA. In ogni caso io ho saputo della sua presenza nella vita di mio padre solo nel 2003  (SIT di Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012).

 Chissà, forse il sig. Luigi COSTA e l’ing. SCASSA si conobbero durante la leva militare!!!!

Inoltre fu proprio la dott.ssa ALPHA ad invitare un giorno di fine 2007 l’ing. SCASSA al predetto ristorante, presso il quale lui non si era mai recato in precedenza, risiedendo egli oltretutto fuori Torino.

 

Ma il sig. Andrea COSTA è un mentitore patetico – e lo è nell’economia dell’insieme in modo gravemente doloso – per tutta una lunga serie di motivi.

 Oltretutto ci ha appena spiegato i motivi del conflitto tra lui ed il padre: insomma preso dall’odio verso il genitore – al pari della sorella, la quale non verrà manco ai funerali lui ci parteciperà, ordinando però la sepoltura del padre nella nuda terra, circostanza in sé per nulla riprovevole, ma scandalosa alla luce del fatto che il sig. COSTA si era edificato una propria tomba di famiglia, dove immaginava avrebbe avuto luogo la sua ultima dimora.

 In ogni caso è lo stesso signor Luigi COSTA a dirci nel diario agenda 2003 chi fu la persona che gli fece conoscere la dott.ssa ALPHA, diari che, guarda caso vennero consegnati al PM (siappure con svariate pagine misteriosamente stracciate) dallo stesso sig. Andrea Gregorio COSTA, il quale asserì di averli trovati nell’abitazione del padre, di cui prese possesso immediatamente il giorno stesso della morte, provvedendo l’indomani a cambiare anche la serratura, come da lui stesso dichiarato.

in una pagina dell’agenda 2003 (doc. n° 90) il sig. Luigi COSTA annota:

AGENDA 2003

8 febbraio: Conosciuto ALPHA, Via ……

9 febbraio: Angelo Piazzo, Via Arsenale 10, Nato Barbaresco (CN) 24/04/43, PZZNGL43D24A629CCC 024 AZ

20 febbraio: Signora ALPHA casa mia a visitarmi – Sto bene – E’ arrivato anche Angelo Piazzo

Ed in un’altra agenda annota:

ALPHA conosciuta il giorno 8/02/2003 presentata da Angelo Piazzo (agenda diario del sig. Luigi COSTA del 2003, consegnata dal figlio al PM)

Nella fretta di gettare fango contro la dottoressa ALPHA, oltre che sull’ing. SCASSA, il sig. Andrea Gregorio COSTA ha clamorosamente confuso Angelo PIAZZO con l’ing. Angelo SCASSA, inventandosi una storiella che si attaglia evidentemente alla sua dirittura morale e che a braccia aperte hanno accolto sia il PM sia il GUP con il pensiero ormai pietrificato nelle loro fantasticherie, pronti a difendere i comuni teoremi – assiomi condivisi, contro ogni evidenza fattuale.

 

La cosa veramente scandalosa in tutta questa vicenda è che né il PM né il GUP la ROSA si siano degnati di indagare ovvero di sollecitare indagini su questo individuo che non è nel modo più assoluto una persona offesa, ma, semmai, persona offendente, che sta commettendo un reato sopra l’altro con le sue false testimonianze (cerca di presentare l’ing. SCASSA come il capo della “banda ALPHA”, ha strappato pagine intere delle agende – diari del padre consegnate agli inquirenti, oltre ad avere fatto sparire tutte quelle antecedenti il 2003 e relative all’anno 2011, grazie anche all’inerzia del PM, che, ben guardandosi dal procedere ad una perquisizione nell’abitazione del sig. luigi COSTA di via Palmieri, ha permesso al figlio di scorrazzarvi entro liberamente.

In un paese civile a sedere sul banco degli imputati sarebbero proprio i fratelli COSTA, i cui difensori hanno invece sfoggiato sorrisi e risolini assortiti con il PM durante tutte le cinque udienze in cui si è articolata l’udienza preliminare del processo ALPHA, facendo in tal senso davvero un blocco unico con la – si fa per dire – Accusa.

Ma l’Italia non sembra vere le carte in regole per potersi qualificare tale.

 

Ma è così preclara la dolosità delle dichiarazioni rese a sit dal sig. Andrea Gregorio COSTA che costui si inventa pure la storiella del “solito” ristorante in cui pranzavano l’ing. SCASSA e suo padre ed incredibili dictu afferma di essere venuto a conoscenza della presenza dell’ingegnere nella vita di suo padre addirittura nel 2003, ossia con antiveggenza di ben quattro anni, in quanto i due si conobbero per l’appunto nel capodanno 2007 per il tramite della dottoressa ALPHA.

 

Ovviamente gli inquirenti, dichiaratamente aprioristicamente schierati – per chissà quale motivo – dalla parte della dei fratelli COSTA, si sono ben guardati dall’indagare i fratelli COSTA, per la serie partigiani si nasce e non si diventa.

 Il sig. Andrea Gregorio COSTA pronuncia questa serie di menzogne per l’evidente motivo che il compare sig. Giuseppe REALE, l’amministratore di sostegno del padre, gli aveva riferito della delega ricevuta nel 2008, anche se purtroppo costui aveva dovuto ammettere, sentito a sit (doc. n° 74, citato):    

Io sapevo, dalla mie indagini, sul patrimonio del sig. COSTA, che SCASSA nel 2008 aveva ricevuto delega bancaria ad operare su tutti i conti intestati a COSTA presso UBS; complessivamente c’erano 2 milioni e 83 000 euro. Non ho ravvisato movimenti anomali. Ad un certo punto, improvvisamente COSTA ha venduto tutti i titoli e il provento è finito su un conto corrente presso Intesa Sanpaolo. Non mancava nulla ma una delega generale su un conto di quella capienza in presenza di figli era certamente anomala. Questo mi induce a pensare che il signor Costa avesse dei problemi già allora. (SIT del sig. REALE del 14/1/2012)

 Ed evidentemente il figlio del signor COSTA nell’indicare l’ing. SCASSA come la persona che presentò al padre la dott.ssa ALPHA, volle in qualche modo indurre gli inquirenti a credere che in qualche modo esistesse un’associazione criminale facente capo alla dott.ssa ALPHA, visto che in più parti degli interrogatori e in atti giudiziari i fratelli COSTA hanno sostenuto che il padre aveva “strane frequentazioni”.

 

Chissà, forse il sig. Luigi COSTA, nato nel 1931, e l’ing. SCASSA, classe 1963, si conobbero durante la leva militare!!!!

Si tratta pacificamente di affermazioni dolosamente false per cui l’ing. SCASSA ha sporto mesi fa denuncia – querela alla Procura di Torino.

 Oltretutto – si ribadisce – che fu proprio la dott.ssa ALPHA ad invitare un giorno di fine 2007 l’ing. SCASSA al predetto ristorante, denominato “Gusti e sapori” , presso il quale lui non si era mai recato in precedenza, risiedendo egli oltretutto fuori Torino e lavorando in quegli anni quasi sempre in corrispondenza dell’ora di pranzo (usciva spesso alle 15,30 dall’istituto di istruzione secondaria ove insegnava in via Paganini, in tutt’altra parte della città)

Non solo, ma nella ricordata testimonianza del luogotenente della GdF Michele ANGELORO (doc. n° 71, citato), si legge :

Posso dire che con il sig. Luigi Costa sono diventato amico. Nel 2008 – 2009 ero in fase di separazione da mia moglie e frequentavo assiduamente in quel periodo il ristorante Gusti e Sapori di Via Boucheron. Conobbi un signore anziano con il quale feci amicizia, Luigi Costa. Lui era un frequentatore assiduo di quel ristorante. Mi colpì perché era sempre solo… (testimonianza ex art. 391 c.p.p del signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

 

Anche la sentenza distorce a pag. 10 in identico modo i fatti , laddove afferma: “Dopo la morte della moglie, avvenuta nel 1984, COSTA Luigi aveva intrecciato una relazione sentimentale con la sig.ra BRIGNONE Lorenza, che, all’epoca, abitava nel suo stesso stabile. Tale relazione, tra alti e bassi, era proseguita fino al 2003, periodo in cui nella vita del COSTA era comparsa la dott.ssa ALPHA, medico con cui, secondo quanto riferito da COSTA Andrea (cfr. verbale sit del 27 gennaio 2012), suo padre avrebbe stretto amicizia tramite l’ing. Angelo SCASSA, che era solito frequentare lo stesso ristorante del COSTA (e al quale, nel giugno 2009, COSTA aveva anche affidato la gestione della pratica relativa al rilascio della certificazione antincendio per 14 box auto di proprietà dello stesso COSTA, ubicati in via Vandalino)”. Si osservi inoltre che la signora Lucia COSTA ha affermato a sit che la relazione tra il padre e la signora BIGNONE terminò nel 2001. Lo scopo è quello di tratteggiare una banda con a capo la dr.ssa ALPHA e di cui l’ing. SCASSA sarebbe il braccio destro, al punto che il Giudice, in modo stupefacente ha chiesto alla Procura di valutarne eventuali profili di responsabilità penale. Salvo poi clamorosamente contraddirsi, sempre a pag. 10, quando si dà atto che la signora “BRIGNONE Lorenza, escussa a sommarie informazioni in data 16 febbraio 2012, ha confermato di avere avuto una relazione sentimentale (mai di convivenza) con il COSTA dal 1987 al 2003, anno in cui l’uomo aveva conosciuto la dott.ssa ALPHA, presentatagli, a dire della teste, da POZZO Angelo”. Si noti bene “POZZO” e non PIAZZO, ennesima pagliacciata degli amici dei fratelli COSTA.

 Si osservi, come in piena fase di vertiginosa carenza logica, a pag. 11, la sentenza da un lato enfatizzi un innamoramento platonico del sig. COSTA, che ha sempre negato di avere una relazione sentimentale con la dr.ssa ALPHA, e dall’altro in modo veramente stupefacente, e si direbbe decisamente doloso, allo scopo di tratteggiare una “banda” ALPHA dedita alla circonvenzione, travisi clamorosamente il sospetto nutrito dal signor COSTA che il signor Angelo PIAZZO e non ANGELO SCASSA (che all’epoca, lo si ribadisce egli manco conosceva) fosse il fidanzato della dottoressa. Leggiamo: “emergono in modo evidente: l’innamoramento del COSTA per la ALPHA (“Amo ALPHA”-, agenda 21 aprile 2003), conosciuta nel febbraio 2003 – come annotato nella relativa agenda – ; i paralleli momenti di gelosia (avendo appurato il fatto che la medesima avesse una relazione sentimentale con SCASSA) e di sofferenza per il deludente comportamento della donna (agenda 3 settembre 2003: Con ALPHA è finito tutto ore 10.30/11)”

Davvero siamo in presenza di una sentenza che sembra davvero – sia detto con il massimo rispetto, ma con la necessaria pari franchezza – sorretta da motivazioni buffonesche.

 In secondo luogo il teatrino presentato dai fratelli COSTA presenta una serie di falle perché il copione è recitato purtroppo con non poche lacune. Infatti la signora Lucia COSTA, incontrando il CTU dr. ANGLESIO nell’ambito della procedura per l’apertura di un’amministrazione di sostegno, ha osservato (doc. n° 89, citato):

I rapporti [tra padre e figli, ndr] interrotti nell’86 erano ripresi nell’88 per mediazione dell’ex-compagna del padre [l’ex fidanzata del signor COSTA, di cui infra, ndr]. Dall’87 circa il padre iniziò a frequentare la suddetta donna con la quale però non convisse.

[In effetti due anni dopo la morte della madre, il figlio Andrea Gregorio con la sorella si sarebbero trasferiti in corso Orbassano nel 1986, secondo le schede agli atti, ndr]

Nel 2001 però la suddetta si allontanò da lui, anche se il Costa proseguì a cercarla, essendo anche irritato con lei….. (verbale della riunione peritale redatto dal dr. ANGLESIO del 13/6/2011 e sottoscritto dalle parti partecipanti in ambito ricorso per l’amministrazione di sostegno n° RG 7390/10)

Quindi secondo la signora Lucia COSTA la relazione tra padre e la signora il BIGNONE era terminata nel 2001, mentre secondo il sig. Andrea Gregorio COSTA tale rapportò terminò nel 2003, con l’avvenuta conoscenza tra il padre e la dott.ssa ALPHA

 Segue agli atti un’ulteriore sceneggiata del Merola –COSTA (doc. n° 51, citato)

Mio padre la prima volta che mi ha parlato della Dr.ssa ALPHA è stato in occasione di un incontro tra me e mio padre avvenuto sotto casa sua nell’anno 2003. Mentre stavamo conversando io e lui, è arrivata costei che, ricordo, era vestita in modo piuttosto trasandato [per discendere la livello gossipparo delle indagini si precisa che la dott.ssa ALPHA ricorda invece la puzza tremenda che emanava il sig. Andrea COSTA, quando lo incontrò per la prima volta alcuni anni dopo, tipica di uno che è in guerra con il sapone e la doccia, ndr]

Mio padre me la presentò dicendomi: “Ti presento una mia amica”.

Mio padre mi aveva precisato che la ALPHA aveva due lauree: sia in medicina che in psicologia ed inoltre professava come medico odontoiatrico. A queste notizie sono rimasto un po’ allibito perché, da come l’avevo conosciuta non aveva sicuramente l’aria di un medico con così tante specializzazioni. (SIT di Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Con il che oltretutto è provato in modo inequivocabile che quando il sig. Andrea COSTA, nel ricorso n° 7390/2010 per ottenere la nomina di un amministrazione di sostegno per il padre, afferma che la dott.ssa ALPHA era priva di laurea in medicina e chirurgia – e dunque visitava e curava abusivamente il genitore – mentiva spudoratamente, con piena consapevolezza. 

Segue un quadretto dell’idillio COSTA padre e figlio (doc. n° 1, citato) :

Faccio presente che io a casa di mio padre ci andavo molto raramente, ma dopo il 2003, credo di esserci andato veramente poche volte se non addirittura mai.

Poi, dalla metà del 2006, tutto questo è improvvisamente venuto meno fino a quando, nel periodo natalizio 2006, io e mio padre abbiamo litigato in maniera piuttosto accesa.

Ricordo che dopo mesi di silenzio con me e mia sorella, un giorno mi aveva chiamato al telefono dicendomi che non aveva tempo per andare ad acquistare i regali di Natale per i miei figli e, contestualmente mi chiedeva se potevo acquistarli io per lui e consegnarli a suo nome ai miei ragazzi. Davanti a quella assurda pretesa fattami dopo un silenzio durato mesi, mi sono arrabbiato con lui. Dopo quella litigata, i rapporti tra me e mio padre si sono fatti completamente inesistenti.

Sia io che mia sorella LUCIA non abbiamo più avuto contatti con nostro padre neppure in occasione delle festività. Le uniche notizie che io avevo di mio padre provenivano dal personale della banca che io conoscevo bene avendo, come ho detto sopra, anch’io il c/c lì. Sono venuto a sapere di alcuni interventi clinici sostenuti da mio padre come per esempio un’angioplastica.

Ora ricordo che alla fine del 2007 io e mia sorella ci siamo incontrati in banca con mio padre in occasione della vendita di un basso fabbricato ubicato qui a Torino nella zona di via Vandalino che era di proprietà all’epoca anche di mia madre. In quella circostanza ricordo che mio padre a me e a mia sorella ci ha trattati male omettendo addirittura di salutarci.

Ecco questa è stata l’unica volta che in quei due anni, e cioè dalla fine del 2006 alla fine del 2008 io e mia sorella abbiamo visto mio padre. (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

 Ritorna poi nuovamente nella mente del sig. Andrea COSTA l’incubo delle cattive frequentazioni del padre descritto con una scenetta ricca di suspense (doc. n° 51, citato):

Verso la fine di quell’anno, la sig.ra BO Luisa ha chiamato mia sorella LUCIA fornendole notizie sul conto di mio padre, davvero allarmanti.

Preciso che la famiglia BO ha sempre abitato nell’alloggio sopra quello abitato da mio padre. Poi la sig.ra BO Luisa è andata ad abitare altrove Le notizie date a mia sorella erano che mio padre aveva delle strane frequentazioni ma non ha precisato che tipo fossero queste frequentazioni.

La mattina successiva, 20.12.2008 – ricordo bene che era un sabato – LUCIA mi ha chiamato dandomi queste stesse notizie. A quel punto ho immediatamente telefonato a mio padre e sentendolo un po’ rauco, gli ho detto che sarei subito andato a trovarlo a casa.

Sono arrivato da lui verso le ore 10.30 – 11.00, mio padre era da solo in casa ed era in pigiama

Tra l’altro ricordo che nel bagno dove c’era la doccia — in quell’alloggio vi erano tre bagni – i rubinetti perdevano notevolmente ed in più con il tempo il pavimento doccia aveva perso la originaria impermeabilità tanto che l’acqua che fuoriusciva dai rubinetti era penetrata anche nel soffitto dell’alloggio sottostante abitato dal Dr. RISSO. Costui, recentemente subito dopo la morte di mio papà, mi ha contattato proprio per segnalarmi che in direzione di due dei tre bagni di mio padre, stava filtrando acqua nel suo alloggio. Nel parlare con il Dr. RISSO, ho appreso che costui, accompagnato da un incaricato dell’amministratore dello stabile (studio MONGIOVI’ di C.so Ferrucci) già tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009 era salito in casa da mio padre per verificare la perdita proveniente dal bagno dove vi era la doccia. (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Ben diversa è la datazione di quegli stessi eventi il sig. RISSO, teste che era stato indicato al PM dallo stesso ineffabile sig. Andrea COSTA quale persona interessante da escutere perché informato dei fatti, e che smentisce la fantasiosa ricostruzione dei fatti di quest’ultimo.

Annota infatti la PG (doc. n° 91):

“Alle ore 08.20 odierne, venivo contattato dal sig. RISSO Daniele, in altri atti identificato, il quale, con riferimento a quanto a me dichiarato a s.i.t. in data di ieri, precisava di aver rinvenuto la lettera di quietanza per il rimborso dei danni al proprio bagno che dà sul lato cortile, datata 25.06.2010. Tale indicazione lo induceva a ritenere che il danno gli era stato causato con tutta probabilità agli inizi dell’anno 2010. (Al riguardo si rappresenta che nelle dichiarazioni rese il 03.02.2012, il teste aveva collocato l’evento a circa due o tre anni fa). (precisazioni del sig. RISSO al Luogotenente TACCHETTO dopo il SIT del 3/2/2012)

 Procede ancora il sig. Andrea Gregorio COSTA (doc. n° 51, citato) sostenendo che, dopo l’incontro di fine dicembre 2008 – a suo dire coincidente con il sopralluogo del condomino RISSO, che però lo data in periodo successivo di circa un anno e mezzo, egli avrebbe ripreso a frequentare suo padre, circostanza seccamente negata nelle dichiarazioni alla PG del 9/12/2010 dallo stesso genitore nell’ambito del proc. pen. 5208/10/K, poi archiviato:

Da quel giorno in cui sono entrato in casa di mio padre io ho cominciato a fargli spesso visita e a sentirlo quotidianamente al telefono. Quando mi recavo a trovarlo cercavo di fare un po’ di pulizia. Per mangiare io portavo sempre mio padre da “Gusti e Sapori” in questa Piazza Statuto.

Questo è andato avanti fino al giorno di Natale 2008 quando è venuto a casa mia. Poi il giorno successivo mia sorella LUCIA e venuta a Torino a prendersi mio padre per ospitarlo a casa sua a Marina di Carrara dove vi è rimasto fino all’epifania 2009.

Dopo il suo ritorno e fino a metà giugno 2009 in occasione della certificazione antincendio dei 14 box di cui ho sopra parlato, non sono riuscito più a vedere mio padre perché si negava sempre. Riuscivo solo più a contattarlo al telefono. (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

 La sceneggiata prosegue con l’attribuzione di una forma timerica al padre nei confronti delle persone che lo circondavano (evidentemente il figlio confonde, per i motivi ampiamente spiegati, la paura del padre rivolta invece contro lui stesso e la sorella) e con il grosso allarme suscitato da una presunta confidenza fatta dal sig. Luigi COSTA alla signora BIGNONE; la sua ex compagna, circa la possibilità che l’alloggio di Genova Nervi finisse in usufrutto alla dr.ssa ALPHA (doc. n° 51, citato):

Alla fine, e parlo dell’estate 2010, le telefonate che gli facevo avvenivano una o due volte al mese. Poi, a Giugno 2010, è accaduto un fatto che ha allarmato molto sia me che mia sorella: un giorno di quel mese, la sig.ra BIGNONE Lorenza, dovendosi recare al mare, ha fatto visita a mia sorella ed in quella circostanza le ha raccontato alcune cose che mio padre le aveva confidato e cioè: che la sig.ra ALPHA voleva avere l’usufrutto della casa di mio padre a Nervi; che lui aveva paura delle persone che lo circondavano e che queste persone non ben definite gli avevano preso delle cose che poi non gli hanno mai restituito (SIT del sig. Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Insomma ritorna anche nella deposizione del figlio la raffigurazione del padre alla stregua di un vecchio barbone che viene periodicamente derubato, immagine suggestiva che il sig. Andrea Gregorio deve aver concordato con la sorella Lucia.

 Peccato che il sig. Luigi COSTA interrogato dal Giudice Tutelare dr.ssa GIANNONE presso la sua abitazione di via Palmieri del 22/1/2011 affermasse:

ADR Non ho mai detto alla mia ex compagna Lorenza Bignone che mi avessero preso in casa denaro e preziosi. Non ho mai chiesto al Sanpaolo di rilasciare delega alla dottoressa ALPHA. (udienza del 22/1/2012 del GT nell’ambito del ricorso 7390/10)

 Non solo, ma risultano agli atti due interrogatori del sig. COSTA, uno della PG nell’ambito del proc. pen. 5208/10/K, poi archiviato a seguito della segnalazione ai servizi sociali dei fratelli COSTA, che si svolse il 9 dicembre 2010, l’altro per l’appunto del 22/1/2011 dinnanzi al GT, nell’ambito del ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, in cui l’interrogato diede risposte coerenti e senza denotare dispercezione alcuna, mentre, a sentire il figlio, ben diversamente il padre si presentava nel luglio 2010:

Quindi, sempre quel giorno ci siamo recati sotto l’abitazione di nostro padre sperando che per l’ora di pranzo egli uscisse per recarsi a pranzare da “Gusti e Sapori” ed in effetti verso mezzogiorno egli è uscito di casa. Ci siamo subito accorti che zoppicava vistosamente..

Era vestito in modo trasandato con la camicia piena di macchie. Faccio rilevare che mio padre, fino a quando l’ho incontrato a giugno 2009, ci ha sempre tenuto molto ad essere vestito bene quando usciva di casa. Invece quel giorno si vedeva che aveva gli indumenti sporchi ed i capelli poco curati. Durante il pranzo, ricordo che lui diceva delle cose che né io né mia sorella LUCIA capivamo. Erano ragionamenti che non avevano senso con riferimento alla persona a cui si rivolgeva. (SIT di Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Peccato che al ristorante Gusti e sapori di via Boucheron nessuno ricordi nemmeno vagamente la presenza del sig. Andrea Gregorio COSTA o quella della sorella Lucia accanto a quella del padre.

 Il sig. Andrea COSTA ci ricorda come in quel giorno peraltro i rapporti tra figli e padre non fossero propriamente idilliaci, nonostante all’incontro conviviale non vi fossero altre persone presenti, e come lui stresso abbia rischiato, per colpa del padre, forzatamente accompagnato al ristorante, una plastica facciale (doc. n° 51, citato):

Terminato di pranzare, abbiamo accompagnato nostro padre fin sotto casa e, al momento di accennare ad accompagnarlo direttamente in alloggio, egli si è messo a gridare verso di noi dicendoci di tornare a casa e di non volerci vedere. A quel punto io e mia sorella ce ne siamo andati via. Ricordo che ci ha anche sbattuto il portone dello stabile in faccia. (SIT di Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

 l figlio del sig. COSTA pare poi afflitto da marasma assoluto, continuando a prodursi in affermazioni dolosamente false, affermando che qualcuno aveva nascosto al padre la data della prima udienza nell’ambito del ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, motivo per cui non si era presentato. E si va ad arzigogolare sul fatto che a quell’udienza, che l’avvocato BETA richiese al Giudice tutelare tenersi presso l’abitazione del genitore, siano state commessi chissà quali sotterfugi ed irregolarità, in particolare viene definita illecita la presenza della dott.ssa ALPHA – regolarmente convocata – che l’incompetente giudice volle invece esplicitamente sentire. Misteri della mente umana!

Infatti il sig. Andrea COSTA torna a prodursi in altri numeri da sceneggiata. Leggiamo infatti (doc. n° 51):

Poi, improvvisamente alla fine di Gennaio 2011, nel corso di una conversazione telefonica sono stato da lui [il padre, ndr] insultato in quanto – diceva- che io e mia sorella l’avevamo denunciato. In altre parole era venuto a sapere, solo in quella data, che in Tribunale c’era qualcosa che lo riguardava. O meglio: qualcuno gli aveva fatto credere che noi l’avevamo denunciato.

Faccio rilevare che questo è avvenuto dopo la prima udienza che è stata agli inizi di Gennaio quando lui non si era presentato. In quella circostanza, mi pare di ricordare giunse un certificato medico del suo medico attestante l’impossibilità a presenziare a quella prima udienza. E’ mia convinzione che qualcuno, in realtà, gli abbia tenuta nascosta quella prima convocazione. Nella seconda udienza in cui il Giudice Dr.ssa GIANNONE è andata direttamente a casa di mio padre alla fine di gennaio 2011 o inizi febbraio 2011, ho poi saputo, vi era la presenza anche dell’avv. BETA e anche della ALPHA che, non aveva alcun titolo a comparirvi.  SIT di Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Siamo davvero in presenza di affermazioni assurde di un individuo che pretende di decidere le regole del processo civile, meglio ancora di un personaggio che ha perso aderenza con la realtà per un’accanita volontà di spargere dolosamente letame allo scopo di accaparrarsi dell’intero bottino paterno.

Ed in effetti il giudice di prime cure, alla faccia della precisa e inequivoca determinazione del padre, adempie al desiderio del figlio pronunciando la sentenza n° 213/14.

Eppure questa sequela di affermazioni del sig. Andrea Gregorio COSTA alle pag. 13-14 della sentenza hanno colpito molto l’immaginazione del Giudice che le prende per oro colato (la sporcizia dell’alloggio paterno, il padre che si comporta da autentico interdetto), senza essere minimamente sfiorato dal dubbio che si tratti di invenzioni di sana pianta di un figlio desideroso di mettere le mani sull’intero bottino del padre, al punto di essersi addirittura recato alla Procura ed aver colloquiato con la potente funzionaria dei servizi sociali RIONDA – stretta collaboratrice del PM Ruffino, guarda caso – per studiare quali manovre mettere in atto per impedire la frequentazione del padre da parte della ALPHA e della “banda” facendo capo ad essa, colpevoli di raggirare il genitore che viene presentato quale autentico interdetto: ma per quale motivo in questo procedimento penale, considerata l’alta fede aprioristica provata da Inquirente e Giudicante nei confronti del sig. Andrea Gregorio COSTA, non vengono processati i vai dott. MAGGIORE, VOCI, il notaio DE LORENZO, e tutti i medici che nel 2010-2011 giudicheranno il signor COSTA vigile e cosciente, lucido, al punto da decidere di sottoporlo anche a protesizzazione dell’anca, intervento che ha come controindicazione assoluta il decadimento cognitivo?

Leggiamo infatti nella sentenza n° 213/14 questo bel polpettone totalmente acritico ed agiografico nei confronti del figlio del sig. Luigi COSTA, di cui è riportato un passaggio del sit: “un giorno di quel mese, la sig.ra BRIGNONE Lorenza, dovendosi recare al mare, ha fatto visita a mia sorella ed in quella circostanza le ha raccontato alcune cose che mio padre le aveva confidato e cioè: che la sig.ra ALPHA voleva avere l’usufrutto della casa di mio padre a Nervi; che lui aveva paura delle persone che lo circondavano e che queste persone non ben definite gli avevano preso delle cose che poi non gli hanno mai restituito. A quelle notizie sia io che mia sorella ci siamo trovati qui a Torino a fine Luglio 2010 per cercare di vedere insieme che cosa fare per nostro padre. Ci siamo rivolti al Commissariato P.S. San Donato (…) abbiamo contattato un’assistente sociale (…) Mi risulta che l’abbiano contattato [il padre, ndr] ma lui si è sempre fatto negare (…) Dopo esserci srecati ai Serv. Sociali ci siamo portati qui in Procura della Repubblica per incontrarci con l’assistente sociale RIONDA che ci ha spiegato con molta pazienza che era possibile promuovere un’amministrazione di sostegno a favore dì nostro padre. Per noi è stato davvero un sollievo venire a conoscenza di questo istituto. Quindi, sempre quel giorno ci siamo recati sotto l’abitazione di nostro padre sperando che per l’ora dì pranzo egli uscisse per recarsi a pranzare da “Gusti e Sapori’’ ed in effetti verso mezzogiorno egli è uscito di casa. Ci siamo subito accorti che zoppicava vistosamente. Ricordo che gli abbiamo chiesto come mai zoppicasse e lui ci ha risposto che si era infortunato ad una gamba sciando anni prima. Ciò non è vero perché mìo padre non si è mai rotto una gamba sciando. Era vestito in modo trasandato con la camicia piena di macchie. Faccio rilevare che mio padre, fino a quando l’ho incontrato a giugno 2009, ci ha sempre tenuto molto ad essere vestito bene quando usciva di casa. Invece quel giorno si vedeva che aveva gli indumenti sporchi ed i capelli poco curati. Durante il pranzo, ricordo che lui diceva delle cose che né io né mia sorella LUCIA capivamo. Erano razionamenti che non avevano senso con riferimento alla persona a cui si rivolgeva. Per esempio, rivolgendosi a mia sorella diceva delle cose che solo dopo abbiamo capito che si riferiva alla figlia della BRIGNONE Lorenza. In altre parole aveva scambiato mia sorella per la figlia della BRIGNONE. Ad un certo punto, mentre ancora eravamo a tavola, gli ha telefonato la ALPHA alla quale ha raccontato di trovarsi a pranzo con suo figlio e cioè io e con la figlia di “RENZA ” e cioè -come ho appena detto- con la figlia della BRIGNONE. Quella telefonata è stata breve. Terminato di pranzare, abbiamo accompagnato nostro padre fin sotto casa e, al momento di accennare ad accompagnarlo direttamente in alloggio, egli si è messo a gridare verso di noi dicendoci di tornare a casa e di non volerci vedere”

Poi, incredibilmente, il Giudice cerca di trovare un’ulteriore conferma alle dichiarazioni del sig. Andrea Gregorio COSTA con quelle rilasciate a sit dalla sorella Lucia COSTA, senza minimamente sospettare una convergenza dolosa di interessi di bassa cucina tra i due. E’ davvero incredibile, ma il giudice a pag. 14 scrive: “COSTA Lucia (s.i.t. del 29 aprile 2012) ha confermato pienamente quanto riferito da suo fratello e, in merito all’incontro con il loro padre, avvenuto a fine luglio 2010, ha affermato: “Ciò che più mi ha colpito di quell’incontro e che mi ha spaventata è stato il fatto dì vederlo confuso. direi quasi stralunato. Al riguardo riferisco quanto accaduto durante il pranzo: ad un certo punto mio padre è stato chiamato dalla dottoressa ALPHA alla quale riferiva che in quel momento si trovava in compagnia di suo figlio ANDREA e di GABRIELLA. Faccio notare che GABRIELLA è la figlia dì RENZA. In altre parole era convinto che io fossi GABRIELLA tanto che durante il pranzo sono stata praticamente da lui ignorata nel senso che preferiva, nei suoi discorsi, rivolgersi a mio fratello ANDREA”

Non pago di conferme individuate tra complici, il Giudice chiosa acriticamente a pag. 13 facendo riferimento anche alla signora Luisa BO, benedetta come teste attendibile, che – a detta del fratello prof. Mario BO, medico professore universitario – sarebbe stata ripetutamente intimidita dagli inquirenti, per tratteggiare l’ennesimo quadro della “banda” ALPHA: “Proprio negli ultimi giorni del 2008, la signora BO Luisa, la cui famiglia aveva da sempre abitato nell’alloggio ubicato al piano superiore rispetto a quello della famiglia COSTA, aveva telefonicamente fornito a COSTA Lucia notizie poco rassicuranti sul conto di suo padre, che, a dire della BO, aveva delle strane frequentazioni (cfr. sit BO Luisa e di COSTA Lucia). La mattina successiva alla conversazione telefonica – 20 dicembre. 2008 – COSTA Andrea si era recato a far visita a suo padre ed aveva trovato la casa in condizioni di degrado e di assoluta sporcizia”.

 Del tutto assurda per alcuni tratti, ed invece potentemente icastica per altri (quella in cui si descrive la vera reazione del padre), poi, la scenetta con cui il sig. Andrea Gregorio COSTA ricostruisce il giorno del ricovero del padre per il grave infarto del 24/6/2011 /doc. n° 51, citato):

Al mattino del 24.06.2011 io e mia sorella, in occasione del ricovero di mio padre all’ospedale Maria Vittoria di Torino ci siamo recati a fargli visita. Di questo suo ricovero ci aveva avvertito la ALPHA. Mio padre ha dimostrato molto piacere nel vederci e così pure alla sera quando siamo ritornati a trovarlo. In quell’occasione, alla prima nostra visita del mattino, al momento del nostro arrivo al pronto soccorso, io e mia sorella ci siamo presentati ai sanitari come prossimi parenti di mio padre.

Costoro ci hanno riferito che poco prima vi erano stati a trovare mio padre altre persone, ancora lì presenti, che si erano presentate come parenti.

Arrivati davanti a mio padre, ci siamo resi conto che queste persone che si erano spacciate come parenti di mio padre altro non erano che la ALPHA e la badante, tale ZORA. La mattina successiva io e mia sorella siamo ritornati a far visita a mio padre e accanto a lui abbiamo visto che c’era la sua badante che gli stava leggendo un foglio.

Appena lui ci ha visti si è messo a sbraitare e ad inveire contro di noi esclamando che noi l’avevamo denunciato e gridava che ce ne andassimo via di lì. Pertanto, per non creare disturbo in quel reparto di terapia intensiva coronarica, io e mia sorella ce ne siamo andati via chiedendo scusa ai sanitari per il comportamento tenuto da mio padre, poco rispettoso della presenza di altri malati gravi intorno a lui. (SIT di Andrea Gregorio COSTA del 27/1/2012)

Non solo, è davvero incredibile che la badante signora ZHORA, dai tratti somatici inconfondibilmente marocchini si sia spacciata per parente, ma la dottoressa ALPHA, come attestato dai diari clinici si era correttamente qualificata come medico di fiducia del povero sig. Luigi COSTA: vero è che costui, lungi dall’essere contento di vedere i figli, esplodeva in crisi d’ira non appena si accorgeva della loro presenza, minacciando addirittura di volerli cacciare chiamando i carabinieri, ed in effetti aveva compilato il modulo per il consenso all’informazione a terzi delle sue condizioni di salute, decidendo che esse potevano essere fornite soltanto alla dr.ssa ALPHA, e vietandole ai figli.

Siamo al solito sig. Andrea COSTA che racconta frottole, e anche stavolta veramente grosse! Con intenti pacificamente dolosi. Il carnefice che il PM e il GUP dr.ssa LA ROSA hanno eletto a vittima!

 Si osservi inoltre, che nel conferire un incarico di puro controllo sulle attività del sig. COSTA nell’ambito di un’amministrazione di sostegno provvisoria, espressamente richiesta dalla difesa BETA per fugare qualsivoglia dubbio, la dottoressa GIANNONE, giudice tutelare, diede poteri assai deboli, come si è visto, all’amministratore di sostegno provvisorio, nominato per il periodo di sei mesi.

Il “beneficiario” restava libero di investire ovvero disinvestire capitali di sua pertinenza; di riscuotere capitali dl sua pertinenza; di effettuare donazioni di qualsiasi Importo o specie; di costituire pegni o ipoteche; stipulare finanziamenti o prestiti; di fare compromessi o transazioni o accettare concordati; di richiedere il rilascio di carnet d’assegni, carte dl credito, carte prepagate, carta bancomat; di procedere all’emissione di assegni di qualsiasi Importo.

 Anzi, sia detto qui con estrema forza: il sig. COSTA, avrebbe tranquillamente potuto testare anche in presenza dell’amministrazione di sostegno, come rilevato anche dal notaio AJMERITO.

 Stucchevole appare infine l’ennesimo tentativo di confondere le acque operato dal sig. Andrea COSTA che si rivolge alla dott.ssa CIFALA’ dell’ASL TO2 con email del 25/1/2011, ossia quasi in contemporanea con l’interrogatorio del padre da parte della dott.ssa GIANNONE, Giudice Tutelare, in questi termini (doc. n° 92):

Il dott. Mollica non ha mai visitato mio padre, e non conosce la sua anamnesi, perché è sempre sostituito, con assistenza domiciliare, dalla dott.ssa ALPHA iscritta negli elenchi dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino [circostanza nettamente smentita dallo stesso dr. MOLLICA, che afferma di essere perfettamente a conoscenza delle condizioni di salute del paziente, da lui più volte visitato, ndr].

Tutte le ricette sono firmate dalla dottoressa per conto del dottor MOLLICA.

Questo comportamento si protrae da quando è stato scelto il dott. Mollica come medico di base.

E’ normale questo comportamento di perenne sostituzione di un medico di base con un’odontoiatra e neanche geriatra? (email del sig. Andrea COSTA all’ASL TO2)

Egli ricevette una secca risposta da parte della responsabile ASL ed intanto con la missiva gettava ulteriore letame sulla dottoressa ALPHA definita “odontoiatra”, laddove ella, oltre ad esercitare la professione di dentista, è anche medico chirurgo ed alla medicina generale dedica moltissimo tempo, e contro il dott. MOLLICA, che aveva sempre seguito e visitato il padre, sebbene costui per molte sue vicende di salute si appoggiasse anche direttamente alla dott.ssa ALPHA, per via del noto stretto rapporto professionale e per la dichiarata propensione del sig. COSTA ad appoggiarsi al proprio medico di fiducia.  

Rispondeva infatti il dr. MOLLICA alla direzione dell’ASL TO2 che richiedeva chiarimenti, nei termini già ricordati (doc. n° 35, citato):

“L’affermazione del sig. Andrea COSTA secondo la quale io non conoscerei il padre (COSTA Luigi) mio assistito, è falsa: conosco il sig. Luigi fin dal giorno in cui sono stato indicato quale medico di fiducia e conosco naturalmente la sua situazione clinica. Se ci sono dubbi al riguardo perché non consultare direttamente l’interessato (sig. Luigi COSTA; tel. 0114374136)? A mio avviso rappresenta l’interlocutore più idoneo a dirimere ogni dubbio, visto che è in grado di intendere e volere (Lettera del dr. Pasquale MOLLICA alla dr.ssa CIFALA’ del 31/3/2011)

Al riguardo la sentenza a pag. 37 evidenzia il fatto che l’ing. SCASSA spedì un’email all’avv. BETA, con allegata una lettera indirizzata al dott. MOLLICA a firma sig. Luigi COSTA, in cui quest’ultimo si scusava per le accuse che i figli avevano mosso all’operato del medico di base, ed in cui evidenziava anche le calunnie e diffamazioni pronunciate ai danni della dott.ssa ALPHA, di cui si diceva che lo curava senza essere in possesso della necessaria laurea in medicina e chirurgia, e senza rivolgersi a specialisti, consultati in realtà a bizzeffe.

Osserva il giudice:

Il 21 febbraio 2011 SCASSA Angelo ha inviato all’Avv. BETA una memoria della dott.ssa ALPHA, da depositare al G.T., dott.ssa GIANNONE e una missiva, a firma del COSTA, diretta al dott. MOLLICA, del seguente tenore letterale: Egregio dott. MOLLICA, La ringrazio per avermi reso partecipe della lettera che mio figlio ha indirizzato in data 25/1/2011 alla dott.ssa CIFALA’, responsabile dell’ASL T02 del servizio dei medici di base, in cui egli la accusa di non avermi mai visitato, di non essere a conoscenza della mia anamnesi e di aver delegato ogni suo compito di diagnosi e cura nei miei confronti alla dott.ssa ALPHA, che viene definita “odontoiatra” e non già medico chirurgo quale effettivamente ella è. Premetto subito che la lettera di mio figlio è strumentale ad un’azione che sta portando avanti, assieme alla sorella, perché il Tribunale di Torino, presso il quale mi ha citato, nomini un amministratore di sostegno nei miei confronti, all’evidente scopo di mettermi sotto tutela, nella non dichiarata speranza – stante i pessimi rapporti intercorrenti tra il sottoscritto ed l figli – di arrivare a interdirmi, per evidenti scopi meramente patrimoniali.

Nel predetto atto di citazione, per ottenere lo scopo sono stato descritto come persona trasandata, che vive in una sorta di stamberga, e soprattutto che è in preda a malattie per le quali non riceve cure, in quanto assistito da persona come la dott.ssa ALPHA che – a dire dei miei pargoli – non sarebbe medico chirurgo, ma odontoiatra, e trascurerebbe il noto morbo di Parkinson che mi travaglia – per fortuna – solo nella loro malata fantasia. Già nella predetta citazione si accennava alla completa latitanza del dott. MOLLICA, mio medico dì base…

Non posso con la presente che esprimerle il mio vivo rammarico per il contenuto palesemente diffamatorio e calunnioso nei confronti Suoi e della dott.ssa ALPHA..”

Commenta il giudice in modo gravemente illogico e con palese travisamento della realtà fattuale e documentale a pag. 38: “Si tratta di una missiva dal contenuto talmente articolato e dettagliato che, come correttamente ritenuto dalla P.G. (cfr. annotazione di P.G. del giorno 11 settembre 2012), deve ritenersi necessariamente essere stata scritta da persona diversa dal COSTA, vista la differenza di stile rispetto al linguaggio, sempre molto asciutto e sintetico, che COSTA stesso utilizzava nei suoi scritti. Non è, quindi, priva di fondamento l’ipotesi che detta missiva sia stata scritta proprio dalla ALPHA con l’ausilio di SCASSA Angelo, a cui il medico, secondo quanto emerso dall’attività di intercettazione disposta, aveva affidato il compito di redigere lettere o atti legali. SCASSA, inoltre, si è molte volte vantato di avere ottime conoscenze giuridiche: si ricordi, in merito, la telefonata effettuata in Procura, quando, affermando di essere dello studio dell’Avv. BETA, si era lamentato con il P.M., dott.ssa PANELLI, del fatto che i medici ospedalieri non mostrassero la cartella clinica del COSTA alla ALPHA (il 28 settembre 2011).

In verità non vi è mai stato nessun tentativo di “guidare” il sig. COSTA, ma costui, semplicemente si rivolse all’ing. SCASSA chiedendogli di dare forma scritta alla sua rabbia contro i figli per le affermazioni di costoro, gravemente ingiuriose non solo verso la dott.ssa ALPHA, ma anche nei suoi confronti. Poiché è risaputo, dal sit del dott. MOLLICA e da altre testimonianze, tra cui quella del signor REALE e del luogotenente ANGELORO, che egli dialogando si riferiva ai figli, appellandoli con ingiurie assortite, di cui la più gentile era “delinquenti”, semplicemente l’ing. SCASSA si limitò ad addolcire il pensiero del signor COSTA dal mero punto di vista formale, così come aiutò a dar forma scritta alle sue considerazioni la dott.ssa ALPHA, motivo per cui – dopo due anni di indagini – a scopo meramente ritorsivo – egli è stato aggredito dal PM dr.ssa RUFFINO che gli ha riversato addosso tutte le condotte imputate alla dr.ssa ALPHA con magistrale opera di “copia incollatura informatico (MS Word Office).

Successivamente l’ingegnere trasmise per email all’avv. BETA la lettera che il sig. COSTA intendeva far pervenire al suo medico di base, nonostante il “committente” lo avesse accusato di aver espresso con eccessive cautele formali il suo pensiero, ammantato da una terminologia in realtà assai più cruda.

Poi, incredibilmente, anziché stigmatizzare il fatto che un primario ospedaliero, aizzato dal sig. REALE – vietò alla dr.ssa ALPHA di compulsare le cartelle cliniche del suo assistito, ricoverato in gravi condizioni (insufficienza epatica acuta e febbre alta) all’Ospedale Birago di Vische nel settembre 2011 – il Giudice a pag. 38, con motivazione gravemente illogica, travisa il fatto che l’ing. SCASSA telefonò al pubblico ministero di turno In Procura per sollecitarlo a far luce su un episodio veramente schifoso: non pago, il GUP, in pieno marasma, ha ritenuto penalmente potenzialmente rilevante il comportamento dell’ing. Angelo SCASSA che va invece fiero dell’azione compiuta a sostegno di una grave ingiustizia – rectius di un reato – commesso ai danni della dr.ssa ALPHA e soprattutto ai danni del povero paziente, e che invece il PM ha tradotto incredibilmente addirittura in un addebito di condotta di cui infra.

Davvero mitica questa incolpazione!

 

Persino un alleato dichiarato dei figli del sig. COSTA, come il sig. REALE, deve ammettere l’ostilità spiccata del padre nei confronti dei figli e la sua volontà ostinata di diseredarli (doc. n° 52, citato):

Lo stesso [sig. Luigi COSTA, ndr] non ha vissuto positivamente l’iniziativa adottata dai figli diretta ad ottenere un provvedimento per la sua protezione giuridica.

Certo lui si è sempre manifestato, fin dal primo incontro, dichiarando la propria autonomia ed il proprio disappunto verso i figli, lamentando di non aver rapporti con loro da molto tempo.

Il signor Costa Luigi nel periodo tra luglio [sarebbe giugno, ma alla grossolanità del sig. REALE poco importa, ndr] e novembre ha subito diversi ricoveri in urgenza per la grave compromissione delle proprie condizioni cardiache.

I continui ricoveri hanno reso impossibile un colloquio sereno con Io stesso: mi sono recato in ospedale dallo stesso sia in settembre sia in ottobre, in diverse occasioni, ma è sempre apparso molto agitato ed oppositivo verso i propri figli, ai quali non ha voluto che venisse riferito alcunché della propria salute e delle gravi patologie che lo affliggono. Il signor Costa ha rischiato diverse volte di passar a miglior vita, soprattutto in occasione del ricovero avvenuto in terapia intensiva presso il Maria Vittoria di Torino in ottobre

Con insistenza ha più volte ripetuto che non avrebbe lasciato nulla ai propri figli. (Relazione del sig. REALE per il GT dott.ssa GIANNONE del 28/11/11)

 oi, sempre il sig. REALE, descrive una scenetta ineffabile della figlia del signor COSTA in lacrime al ricordo del tempo vissuto con il padre, già da lei definito con quasi tutti gli epiteti possibili, da “manesco contro moglie e figlio” a “padre – padrone”, “dittatore”, “nullafacente”: insomma ci mancava solo il “cane bastardo”. L’amministratore, calatosi nelle parte dell’arbitro del programma televisivo “Forum” assolve in pieno la signora Lucia COSTA, di cui, a distanza di poco tempo, nel febbraio 2012, diventerà addirittura procuratore delegato, richiedendo al PM in nome suo il dissequestro del testamento appena bloccato dalla magistratura. (e ricevendone obtorto collo da parte dell’inquirente ovviamente un diniego). Scrive infatti (doc. n° 52, citato):

Dall’incontro con i figli, la sofferenza del vissuto è del tutto evidente, alla figlia non vengono meno le lacrime rappresentando la loro storia. Il padre, a detta degli stessi, risulta persona anafettiva, incapace di dare trasporto ed amore paterno. Non tralasciano di sottolineare che l’aggressività del padre caratterizzò anche il rapporto matrimoniale in modo pesante per tutta la famiglia. Gli stessi, vorrebbero potersi relazionare con il padre, ma sia il vissuto che la presenza di terzi non ha facilitato questo loro desiderio. (Relazione del sig. REALE per il GT dott.ssa GIANNONE del 28/11/11)

 E l’amministratore, divenuto alleato di ferro del Team Costa oltrepassa l’incarico ricevuto dal GT, erigendosi a giudice di pace (doc. n° 52, citato):

“Problematico è il rapporto con i figli con i quali verrà tentato un riavvicinamento nel rispetto delle condizioni di salute del beneficiano cercando di evitare tensioni emotive che possano riverberarsi negativamente rispetto al già compromesso quadro clinico e di salute.”  (Relazione del sig. REALE per il GT dott.ssa GIANNONE del 28/11/11)

Persino due mesi rima della morte del sig. COSTA la dott.ssa DELSEDIME, psichiatra, il cui consulto era stato fortemente voluto dal sig. REALE (è uno dei 15 membri del suo team Egida) riferiva quanto segue (doc. n° 37, citato):

l’umore [del sig. COSTA] veniva definito “avvilito” a causa delle vicissitudini familiari. (refertazione della dott.ssa Nadia DELSEDIME del 28/10/2011)

E l’altro specialista consultato dal sig. REALE, refertava quasi in pari data (doc. n° 38, citato):

Il sig. Costa appariva abbastanza lucido, ma disorientato nel tempo. Dal dialogo emergevano lacune mnesiche, prevalentemente a carico della memoria recente, e traspariva probabilmente una deflessione del tono dell’umore, spesso relativo a timori e vicende di carattere familiare. (certificazione del dott. Flavio CERRATO del 31/10/2011)

Non si può a questo punto tralasciare la vicenda civilistica, ovvero il ricorso n° 7390/2010 che è infatti strettamente collegato con il proc. pen. 1016/2012. Infatti i figli del sig. COSTA si erano poi rivolti il 10 dicembre 2010 al Tribunale di Torino, per il tramite degli avvocati Rino e Riccardo SCALISI, per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno ex art 404 cc a “favore” di loro padre, di cui fino al momento – a torto o a ragione – si erano sempre disinteressati (si pensi ai complessi rapporti padri-figli descritti da tutta la letteratura mondiale, da Turghenev a Bonaventura Tecchi), diffamando la dottoressa ALPHA e il genitore stesso. Vale la pena di evidenziare alcune delle loro menzogne nell’atto di citazione che la dicono lunga sulla cifra del loro spessore morale (doc. n° 93):

“Gli stessi [i figli del sig. COSTA, ndr] ritengono, a fronte di una molteplice serie di indicatori, che il padre si trovi nelle condizioni di parziale incapacità di provvedere ai propri interessi, normativamente disciplinate nell’art. 404 c.c. ed instano, pertanto, affinché si valuti, nel suo esclusivo interesse, l’opportunità e la necessità di supportarlo attraverso la nomina di un amministratore di sostegno.

Il Sig. Costa vive da solo in un immobile di sua proprietà, non avvalendosi, nonostante l’età avanzata e le precarie condizioni di salute, né di una collaboratrice domestica, né di una badante pur avendone le disponibilità economiche

I figli non posseggono le chiavi di casa, essendo pertanto impossibilitati ad intervenire in caso di necessità.

Nel corso dell’ultima visita effettuata al padre hanno però riscontrato condizioni igienico – sanitarie dell’immobile estremamente precarie e constatato che gli apparecchi elettrici non risultavano a norma (il boiler a gas è stato installato personalmente dal Sig. Costa, senza alcuna certificazione di garanzia).  (ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

L’incipit è subito caratterizzato da una pura falsità perché notoriamente il sig. LUIGI COSTA abitava in un’elegante immobile, con buono stato di manutenzione, ed usufruiva già dei servizi di una badante part-time (cfr. anche testimonianza del luogotenente ANGELORO di cui al doc. n° 71, citato); inoltre la cupidigia dei figli li spinge persino ad atteggiamenti “delatori” ed “ispettivi” ridicoli, sulla mancanza di certificazioni dell’impiantistica elettrica.

Segue l’accusa di barbonaggio a carico del padre:

Analogamente, il Sig. Costa veste in maniera estremamente trasandata e spesso sporca, senza avere nessuna cura di sé. (ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Poi la conferma degli idilliaci rapporti padre – figli, che affermano di essere venuti a conoscenza de relato della grave cardiopatia del padre

“Dal punto di vista fisico, i conchiudenti hanno notato una difficoltà di deambulazione e sono a conoscenza del fatto che il padre abbia subito importanti interventi vascolari con inserimento di numerosi stent”. (ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Segue l’aggiunta di ulteriori menzogne:

“Un conoscente, vicino di casa del Sig. Costa, professore geriatra, pur senza averlo visitato ma da un semplice esame obiettivo nel corso di occasionali incontri, ha riferito ai figli che il padre manifesta evidenti sintomi di demenza senile, nonché di un possibile morbo di Parkinson”. (ricorso n° 739/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Detto medico sarebbe il dott. Mario BO, il quale sentito a SIT dalla PG nell’ambito del presente proc. pen. ha però nettamente smentito di aver mai pronunciato tale diagnosi, frutto della fantasia malata e perversa dei figli, come si è in precedenza dettagliatamente evidenziato (doc. n° 44, citato).

Segue la delirante accusa alla dottoressa ALPHA di non essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, e, ciononostante di attendere a cure e prescrizioni diagnostiche farmaceutiche per il padre.

“A quanto consta agli esponenti, il genitore, pur essendo formalmente assistito quale medico di base dal Dr. Pasquale Mollica, è in realtà seguito direttamente da una collega di studio, Dr.ssa ALPHA, la quale è odontoiatra e non medico generico né tantomeno geriatra”. (ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Poi ecco l’ammissione di quanto i fratelli COSTA fossero terrorizzati dal sospetto che il padre volesse beneficiare in termini di eredità in parte anche la dottoressa, medico di fiducia personale, che con assiduità ed amore da anni lo seguiva, mentre loro appalesavano il più ampio menefreghismo

Quest’ultima, che risulta avere una stretta relazione di non chiara natura con il Sig. Costa, firma tutte le prescrizioni mediche nel suo interesse, senza la consultazione di alcuno specialista. (ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Laddove si è visto come la dott.ssa ALPHA avesse indirizzato e spesso accompagnato personalmente il sig. Luigi COSTA dai migliori specialisti – professori universitari e primari ospedalieri – il suo paziente amico.

Quindi nell’atto di ricorso n° RG 7390/10 presentato dai fratelli COSTA si legge una grave menzogna che è stata fatta in un primo tempo incredibilmente propria dal PM nella richiesta di convalida dei decreti disponenti le perquisizioni e le intercettazioni, ed accolta come veritiera anche dallo stesso GIP, depistato in tal senso dal PM stesso:

Risulta ai figli che la suddetta Dr.ssa ALPHA abbia richiesto di ottenere una delega sul conto corrente di cui l’amministrando è titolare presso la Banca Intesa San Paolo di Via XX Settembre a Torino, conto di notevole capienza.

La firma in delega sarebbe stata rifiutata dagli stessi funzionari bancari. (ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Peraltro la banca in questione, e segnatamente il direttore della filiale predetta di via XX Settembre ha seccamente smentito che si fosse mai verificata la circostanza addebitata alla dott.ssa ALPHA, frutto di un’autentica calunnia da parte dei fratelli COSTA

 Poi il ricorso prosegue con ulteriori falsità, costruite ad hoc:

Conoscenti hanno riferito ai figli che spesso il padre si accompagna a persone i cui rapporti con il sig. Costa non sono chiari, e lo stesso Sig. Costa ha riferito alla sua ex compagna di aver subito in casa sottrazioni di beni e denaro. (ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Incredibile il fatto che i figli ritenessero medici, luogotenenti della guardia di Finanza e dell’Esercito, ingegneri, ecc.. alla stregua di persone di malaffare

Inventata di sana pianta anche l’attestazione di furti subiti dal padre – ispirata, come si è visto nell’esame dei SIT dall’ex fidanzata del sig. Luigi COSTA, alleata dei figli, signora BIGNONE – laddove il diretto interessato ha seccamente smentito in data 9/12/2010 tale circostanza sentito a SIT dalla PG nell’ambito del proc. pen. 5208/10K, poi archiviato.

E infine nell’atto di citazione del padre per l’apertura di un’amministrazione di sostegno nei suoi confronti compare quindi la solita assurda – per via degli autori che la pronunciano – mozione degli affetti dal sapore quasi comico, terminante con un invito alla coercizione poliziesca nei confronti del padre in fuga dai servizi sociali :

Gli esponenti che per massima trasparenza ammettono che da anni i loro rapporti con il padre sono estremamente complessi, ritengono però loro dovere accertarsi del suo benessere e tutelarlo laddove non sia in grado di farlo in maniera autonoma.

Con identica finalità, hanno contattato gli Assistenti Sociali territorialmente competenti ed hanno depositato un esposto presso la sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino [da cui è originato il predetto proc. pen. 5208/10/K archiviato, ndr].

Gli operatori sociali hanno tentato di contattare il Sig. Costa al fine di accertare le sue condizioni personali ed abitative, ma non hanno trovato alcuna disponibilità da parte sua.

Gli esponenti ritengono, conseguentemente, necessario un intervento autoritativo che possa anche disporre d’ufficio indagini da parte degli stessi Servizi.

Posto che i figli riconoscono di avere rapporti non facili con il padre e che la loro unica finalità è tutelarlo, chiedono che l’amministratore di sostegno sia un soggetto terzo, professionista, che svolga il suo incarico nell’esclusivo interesse del Sig. Costa. ricorso n° 7390/10 per l’apertura di un’amministrazione di sostegno dei fratelli COSTA)

Al riguardo lo stesso REALE nella relazione conclusiva inviata il 12/1/2012 (doc. n° 94), dopo il decesso dell’assistito, alla dr.ssa GIANNONE, GT, e ad alleanza con i figli oramai ampiamente consolidata, si produrrà in un beffardo epitaffio:

In precedenza [il sig. COSTA] era sempre apparso molto agitato ed oppositivo verso i propri figli, ai quali non aveva voluto che venisse riferito alcunché della propria salute e delle gravi patologie che lo affliggono, ma durante l’ultima visita effettuata presso il domicilio mi ha chiaramente manifestato interesse all’idea di incontrare i figli. (relazione del sig. REALE del 12/1/2012).

Gli stessi servizi sociali erano rimasti colpiti dall’amore manifestato verso il padre dei fratelli COSTA, presentato oltretutto, in modo veramente bizzarro ed inedito, come un tombeur de femmes:

Si presentano i figli del signor COSTA Luigi Antonio. Sono molto preoccupati per il padre. Ha sempre avuto molte donne ed ultimamente ne ha una che non permette loro di avvicinarsi.

Non hanno la firma sul conto, non hanno le chiavi di casa. Non sanno come sia la casa.

La donna che lo frequenta è una dentista e non vive con lui.

Si sono rivolti in commissariato, ma non hanno formalizzato un esposto. Sono andati al servizio sociale ed hanno parlato con A.S, Merlin.

Telef. a Merlin: riferisce che entro la prossima settimana vedranno di andare al domicilio per incontrare l’anziano e poi ci sentiamo.

Consegnato ai figli il modulo per presentare la domanda di Amministrazione di Sostegno, ma suggerito di aspettare l’esito della visita domiciliare. (Appunti dei servizi sociali del 29/7/2010)

Insomma, i poveri fratelli vengono consolati dai servizi sociali, che ben comprendono il loro impellente bisogno di assistere il padre con cointestazione del conto sul conto (ecco chi veramente mirava ad ottenerla!) e possesso delle chiavi della di lui abitazione.

 

Alla luce di tutto quanto è stato esaminato appare davvero assurda l’addebito della condotta che si è ora esaminata alla dott.ssa ALPHA, per sostenere la grave imputazione di circonvenzione. Accusa addirittura ridanciana se la si pensa riferita all’ing. SCASSA, che il sig. COSTA incontrava solo saltuariamente, non più di una decina di volte l’anno.

Insomma sarebbe stata isolata una persona che quando la dott.ssa ALPHA incontrò per la prima volta nel 2003 era già isolata di suo.

 Semplicemente allucinante apprendere che a tale condotta è stato associato anche l’ing. SCASSA: gli inquirenti si sentono potentissimi e agiscono come ritenendosi protetti dalla Magistratura stessa, che li esimerebbe dal rendere conto del loro operato, in una sorta di mutuo soccorso di “casta”: circostanza alla cui esistenza ci rifiutiamo seccamente di credere

Accusano l’ing. SCASSA di aver isolato il sig. Luigi COSTA dai figli e dagli amici sproloquiando in assoluta libertà.

E’ sufficiente, per maggiore completezza, leggere ulteriori testimonianze agli atti

Il luogotenente DI FURIA riferisce (doc. n° 67, citato):

Costa stesso mi disse che da parte dei figli vi erano delle pressioni interessate riguardo al patrimonio. Mi disse cioè che per tanti anni si erano disinteressati di lui e che adesso si erano rifatti vivi perché erano interessati alla parte patrimoniale. testimonianza ex art. 391 c.p.p. del luogotenente Mario DI FURIA del 22/7/2013)

 

La signora VISCIONE (doc. n° 70, citato), gestore di ristoranti presso i quali si recava con una certa frequenza il sig. COSTA negli ultimi sei anni di vita, richiesta di rispondere la quesito se mai fosse venuta a conoscenza direttamente del suo cliente, di cui era anche amica, di questioni attinenti alle sue disposizioni testamentarie, riferisce:

Ricordo che [il sig. COSTA, ndr] mi disse che voleva togliere ai figli al legittima e mi domandava come ciò fosse possibile. .. Questo accadeva all’inizio della primavera del 2011.

Ricordo anche che io, quando lui si poneva il problema del notaio, gli dissi una frase del tipo “non ti sarebbe più conveniente sposare la dott.ssa ALPHA?”. Lui non mi rispose; guardò lei e lei disse “No, no, non togliere niente ai tuoi figli. Io non intendo sposarmi”.

Ricordo che la sua ira contro i figli era veramente violenta. In particolare per la ragione che avevano fatto una richiesta al Tribunale per limitarne la capacità. Lui protestava di essere assolutamente capace e, per quanto io possa dire, effettivamente egli era lucidissimo. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signora Oliva VISCIONE del 22/7/2013)

 

Il luogotenente della GdF Michele ANGELORO (doc. n° 71, citato) rievoca il giudizio del sig. COSTA in merito ai due figli e puntualizza le ragioni del forte livore che egli nutriva nei loro confronti e che lo spingeva ad apostrofarli con pesanti epiteti. Precisa che anche nel mese di agosto 2010 il sig. COSTA era intenzionato a testare a favore della dottoressa ALPHA, lasciando ai figli la sola quota legittima.

Costa mi disse di essere solo, di non vedere mai i figli, né i nipoti. E questo gli dispiaceva molto. Mi disse che faceva dei regali di valore, ma non riceveva neanche un cenno di gratitudine. Gli chiesi il perché.

Mi disse che i suoi rapporti con i figli erano finiti con la morte della moglie. I figli volevano che l’eredità fosse divisa in parti uguali e che lui prendesse la stessa parte loro. Costa riteneva, invece, che, in quanto marito e in quanto impegnato nella società in precedenza per lunghi anni (diceva che per la società aveva lavorato molto), di dover tenere di più.

Di qui nacquero i contrasti con i figli. Il figlio viveva vicino a lui, ma non si faceva mai vedere da lui. Ricordo che in un’occasione, quando ancora stava bene, nell’estate 2010, aveva avuto dei problemi con una signora delle pulizie di origine rumena. Mi chiamò perché io andassi da lui. Mi raccontò di questi problemi con la donna.

Mentre ero lì lo chiamò il figlio. Vidi Luigi trasformarsi. Si arrabbiò tantissimo. Disse tantissime parolacce. Mi disse che i figli si erano avvicinati solo perché sapevano che stava ammalandosi, mi disse che erano degli avvoltoi. Mi disse che tutte le volte in cui riceveva le telefonate dei figli si arrabbiava.

Ciò perché io gli consigliai di prendere le cose con serenità e di stare tranquillo nella sua vecchiaia. In qualche modo gli dissi che se la godesse senza arrabbiarsi.

In quel periodo mi disse che voleva fare un testamento a favore di ALPHA e che voleva lasciare soltanto la legittima ai figli. Mi chiese anche se gli potevo indicare un notaio. Io non seppi dargli indicazioni perché non sono persona che ha a che fare con i notai.  (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signor Michele ANGELORO del 22/7/2013)

 

La badante Zhora OUAZIDI, interrogata sui rapporti che il sig. COSTA intratteneva nei confronti dei figli, forniva la seguente icastica fotografia (doc. n° 72, citato):

Ho conosciuto un figlio di nome Andrea all’Ospedale. La dott.ssa ALPHA aveva chiamato il figlio del Costa Andrea quando il Costa era stato ricoverato. Il figlio è giunto con la moglie tre ore dopo il ricovero. Il figlio Andrea mi ha chiesto le chiavi di casa; io non gliele ho date perché ho chiesto il permesso al sig. Costa e lui mi ha detto di non dargliele. Mi ha detto che se il figlio avesse di nuovo chiesto le chiavi, avrei dovuto chiamare la polizia.

In occasione di un altro ricovero è venuto sia il figlio Andrea sia la figlia. Il sig. Costa non voleva che i figli entrassero nella sua stanza. Diceva che lo avevano portato in Tribunale e che non voleva vederli. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signor OUAZIDI Zohra del 1°/8/2013)

Richiesta poi di specificare se avesse mai avuto modo di incontrare i figli del sig. COSTA presso la di lui abitazione di via Palmieri, la teste signora OUAZIDI conferma una nota situazione di incomunicabilità tra padre e figli, da lui considerati quali autori di un’autentica aggressione morale alla sua persona.

No. Non sono mai venuti quando era in vita il Costa. Ho sentito il Costa parlare al telefono una volta con il figlio Andrea. Era molto arrabbiato, agitato e gridava con il figlio delle parole brutte. Poi commentando con me, disse: “mi ha portato in Tribunale”. (testimonianza ex art. 391 c.p.p della signor OUAZIDI Zohra del 1°/8/2013)

 

La signora LOSITO precisa in merito al rapporto padre – figli, quanto ebbe modo di apprendere dallo stesso sig. COSTA (doc. n° 73, citato):

Diceva che [i figli, ndr] lo avevano completamente abbandonato. Mi disse che gli volevamo mandare un’assistenza sociale a casa perché dicevano che lui non era più in grado di mantenersi. Questo lo aveva fatto arrabbiare moltissimo. da allora è andato molto giù. Mi diceva: “A me devono mettere un amministratore di sostegno!” Così diceva esattamente, così mi ricordo benissimo. Diceva che aveva sempre gestito le sue cose e che non aveva bisogno di qualcuno che si intromettesse nelle sue cose. Ripeto che questo lo aveva fatto molto arrabbiare.”

Negli ultimi tempi mi disse: “Stanno arrivando tutti perché vogliono prendermi le mie cose”. Nell’ultimo periodo tra noi devo dire che era cresciuta una forte confidenza”  (interrogatorio ex art. 391 c.p.p della signora Elisabetta LOSITO del 23/7/2013)

 

Di certo, il sig. COSTA era una persona che viveva sola, e che forse per qualche tempo in passato si era anche dato al vizio di bere, per dimenticare un mondo triste, da cui si sentiva abbandonato, in primo luogo dai suoi figli: uno di essi abitava ad appena tre isolati di distanza, eppure il padre lo incontrava si e no una volta ogni due anni; forse sentendosi telefonicamente con lui una sola volta l’anno per gelidi auguri natalizi. Con la figlia i rapporti erano anche, se possibile, peggiori.

A capodanno 2009 il sig. Luigi COSTA accettò un suo invito a raggiungerla vicino a Massa Carrara per vedere finalmente i nipoti, che quasi non conosceva, ove risiedeva con il marito e tre figli, ma i rapporti erano talmente guasti che il sig. COSTA, nonostante la figlia disponesse di un alloggio con parecchie stanze, secondo quanto riferiva, fu costretto a risiedere per quei 3-4 giorni in un albergo. La dott.ssa ALPHA ricorda che egli quando si soffermò colà rimase privo oltretutto dei medicinali che aveva dimenticato di portarsi con sé, e per il cui reperimento la figlia non si diede minimamente pensiero.

Vero è invece che la dott.ssa ALPHA, cercando tutte le domeniche di unire il sig. COSTA alla compagnia che invitava a pranzo, dove si alternavano alcune persone che poi avrebbero familiarizzato con lui, tentò di alleviargli la solitudine, secondo pure le concordi testimonianze dei testi VANDONE, Marina GALLO, MENCHINELLA e SCASSA, che sono state già ricordate.

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8^ condotta addebitata

Scassa Angelo è sempre stato disponibile ad offrire “pareri tecnici”, o ritenuti tali, sia in campo finanziario che in campo legale, ed ad affiancare la ALPHA in ogni decisione.

 

Si tratta di una contestazione generica che non meriterebbe nemmeno di essere presa in considerazione se non per il fatto che essa la dice lunga sulla assoluta mancanza di indizi nei confronti dell’ing. SCASSA in ordine ai reati che gli vengono contestati e ci fa agevolmente capire che gli inquirenti tentano al riguardo di arrampicarsi sugli specchi.

Ma per cortesia! E’ lecito invocare un minimo sindacale di dignità giuridica per incolpazioni formulate a chiusura di indagini vecchie di due anni e riscovate nel cassetto in fretta e furia?

A quali pareri tecnici intendono riferirsi gli inquirenti?

Se il riferimento è per caso al fatto di aver aiutato la dott.ssa ALPHA a dar forma compiuta alla sua autodifesa attraverso l’elaborazione di due brevi scritti in corso d’indagine e alla memoria depositata nel corso dell’udienza preliminare, l’ing. SCASSA può soltanto affermare di essere fiero di aver aiutato una persona, che è rimasta vittima di un grottesco errore giudiziario, nonché di una grottesca persecuzione da parte degli inquirenti, e della cui innocenza è assolutamente certo.

Quanto all’affiancamento in ogni genere di decisione a che si vogliono riferire gli inquirenti? A tutti i comportamenti adottati dalla dr.ssa ALPHA in questa vicenda giudiziaria egli è assolutamente estraneo. A differenza della dr.ssa ALPHA che, seguendo i consigli dei suoi legali, ha mantenuto la vicenda nel chiuso delle aule giudiziarie, addirittura senza nemmeno richiedere la pubblicità, com’era nel suo diritto, dell’udienza camerale avanti il GUP, egli avrebbe dato la massima pubblicità al proc. pen., convocando televisioni, giornali, e strombazzando l’intera vicenda sul web

Pensano forse che l’ing. SCASSA si sarebbe piegato ai diktat di un individuo come il sig. Giuseppe REALE, che ha creato danni incredibili al suo assistito, e che pure ha goduto della stima, della fiducia del giudice tutelare, nonché ovviamente anche del PM dr.ssa RUFFINO – che furbescamente lo ha poi surgelato, dopo aver ricevuto la seconda memoria della dott.ssa ALPHA che ben lumeggiava il suo improponibile curriculum vitae e la mission dell’associazione, da lui fondata e diretta, denominata “Egida”, scaricabili dal sito web, il cui url è http://www.egidatutoriprofessionisti.org/, (doc. n° 95 – 96) – e che risulta autore di tre fantozziane relazioni indirizzate al GT, intrise di gravi calunnie e diffamazioni all’indirizzo della dott.ssa ALPHA (vedasi i citati doc. n° 52-94 e il doc. n° 97)?

O pensano invece che l’ing. SCASSA avrebbe preso a calci in culo un simile signore, che si spacciava per tutore del signor COSTA – mentre ne era un semplice amministratore di sostegno pro-tempore- e che si fregiava addirittura del titolo di notaio, oltre che di fantozziani incarichi ricevuti nel corso degli anni?

 

L’ing. SCASSA, posto che ritiene inconcepibile una sentenza come la n° 213/14, in cui viene identificato addirittura con sei diverse persone che nulla hanno a che fare con lui – di cui infra -, e concepisce l’avviso di garanzia, l’avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis cpp, e la richiesta di rinvio a giudizio ricevuti come una macchinazione orribile ordita ai suoi danni per puro spirito vendicativo dal PM dr.ssa RUFFINO, – sia detto con rispetto pari alla franchezza – che gli ha fatto in tal modo pagare l’aiuto offerto alla dr.ssa ALPHA, darà invece la massima pubblicità con blog e siti web all’assurdo proc. pen. 3712/14 in cui si ritrova imputato.

 

Il tutto perché è perfettamente lecito portare a conoscenza del cosiddetto “popolo italiano”, nel cui nome la Giustizia viene amministrata, l’operato di singoli magistrati i cui convincimenti aprioristici ed i cui incredibili errori sono di fatto un pericolo sociale, anche perché paiono sconfinare nel campo del dolo, essendo quasi impossibile ricondurli a semplice leggerezza nel loro modo di procedere, fattore questo che, in ogni caso, non ne ridurrebbe la pericolosità sociale.

 

Un ulteriore spruzzo di merda getta infatti il Giudice contro l’ing. Angelo SCASSA, travisando completamente i fatti quando a pag. 16 della sentenza lo sprezza come autore di “prolissi” scritti difensivi della dr.ssa ALPHA, dalla dr.ssa LA ROSA mai letti, in violazione dei suoi precisi obblighi di legge, perché il diritto dell’imputato a produrre memorie difensive in ogni fase e grado del proc. pen. non postula certo il parallelo diritto del giudice a non studiarle. In realtà la memoria difensiva di 549 pagine della dr.ssa ALPHA è un capolavoro di minuziosa ricostruzione dei fatti sulla base della documentazione tutta agli atti – gli unici cui si può fare riferimento in un giudizio abbreviato – laddove la sentenza, che ignora totalmente la predetta memoria del 18/11/2013, è sostanzialmente un’accozzaglia di assurde e deliranti asserzioni in dispregio della realtà fattuale.

Leggiamo infatti a pag. 16 della sentenza:

Effettivamente, SCASSA e la ALPHA sono apparsi legati da una relazione piuttosto burrascosa, come emergerà dal contenuto delle conversazioni telefoniche più avanti riportate; in ogni caso, SCASSA è la persona alla quale la ALPHA ha fatto e fa riferimento anche per la sua strategia difensiva. Sono, infatti, opera dell’ing. SCASSA le numerose e prolisse memorie difensive depositate nel fascicolo in valutazione, come dallo stesso confermato.

SCASSA, inoltre, collaborava con l’avvocato BETA, come da entrambi espressamente dichiarato (cfr. verbale di sommarie informazioni del primo e verbale di interrogatorio del secondo) e, più di una volta, ha avuto un ruolo attivo nella vicenda in esame, ruolo che, unitamente ad una serie di comportamenti che via via saranno analizzati, impone a questo Giudice la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per la valutazione della condotta di SCASSA Angelo, ai fini dell’integrazione del reato di cui agli artt. 110 e 643 c.p

Pacifico l’intento del GUP di spedire, senza alcun elemento probatorio, ed anzi in dispregio di tutte le indagini agli atti, l’ing. SCASSA, oltre che ovviamente la dott.ssa ALPHA, nelle patrie galere.

 

Gravemente illogica e immotivata la sicumera con cui il Giudice sigilla la “banda ALPHA” a pag. 21 della sentenza, in cui leggiamo: Gli atti di indagine sopra descritti consentono, a questo punto della presente disamina, di cominciare a delineare il seguente quadro in questi primi termini: la dott.ssa ALPHA, medico, si è circondata di persone anziane e sostanzialmente sole, con le quali ha costituito un vero “gruppo” e delle quali si è presa cura attraverso la propria attività di medico (il COSTA e la SERRALUNGA) ovvero impiegandoli nella sua attività lavorativa (la VANDONE), il tutto con l’ausilio del tecnico (SCASSA), dell’avvocato (BETA) e del tutto fare (MENCHINELLA).

Siamo dinnanzi all’ennesima provocazione allucinante di un giudice con comportamenti schizotipici che crea i presupposti per asserire l’esistenza di una banda solo per il fatto che più persone amiche della medesima – in tal caso la dott.ssa ALPHA – tendano naturalmente, per la comune frequentazione, a loro volta, a conoscersi tra di loro. 

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9^ condotta addebitata

L’ing. SCASSA si è attivato anche personalmente nella redazione di scritti che in apparenza potessero essere riferiti al Costa e che potessero servire ad avvalorare la condizione di Costa quale persona perfettamente in grado di determinarsi

 

Anche in questo caso si tratta di una contestazione generica che non meriterebbe nemmeno di essere presa in considerazione, ma che in ogni caso appare divertente per lo stile criptico – contorto alla ragionier Fantozzi con cui è stata scritta (il tutto commentato sempre con la massima deferenza, pari però alla necessaria franchezza).

Francamente la condotta addebitata, più che in un linguaggio prosaico accessibile o in un linguaggio giuridico, sembra scritta – osservazione formulata anche qui sempre con il massimo rispetto, ma per esercizio del diritto di critica – in un linguaggio stile servizi segreti di Sturm Truppen.

A che si riferiscono gli Inquirenti? Sunt enim arcana in verbis eorum….

L’ing. SCASSA – come del resto emerge dagli atti d’indagine – ha inviato all’avv. BETA due brevi email su richiesta del sig. COSTA – che, con il consenso del committente, aveva scritto in forma letteraria depauperata dalle invettive di costui contro i figli e in modo più “elegante” e “morbido”: infatti in entrambe le circostanze il sig. COSTA era furibondo e dunque intercalava le sue riflessioni con pesanti epiteti all’indirizzo degli odiati figli. Egli ricorda che l’iniziativa era stata concordata dal signor COSTA con l’avv. BETA

Trattasi della lettera in cui il sig. COSTA si scusa con il dr. MOLLICA per la richiesta avanzata dal figlio all’ASL TO2 in ordine al suo operato di medico di base e di cui abbiamo ampiamente riferito in ordine alla condotta addebitata n° 7, e della lettera che egli intendeva indirizzare ai figli per chiarire i suoi sentimenti nei loro confronti, alla luce delle azioni giudiziarie intraprese da costoro.

E allora? Qual è il problema? Aver fatto l’amanuense e il postino telematico è un reato? Quanto al fatto che il sig. COSTA fosse incapace di intendere e volere come la mettiamo con le certificazioni e dichiarazioni dei dottori MOLLICA, MAGGIORE, VOCI, CHINAGLIA, DELLATORRE, e degli stessi dott. DELSEDIME e CERRATO, i quali ultimi due lo videro due mesi prima della morte, descrivendolo ancora mentalmente lucido, e che, in merito, non avevano alcun dubbio sulle pienezza delle sue facoltà mentali?

Perché gli Inquirenti non hanno il coraggio di imputare questi pur innocenti medici, ma che si sono espressi in modo contrario al loro teorema secondo cui il COSTA “era persona vulnerabile a causa della età e di svariate patologie (severa cardiopatia ischemica, vascolopatia periferica e depressione risalenti al 2006) e tali da renderlo all’epoca dei fatti in stato di deficienza psichica riconoscibile”

Suvvia!

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10^ condotta addebitata

Angelo SCASSA si è presentato all’occorrenza falsamente come “Dott. Scassa dello studio BETA”

 

Si tratta di un’incolpazione, suggerita dal GUP nella sentenza n° 213/14, laddove l’ing. SCASSA al riguardo ha tenuto un comportamento ineccepibile e coraggioso, nell’esclusivo interesse della dignità professionale della dott.ssa ALPHA e della salute del povero signor Luigi COSTA

Si osserva che in questo caso gli inquirenti hanno davvero toccato il fondo. Trattasi dunque di un’autentica provocazione – farneticazione, che si preferisce non commentare per non scadere nel reato di diffamazione, che sarebbe comunque scriminato dalla verità di quanto qui di seguito si afferma.

Il riferimento è al ricovero del signor Luigi COSTA in quella specie di lazzaretto nostrano nomato Ospedale Birago di Vische che si trova all’interno del parco dell’Ospedale per le malattie infettive Amedeo di Savoia, avvenuto il 27 settembre 2011, a seguito di trasferimento dal PS dell’Ospedale Maria Vittoria, che non poteva inviare il paziente nel reparto di medicina generale, risultato saturo.

Al Birago di Vische i medici non avevano dubbio sul fatto che il Costa fosse assolutamente capace di dare il consenso, ma il divieto inaudito di compulsare le cartelle cliniche contro la dottoressa ALPHA era scattato per ordine dello stesso dr. REALE, il quale si era mosso disattendendo l’esplicito mandato conferitogli dal GT. E il primario dott.ssa BIGO era stata al gioco dell’istrionico amministratore di sostegno, che, nei fatti, si spacciava come tutore, o meglio sbandierava inesistenti ordini del GT. Insomma egli stava diventando il vero padrone del sig. Luigi COSTA.

 Si sottolinea l’azione ostruzionistica esercitata del tutto verosimilmente dal sig. REALE contro la dott.ssa ALPHA, che è ben testimoniata dal verbale di Polizia di cui infra, consistente nel fatto che sia stato impedito alla dr.ssa ALPHA di visitare il sig. COSTA, di cui era il medico di fiducia.

In occasione del ricovero del signor COSTA presso l’Ospedale Birago di Vische, il 28 settembre 2011 venne infatti proibito alla dottoressa ALPHA di visionare anche le cartelle cliniche. Un fatto eclatante. Ella telefonò dapprima all’avv. BETA per segnalare il fatto inaudito, ma egli era irreperibile a Torino, perché in vista in Emilia all’anziana sorella malata. Poi si mise in contatto con l’ing. SCASSA, chiedendogli di aiutarla dinnanzi ad un fatto gravissimo che le accadeva per la prima volta.

Messo al corrente dell’accaduto, l’ing. SCASSA si preoccupò prima di far intervenire una volante del 113 perché constatasse la situazione creatasi e la verbalizzasse, poi, in secondo luogo, si mise in contatto con il PM di turno presso la Procura, dott.ssa PANELLI, visto che l’intervento del 113 non aveva sortito alcun esito.

Resta poi davvero un mistero poco gaudioso il fatto che il PM contesta all’ing. SCASSA di essersi qualificato falsamente come dott. SCASSA dello studio BETA. Esiste forse qualche dubbio che egli sia dottore in ingegneria e che abbia collaborato con lo studio BETA, sia per consulenze tecniche di parte sia per curare la manutenzione informatica? Siamo veramente alla provocazione deliberata di un inquirente traboccante di astio contro l’ingegnere, incapace di cogliere invece il reato commesso dalla dr.ssa BIGO, e che si aggrappa ad ogni pretesto possibile ed immaginabile. Si osservi inoltre che l’ing. SCASSA si qualificò correttamente con titolo accademico, nome e cognome alla dr.ssa PANELLI, PM di turno, e le fornì anche il suo numero personale di cellulare, come agli atti.

 

E’ davvero in modo gravemente illogico, oltre che deliberatamente farneticante, l’intervento dell’ing. SCASSA viene stigmatizzato nei seguenti termini dalla sentenza a pag. 17: “Sin d’ora, può evidenziarsi come costituisca adeguata e affidabile illustrazione del ruolo di supporto alla ALPHA svolto da SCASSA Angelo il contenuto dell’annotazione di P.G. del 28 settembre 2011 (Polizia di Stato – Questura di Torino – Ufficio prevenzione generale – II Sezione Volanti e motociclisti Pegaso) nella quale si dava atto di un intervento, effettuato quello stesso giorno, intorno alle ore 14,25, presso l’Ospedale Amedeo di Savoia, per un litigio in corso tra un medico in servizio in ospedale e il medico di fiducia (dott.ssa ALPHA) di un paziente ivi ricoverato. Nella circostanza, la ALPHA aveva riferito agli operanti di essere la collaboratrice del dott. MOLLICA, medico di famiglia del COSTA, e di seguire tale paziente da circa 7-8 anni; aveva aggiunto di avere avuto un diverbio con personale medico interno alla struttura ospedaliera, che non le aveva permesso di prendere visione della cartella clinica del COSTA. Inoltre, la ALPHA aveva riferito (forse in un momento inappropriato) che il suo assistito aveva un cattivo rapporto con i due figli, i quali, con l’intento di diventarne tutori, avevano avviato le pratiche per l’interdizione dell’anziano; che, tuttavia, il Giudice aveva nominato amministratore di sostegno, il dott. REALE, di cui la ALPHA aveva fornito anche il numero del telefono cellulare. Nella stessa annotazione si legge, inoltre, che intorno alle ore 18, tramite sala radio, il personale di polizia era stato messo in contatto con il P.M. di turno, dott.ssa Sara Panelli, la quale aveva chiesto delucidazioni in merito al predetto intervento, in quanto era stata contattata dal dott. SCASSA dello studio legale BETA, che, sollecitato dalla ALPHA, aveva preteso lumi su quanto occorso. Tuttavia, nel riferire gli accadimenti al P.M. (che, certamente, non conosceva il presente procedimento), SCASSA aveva omesso di riferire della nomina di un amministratore di sostegno, motivo per cui il primario aveva dato disposizioni secondo le quali la cartella clinica poteva essere visionata solo dall’amministratore di sostegno stesso e dal medico di famiglia. Come annunciato, l’Avv. BETA è stato difensore del COSTA nel